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Concordato

sull’esecuzione delle pene privative di libertà e

delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini

(Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti)

(del 10 aprile 2006)

 

I Cantoni di Friborgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra, Giura, come pure il Cantone Ticino,

visti gli art. 372 e 377 a 380 del Codice penale svizzero e gli art. 5 e 8 della Convenzione relativa alla negoziazione, alla ratifica, all’esecuzione e alla modifica delle convenzione intercantonali e dei trattati dei cantoni con l’estero conclusa il 9 marzo 2001;

considerando la necessità di mettere a disposizione delle autorità competenti dei cantoni concordatari le nuove strutture e gli stabilimenti appropriati per l’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure;

sentito il bisogno di armonizzare le condizioni di esecuzione delle sentenze penali e delle relative decisioni, in uno spirito di collaborazione intercantonale e interconcordatario, e parimenti nel rispetto del diritto internazionale;

osservata la volontà di dar seguito e sviluppare e migliorare la collaborazione intercantonale, di economizzare e di proteggere la collettività pubblica.

convengono:

il presente Concordato sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (in seguito detto Concordato).

 

Capitolo I

Campo d’applicazione

 

Principi

Art. 1Il presente concordato disciplina:

a)l’esecuzione delle pene privative di libertà, delle misure terapeutiche istituzionali e dell’internamento (in seguito dette misure);

b)l’esecuzione anticipata della pena o della misura, riservate le competenze delle autorità giudiziarie; se esse competono ad un cantone concordatario e se hanno luogo in uno stabilimento concordatario.

 

Capitolo II

Organi del concordato

 

Organi

Art. 2Gli organi del concordato sono:

a)la Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure;

b)il Segretariato della Conferenza;

c)la Commissione concordataria;

d)la Commissione dell’assistenza riabilitativa.

 

Conferenza latina delle autorità

cantonali competenti in materia

d’esecuzione delle pene e delle misure

Art. 31La Conferenza è composta da una persona rappresentante di ogni cantone romando. Ogni governo cantonale designa un membro dell’esecutivo cantonale per rappresentarlo e operare a suo nome.

2Un membro dell’esecutivo dal Cantone Ticino prende parte alle sedute con voce consultiva.

3I membri della Conferenza possono farsi assistere da persone incaricate dell’esecuzione delle pene e delle misure.

 

Attribuzioni

Art. 4La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia di esecuzione delle pene e delle misure (in seguito detta Conferenza) è l’organo superiore del Concordato.

La Conferenza ha le seguenti attribuzioni:

a)essa prende tutte le decisioni nell’ambito delle competenze che il concordato le attribuisce;

b)essa elabora, nei settori dove lo ritiene necessario, dei regolamenti d’applicazione del concordato. Questi regolamenti sono adottati dai cantoni concordatari secondo le loro proprie regole;

c)essa adotta, nei settori dove lo ritiene necessario, delle direttive e delle raccomandazioni all’attenzione dei cantoni concordatari allo scopo di armonizzare l’esecuzione:

-delle pene privative di libertà e delle misure; come pure l’esecuzione anticipata della pena o della misura inerenti al concordato; sono riservate le competenze delle autorità giudiziarie;

-di tutte le forme derogatorie delle pene privative di libertà;

d)essa controlla l’applicazione e l’interpretazione del concordato. Essa sorveglia, in special modo, che il regolamento degli stabilimenti concordatari non contenga niente di contrario al concordato e alle sue disposizioni di applicazione;

e)essa può proporre ai cantoni concordatari la creazione di nuove strutture o la gestione di alcuni stabilimenti da parte di amministratori privati fissando delle precise condizioni (art. 379 CP). Se necessario, essa indica ai cantoni concordatari delle raccomandazioni concernenti dei miglioramenti o degli adattamenti da apportare in special modo al regime dell’esecuzione delle pene e delle misure, come pure per l’esecuzione anticipata della pena o della misura; sono riservate le competenze delle autorità giudiziarie;

f)essa propone al Governo del cantone interessato di modificare la destinazione di uno stabilimento concordatario, rispettivamente di una sezione;

g)essa è competente per sottoscrivere convenzioni con un cantone non concordatario per il collocamento di certe categorie di persone detenute;

h)essa intrattiene le relazioni con la Confederazione, gli altri due concordati penitenziari e i cantoni non concordatari;

i)essa assicura le relazioni necessarie con altri organi istituzionali, con terzi interessati e i media;

j)essa favorisce e sostiene la formazione iniziale, la formazione continua e il perfezionamento professionale del personale incaricato dell’esecuzione delle pene e delle misure relativo al presente concordato;

k)essa delibera in un regolamento la lista degli stabilimenti destinati all’esecuzione delle pene e delle misure rette dal presente concordato e le regole minimali.

 

Organizzazione

Art. 51La Conferenza designa uno dei suoi membri per presiederla.

2Essa istituisce un segretariato le cui spese sono sopportate in comune dai cantoni concordatari. Essa determina il contributo di ogni cantone.

3Essa si riunisce allorquando è necessario, ma almeno una volta all’anno o quando uno dei membri della Conferenza lo richiede.

4Essa stabilisce la sua procedura.

 

Segretariato della Conferenza

Art. 61La Conferenza designa una persona in qualità di segretario della Conferenza.

2Questa persona prepara le sedute della Conferenza, redige i processi verbali e assicura il buon funzionamento del segretariato.

3Essa vigila sull’applicazione delle decisioni della Conferenza e, secondo i casi, alla loro pubblicazione e diffusione. Essa esegue i lavori affidatigli dalla stessa.

4Essa sottomette delle proposte alla Conferenza, riservati gli art. 8 e 10 del presente concordato.

5Essa vigila alla promozione della collaborazione intercantonale e delle relazioni con gli organi istituzionali.

 

Commissione concordataria

Art. 71La Commissione concordataria è composta da persone incaricate dell’esecuzione delle pene e delle misure dei cantoni concordatari, designate dal loro Direttore del Dipartimento.

2Essa è presieduta dalla persona che assume la carica di segretario della Conferenza.

3Una persona rappresentante la Commissione dei patronati penali, designata da quest’ultima, prende parte alle sedute con voce consultiva.

4La Commissione si organizza e stabilisce la sua procedura.

 

Attribuzioni

Art. 8La Commissione concordataria ha per compito di:

a)studiare gli argomenti che le sono sottoposti dalla Conferenza, dal segretariato di quest’ultima o da uno dei suoi membri;

b)sottomettere alla Conferenza, per il tramite della persona che presiede la commissione, tutte le proposte utili all’applicazione o all’adattamento del concordato;

c)promuovere la coordinazione e l’armonizzazione della prassi, in particolare in materia di esecuzione delle pene e delle misure nei cantoni concordatari.

 

Commissione dell’assistenza riabilitativa

Art. 91La Commissione dell’assistenza riabilitativa è composta dalle persone dirigenti dei servizi o degli uffici dell’assistenza riabilitativa dei cantoni concordatari. La persona che presiede la Commissione dell’assistenza riabilitativa è designata dalla Conferenza.

2Una persona rappresentante la Commissione concordataria, designata da quest’ultima, prende parte alle sedute con voce consultiva.

3La Commissione si organizza e stabilisce la sua procedura.

 

Attribuzioni

Art. 10La Commissione dell’assistenza riabilitativa ha per compito di:

a)coordinare e armonizzare la prassi dell’assistenza riabilitativa dei cantoni concordatari;

b)assicurare in particolare il trasferimento dell’esecuzione di un giudizio, che prescrive un’assistenza riabilitativa;

c)dar seguito a tutti gli studi richiesti dalla Conferenza o dalla persona designata come segretario di quest’ultima;

d)sottomettere alla Conferenza, per il tramite della persona designata come segretario da quest’ultima, tutte le proposte che reputa opportune.

 

Capitolo III

Stabilimenti concordatari

 

Impegno dei Cantoni

Art. 111Sotto riserva della concessione dei crediti necessari da parte dei governi e dei parlamenti dei cantoni concordatari, così come delle sovvenzioni federali, i cantoni concordatari si impegnano secondo la pianificazione della Conferenza, in virtù del presente concordato, a mettere a disposizione le strutture e gli stabilimenti previsti dal diritto federale e a dotarli dei mezzi e del personale necessari.

2La Conferenza vigila sulla celerità degli studi e dei lavori che concernono la creazione dei nuovi stabilimenti.

 

Esigenze per gli stabilimenti

Art. 12La Conferenza emette delle raccomandazioni in materia di sicurezza, di collocazione, di assistenza, di formazione e di lavoro in seno ai diversi tipi di stabilimento o sezione di stabilimento, destinati all’esecuzione delle pene privative della libertà e delle misure.

 

Separazione dei sessi

Art. 131Per l’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure, gli uomini e le donne sono collocati in stabilimenti separati o in sezioni distinte.

2La Conferenza può prevedere delle eccezioni, specialmente per l’esecuzione delle misure e per le forme di esecuzione derogatorie.

 

Capitolo IV

Collocamento e ammissione delle persone detenute

 

Collocamento

Art. 141I cantoni concordatari si impegnano a collocare negli stabilimenti o nelle sezioni di stabilimenti riconosciuti dalla Conferenza, le persone detenute e internate alle quali è applicato il presente concordato.

2La Conferenza fissa, in un regolamento, le condizioni alle quali un cantone può non collocare in uno stabilimento concordatario, una persona detenuta, condannata ad una pena di corta durata.

3Il collocamento o il trasferimento di una persona detenuta in uno stabilimento non concordatario, che sia o no situato in uno dei cantoni concordatari, resta riservato in circostanze particolari, segnatamente per dei motivi di presa a carico, di sicurezza, di disciplina e d’effettivo, riservate le competenze delle autorità giudiziarie.

 

Ammissione

Art. 151I cantoni che dispongono di stabilimenti o di sezioni di stabilimenti concordatari, si impegnano ad accogliere le persone detenute dei cantoni concordatari.

2Nella misura in cui gli stabilimenti dispongono di un numero di posti sufficiente, vi si possono ammettere le persone in detenzione prima del giudizio o detenuti in esecuzione anticipata di pena o misura; sono riservate le competenze delle autorità giudiziarie.

 

Procedura

Art. 161Le autorità competenti designate dal cantone, alle quali incombe l’esecuzione del giudizio o della decisione (qui di seguito cantone che ha emanato la sentenza o cantone da cui la persona detenuta dipende), procedono secondo il loro libero apprezzamento al collocamento della persona interessata in uno stabilimento o sezione di stabilimento appropriata.

2Esse si basano sulle indicazioni contenute nella sentenza o nella decisione, così come sui differenti elementi a loro disposizione o su quelli richiesti, a dipendenza dei casi, presso una commissione, una persona designata come perito o l’autorità giudiziaria.

3A condizione che la procedura cantonale lo permetta, la sentenza motivata e l’estratto del casellario giudiziale, sono trasmessi alla direzione dello stabilimento, unitamente, se è il caso, al rapporto di perizia psichiatrica allestito nel corso dell’inchiesta.

4La direzione dello stabilimento, se reputa nel corso dell’esecuzione che un detenuto debba essere trasferito, rivolge una richiesta all’autorità competente del cantone che ha emanato la sentenza o a quello dal quale dipende la persona detenuta.

5Resta riservato il diritto cantonale per il trasferimento susseguente a una modifica della condanna dopo la sentenza.

 

Capitolo V

Esecuzione delle pene e misure negli stabilimenti concordatari

 

Competenze

Art. 171Il cantone che ha emanato la sentenza esercita tutte le competenze legali relative all’esecuzione della pena o della misura, a meno che non le abbia espressamente delegate a un altro cantone.

2Esso statuisce segnatamente su:

a)la liberazione definitiva o condizionale;

b)il lavoro esterno e l’alloggio esterno;

c)i congedi e le diverse autorizzazioni di uscita;

d)l’interruzione di una pena o di una misura;

e)la soppressione, rispettivamente la fine di una misura;

f)la rinuncia a far eseguire una pena o una misura;

g)la reintegrazione;

h)il rinvio dell’esecuzione di una pena o di una misura;

i)il trasferimento in un altro stabilimento.

3Esso è parimenti competente in materia di assistenza riabilitativa e d’assistenza sociale, se non ha delegato queste ultime all’autorità del cantone nel quale la persona detenuta si reca dopo la sua liberazione.

 

Piano d’esecuzione della pena e della misura

Art. 181Allo scopo di sviluppare il comportamento sociale della persona detenuta, sempre tenendo in considerazione la protezione della collettività pubblica, sono stabiliti un piano d’esecuzione della pena e un piano di trattamento per l’esecuzione della misura, sotto riserva delle disposizioni sull’internamento a vita.

2La Conferenza fissa le condizioni e le modalità di applicazione.

3Sono riservate le competenze, la procedura e la responsabilità dei cantoni in materia di piano di esecuzione della pena e della misura.

 

Statuto delle persone detenute

Art. 19Le persone detenute, collocate in uno stabilimento concordatario, sono sottomesse alle prescrizioni legali e regolamentari del cantone dove lo stabilimento ha la sua sede, specialmente in materia disciplinare.

 

Visite degli stabilimenti

Art. 20Le autorità competenti dei cantoni concordatari hanno la facoltà di visitare gli stabilimenti concordatari.

 

Rapporti e preavvisi

Art. 211Gli stabilimenti concordatari fanno immediatamente rapporto al cantone che ha emanato la sentenza, al cantone in cui ha sede lo stabilimento o al cantone da cui dipende la persona detenuta, in caso di fallimento di un congedo, d’evasione, di malattia o d’infortunio grave, o di decesso di una persona detenuta.

2Essi danno segnatamente il loro preavviso in merito ai congedi, al lavoro esterno e all’alloggio esterno, alla liberazione condizionale e all’interruzione della pena privativa di libertà e della misura.

3Essi rispondono a ogni richiesta di informazione formulata dal cantone che ha emanato la sentenza in merito ai detenuti sottoposti alla loro autorità.

 

Assistenza

Art. 22Il cantone in cui lo stabilimento ha sede assicura l’assistenza sociale, medica e spirituale, nello stabilimento.

 

Lavoro, formazione e perfezionamento

Art. 231I cantoni concordatari prevedono delle possibilità di lavoro, di conseguimento di una formazione o di perfezionamento per le persone detenute, al fine favorire lo sviluppo del comportamento sociale delle stesse.

2Essi tengono conto dei bisogni, delle circostanze, delle possibilità degli stabilimenti e della protezione della collettività pubblica.

 

Spese mediche

Art. 241Il diritto federale regola la presa a carico dei costi delle prestazioni di cui beneficia la persona detenuta sottoposta a questo diritto (attualmente LAMal).

2La presa a carico dei premi dell’assicurazione obbligatoria per le cure, della franchigia, della quota parte dei costi che superano la franchigia e della contribuzione dei costi di ospedalizzazione, è stabilita dalla normativa del cantone nel quale la persona detenuta era regolarmente residente al momento del suo arresto e del suo giudizio.

3La presa a carico dei costi di prestazione delle persone detenute non sottomesse al diritto federale (attualmente LAMal) è sostenuta dal cantone che ha emanato la sentenza o da quello da cui la persona detenuta dipende.

4La persona detenuta prende a carico i costi delle prestazioni di cui ha beneficiato, allorquando la sua situazione patrimoniale o il ricavato del suo lavoro lo permette.

5Sotto questa riserva, le spese mediche sono sostenute:

a)dal cantone che ha emanato la sentenza o da quello da cui dipende la persona detenuta in caso di malattia;

b)dal cantone in cui ha sede lo stabilimento di detenzione in caso di infortunio.

6Le spese legate al trattamento, ma non coperte dal diritto federale, costituiscono delle spese d’esecuzione della pena o della misura.

 

Spese dentarie

Art. 251Riservata la presa a carico da parte delle persone detenute, le spese dentarie che non sono a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure sono sostenute, nella misura in cui esse sono strettamente necessarie da un punto di vista medico, dal cantone che ha emanato la sentenza o da quello da cui dipende la persona detenuta.

2La Conferenza fissa la parte delle spese che la persona detenuta deve prendersi a carico.

 

Collocamento terapeutico stazionario

Art. 26La presa a carico delle spese mediche in caso di collocamento in uno stabilimento terapeutico, è regolata conformemente all’art. 28.

 

Rischio d’infortunio professionale e

non professionale e di malattia professionale

Art. 271Qualora la persona detenuta è collocata in uno stabilimento, il cantone in cui lo stesso ha sede, assicura la persona detenuta contro questi rischi e ne sopporta le conseguenze finanziarie. La Conferenza fissa le condizioni e le modalità di questa presa a carico.

2L’autorità competente che colloca una persona detenuta al lavoro esterno remunerato, informa il datore di lavoro che deve assicurare la persona detenuta contro il rischio d’infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale.

 

Retta

Art. 281Il cantone che ha emanato la sentenza o quello da cui dipende la persona detenuta, è responsabile del pagamento della retta di quest’ultima.

2Il costo delle rette negli stabilimenti concordatari è fissato dalla Conferenza, che tiene segnatamente conto:

a)dei tipi di stabilimenti o di sezioni di stabilimenti;

b)delle esigenze che questi ultimi devono soddisfare;

c)delle condizioni d’esercizio;

d)dell’importo che la persona detenuta deve pagare a titolo di partecipazione alle spese d’esecuzione.

 

Remunerazione, indennità e partecipazione

alle spese d’esecuzione

Art. 291Le persone detenute collocate negli stabilimenti concordatari, ricevono una remunerazione netta per il loro lavoro ed un’equa indennità in caso di partecipazione a delle misure di formazione di base e di formazione continua.

2La Conferenza fissa le condizioni, le modalità e gli importi della remunerazione, dell’indennità e della partecipazione della persona detenuta alle spese d’esecuzione.

 

Capitolo VI

Adesione parziale del Cantone Ticino

 

Collocamento dei detenuti ticinesi

negli stabilimenti concordatari

Art. 30I cantoni romandi accolgono le persone detenute che il Cantone Ticino domanda di collocare:

a)negli stabilimenti aperti che dispongono di una sezione chiusa o negli stabilimenti chiusi che dispongono in una sezione aperta, se la pena è di un anno al minimo;

b)negli stabilimenti destinati all’esecuzione delle misure applicabili ai giovani adulti;

c)negli stabilimenti destinati ad accogliere delle persone detenute pericolose e che soffrono di una malattia mentale.

 

Collocamento dei detenuti romandi

negli stabilimenti concordatari

Art. 31Il Cantone Ticino accoglie prioritariamente le persone detenute dei cantoni concordatari secondo le sue possibilità.

 

Capitolo VII

Disposizioni finali e transitorie

 

Contenzioso concordatario

Art. 321Ogni vertenza tra cantoni concordatari od organi subordinati del concordato è decisa dalla Conferenza quale istanza unica.

2La legge federale del 20 dicembre 1968 relativa alla procedura amministrativa (RS 172.021) è applicabile.

 

Controllo parlamentare coordinato

Art. 331Il controllo parlamentare coordinato è istituito conformemente all’art. 8 della Convenzione del 9 marzo 2001 relativa alla negoziazione, alla ratifica, all’esecuzione e alla modifica delle convenzioni intercantonali e dei trattati dei cantoni con l’estero (in seguito detta Convenzione).

2La Commissione interparlamentare è composta da tre membri per cantone, designati dal Parlamento di ogni cantone.

3L’art. 8 della Convenzione indica il mandato e le modalità di funzionamento di questa commissione interparlamentare.

 

Entrata in vigore

Art. 341Il concordato entrerà in vigore, dopo essere stato approvato dalle autorità competenti di tutti i cantoni concordatari, alla data che fisserà la Conferenza.

2A partire da questa data, il concordato del 22 ottobre 1984 sull’esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni romandi e nel Ticino, approvato dal Consiglio federale il 03 giugno 1985, e la relativa legislazione di applicazione, saranno abrogati, ad eccezione del regolamento 10 dicembre 1987 relativo alla fondazione per tossicomani internati e condannati.

 

Diritto transitorio

Art. 351L’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure in corso al momento dell’entrata in vigore è retta dal presente concordato a meno che il diritto anteriore non sia più favorevole alla persona detenuta.

2Per il resto, la Conferenza adotta le disposizioni necessarie per il periodo transitorio.

3I regolamenti, le decisioni, raccomandazioni e direttive previste dal concordato del 22 ottobre 1984 sull’esecuzione delle pene e delle misure concernente gli adulti e i giovani adulti nei cantoni romandi e nel Ticino, restano in vigore, nella misura in cui le loro disposizioni non contravvengono alle regole summenzionate, fino all’entrata in vigore di quelle che saranno emanate in applicazione del presente Concordato.

 

Convenzioni contrarie

Art. 36I cantoni concordatari si astengono dal concludere convenzioni contrarie al Concordato.

 

Disdetta

Art. 371Ogni cantone concordatario ha la facoltà di disdire il concordato per la fine di un anno civile, rispettando un preavviso di cinque anni.

2La comunicazione di disdetta deve essere indirizzata dal governo cantonale al membro che presiede la Conferenza.

 

Così adottato dalla Conferenza latina dei Direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia il 10 aprile 2006, a Losanna.

 

Con decisione del 24 settembre 2007, la Conferenza latina dei Capi dei Dipartimenti di giustizia e polizia ha fissato l’entrata in vigore del Concordato al 1° novembre 2007.

 

 

Pubblicato nel BU 2007, 648. DL di approvazione del 7.11.2006 - BU 2007, 647.