Regolamento
concernente la designazione dell’autorità amministrativa
competente per l’esazione della multa inflitta in materia
di contravvenzioni
(del 14 dicembre 2010)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti gli articoli 4-8 della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni,
decreta:
Art. 1L’autorità amministrativa competente per l’esazione della multa ai sensi della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni è il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio esazione e condoni.
Art. 2Essa può, in particolare:
-ordinare il pagamento rateale della multa e prorogare i termini;
-farsi assistere dagli agenti della gendarmeria cantonale;
-chiedere al municipio il rilascio di un certificato sulla situazione economica del contravventore.
Art. 3Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Pubblicato nel BU 2010, 536.