Legge
sui colori e sigillo del Cantone
(del 25 maggio 1803)
I CONSIGLI DEL CANTONE TICINO
hanno risoluto:
Art. 1[1]1I colori del Cantone Ticino sono il rosso e azzurro.
2Il colore rosso corrisponde alla cromia no. 032, il colore azzurro alla cromia no. 293 della scala Pantone, come alla figura 1.
3Nella bandiera militare e nello stendardo (bandiera oblunga) i colori sono disposti orizzontalmente (senso della fascia), e il rosso è in alto: nello scudo e nello stendardo i colori sono disposti verticalmente e il rosso è alla sinistra di chi guarda (destra araldica).
Art. 2Il sigillo del Cantone Ticino avrà per impronta un campo di figura ovale tagliato verticalmente in due parti. A destra sarà collocato il color rosso ed a sinistra l’azzurro. Si leggerà nella circonferenza dell’ovale da una parte “Federazione Elvetica”[2] e dall’altra “Cantone Ticino”.
La fronte presenterà due rami intrecciati di ulivo, ed il piedestallo un’iscrizione denotante a quale dei due consigli appartenga.
Art. 3…[3]
Data dell’entrata in vigore: 26 maggio 1803.
Fig. 1[4]
Definizione dei colori
Rosso: scala Pantone 032
Per la stampa in quadricromia: magenta 91%, yellow 87%
Azzurro: scala Pantone 293
Per la stampa in quadricromia: cyan 100%, magenta 56%
[1] Art. modificato dalla L 19.2.2001; in vigore dal 5.2.2002 - BU 2002, 27; precedente modifica: BU 1922, 252.
[2] All’iscrizione di Federazione Elvetica è stata sostituita coll’andar del tempo quella di Confederazione Svizzera - Raccolta generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino 1803 - 86 vol. I, 48.
[3] Avvertimento. Un 3° articolo della L riguardava il costume de’ membri del Gran Consiglio, ma è andato in disuso - Raccolta generale delle leggi e dei decreti del Cantone Ticino 1803 - 86 vol. I, 48.
[4] Figura introdotta dalla L 19.2.2001; in vigore dal 5.2.2002 - BU 2002, 28.