Legge
di applicazione della legge federale sull’armonizzazione
dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione[1]
(del 5 giugno 2000)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
-visto il messaggio 7 dicembre 1999 n. 4946 del Consiglio di Stato;
-visto il rapporto 19 maggio 2000 n. 4946 R della Commissione della legislazione;
-viste la legge federale del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa) e l’ordinanza del 21 novembre 2007 sull’armonizzazione dei registri (OArRa);[2]
decreta:
Capitolo primo[3]
Disposizioni generali
Scopo e campo di applicazione[4]
Art. 1[5]1La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone.
2Essa persegue lo scopo:
a)di semplificare la raccolta dei dati a fini statistici attraverso l’armonizzazione dei registi ufficiali di persone;
b)di semplificare lo scambio dei dati personali tra i diversi registri;
c)di permettere la raccolta e l’aggiornamento coordinato, economico, rapido e sicuro dei dati dei registri, per gli usi di organi amministrativi della Confederazione, del Cantone, dei Comuni e di terzi autorizzati (in seguito utilizzatori).
3Essa si applica:
a)ai registri degli abitanti e ai cataloghi elettorali dei Comuni;
b)alla banca dati Movimento della popolazione (in seguito Movpop);
c)ad altri archivi cantonali o comunali di persone designati dal Consiglio di Stato in quanto rientrino nella fattispecie del cpv. 2.
Autorità competenti[6]
Art. 2[7]Il Consiglio di Stato designa:
a)il servizio ufficiale competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione dei registri (in seguito Servizio);
b)il servizio preposto alla gestione di Movpop (in seguito Servizio Movpop).
Capitolo secondo[8]
Armonizzazione dei registri
Consiglio di Stato
Art. 2a[9]1Il Consiglio di Stato può ordinare la raccolta di informazioni supplementari necessarie o utili allo svolgimento dei compiti che la legislazione federale o cantonale assegna al Cantone.
2Il Consiglio di Stato regola l’accesso e l’utilizzazione del nuovo numero AVS a 13 cifre da parte dei Servizi dell’Amministrazione pubblica che ne fanno richiesta per lo svolgimento dei loro obblighi legali.
Servizio
Art. 2b[10]Il Servizio è competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione, in particolare:
a)coordina la collaborazione con gli altri Servizi dell’amministrazione, con i Comuni e con le ditte informatiche che forniscono loro i programmi di gestione dei dati, sia per quanto riguarda l’adeguamento dei registri degli abitanti alle direttive federali, sia per quanto riguarda la verifica e l’adeguamento del registro federale degli edifici e delle abitazioni (in seguito REA);
b)organizza in proprio le attività volte al miglioramento del REA;
c)è competente per la trasmissione dei dati ai servizi federali conformemente a quanto previsto dalle disposizioni federali in materia di armonizzazione dei registri.
Comuni
Art. 2c[11]Le autorità comunali collaborano con le autorità federali e cantonali nell’applicazione delle normative sull’armonizzazione dei registri, e in particolare:
a)adeguano il contenuto del loro registro degli abitanti e le modalità tecniche di gestione e trasmissione dei dati alle direttive emanate dal servizio Movpop, in collaborazione con il Servizio, in applicazione delle normative federali;
b)mettono a disposizione di Movpop i dati dei registri degli abitanti;
c)collaborano con il Servizio nella verifica del REA e nell’assegnazione a ogni persona degli indicatori dell’edificio e dell’abitazione (in seguito identificatori).
Capitolo terzo[12]
Banca dati Movimento della popolazione
Consiglio di Stato[13]
Art. 3Il Consiglio di Stato è l’autorità di vigilanza sul Movpop e definisce in particolare:[14]
a)il catalogo dei dati di Movpop;
b)...;[15]
c)le modalità di elaborazione dei dati di Movpop;
d)le modalità d’accesso a Movpop;
e)la ripartizione proporzionale all’uso dei costi di Movpop, tra i centri di costo dell’amministrazione cantonale;
f)le tariffe e gli emolumenti a copertura dei costi per l’accesso ai dati di Movpop da parte di terzi ai sensi dell’art. 8, ritenuta la gratuità per i Comuni, i Patriziati e i consorzi di Comuni e la facoltà di prevedere tariffe ridotte per giustificati motivi di interesse pubblico.[16]
Proprietà dei dati[17]
Art. 41... [18]
2I dati sono proprietà del Comune.
3L’iscrizione a Movpop non si sostituisce al valore dei registri pubblici e delle procedure stabilite per legge.
Origine, aggiornamento e scambio dei dati[19]
Art. 5[20]1I dati di Movpop provengono dal controllo abitanti dei Comuni, mentre altri soggetti amministrativi (federali o cantonali) possono proporre modifiche, che divengono effettive solo con il consenso del Comune proprietario dei dati.
2Il Consiglio di Stato può autorizzare servizi dell’amministrazione cantonale ad aggiornare dati di cui i Comuni non sono in possesso.
3I Comuni aggiornano tempestivamente i dati raccolti in Movpop, nel rispetto delle segnalazioni giunte da altri servizi amministrativi federali o cantonali, e dei contenuti, delle modalità tecniche e dei tempi di trasmissione fissati dal servizio Movpop.
4In caso di cambiamento di domicilio, viene assicurato lo scambio informatizzato e criptato dei dati di base della persona tra il Comune di provenienza e quello di destinazione.
5Lo scambio di dati tra Comuni, amministrazione cantonale e amministrazione federale è gratuito.
Autorizzazione d’accesso:
1. ai Comuni
Art. 6[21]1Il Consiglio di Stato regola l’accesso dei Comuni ai dati di Movpop.
2I Comuni non possono fornire a terzi dati ai quali hanno accesso per il tramite della banca dati e che concernono persone domiciliate presso altri Comuni.
2. all’amministrazione cantonale
Art. 71Il Consiglio di Stato regola l’accesso a Movpop degli utilizzatori appartenenti all’amministrazione cantonale, nei limiti della LPDP.
2I Comuni non sono tenuti a fornire separatamente agli utilizzatori di Movpop i dati ai quali essi possono accedere tramite Movpop.
3. a terzi
Art. 8[22]1Il Consiglio di Stato conferisce in via eccezionale a terzi l’autorizzazione d’accesso a Movpop.
2L’autorizzazione presuppone lo svolgimento di un compito pubblico previsto dalla legge e un interesse legittimo importante a svolgerlo utilizzando Movpop.
3Un diritto all’autorizzazione esiste soltanto per i consorzi di Comuni e per le amministrazioni patriziali. Negli altri casi, il Consiglio di Stato decide a propria discrezione e definitivamente.
4L’autorizzazione a scopi di ricerca scientifica è possibile anche a privati, se è garantita l’anonimità dei dati.
Autorizzazione tecnica
Art. 9Le applicazioni informatiche dei Comuni e di terzi che interfacciano Movpop devono essere autorizzate dal Consiglio di Stato.
Rimedi giuridici[23]
Art. 10[24]Contro le decisioni del Consiglio di Stato riguardanti Movpop è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Capitolo quarto[25]
Disposizioni finali
Protezione dei dati[26]
Art. 11[27] Rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali sulla protezione dei dati personali.
Disposizioni esecutive
Art. 11a[28]Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all’applicazione della presente legge.
Entrata in vigore
Art. 121Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore.[29]
Pubblicata nel BU 2001, 281.
[1] Titolo modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[2] Ingresso modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[3] Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[4] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[5] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[6] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[7] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[8] Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[9] Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[10] Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[11] Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[12] Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[13] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[14] Frase modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[15] Lett. abrogata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[16] Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 83.
[17] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[18] Cpv. abrogato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[19] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[20] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[21] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[22] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[23] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[24] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[25] Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[26] Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[27] Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[28] Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.
[29] Entrata in vigore: 1° ottobre 2001 - BU 2001, 281.