Decreto esecutivo
concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner
a titolo professionale per o con persone all’estero
(dell’11 novembre 2003)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati:
-l’Ordinanza federale concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all’estero del 10 novembre 1999;
-l’art. 52 del titolo finale del Codice civile svizzero;
-l’art. 16b della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero;
decreta:
Autorità competente
Art. 1[1]Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, è l’autorità competente per l’applicazione delle normative in materia di mediazioni matrimoniali o ricerca di partner a titolo professionale per o con persone all’estero.
Domanda d’autorizzazione
Art. 2La domanda d’autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 5 cpv. 3 dell’Ordinanza federale concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all’estero (in seguito «ordinanza»).
Modifica delle condizioni
Art. 3La modifica delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione presuppone una nuova richiesta.
Ammontare della cauzione
Art. 41Alla cauzione minima di fr. 10'000.-- per ogni ulteriore Paese, vanno aggiunti i seguenti importi:
a)paesi dell’Unione europea, fr. 1000.--
b)altri paesi europei, fr. 3000.--
c)per tutti gli altri paesi, fr. 5000.--.
2Se l’istante ha creato problemi alle autorità o vi è il rischio che la copertura non risulti sufficiente, gli importi possono essere aumentati.
Spese amministrative
Art. 5L’istante deve rifondere le spese amministrative sostenute, fino ad un massimo di fr. 500.--
Ammonimento
Art. 6Prima di una decisione di revoca ai sensi dell’art. 11 dell’Ordinanza federale, viene emesso di regola un ammonimento.
Entrata in vigore
Art. 71Il Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale del 22 dicembre 1999 è abrogato.
2Ottenuta l’approvazione della Confederazione[2] il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[3]
Pubblicato nel BU 2003, 423.
[1] Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014, 456.
[2] Approvazione federale: 3 dicembre 2003 - BU 2003, 424.
[3] Entrata in vigore: 16 dicembre 2003 - BU 2003, 423.