341.140



 

Regolamento

sull’esecuzione delle pene privative di libertà sotto

sorveglianza elettronica

(del 30 marzo 2017)

 

La Conferenza latina delle autorità cantonali competenti in materia

di esecuzione delle pene e delle misure (la Conferenza),

 

visti:

L’articolo 79b del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP)[1];

L’ordinanza del 19 settembre 2006 sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM)[2];

L’articolo 4 let. b) e c) del Concordato del 10 aprile 2006 sull’esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni latini (Concordato latino sulla detenzione penale degli adulti);

Su proposta della Commissione latina della Probazione, dell’8 marzo 2017, e della Commissione concordataria latina, del 9 marzo 2017;

decide:

Titolo I

Sorveglianza elettronica a titolo di esecuzione della pena detentiva

o pena detentiva sostitutiva (art. 79b cpv. 1 let. a CP)

Capitolo 1

Campo d’applicazione

 

Genere di pena

Art. 1L’esecuzione mediante sorveglianza elettronica è ammissibile per le pene detentive nonché per le pene detentive sostitutive delle multe e delle pene pecuniarie.

 

Durata della pena

Art. 21La sorveglianza elettronica è ammessa a condizione che la pena pronunciata oppure la durata totale delle pene eseguibili simultaneamente sia compresa tra un minimo di 20 giorni e 12 mesi al massimo.

2La detenzione provvisoria o per motivi di sicurezza non è presa in considerazione per il calcolo. (Principio della pena lorda)[3].

3Per le pene sospese parzialmente, è determinante la durata totale della pena inflitta (parte sospesa più parte da eseguire).

 

Residuo di pene e pena unica

Art. 3Se dopo la revoca della liberazione condizionale, uno o più residui di pena devono ancora essere eseguiti, gli elementi seguenti sono determinanti per il calcolo della durata della pena:

a)il residuo della pena, se il giudice non ha inflitto una pena unica;

b)la pena complessiva, se il giudice ha inflitto una pena unica.

 

Capitolo 2

Condizioni

 

Condizioni personali

Art. 4Per beneficiare della sorveglianza elettronica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a)formale richiesta della persona condannata;

b)esclusione del rischio di fuga;

c)esclusione del rischio di recidiva;

d)autorizzazione di soggiorno in Svizzera e diritto di esercitare un’attività lavorativa, una formazione o di occupazione ai sensi della lettera f) seconda frase di quest’articolo;

e)nessuna espulsione ai sensi degli art. 66a e 66abis CP;

f)esercitare un’attività professionale o una formazione riconosciuta, corrispondenti ad un’occupazione di almeno 20 ore la settimana.

Il lavoro domestico, i compiti educativi, la partecipazione a un programma occupazionale o ad altra attività strutturata, sono considerati equivalenti. Alla persona condannata può essere assegnata un’attività di almeno 20 ore la settimana, senza che ciò costituisca un diritto;

g)capacità di rispetto delle condizioni quadro dell’esecuzione nella forma della sorveglianza elettronica;

h)residenza e alloggio stabili appropriati. La residenza in istituti o strutture comunitarie, di tipo foyer, è ammessa a condizione che si prestino alla sorveglianza elettronica e la direzione della struttura o dell’istituto vi consenta. In particolare, all’autorità di esecuzione competente deve essere garantito l’accesso all’alloggio della persona condannata in ogni momento, anche senza preavviso e durante tutta la durata dell’esecuzione della pena;

i)l’alloggio deve disporre di una copertura di rete, fissa o mobile, adatta alla trasmissione elettronica dei dati e compatibile con la tecnica di sorveglianza;

j)gli adulti che convivono nella stessa economia domestica devono dare formale consenso perché l’autorità di esecuzione competente possa accedere in ogni momento all’abitazione, anche senza preavviso, durante tutta la durata della sorveglianza elettronica;

k)l’accettazione da parte della persona condannata del piano di esecuzione, ivi compreso il piano orario prestabilito. All’autorità di esecuzione competente deve essere garantito in ogni momento, anche senza preavviso, l’accesso all’abitazione durante tutta la durata della sorveglianza elettronica;

l)una condanna per violenza domestica o per abusi sessuali su minori, quando questi vivono nella stessa abitazione, o altri fattori professionali o famigliari preponderanti, sono motivi di preclusione a questa forma d’esecuzione.

 

Capitolo 3

Procedura

 

Compiti dell’autorità

Art. 5L’autorità di esecuzione:

a)informa la persona condannata sulle modalità di questa forma d’esecuzione, in particolare dei controlli previsti all’art. 10 del presente regolamento;

b)fissa un termine per l’inoltro della domanda d’esecuzione nella forma della sorveglianza elettronica;

c)esamina la domanda della persona condannata e i documenti prodotti;

d)statuisce sulla domanda e, in caso di accettazione, fissa il luogo e l’inizio dell’esecuzione, nonché le condizioni alle quali è sottoposta la persona condannata e il tipo di sorveglianza elettronica.

 

Documenti da trasmettere

Art. 6La persona condannata deve trasmettere i documenti seguenti:

a)Attestato di lavoro o di formazione.

Lavoratore dipendente

Un certificato del datore o il contratto di lavoro, dove figuri l’indicazione del luogo e degli orari di lavoro, nonché l’ultimo conteggio di salario.

Lavoratore indipendente

Un documento che attesti l’attività indipendente (per es. certificato di affiliazione AVS e ultimi conteggi, altri certificati di assicurazione) con indicazione del luogo e dell’orario dell’attività;

Studente o persona in formazione

Un documento che attesti lo statuto di studente o di persona in formazione con l’indicazione del luogo di studio e del piano orario delle lezioni.

Persona di nazionalità straniera

Se queste informazioni non emergono chiaramente dal suo titolo di soggiorno in Svizzera, la persona condannata di nazionalità straniera fornisce ogni documento utile attestante il suo diritto di soggiorno o di esercitare un’attività lavorativa o di formazione in Svizzera.

Prova di risiedere e alloggiare in modo stabile (p. es. contratto di locazione, certificato di domicilio);

Prova del collegamento a una rete di telefonia fissa o mobile e del pagamento delle spese di comunicazione degli ultimi due mesi;

Consenso di tutte le persone adulte che convivono nella stessa economia domestica (formulario), perché l’autorità di esecuzione competente possa accedere in ogni momento, anche senza preavviso, all’abitazione.

 

Altre forme di esecuzione

Art. 71Se la persona condannata non soddisfa le condizioni per beneficiare della sorveglianza elettronica, l’autorità può accordarle un termine ulteriore per richiedere un’altra forma di esecuzione.

2Questa possibilità è esclusa in caso di abuso, di mancato rispetto dell’obbligo di cooperare e comunicare, d’inosservanza dei termini, di trasmissione di documenti incompleti e in presenza di circostanze che escludono a priori una forma d’esecuzione agevolata.

 

Capitolo 4

Attuazione

 

Piano di esecuzione della

sorveglianza elettronica (PESE)

Art. 81L’autorità competente stabilisce il piano di esecuzione della sorveglianza elettronica d’intesa con la persona condannata.

2Il piano regola in particolare:

a)Il programma settimanale in relazione all’orario di lavoro, dell’occupazione o della formazione, nonché di altri obblighi;

b)Il sostegno e l’accompagnamento psicosociale della persona condannata durante il periodo di esecuzione della sanzione.

3Per ogni giorno di lavoro[4], il condannato può trascorrere al massimo 14 ore al di fuori dell’alloggio per:

a)lavoro, occupazione, formazione e attività di tempo libero (incluse attività sportive e altre);

b)acquisti, visite mediche, pratiche burocratiche;

c)partecipazione a terapie individuali o di gruppo.

4La persona condannata trascorre almeno un giorno alla settimana al suo domicilio.

 

Obblighi della persona condannata

Art. 91Qualora la persona beneficiaria della sorveglianza elettronica non fosse in grado di rispettare le condizioni poste, deve darne comunicazione immediata all’autorità competente.

2Parimenti, essa informa senza indugio l’autorità competente in caso di perdita o interruzione del lavoro, della formazione o di altra occupazione, come di qualsiasi cambiamento della sua situazione personale.

3Durante l’esecuzione della pena, è fatto divieto di lasciare il territorio svizzero.

 

Controllo

Art. 101Durante l’esecuzione, l’autorità verifica che la persona condannata esegua l’attività dichiarata ai fini della concessione della sorveglianza elettronica.

2A questo scopo, essa prende tutte le misure necessarie. In particolare, può in qualsiasi momento e, a seconda della tecnica utilizzata per la sorveglianza:

a)informare chi impiega o dispensa la formazione alla persona condannata che quest’ultima esegue una pena mediante il regime della sorveglianza elettronica e l’invita a informare immediatamente l’autorità competente in caso di assenza dal luogo di lavoro o di formazione;

b)recarsi sul posto di lavoro o di formazione della persona condannata.

3L’autorità può delegare la sua competenza.

 

Autorizzazione di congedo

Art. 111Durante i giorni di libero dal lavoro o dalla formazione, come il sabato, la domenica e i giorni festivi, su decisione dell’autorità, la persona condannata può disporre, di un massimo di ore giornaliere di tempo libero[5], secondo la seguente progressione:

1° e 2° mese

3 h/giorno

3° e 4° mese

4 h/giorno

5° e 6° mese

6 h/giorno

dal 7° mese

8 h/giorno

2Su decisione dell’autorità, le ore di tempo libero possono essere cumulate fino ad un massimo di 24 ore tra il 3° e 6° mese e di 36 ore dal 7° mese. Il saldo ore resta acquisito.

 

Capitolo 5

Modifica delle condizioni di ammissione dopo la concessione o durante

l’esecuzione della sorveglianza elettronica

 

Estinzione delle condizioni

Art. 121Se la persona condannata non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 2 e 3, viene posto fine alla sorveglianza elettronica.

2Se la persona condannata senza colpa, perde completamente o parzialmente il lavoro, la formazione o l’attività, l’autorità competente può mantenere la sorveglianza elettronica a condizione che la persona trovi un’attività appropriata entro il termine di 21 giorni e che il suo accompagnamento sia garantito durante il periodo transitorio.

3In caso di revoca della sorveglianza elettronica, la persona condannata continua a scontare la pena in un carcere aperto o chiuso o, se ne adempie le condizioni, in regime di semiprigionia.

 

Capitolo 6

Violazione delle regole / mancato rispetto del piano di esecuzione

 

Diffida

Art. 131L’autorità può diffidare la persona condannata che non rispetta le condizioni della sorveglianza elettronica o se, in altro modo tradisce la fiducia riposta, in particolare se:

abusa del tempo trascorso al di fuori dell’alloggio;

non rispetta il piano settimanale;

detiene o consuma sostanze stupefacenti;

non rispetta le norme e gli obblighi imposti (p. es. seguire una terapia, divieto di consumare alcolici);

manipola o cerca di manipolare gli apparecchi di sorveglianza;

rifiuta di pagare gli anticipi o la partecipazione alle spese di esecuzione.

2È fatta riserva della decisione di limitare il tempo libero della persona condannata.

 

Revoca del regime

Art. 141Se, nonostante formale diffida, la persona condannata persiste nel suo comportamento, l’autorità può revocare la sorveglianza elettronica e pronunciare, con effetto immediato, l’esecuzione del residuo della pena in regime ordinario o, se adempie tutte le condizioni, in regime di semiprigionia.

2Nei casi gravi, invece della diffida, può essere pronunciata la revoca immediata.

 

Sospensione

Art. 15L’autorità può sospendere provvisoriamente il regime di sorveglianza elettronica per gravi motivi o come misura precauzionale (per esempio in presenza di un rischio di commissione di nuovi reati). In questo caso, l’esecuzione prosegue immediatamente in regime ordinario. Una decisione formale è resa entro 10 giorni dalla sospensione.

 

Inchiesta penale

Art. 16Se, contro la persona condannata viene aperta un’inchiesta penale durante l’esecuzione della sorveglianza elettronica, quest’ultima può essere sospesa o revocata.

 

Capitolo 7

Computo dei pagamenti parziali

 

Modalità

Art. 171Il pagamento di multe o pene pecuniarie è computato secondo l’espressa volontà della persona condannata. In assenza di una dichiarazione esplicita, l’autorità opta per la soluzione più favorevole alla persona condannata.

2Una deroga a questa regola è possibile quando la prescrizione è prossima. In questo caso, i pagamenti vengono computati sulle multe o le pene pecuniarie che si prescrivono per prime.

 

 

Capitolo 8

Partecipazione alle spese

 

Modalità

Art. 181La persona che beneficia di questo regime deve partecipare alle spese d’esecuzione della pena.

2L’importo della partecipazione è fissato dalla Conferenza.

3La persona condannata versa anticipi regolari.

4Le spese supplementari di telefonia o collegamento dati, generati dall’esecuzione della pena mediante sorveglianza elettronica, come anche altre spese derivanti da obblighi o norme quali i controlli dell’astinenza, il trattamento terapeutico o altro, sono a carico della persona condannata.

5Su richiesta della persona condannata, l’autorità competente può concedere un esonero parziale dalla partecipazione ai costi di esecuzione quando è dimostrata una situazione economica precaria e, in particolare se detta partecipazione impedisce di onorare gli obblighi di mantenimento e sostegno che le incombono.

 

Capitolo 9

Fine della sorveglianza elettronica

 

Rinuncia

Art. 19La persona condannata può chiedere di rinunciare a proseguire il regime della sorveglianza elettronica. In questo caso e di regola il residuo di pena è eseguito immediatamente in regime ordinario, o se le condizioni sono date, in regime di semiprigionia.

 

Liberazione condizionale

Art. 20Riservato l’art. 43 cpv. 3 CP, si applicano le norme sulla liberazione condizionale (art. 86 e segg. CP).

 

TITOLO II

Sorveglianza elettronica in luogo del lavoro esterno e del lavoro e alloggio esterni

(art. 79b cpv. 1 let. b CP)

Capitolo 10

Campo di applicazione

 

Principio

Art. 211La sorveglianza elettronica può essere autorizzata in luogo del lavoro esterno e/o del lavoro e alloggio esterni per una durata da 3 a 12 mesi.

2La sorveglianza elettronica assume in questo caso la funzione di fase supplementare nel regime progressivo di esecuzione della pena.

 

Disposizioni applicabili

Art. 22Fatta riserva delle disposizioni seguenti, si applicano per analogia le regole di cui al Titolo I del presente regolamento.

 

Capitolo 11

Condizioni

 

Condizioni temporali

Art. 23Di regola la sorveglianza elettronica può essere concessa dopo aver scontato la metà della pena detentiva:

a)invece del lavoro esterno;

b)dopo una prima fase di lavoro esterno ai sensi dell’art. 77a cpv. 1 CP e invece del lavoro e alloggio esterni.

 

Condizioni personali

Art. 241Di regola, la persona condannata può beneficiare del regime della sorveglianza elettronica dopo aver dato prova di buon comportamento durante almeno 6 mesi in regime aperto e aver superato alcuni congedi.

2Se una prima fase di lavoro esterno è stata concessa, la persona condannata può beneficiare del regime di sorveglianza elettronica a condizione che abbia dimostrato buon comportamento durante almeno due terzi della durata prevedibile del lavoro esterno (in funzione della liberazione condizionale e/o definitiva).

 

Capitolo 12

Disposizioni particolari

 

Revoca del regime

Art. 25Se la sorveglianza elettronica viene revocata, l’esecuzione del residuo della pena prosegue in regime ordinario o, se il condannato adempie le condizioni, mediante lavoro esterno.

 

Rinuncia

Art. 26La persona condannata può chiedere di rinunciare a proseguire il regime della sorveglianza elettronica. In questo caso e di regola, il residuo della pena è eseguito immediatamente in regime ordinario, o se le condizioni sono date, mediante lavoro esterno.

 

TITOLO III

Responsabilità

 

Principio

Art. 271La persona beneficiaria è responsabile per i danni causati (materiale di sorveglianza elettronica, beni, persone o altro). La persona condannata provvede alla sua copertura assicurativa.

2La persona condannata che esegue la pena mediante sorveglianza elettronica non è assicurata contro gli infortuni da parte dello Stato.

 

TITOLO IV

Protezione dei dati

 

Accesso ai dati

Art. 28Durante l’esecuzione della sanzione, i dati generati dall’utilizzo di un sistema di geolocalizzazione sono accessibili:

a)all’autorità d’esecuzione competente e ad eventuali enti delegati;

b)alla centrale di sorveglianza, secondo le modalità del suo capitolato d’onere;

c)agli operatori tecnici autorizzati.

 

Rinvio

Art. 29Per il resto, la protezione dei dati è regolata dal diritto cantonale.

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

Disposizioni transitorie e finali

Art. 301Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

2La Conferenza invita pertanto i governi dei cantoni della Svizzera latina ad adeguare la loro regolamentazione cantonale relativa all’esecuzione delle pene detentive mediante sorveglianza elettronica.

3Il titolo I del presente regolamento si applica anche alle pene pronunciate prima dalla sua entrata in vigore, ma la cui esecuzione non è ancora iniziata.

4Il titolo II del presente regolamento è retto dall’art. 388 cpv. 3 CP.

5È pubblicato sul sito internet della Conferenza e da ogni cantone, secondo la propria procedura.

 

 

 

 

Il Segretario generale: Blaise PéquignotLa presidente: Béatrice Métraux

Conseillère d’Etat

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2017, 500.

 

 


[1]  RS 311.0

[2]  RS 311.01

[3]  Il principio lordo significa che l’esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena pronunciata, senza computare la detenzione già espiata. Il principio netto significa che l’esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena pronunciata, computando la detenzione già espiata.

[4]  La nozione di lavoro è definita all’art. 4 let. f) del presente regolamento.

[5]  Con tempo libero ai sensi dell’art. 79b cpv. 3 CP, si intende il tempo di cui dispone una persone liberamente fuori dal luogo di residenza e alloggio.