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 : L cantonale sul registro di commercio - 12 marzo 1997

 

Legge

cantonale sul registro di commercio

(del 12 marzo 1997)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 27 novembre 1996 n. 4600 del Consiglio di Stato;

-visto il rapporto 21 febbraio 1997 n. 4600 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Organizzazione[1]

Art. 1[2]È istituito un ufficio del registro di commercio con giurisdizione sull’intero Cantone.

 

Autorità di vigilanza

Art. 2[3]Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento[4] competente quale autorità di vigilanza amministrativa sul registro di commercio.

 

Controllo cantonale delle finanze[5]

Art. 3[6]La vigilanza sulla gestione finanziaria è affidata al Controllo cantonale delle finanze.

 

Art. 4-5[7]

 

Rimedi di diritto[8]

Art. 6[9]1Contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio è dato ricorso alla Seconda Camera civile del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni.

2Nel caso delle ammende previste dagli art. 943 CO, 152 e 153 ORC è applicabile la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni; negli altri casi la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[10]

 

Art. 7[11]

 

Autorità obbligate a comunicare le imprese obbligate all’iscrizione

Art. 8[12]Le autorità giudiziarie, i municipi e gli uffici circondariali di tassazione comunicano all’ufficio del registro di commercio le imprese obbligate all’iscrizione, come pure i fatti da cui nasce l’obbligo d’iscrizione, di modifica e di cancellazione (art. 157 ORC).

 

Pubblicazioni

Art. 9[13]Le iscrizioni nel registro di commercio, dopo che sono apparse sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, sono pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale a cura della Divisione della giustizia; per tale pubblicazione non è riscossa alcuna tassa (art. 35 ORC).

 

Tasse

Art. 10[14]L’ufficio del registro è incaricato di incassare le tasse previste dalla tariffa federale per le iscrizioni al registro di commercio.

 

Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale[15], la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.[16]

 

 

Pubblicata nel BU 1997, 213 e 281.


[1]  Nota marginale modificata dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391.

[2]  Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 391; precedente modifica: BU 2002, 128.

[3]  Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.

[4]  Con DE 3.2.2010 è stato designato il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia - BU 2010, 41.

[5]  Nota marginale modificata dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.

[6]  Art. modificato dalla L 20.4.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 256.

[7]  Art. abrogati dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.

[8]  Nota marginale modificata dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229.

[9]  Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 390.

[10]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481; precedente modifica: BU 2010, 260.

[11]  Art. abrogato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.

[12]  Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.

[13]  Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229.

[14]  Art. modificato dalla L 10.3.2008; in vigore dal 9.5.2008 - BU 2008, 229; precedente modifica: BU 2005, 391.

[15]  Approvazione federale: 21 maggio 1997.

[16]  Entrata in vigore: 6 giugno 1997 - BU 1997, 281.