342.110



 

Regolamento

delle strutture carcerarie del Cantone Ticino

(del 15 dicembre 2010)

 

Il Dipartimento delle istituzioni

della Repubblica e Cantone Ticino

 

richiamati il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007, la Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20 aprile 2010 e l’art. 10 cpv. 4 del Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6 marzo 2007;

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

 

Scopo

Art. 11Il presente regolamento fissa le norme e l’organizzazione delle strutture carcerarie del Cantone Ticino. Ove necessario, la Direzione emana le disposizioni di dettaglio.

2Esso si applica a tutte le persone private di libertà collocate nelle strutture carcerarie. Il regolamento è valido anche per i minorenni, riservate le disposizioni emanate dall’autorità competente.

 

Stabilimenti

Art. 2Le strutture carcerarie si compongono di:

La Farera, carcere giudiziario, sito sul piano della Stampa nel comune di Cadro;

La Stampa, carcere penale, sito sul piano della Stampa nel comune di Cadro;

Lo Stampino, sezione aperta del carcere penale, sito sul piano della Stampa nel comune di Cadro;

Naravazz, carcere aperto, sito nel comune di Taverne-Torricella.

 

Destinazione

Art. 31La Farera è destinata all’incarcerazione di:

a)persone maggiorenni poste in detenzione preventiva su ordine dell’autorità competente cantonale, federale o di altro cantone;

b)persone minorenni su ordine dell’autorità competente, secondo le disposizioni a loro riservate, incarcerate nel comparto a loro destinato;

c)persone poste in detenzione su ordine dell’Ufficio federale di giustizia, nell’ambito di una richiesta d’estradizione da parte di uno Stato estero;

d)persone detenute in attesa di trasferimento presso altri stabilimenti di detenzione o di esecuzione di misura o di carcerazione amministrativa;

e)persone condannate di sesso femminile e poste in esecuzione di una pena di corta durata.

2Nelle celle di rigore della Farera sono scontate le sanzioni disciplinari inflitte alle persone incarcerate nelle strutture carcerarie o, previa autorizzazione dell’autorità competente, alle persone condannate a una misura o anticipazione di misura giusta l’art. 60 del Codice penale svizzero e collocate nei centri riconosciuti del Cantone Ticino.

3La Stampa è destinata all’incarcerazione di:

a)persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di misura o di internamento;

b)persone maggiorenni poste in esecuzione anticipata di pena o di misura o di internamento;

c)persone di principio destinate alla Farera incluse nelle categorie a), c), d) del cpv. 1, le quali possono essere eccezionalmente incarcerate alla Stampa su decisione della Direzione.

4La Farera e La Stampa sono considerate strutture chiuse.

5Lo Stampino e il Naravazz sono considerate strutture aperte.

6Essi sono destinati all’incarcerazione di:

a)persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno;

b)persone in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia;

c)persone in esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni;

d)persone in esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi è da attendersi che commettano nuovi reati.

7L’assegnazione all’una o all’altra struttura è decisa dalla Direzione.

 

Servizi interni

Art. 4La Direzione emana, per le singole strutture, le disposizioni di dettaglio regolanti il funzionamento dei servizi interni (cucina, lavanderia, infermeria, spaccio, pulizia, eccetera).

 

Denominazioni

Art. 51Valgono le seguenti denominazioni e abbreviazioni:

persona condannata: persona maggiorenne posta in esecuzione di pena o di misura o di internamento e persona maggiorenne posta in esecuzione anticipata di pena o di misura o di internamento;

Concordato latino: Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti ed i giovani adulti nei cantoni latini;

CPP: Codice di procedura penale svizzero;

CPS: Codice penale svizzero;

Dipartimento: Dipartimento delle istituzioni;

Direzione: Direzione delle strutture carcerarie;

Divisione: Divisione della giustizia;

Medico: medico incaricato delle strutture carcerarie;

PES: piano di esecuzione della sanzione;

PEM: piano di esecuzione della misura;

REP: Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti.

2Tutte le denominazioni riferite alle persone si intendono al maschile e al femminile.

 

Organizzazione e principi

Art. 61Le strutture carcerarie sono poste sotto l’autorità della Direzione.

2Essa è nominata dal Consiglio di Stato ed è subordinata alla Divisione.

3La Direzione promuove, coordina e gestisce l’organizzazione e le attività delle strutture ed è competente ad emanare tutte le disposizioni di ordine generale per l’applicazione del regolamento.

4La Direzione vigila a che la privazione di libertà alla quale sono sottoposte le persone carcerate avvenga:

a)nelle condizioni materiali e morali di rispetto della dignità umana;

b)nel rispetto dell’art. 75 CPS e del CPP;

c)in conformità al presente regolamento.

5La Direzione può fare intervenire altre autorità per garantire il rispetto del regolamento.

6Il regolamento deve essere applicato con imparzialità. Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, o di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

7La Direzione, per quanto concerne le persone minorenni, agisce di concerto con l’autorità competente.

 

Capitolo II

Incarcerazione

 

Ammissione e registrazione

Art. 71Nessuno può essere incarcerato senza un titolo di detenzione valido dell’autorità competente.

2La persona incarcerata è accolta dal funzionario incaricato, al quale fornisce ogni informazione utile alla costituzione del fascicolo individuale.

3Le informazioni sono raccolte su supporto informatico ed in particolare comprendono:

a)i dati sull’identità della persona incarcerata; per i minorenni l’identità del rappresentante legale;

b)il motivo dell’incarcerazione;

c)l’autorità che ha ordinato l’incarcerazione;

d)la data e l’ora dell’incarcerazione;

e)le informazioni su ferite visibili o denunce di maltrattamento;

f)ogni informazione utile sullo stato di salute fisica o mentale;

g)il termine di fine pena, se già noto.

 

Incarcerazione di persone in esecuzione di pena

Art. 81Per le persone che si presentano su convocazione per espiare una pena privativa di libertà, si applicano le disposizioni di questo regolamento nella misura in cui sono rilevanti.

2Esse devono:

a)produrre la convocazione;

b)produrre un documento di legittimazione valido;

c)produrre l’eventuale licenza di condurre;

d)presentarsi in condizioni di salute idonee alla carcerazione;

e)produrre eventuali certificati medici attestanti un handicap, uno stato di salute problematico o la necessità di assumere medicinali particolari o di osservare un regime alimentare particolare;

f)in caso di semiprigionia, la ricevuta postale o bancaria attestante l’avvenuto pagamento del saldo o di un acconto delle spese d’esecuzione.

 

Rilievi, perquisizioni e controlli

Art. 91All’incarcerazione, la persona viene sottoposta alle perquisizioni e controlli, rispettivamente, su ordine dell’autorità competente, ai rilievi fotografici, dattiloscopici e del DNA o ad altri rilievi.

2La persona incarcerata deve fare una doccia.

 

Informazioni e colloquio d’entrata

Art. 101La persona incarcerata è accolta dal personale di sorveglianza, che le fornisce le prime informazioni utili per la sua permanenza nelle strutture carcerarie.

2Di principio entro sette giorni dal suo arrivo, la persona incarcerata ha un colloquio con un operatore sociale del servizio competente, che le consegna una copia del regolamento, possibilmente in una lingua a lei nota, e la informa sui suoi diritti, sulle leggi, le norme e le regole che reggono la privazione di libertà. Il colloquio ha inoltre lo scopo di conoscerne la personalità, le attitudini, problematiche e bisogni.

 

Informazioni da e alla famiglia

Art. 111La persona incarcerata ha il diritto di far avvertire la famiglia, rispettivamente il rappresentante legale, dell’avvenuta incarcerazione.

2Il personale designato delle strutture carcerarie prende contatto con i familiari, rispettivamente con il rappresentante legale, quando avvenimenti importanti concernenti la persona incarcerata dovessero richiederlo.

3La persona incarcerata deve essere informata subito di eventi gravi sopravvenuti ad un parente prossimo.

4Per le persone incarcerate in detenzione preventiva, il personale designato delle strutture carcerarie trasmette le informazioni summenzionate di concerto con l’autorità competente.

 

Capitolo III

Oggetti e beni personali

 

Oggetti, merci, effetti personali, denaro, mezzi

di comunicazione in entrata (Farera e Stampa)

Art. 121Gli oggetti di uso personale o di valore affettivo e il necessario per l’abbigliamento, la cura e l’igiene rimangono a disposizione della persona incarcerata, salvo eccezioni per motivi di sicurezza.

2Gli altri effetti ed averi sono ritirati e custoditi presso le strutture carcerarie.

3Il funzionario incaricato allestisce un inventario completo degli effetti ritirati; l’inventario è firmato dal funzionario e dall’interessato, che ne riceve copia.

4Merci deperibili non ammesse possono essere distrutte; l’inventario deve riportarne l’elenco.

5Il denaro viene depositato sull’apposito conto.

6I medicamenti vengono ritirati e consegnati al Servizio medico, che deciderà in merito.

7Apparecchiature di comunicazione sono vietate.

8La persona incarcerata è responsabile di tutto quanto resta in suo possesso.

 

Oggetti, merci, effetti personali, denaro, mezzi

di comunicazione in entrata (Stampino e Naravazz)

Art. 131Salvo eccezioni per motivi di sicurezza, in camera sono autorizzati gli effetti personali necessari e gli apparecchi elettronici e di comunicazione, compatibilmente con lo spazio a disposizione e le possibilità di utilizzazione nel rispetto delle norme e della quiete.

2Se del caso, il funzionario incaricato allestisce un inventario completo degli effetti ritirati; l’inventario è firmato dal funzionario e dall’interessato che ne riceve copia.

3Merci deperibili non ammesse possono essere distrutte; l’inventario deve riportarne l’elenco.

4La persona incarcerata è responsabile di tutto quanto resta in suo possesso, compreso il denaro non depositato volontariamente sull’apposito conto.

5I medicamenti devono essere spontaneamente annunciati; se del caso, vengono ritirati e consegnati al Servizio medico, che deciderà in merito.

 

Oggetti, merci, effetti personali, denaro, mezzi

di comunicazione in uscita

Art. 141In caso di uscita per trasferimento, gli averi seguono la persona tramite gli addetti al trasporto, rispettivamente vengono accreditati sul conto dell’istituto di destinazione. Gli effetti e oggetti personali di prima necessità seguono la persona tramite gli addetti al trasporto. Il bagaglio ingombrante viene spedito a spese della persona trasferita. La persona trasferita firma le relative ricevute.

2In caso di uscita per scarcerazione, gli averi vengono di regola consegnati in contanti alla persona liberata. Restano riservate le indicazioni dell’autorità di tutela o di assistenza riabilitativa. Gli effetti e oggetti personali le vengono riconsegnati immediatamente. La persona scarcerata firma le relative ricevute.

3In caso di uscita per scarcerazione con rimpatrio, gli averi vengono consegnati in contanti agli addetti al trasporto. Gli effetti e oggetti personali fino a concorrenza di 20 chilogrammi seguono la persona tramite gli addetti al trasporto. La persona in uscita deve occuparsi anticipatamente di organizzare la spedizione del bagaglio eccedente o ingombrante. Le spese sono a suo carico. La persona scarcerata firma le relative ricevute.

4In caso di morte, gli averi e gli effetti della persona incarcerata sono a disposizione degli eredi legittimi. Qualora non fossero reclamati entro cinque anni, questi saranno posti in vendita, rispettivamente distrutti, mentre il conto deposito sarà liquidato. Il ricavato viene devoluto al Fondo sociale.

5In caso di evasione, gli averi e gli effetti della persona incarcerata restano bloccati fino alla prescrizione della pena. Se non rivendicati entro questo termine, questi saranno posti in vendita, rispettivamente distrutti. Il conto deposito sarà liquidato. Il ricavato viene devoluto al Fondo sociale. Resta riservata la distruzione degli effetti per motivi di igiene; in questo caso, ciò viene menzionato nell’inventario.

 

Deposito e gestione di averi

Art. 151Per ogni persona incarcerata, viene aperto un conto di deposito, alimentato dal denaro in possesso all’entrata, dal denaro che riceve dall’esterno durante la carcerazione e dalla retribuzione pagata dall’amministrazione delle strutture carcerarie per il lavoro prestato, rispettivamente da terzi in caso di lavoro proprio.

2La retribuzione viene gestita conformemente alle disposizioni del Concordato latino, attualmente come segue:

a)65% disponibile, segnatamente per gli scopi enumerati nelle disposizioni del Concordato latino;

b)20% riservata per gli scopi definiti esaustivamente dalle disposizioni del Concordato latino;

c)15% bloccata per la liberazione.

3Le somme in possesso all’entrata e ricevute dall’esterno alimentano la porzione disponibile. Il deposito di denaro da familiari, parenti e conoscenti identificati è accettato solo limitatamente ai bisogni della carcerazione (igiene personale, abbigliamento, telefono, spese postali, spesa interna). Somme eccedenti non sono accettate.

Le decisioni sulla gestione del conto deposito sono di competenza della Direzione. Il limite massimo di spesa mensile è fissato dalla Direzione.

4Alla Farera e alla Stampa, la persona incarcerata non può essere in possesso di denaro. Le eventuali somme di denaro rinvenute vengono sequestrate, accreditate sulla parte bloccata del conto di deposito e restituite al momento della scarcerazione.

5In caso di lavoro esterno, il salario deve essere versato direttamente dal datore di lavoro all’amministrazione delle strutture carcerarie. La gestione del conto di deposito è di competenza della Direzione, secondo un piano finanziario elaborato con l’operatore sociale.

6In caso di semiprigionia, il salario è incassato dalla persona incarcerata.

7Le strutture carcerarie non concedono crediti.

 

Abbigliamento e tenuta personale

Art. 161Le persone incarcerate indossano i propri abiti civili, che devono essere puliti e in buone condizioni. L’abbigliamento deve sempre essere adeguato alle circostanze. Stemmi, emblemi, simboli o altro non devono essere esibiti in modo ostentato.

2All’entrata, gli abiti della persona incarcerata vengono controllati e, se del caso, lavati; la persona riceve, per il tempo necessario, una tenuta fornita dalle strutture carcerarie.

3Alla persona incarcerata sprovvista di abbigliamento e mezzi, le strutture carcerarie forniscono il necessario.

 

Animali

Art. 17Il possesso di animali non è autorizzato.

 

Capitolo IV

Cella o camera

 

Assegnazione della cella o della camera

Art. 181Alla persona incarcerata viene assegnata una cella o una camera dal funzionario incaricato, con il quale verifica lo stato, l’inventario delle attrezzature, delle suppellettili e della biancheria in dotazione.

2L’inventario è sottoscritto dalle parti e riporta le osservazioni del caso.

3Presso lo Stampino e il Naravazz, la persona incarcerata riceve una chiave della camera, da consegnare alla ricezione ogni volta in cui  lascia la struttura. La camera va sempre lasciata chiusa, pulita e in ordine.

 

Celle, camere, locali e oggetti delle

strutture carcerarie

Art. 191Le celle e le camere delle strutture carcerarie possono essere singole o a più posti. Esse sono ammobiliate. Qualsiasi modifica nell’arredamento è vietata, salvo autorizzazione espressa della Direzione.

2La persona incarcerata provvede giornalmente all’ordine e alla pulizia degli spazi abitativi a lei assegnati (cella o camera).

3Essa deve avere cura dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili e degli oggetti delle strutture carcerarie.

4Presso il Naravazz, ogni persona incarcerata deve contribuire alle pulizie degli spazi comuni.

5La persona incarcerata è responsabile di ogni danno causato intenzionalmente o per negligenza. Il risarcimento del danno provocato è dovuto indipendentemente da eventuali provvedimenti penali o disciplinari.

 

Riconsegna della cella o della camera o

degli oggetti ricevuti

Art. 20La cella o la camera e gli oggetti ricevuti devono essere riconsegnati puliti e in ordine; lo stato della cella viene riportato sul foglio dell’inventario e firmato dalla persona incarcerata e dal personale incaricato.

 

Capitolo V

Igiene, alimentazione, sostanze

 

Igiene e cura personale

Art. 21La persona incarcerata ha cura di sé stessa, della sua igiene e pulizia personale quotidiana, così come dei propri effetti.

 

Pasti, regime alimentare

Art. 221Alla persona incarcerata è garantita un’alimentazione sana, sufficiente e adeguata.

2È assolutamente vietato lo sperpero di alimenti.

3La persona incarcerata riceve e consuma in cella o in un locale comune i pasti forniti dalle strutture carcerarie, a seconda dell’organizzazione vigente e degli orari stabiliti dall’ordine del giorno. E’ vietato cucinare in cella o in camera.

4Alla persona incarcerata collocata allo Stampino, rispettivamente al Naravazz, non è permesso consumare i pasti in camera.

5Regimi alimentari speciali sono forniti su prescrizione medica.

6Le strutture carcerarie tengono conto nella misura del possibile di comprovate convinzioni religiose, culturali e filosofiche.

7Il Naravazz fornisce la colazione giornalmente, di regola il pranzo e la cena solo durante i fine settimana e i giorni festivi ufficiali. La persona incarcerata collabora nella preparazione e distribuzione dei pasti e nel riassetto di cucina e refettorio. La persona incarcerata presso il Naravazz provvede autonomamente a eventuali regimi alimentari speciali.

 

Sciopero della fame

Art. 23In caso di sciopero della fame dichiarato, la Direzione informa il Servizio medico e vengono presi i provvedimenti del caso.

 

Alcol, sostanze stupefacenti, medicamenti

Art. 24L’introduzione, la fabbricazione, la detenzione, il commercio o il consumo, così come qualsiasi atto preparatorio, di bevande alcoliche, di sostanze stupefacenti ai sensi della Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, così come di medicinali non prescritti, sono vietati.

 

Tabacco

Art. 251La Direzione determina i locali nei quali è vietato fumare.

2Alle persone minori di anni quattordici è vietato il consumo di tabacchi.

 

Acquisti, spaccio

Art. 261A condizione che la persona incarcerata disponga dei mezzi finanziari, beni di prima necessità, generi alimentari o tabacchi possono essere acquistati allo spaccio di rivendita, secondo le disposizioni della Direzione. L’utile conseguito viene accreditato al Fondo sociale gestito dalla relativa commissione.

2Alle persone minori di sedici anni è vietato l’acquisto di tabacchi.

3In accordo con il responsabile dello spaccio, possono essere acquistati altri generi di merce, per uso proprio all’interno della struttura. Non sono autorizzati acquisti di alcun genere per corrispondenza.

4La persona incarcerata collocata allo Stampino, che non beneficia del regime di congedi, può effettuare acquisti allo spaccio per il tramite del personale di custodia, con pagamento in contanti alla consegna della merce.

 

Capitolo VI

Salute

 

Visita d’entrata e d’uscita

Art. 271Alla Farera e alla Stampa, la persona incarcerata è sottoposta a visita medica generale nella settimana che segue la sua entrata.

2Tutte le persone incarcerate, che soffrono di problemi di salute o che sono sottoposte ad un trattamento medico, sono tenute a segnalarlo al momento dell’incarcerazione, eventualmente presentando il relativo certificato medico. Sono visitate dal personale competente del Servizio medico nel più breve termine.

3Ferite visibili o segni derivanti da possibili maltrattamenti sono segnalati dalla Direzione all’autorità competente.

4Su richiesta della persona incarcerata o per decisione del medico, viene effettuata una visita medica d’uscita.

 

Assistenza medica, visite specialistiche, dentista

Art. 281L’assistenza medica, medico-dentaria e psichiatrica sono garantite dai medici designati dalle strutture carcerarie.

2Visite mediche specialistiche sono possibili solo su decisione dei rispettivi medici designati.

3Il detenuto in cura deve seguire scrupolosamente il trattamento prescrittogli; in caso di contestazioni, decide il Medico cantonale.

4In casi eccezionali, su richiesta della persona incarcerata, con l’autorizzazione del medico e della Direzione, sono ammessi visite ed interventi del medico di fiducia.

5La persona incarcerata presso il Naravazz è di regola seguita dal proprio medico, a condizione che sia assoggettata all’obbligo assicurativo. Tutte le spese, comprese quelle ospedaliere, sono a suo carico. Negli altri casi, intervengono i medici designati dalle strutture carcerarie.

6I medici designati dalle strutture carcerarie allestiscono i preavvisi richiesti dall’autorità competente.

7Il medico responsabile del servizio preavvisa l’istanza di interruzione dell’esecuzione della pena.

 

Luogo del trattamento

Art. 291Di regola, il detenuto viene curato presso le strutture carcerarie. Il medico può ordinare il collocamento in una struttura ospedaliera qualora il trattamento lo esiga. Il ricovero avviene secondo le disposizioni della Direzione, rispettivamente dell’autorità competente.

2L’autorità decide se il periodo di degenza è computato sull’esecuzione della pena.

 

Salute pubblica

Art. 301I medici di riferimento assicurano la supervisione di tutto quanto è attinente alla salute e all’igiene delle persone presenti nelle strutture carcerarie, segnatamente per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro, la sussistenza, la distribuzione di medicamenti, l’ambiente e la prevenzione di malattie trasmissibili.

2I provvedimenti ritenuti necessari dai medici vengono adottati con l’accordo della Direzione. In caso di estrema urgenza, il medico ordina le misure necessarie.

 

Costi sanitari e delle cure dentarie

Art. 311I costi derivanti dalle cure mediche e stazionarie sono coperti secondo le disposizioni della Legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie. L’amministrazione delle strutture carcerarie interviene unicamente in modo sussidiario, per quanto non coperto dalla legge.

2Qualora il detenuto abbia intenzionalmente o per negligenza grave causato tali costi, essi possono essere messi a suo carico.

3I costi relativi ad eventuali visite e interventi del medico di fiducia sono a carico della persona incarcerata.

4Le spese derivanti da cure dentarie dei prevenuti sono interamente a loro carico.

5Le spese derivanti da cure dentarie dei condannati sono regolate dalle norme del Concordato latino.

6Le cure dentarie urgenti sono garantite.

 

Capitolo VII

Servizi

 

Assistenza sociale

Art. 321L’assistenza sociale individuale è garantita dall’Ufficio di Patronato, rispettivamente dal Servizio educativo minorile, entrambi sottoposti a una direzione propria.

2Ad ogni persona incarcerata viene assegnato un operatore sociale di riferimento.

3Gli operatori sociali contribuiscono alla ricerca delle soluzioni dei problemi di carattere sociale e materiale della persona incarcerata.

4In modo particolare mantengono i necessari rapporti con:

a)autorità penali competenti e Polizia;

b)autorità civili;

c)enti e servizi a carattere sociale;

d)familiari e persone prossime.

5Gli operatori sociali allestiscono i preavvisi richiesti dalle autorità competenti.

6Gli operatori sociali sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell’esercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto col consenso scritto di questi ultimi o dell’autorità competente.

7Ad eccezione del primo colloquio, la persona incarcerata formula per iscritto le richieste di appuntamento all’operatore sociale.

 

Piano di esecuzione della sanzione o della misura

Art. 331Per ogni persona condannata che deve scontare una pena o un residuo di pena, viene elaborato un piano individualizzato di esecuzione; se la pena o il residuo di pena sono uguali o inferiori a sei mesi, viene elaborato un piano semplificato di preparazione alla liberazione.

2Il piano viene elaborato dall’operatore sociale con la partecipazione attiva della persona condannata. Esso viene presentato e discusso in una riunione apposita tra i servizi interessati. Il PES, rispettivamente il PEM, viene firmato dalla persona condannata, dall’operatore sociale, dalla Direzione, e sottoposto all’approvazione della Divisione.

3Il PES e il PEM, una volta approvati dalla Divisione, sono trasmessi al Giudice dell’applicazione della pena per il suo incarto.

 

Assistenza religiosa e spirituale

Art. 341Ogni persona incarcerata ha il diritto di praticare liberamente la propria convinzione religiosa, compatibilmente con l’ordinamento interno.

2La persona incarcerata può usufruire dell’assistenza spirituale da parte dei rappresentanti religiosi designati dalle strutture carcerarie. Per le persone prevenute, ciò ha luogo previo avviso all’autorità competente.

3Attività di proselitismo non sono ammesse.

 

Collaborazioni con partner esterni

Art. 35Le strutture carcerarie possono avvalersi della collaborazione di partner esterni, nell’ottica di accompagnare e sostenere le persone incarcerate, segnatamente per mantenere e favorire i legami familiari, in particolare con i figli.

 

Capitolo VIII

Regime

 

Ordine e sicurezza

Art. 361L’ordine e la disciplina devono essere mantenuti nell’interesse della sicurezza, della vita comunitaria ben organizzata e degli obiettivi perseguiti dalle strutture carcerarie.

2La vita interna è regolata da disposizioni emanate dalla Direzione.

 

Perquisizioni

Art. 371La persona incarcerata, come pure i suoi oggetti e averi, la cella o camera, ed i locali comuni, possono essere perquisiti in qualsiasi momento. La cella o camera può essere perquisita anche in sua assenza.

2La perquisizione corporale è eseguita da un membro del personale dello stesso sesso.

3Qualora, a giudizio del personale incaricato, si rendesse necessaria la perquisizione corporale approfondita, la stessa è eseguita da un medico o da un membro del personale addetto all’infermeria.

4Oggetti o averi non consoni possono essere requisiti e, se del caso, trasmessi all’autorità competente. La Direzione decide in merito alla destinazione degli oggetti o averi. La persona incarcerata viene informata.

 

Controlli

Art. 381La persona incarcerata può essere sottoposta in qualsiasi momento ai controlli per appurare l’uso di stupefacenti, medicamenti o alcol. Un rifiuto di sottoporsi a tali controlli viene considerato come una positività alla sostanza più pesante.

2Qualora le analisi risultassero positive, le relative spese sono a carico della persona incarcerata.

 

Fase di osservazione

Art. 391Per i primi dieci giorni di detenzione, la persona incarcerata è posta in osservazione; dal giorno successivo al suo arrivo, è ammessa al passeggio secondo le disposizioni interne.

2La Direzione si riserva le decisioni sui casi particolari.

 

Regime ordinario

Art. 401Qualora motivi di sicurezza non vi si oppongano, la persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario, secondo le disposizioni interne. Per le persone in detenzione preventiva, ciò ha luogo previo accordo dell’autorità competente.

2In regime ordinario, il lavoro e le attività sono trascorsi in comune ed in locali designati. Nel restante tempo, la persona incarcerata rimane in cella.

 

Regime speciale

Art. 41Su ordine dell’autorità competente, per motivi di inchiesta la persona incarcerata rimane in cella. Le è concesso il passeggio comune per almeno un’ora al giorno, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione.

 

Regime separato

Art. 421Su ordine dell’autorità competente per motivi di inchiesta o su ordine della Direzione per motivi di sicurezza, d’ordine interno o di trattamento  individuale, la persona incarcerata rimane isolata in cella. Le è concesso il passeggio separato per almeno un’ora al giorno, secondo le disposizioni emanate dalla Direzione.

2...[1]

 

Progressione dell’esecuzione della pena

Art. 431L’esecuzione della pena avviene di principio secondo una progressione, il cui obiettivo, condizioni e fasi sono contemplati nel PES. I passaggi tra le fasi sono decisi dall’autorità competente, che tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell’impegno nel lavoro o nella formazione, dei rischi di fuga, della capacità di rispettare le norme di condotta imposte, dei rischi di commissione di reati e di sicurezza.

2Abusi durante le fasi possono comportarne la sospensione, rispettivamente la regressione nelle fasi.

 

Altri regimi e forme di esecuzione

Art. 44La semiprigionia, la pena per giorni, il lavoro esterno, l’alloggio esterno e gli arresti domiciliari sono disciplinati dalle disposizioni rilevanti del CPS, di leggi e di regolamenti di applicazione.

 

Modifica del regime di semiprigionia

e dell’esecuzione per giorni separati

Art. 451La persona incarcerata può rinunciare alla semiprigionia, rispettivamente all’esecuzione per giorni separati, in ogni momento, con comunicazione scritta alla Direzione. L’autorità competente può revocare in qualsiasi momento tali regimi in caso di inosservanza delle condizioni stabilite. In entrambi i casi, l’autorità competente decide le modalità di espiazione del residuo della pena.

2Non esistono le «vacanze carcerarie».

3In caso di vacanze collettive fissate dal datore di lavoro, la persona incarcerata è sottoposta al regime ordinario. La persona collocata presso il Naravazz continua l’esecuzione della pena di principio presso lo Stampino.

 

Misure particolari

Art. 46La Direzione può adottare misure volte a limitare il contatto tra categorie particolari di persone incarcerate.

 

Capitolo IX

Rapporti e contatti

 

Rapporti interni al carcere

Art. 471La persona incarcerata è rispettosa dei membri del personale, delle altre persone incarcerate e di tutti coloro che a diverso titolo intervengono nelle strutture carcerarie.

2La persona incarcerata rispetta le regole del vivere comune e la quiete collettiva.

 

Contatti con l’esterno

Principio

Art. 481I contatti con l’esterno sono regolati dalla Direzione. Per le persone in detenzione preventiva, ciò avviene in accordo con l’autorità competente.

2Di regola, essi sono sorvegliati e/o controllati e/o sottoposti a censura e/o registrati.

 

Modalità e presupposti

Art. 491La persona incarcerata può mantenere i contatti con l’esterno.

2Essi consistono in contatti:

a)epistolari;

b)telefonici;

c)in videoconferenza;

d)via rete elettronica;

e)personali: visite, visite con pranzo (di seguito «colloqui gastronomici»), incontri interni (di seguito «La Silva»), diritti e doveri di visita coi figli (di seguito «Pollicino»), eventi particolari.

3La possibilità di fruire dei contatti tiene conto del comportamento della persona incarcerata ed avviene a dipendenza del regime di esecuzione, della struttura di collocamento, delle possibilità logistiche e delle disposizioni emanate dalla Direzione.

4I contatti possono essere limitati o vietati dall’autorità competente per ragioni d’inchiesta o dalla Direzione per ragioni di sicurezza o di ordine interno o a protezione degli interessi propri della persona incarcerata o di terzi.

 

Accesso alle strutture carcerarie

Art. 501Tutte le persone che accedono alle strutture carcerarie si attengono alle disposizioni emanate dalla Direzione, segnatamente:

a)devono essere autorizzate dalla Direzione, ad eccezione dei rappresentanti delle autorità giudiziarie e delle commissioni di sorveglianza;

b)devono legittimarsi con documenti d’identità validi, che possono essere fotocopiati e archiviati;

c)devono portare un abbigliamento adeguato e decoroso;

d)devono depositare all’entrata gli oggetti non autorizzati, secondo le indicazioni del personale di custodia;

e)devono comportarsi in modo adeguato e rispettoso;

f)possono essere sottoposte in qualsiasi momento a un controllo sulla persona e delle cose;

g)devono attenersi strettamente alle indicazioni del personale di custodia.

2La perquisizione o lo spoglio della persona possono essere effettuati quando tali misure si rivelassero necessarie e proporzionate.

3Tale controllo è effettuato da una persona dello stesso sesso in un locale adeguato.

 

Autorità e commissioni di sorveglianza

Art. 511I contatti sono garantiti e liberi con:

a)le autorità penali competenti nell’esercizio delle loro funzioni;

b)le autorità di esecuzione delle pene e delle misure;

c)la Divisione e il Dipartimento;

d)le commissioni europee, nazionali e cantonali di sorveglianza sui diritti dell’uomo e sulle condizioni di detenzione;

e)le rappresentanze consolari e diplomatiche del Paese di origine della persona incarcerata.

2Lettere indirizzate a queste autorità sono consegnate in busta chiusa e non sono sottoposte a censura.

3In particolare, la persona incarcerata può rivolgere reclami sulle condizioni di detenzione alla Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione del Gran Consiglio del Cantone Ticino. Il reclamo, motivato, deve essere presentato in forma scritta. La Commissione non ha competenze in materia giudiziaria.

 

Difesa

Art. 521Ad ogni persona incarcerata nell’ambito di una procedura penale o amministrativa, è garantito il diritto alla difesa o alla rappresentanza legale.

2I contatti con il difensore designato sono regolati dal CPP.

3I contatti col difensore o col rappresentante legale nell’ambito di una procedura sono di principio liberi e non limitati, compatibilmente con le esigenze di funzionamento delle strutture carcerarie. Essi possono essere sorvegliati, ma non ascoltati né sottoposti a censura.

 

Corrispondenza

Art. 531La corrispondenza in entrata e in uscita non è di principio limitata.

2Le lettere in uscita dalle strutture chiuse devono essere consegnate al personale di servizio in busta aperta. La Direzione può imporre questa regola anche per le strutture aperte.

3La corrispondenza può essere trattenuta dall’autorità competente per ragioni d’inchiesta o dalla Direzione per ragioni di sicurezza o di ordine interno o a protezione degli interessi propri della persona incarcerata o di terzi. In questo caso, l’interessato viene avvertito.

4Le spese per gli invii postali sono a carico della persona incarcerata.

 

Telefonate

Art. 541Le telefonate in entrata non sono ammesse.

2Le telefonate in uscita delle persone incarcerate a regime speciale o separato sono possibili, se autorizzate dall’autorità competente, alle condizioni da questa fissate.

3Le telefonate in uscita delle persone incarcerate a regime ordinario sono possibili.

4Per entrambe le categorie, fanno stato le disposizioni della Direzione.

5Le telefonate possono essere registrate.

6I costi delle telefonate sono a carico della persona incarcerata.

 

Pacchi

Art. 551La persona incarcerata può ricevere o inviare pacchi.

2I pacchi in entrata sono controllati e consegnati aperti.

3Una disposizione della Direzione regola la frequenza di ricezione dei pacchi e la merce, rispettivamente le quantità autorizzate.

4Qualora la merce non fosse conforme alle disposizioni, sarà ritornata al mittente, salvo che le spese risultino sproporzionate o motivi di igiene lo richiedano; in tal caso, sarà distrutta. La persona incarcerata è informata; le spese sono a suo carico.

 

Visite

Art. 561Alla persona incarcerata è permesso ricevere in visita, contemporaneamente, un massimo di tre persone maggiorenni.

2Chi intende rendere visita ad una persona incarcerata a regime speciale  o separato deve presentare l’autorizzazione dell’autorità competente.

3Chi intende rendere visita ad una persona incarcerata a regime ordinario deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.

4La Direzione può vietare le visite ritenute inopportune.

I minorenni sono ammessi unicamente se accompagnati:

a)da un genitore o da chi esercita l’autorità parentale;

b)da altre persone maggiorenni, a condizione che esse presentino un’autorizzazione scritta e dichiarata autentica del genitore o di chi esercita l’autorità parentale.

5I minorenni sopra i quattordici anni possono essere ammessi da soli in visita ad un genitore incarcerato, a condizione che questi eserciti l’autorità parentale, rispettivamente se muniti di un’autorizzazione scritta e dichiarata autentica del genitore che esercita l’autorità parentale o di chi ne fa le veci.

6Salvo eccezioni consentite dalla Direzione:

a)sono vietate visite fra persone incarcerate in strutture diverse;

b)i visitatori non possono incontrare più di una persona incarcerata alla volta;

c)un visitatore non può figurare su più elenchi visitatori.

7I giorni, gli orari, la sorveglianza e le modalità di visita sono regolati da  disposizioni della Direzione.

8Il tempo di visita è conteggiato in ore piene (al massimo due ore consecutive alla Stampa e allo Stampino, un’ora alla Farera) e non può essere frazionato.

9Una disposizione della Direzione fissa il monte ore periodico massimo per ogni regime; esso si estingue con la fine di ogni periodo.

10La visita avviene negli appositi spazi, sotto il controllo del personale di custodia.

11È assolutamente vietato consegnare o ricevere dalla persona incarcerata qualsiasi cosa. Oggetti o merci destinati alla persona incarcerata devono essere depositati all’entrata; essi verranno consegnati alla persona incarcerata dopo i controlli. Una disposizione della Direzione regola il tipo di merce, la quantità e la frequenza di ricezione.

 

Altri contatti personali

Art. 57Colloqui gastronomici, La Silva, Pollicino, eventi particolari sono disciplinati da disposizioni emanate dalla Direzione; si applicano inoltre per analogia le regole previste per le visite.

 

Sospensione o revoca

Art. 581In caso di abuso nell’esercizio di un contatto, la Direzione può sospendere o revocare un permesso già accordato, rispettivamente interrompere un contatto in corso.

2La Direzione si riserva di informare l’autorità competente.

 

Accesso alla rete informatica

Art. 591L’accesso o lo scambio di dati e informazioni sulla rete informatica, così come il possesso di apparecchi atti ad accedere alla rete, sono vietati, salvo nei casi seguenti:

a)le persone condannate che adempiono le condizioni definite in una disposizione della Direzione possono effettuare delle videoconferenze tramite apparecchi delle strutture carcerarie, secondo le modalità indicate;

b)le persone autorizzate per motivi di formazione;

c)le persone condannate collocate allo Stampino e al Naravazz possono utilizzare i propri apparecchi informatici per accedere alla rete, a proprie spese. La Direzione si riserva la facoltà di verificare l’utilizzazione adeguata.

2Altre eccezioni possono essere previste dalla Direzione.

 

Capitolo X

Attività

 

Attività

Art. 601Le strutture carcerarie, nel limite del possibile, offrono alle persone incarcerate possibilità di attività lavorative, formative, culturali, sportive o ricreative, tenendo conto delle caratteristiche e competenze individuali.

2Per le persone condannate, tali attività rientrano nel PES o nel PEM.

 

Lavoro

Art. 611Alla persona prevenuta maggiorenne incarcerata a regime speciale o ordinario può essere assegnata un’attività lavorativa, col suo accordo, fatte salve le esigenze d’inchiesta.

2La persona condannata è obbligata al lavoro. Essa è tenuta a svolgere il lavoro che le viene assegnato; se si sottrae a tale obbligo, è passibile di sanzioni. Il rispetto dell’obbligo di lavorare costituisce inoltre una delle condizioni per l’avanzamento del regime progressivo, rispettivamente per il suo mantenimento.

3Entrambe le categorie di persone possono procurarsi un’attività lavorativa propria da svolgere all’interno delle strutture, se ritenuta adeguata e compatibile con l’ordine e la sicurezza. I proventi sono versati sul conto deposito dell’interessato, dedotti eventuali costi vivi e la partecipazione alle spese di carcerazione. Si applicano per analogia le disposizioni sulla retribuzione del CPS e del Concordato latino.

4Il lavoro esterno (art. 77a CPS) e il lavoro in semiprigionia (art. 77b e 79 CPS) sono disciplinati con disposizioni separate. Si applicano inoltre le disposizioni rilevanti del REP, del presente regolamento e, per analogia, le disposizioni del CPS e del Concordato latino.

 

Formazione

Art. 621La persona prevenuta minorenne è tenuta a frequentare i corsi di formazione organizzati, con l’accordo dell’autorità competente. La formazione non è retribuita.

2La persona prevenuta maggiorenne può frequentare i corsi di formazione organizzati, fatte salve le esigenze dell’inchiesta. Per le donne incarcerate alla Farera, la partecipazione alle attività formative e culturali corrisponde all’obbligo del lavoro.

3La persona condannata può frequentare corsi di formazione generale o professionale organizzati all’interno delle strutture carcerarie.

4La Direzione può autorizzare formazioni con programmi individuali a distanza.

5Parte dei costi relativi alla formazione possono essere messi a carico della persona incarcerata.

6La Direzione può revocare l’autorizzazione alla formazione per motivi disciplinari, di sicurezza o di ordine interno o per mancanza di applicazione.

7La Direzione emana le disposizioni generali inerenti alla formazione.

 

Esonero dalle attività lavorative e di formazione

Art. 63La Direzione può esonerare temporaneamente dal lavoro o dalla formazione la persona incarcerata:

a)per motivi di salute sulla base di un certificato medico (da richiedere spontaneamente all’insorgere dell’inabilità);

b)per motivi di sicurezza o di ordine interno;

c)qualora tale provvedimento sia indicato in considerazione della situazione personale.

 

Retribuzione

Art. 641Per il lavoro prestato, viene corrisposta una retribuzione secondo le disposizioni del CPS e del Concordato latino.

2Per la partecipazione a corsi di formazione o perfezionamento professionale in luogo del lavoro, viene corrisposta una congrua retribuzione.

3Alla persona condannata, cui non è possibile fornire un’attività lavorativa o formativa, viene corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione minima.

4Alla persona inabile al lavoro o alla formazione per motivi di salute certificati dal medico delle strutture carcerarie, viene corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione stabilita.

5La Direzione emana le disposizioni inerenti al calcolo delle indennità.

 

Partecipazione alle spese di esecuzione

Art. 651Le persone incarcerate partecipano alle spese di esecuzione:

a)con una trattenuta sulla retribuzione giornaliera durante il regime ordinario;

b)con una trattenuta sul salario durante il regime di lavoro esterno o il lavoro e alloggio esterni o gli arresti domiciliari;

c)con un pagamento per la semiprigionia, di regola anticipato o rateale in caso di versamento di un acconto.

2Gli importi sono fissati secondo le norme del Concordato latino.

3Per le spese di cui alle lettere b) e c), la Direzione decide, a istanza della persona interessata, sulla riduzione o sull’esonero.

 

Passeggio

Art. 661Le persone incarcerate sono ammesse al passeggio per almeno un’ora al giorno a partire da quello successivo alla loro incarcerazione.

2Durata, condizioni e modalità generali del passeggio sono regolate da disposizioni della Direzione per le singole strutture ed applicate individualmente dal personale di custodia.

 

Lavoro facoltativo durante il tempo libero

Art. 67Con l’autorizzazione della Direzione, la persona incarcerata può dedicarsi durante il tempo libero ad un’attività produttiva finalizzata al conseguimento di un guadagno; esso viene accreditato sul conto deposito.

 

Mezzi di informazione

Art. 681Durante la prima settimana di detenzione, alla persona prevenuta è escluso l’accesso ai mezzi di informazione. L’accesso può essere negato o ristretto in qualsiasi altro momento su decisione dell’autorità competente, rispettivamente della Direzione, per motivi di ordine interno.[2]

2Le persone minorenni hanno accesso ai programmi televisivi e radiofonici in modo regolamentato e limitato, secondo le disposizioni della Direzione, in accordo con l’autorità competente.

 

Attività culturali e ricreative, biblioteca

Art. 691La persona incarcerata è invitata a mantenere ed estendere le proprie competenze culturali, attraverso la partecipazione alle attività e manifestazioni ed usufruendo di opere prestate dalla biblioteca interna.

2La Direzione disciplina le modalità di fruizione delle attività culturali e ricreative e della biblioteca.

 

Abbonamenti a giornali e riviste e TV

Art. 701Alla persona incarcerata è concesso di abbonarsi a proprie spese a pubblicazioni in libero commercio in Svizzera.

2La Direzione emana le disposizioni inerenti alla ricezione di programmi televisivi e radiofonici; il canone degli apparecchi nelle celle e nelle camere è a carico delle persone incarcerate. È vietata l’installazione di antenne esterne.

 

Apparecchiature proprie di intrattenimento

e supporti dati

Art. 71La Direzione emana le disposizioni inerenti alle apparecchiature, in particolare le apparecchiature informatiche, i supporti e i lettori di dati (videocassette, CD, DVD, eccetera), rispettivamente ai contenuti autorizzati.

 

Esercizi fisici e sport

Art. 721La persona incarcerata è invitata a prendersi cura del proprio stato di salute anche attraverso la pratica di esercizi fisici,  in cella o in camera,  al passeggio o negli spazi previsti per questo scopo. La persona incarcerata è tenuta a portare un abbigliamento adeguato.

2La pratica di attività sportive presso le strutture aperte è disciplinata da disposizioni particolari.

 

Tempo di lavoro e tempo libero presso lo Stampino

e il Naravazz

Art. 731Gli orari di uscita ed entrata per lo svolgimento dell’attività lavorativa o di formazione sono regolati da disposizioni della Direzione. Possono essere effettuati dei controlli di presenza sul posto di lavoro o di formazione.

2Il tempo libero presso lo Stampino e il Naravazz è trascorso in camera o negli spazi comuni secondo disposizioni interne. Salvo per attività organizzate con l’accordo della Direzione, è vietato uscire dal perimetro della struttura.

 

Capitolo XI

Autorizzazioni d’uscita

 

Autorizzazione di uscita (lavoro o formazione)

Art. 74La persona incarcerata in regime di lavoro o formazione esterni o semiprigionia deve sempre essere munita della relativa decisione, la quale indica la durata, gli orari, il luogo, il datore di lavoro o la scuola, il mezzo di trasporto e le norme di condotta.

 

Autorizzazione di uscita (congedo, permesso,

accompagnamento)

Art. 751La persona incarcerata può chiedere per tempo un’autorizzazione d’uscita secondo il CPS, il REP e le disposizioni del Concordato latino.

2L’uscita non è un diritto; per la sua concessione si tiene conto segnatamente della durata della pena, del comportamento in esecuzione di pena, dell’impegno nel lavoro, dei rischi di fuga e di recidiva, della capacità di rispettare le norme di condotta e di sicurezza.

3Le spese per l’uscita sono interamente a carico della persona incarcerata, che deve preventivamente dimostrare di poterle assumere.

4Ogni autorizzazione d’uscita viene formalizzata per iscritto dalla Direzione, con copia all’autorità di polizia; essa indica le condizioni obbligatorie per l’effettuazione dell’uscita, va conservata dalla persona durante tutta la durata dell’uscita e va riconsegnata al rientro.

5Il tempo per uscite non effettuate o revocate dalla Direzione o non completamente sfruttate non può essere recuperato.

6Durante le uscite è vietato:

a)recarsi all’estero o in enclavi;

b)condurre veicoli a motore, salvo autorizzazione esplicita della Direzione;

c)assumere bevande alcoliche, stupefacenti o medicamenti non prescritti (al rientro vengono effettuati i relativi controlli);

d)recarsi in luoghi diversi da quelli indicati sull’autorizzazione d’uscita.

7Un’uscita già autorizzata può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento, qualora una delle condizioni per la sua concessione non fosse più data.

8L’uscita può avvenire solo se la cella o la camera è in ordine e pulita.

 

Congedo

Art. 761Il primo congedo è concesso dall’autorità competente. I congedi successivi sono concessi dalla Direzione.

2Il congedo avviene di principio durante i fine settimana e i giorni festivi, ed è regolato dalle disposizioni emanate dalla Direzione.

 

Permesso e accompagnamento

Art. 77La Direzione può concedere alla persona condannata un permesso straordinario di uscita, rispettivamente un accompagnamento ad opera di una persona di fiducia, limitatamente al tempo strettamente necessario, per occuparsi delle sue pratiche personali, professionali o giudiziarie, che non possono essere rimandate e per le quali la presenza fuori dallo stabilimento è indispensabile, o per altri motivi eccezionali a giudizio della Direzione.

 

Capitolo XII

Diritti, doveri e misure disciplinari

 

Diritti

Art. 78La persona incarcerata gode di tutti i diritti riservati all’individuo ed al cittadino e protetti dalla legge, ad eccezione di:

a)quelli espressamente esclusi o limitati dalla legge o dal presente regolamento;

b)quelli il cui esercizio è incompatibile con lo stato di privazione della libertà.

 

Doveri

Art. 791La persona incarcerata osserva le norme del presente regolamento e delle leggi.

2È sottoposta alla disciplina della struttura e si conforma alle disposizioni e agli ordini impartiti dal personale.

3La persona incarcerata ha il dovere di prendere atto delle procedure amministrative, giudiziarie o disciplinari che la riguardano. Qualora in tali ambiti essa dovesse rifiutarsi di apporre la propria firma su un documento, questo porta l’osservazione con indicato il motivo del rifiuto e la firma del funzionario incaricato.

 

Colloquio di Direzione

Art. 80La persona incarcerata può chiedere un colloquio di Direzione. La domanda scritta e motivata deve essere indirizzata alla Direzione, di regola per il tramite del personale di custodia.

 

Reclamo

Art. 811La persona incarcerata gode del diritto di reclamo.

2Il reclamo, formalmente indicato come tale e debitamente motivato, è da indirizzare in busta chiusa entro cinque giorni dalla decisione o dall’atto contestati:

a)alla Direzione, se rivolto contro l’operato di un membro del personale o contro altra persona incarcerata;

b)alla Direzione dell’Ufficio di Patronato, se rivolto contro un operatore sociale;

c)alla Divisione, se rivolto contro l’operato della Direzione; per le persone minorenni, alla Magistratura dei minorenni.

3La decisione è intimata all’interessato nella forma scritta.

4In casi di reiterazione e manifesta infondatezza del reclamo, la Direzione e la Divisione possono applicare una tassa di decisione da fr. 20.– a fr. 100.–[3].

 

Petizione

Art. 821Le persone incarcerate hanno il diritto di presentare, in nome proprio o collettivamente, richieste, proposte o lamentele su situazioni o fatti riguardanti il trattamento o la vita interna nelle strutture carcerarie.

2Le richieste, proposte o lamentele devono essere indirizzate nella forma scritta alla Direzione, per i minorenni alla Magistratura dei minorenni, per il tramite della Direzione.

 

Infrazioni disciplinari

Art. 831Costituiscono un’infrazione disciplinare:

a)l’evasione e ogni atto teso manifestamente a preparare un’evasione;

b)il rifiuto d’ordine;

c)il rifiuto di lavorare, la perturbazione del lavoro e ogni altra manifestazione di cattiva volontà e impegno sul lavoro e nella formazione, per le persone sottoposte a tali obblighi;

d)i danni causati volontariamente o per negligenza grave alle attrezzature, installazioni o ogni altro bene appartenenti alle strutture carcerarie, al personale, ad altri carcerati o a terzi;

e)gli atti di violenza fisica o verbale contro carcerati, il personale o terzi;

f)il contatto vietato con altri carcerati o con persone estranee alle strutture carcerarie;

g)la trasmissione di corrispondenza, d’informazioni o di qualsiasi oggetto o prodotto per conto di altri carcerati;

h)lo sperpero di generi alimentari;

i)l’entrata, l’uscita, l’acquisto, la trasmissione ed il possesso fraudolento di oggetti vietati come armi, altri oggetti pericolosi, documenti, denaro in contanti, mezzi di comunicazione non permessi;

j)l’introduzione, il possesso, la fabbricazione, il consumo e il commercio di bevande alcoliche, sostanze ai sensi della legislazione federale sugli stupefacenti, medicinali non prescritti o qualsiasi altro oggetto, dato o informazione non autorizzati;

k)il consumo di tabacchi da parte di persone minori di anni quattordici;

l)l’inosservanza delle norme di condotta del congedo;

m)la provocazione, l’istigazione e la complicità alla commissione di un’infrazione disciplinare;

n)il tentativo o gli atti preparatori per la commissione di un’infrazione disciplinare;

o)ogni atto punito dalla legge o contrario alle disposizioni del presente regolamento o di altri disposti in materia di esecuzione delle pene e delle misure.

2L’azione penale rimane riservata.

 

Procedura disciplinare

Art. 841Se una persona incarcerata, intenzionalmente o per grave negligenza, commette un’infrazione disciplinare, è soggetta ad una sanzione proporzionata alla natura e alla gravità dell’infrazione.

2Prima di procedere alla sanzione, la persona incarcerata è informata e sentita sui fatti a lei imputati. Ha la facoltà di esprimersi verbalmente o per iscritto.

3La sanzione è commisurata tenendo conto del comportamento e delle condizioni particolari della persona incarcerata, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. È riservata la sanzione penale.

4La sanzione è notificata nella forma scritta. Deve essere motivata e contenere i rimedi di diritto. Il ricorso, che deve essere presentato entro il termine di tre giorni, non ha effetto sospensivo[4].

5Tutte le infrazioni disciplinari, nelle quali si configura un atto perseguibile penalmente, sono segnalate all’autorità competente.

6Tutte le infrazioni disciplinari commesse da una persona in detenzione preventiva sono segnalate all’autorità competente.

 

Sanzioni

Art. 851Le sanzioni applicabili sono[5]:

a)l’ammonizione scritta;

b)la sospensione di benefici del regime di incarcerazione;

c)la multa sino a fr. 200.–;

d)l’isolamento in cella individuale fino a venti giorni durante il tempo libero;

e)l’isolamento in cella individuale fino a venti giorni;

f)l’isolamento in cella di rigore fino a dieci giorni.

2Il carcerato punito con l’isolamento in cella di rigore deve essere visitato dal medico incaricato, il quale può, per ragioni mediche, interrompere l’esecuzione del provvedimento.

3La Direzione è competente per pronunciare le sanzioni disciplinari; in caso di ricusa, la competenza passa alla Divisione.

4...[6]

 

Capitolo XIII

Trasferimento e scarcerazione

 

Trasferimento

Art. 86La persona incarcerata può essere trasferita:

a)tra le strutture carcerarie cantonali su decisione della Direzione:

1.a dipendenza delle fasi di carcerazione in accordo con l’autorità competente;

2.per motivi di sicurezza o di ordine interno;

b)in un altro Cantone:

1.a dipendenza delle fasi di carcerazione in applicazione del PES, su decisione dell’autorità competente;

2.su sua richiesta motivata, in accordo con l’autorità competente;

3.per motivi di inchiesta o di esecuzione di pena, su decisione dell’autorità competente;

4.su decisione della Direzione, per motivi di sicurezza o di ordine interno;

c)all’estero in caso di decisione dell’Ufficio federale di giustizia:

1.nell’ambito di una richiesta d’estradizione da parte di uno Stato estero;

2.nell’ambito della Convenzione o del Protocollo addizionale sul trasferimento dei condannati.

 

Scarcerazione

Art. 871Nessuno può essere scarcerato senza un regolare ordine scritto, datato e firmato dall’autorità competente.

2L’apposito supporto informatico viene aggiornato indicando:

a)il giorno e l’ora della scarcerazione;

b)il motivo della scarcerazione;

c)l’autorità che ordina la scarcerazione.

3La conferma della scarcerazione viene trasmessa alle autorità interessate. Per le persone minorenni, è pure trasmessa al rappresentante legale.

4L’allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente il rimpatrio, sono di esclusiva competenza dell’autorità amministrativa preposta.

 

Capitolo XIV

Entrata in vigore

 

Entrata in vigore

Art. 88Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011.

Esso abroga tutti i precedenti regolamenti delle strutture carcerarie.

 

 

Pubblicato nel BU 2013, 22.

 

 


[1]  Cpv. abrogato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1.1.2013.

[2]  Cpv. modificato dal R 8.7.2014; in vigore dal 11.7.2014 - BU 2014, 388.

[3]  Cpv. modificato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013.

[4]  Cpv. modificato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013.

[5]  Cpv. modificato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013.

[6]  Cpv. abrogato il 10 dicembre 2012; in vigore dal 1 gennaio 2013.