Decreto legislativo
concernente la designazione dell’autorità cantonale competente
in materia di esecuzione contro i comuni e altri enti
di diritto pubblico cantonale
(del 27 ottobre 1949)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
visto il messaggio 18 marzo 1949, n. 155, del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1Le funzioni di ufficio d’esecuzione a’ sensi dell’art. 4 della Legge federale 4 dicembre 1947 sull’esecuzione per debiti contro i comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale, vengono esercitate dagli uffici distrettuali di esecuzione e fallimento.
Art. 2Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.
Pubblicato nel BU 1949, 115.