413.100

 5

 

Legge

sulla pedagogia speciale

(del 15 dicembre 2011)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, la legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002, l’Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale del 25 ottobre 2007;

visto il messaggio 2 febbraio 2011 n. 6445 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto di minoranza 24 ottobre 2011 n. 6445 R2 della Commissione speciale scolastica,

decreta:

Capitolo primo

Principi generali

 

Scopo

Art. 1La presente legge ha lo scopo di:

a)garantire il diritto all’educazione e alla formazione dei bambini e dei giovani che presentano bisogni educativi particolari;

b)privilegiare e sostenere l’integrazione degli stessi nella scuola regolare e nel mondo del lavoro.

 

Campo di applicazione

Art. 2La legge si applica per quei provvedimenti che non sono già disciplinati dalla legge della scuola o da altre leggi speciali.

 

Autorità competente

Art. 31Lo Stato promuove e coordina i provvedimenti di pedagogia speciale con iniziative proprie o con l’attribuzione di mandati ai prestatari riconosciuti che svolgono un’attività prevista dalla presente legge.

2L’applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato che la esercita per mezzo del Dipartimento competente (in seguito: Dipartimento).

3Per la realizzazione di misure particolari il Dipartimento può avvalersi della collaborazione di altri servizi cantonali.

 

Beneficiari

Art. 4I bambini e i giovani residenti in Ticino, con bisogni educativi particolari, beneficiano dalla nascita delle misure di pedagogia speciale a condizione che:

a)prima della scolarizzazione si siano accertate problematiche evolutive con sviluppo limitato o compromesso che potrebbero, verosimilmente, non consentire loro di seguire una scuola regolare senza un sostegno specifico, oppure

b)durante la frequenza della scuola dell’obbligo nel Cantone si sia accertato che sono ostacolati nelle loro possibilità di sviluppo e di formazione o che non possano più seguire l’insegnamento nella scuola regolare senza un sostegno specifico o quando si sia individuato un altro bisogno educativo particolare, oppure

c)nel corso della scuola postobbligatoria e fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età si evidenzi la necessità di un sostegno nel quadro di una prima formazione professionale o generale di grado secondario.

 

Collaborazione con l’autorità parentale

Art. 51I detentori dell’autorità parentale sono associati agli accertamenti dei bisogni educativi particolari e alla procedura decisionale relativa all’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

2In caso di disaccordo, l’autorità parentale sceglie i prestatari e decide sulla scolarizzazione speciale (art. 7 lett. d), il Dipartimento sulle altre misure.

3Nel contesto della procedura di cui al cpv. 2, fatti salvi i casi su cui decide, l’autorità parentale può richiedere un ulteriore parere a prestatari riconosciuti a spese dello Stato.

4Il Regolamento stabilisce la procedura di monitoraggio e di valutazione da seguire in caso di scelta non condivisa sulla scolarizzazione speciale e di decisione finale nei casi di persistente grave disaccordo.

 

Finanziamento e gratuità delle misure

Art. 61Le misure di pedagogia speciale assicurate dai prestatari riconosciuti sono gratuite e i costi sono a carico del Cantone.

2Nei casi in cui sia necessario garantire i trasporti, il Cantone ne assume i costi. Sono esclusi i costi supplementari generati dalla scelta dei prestatari a seguito di disaccordo di cui all’art. 5 cpv. 2.

3Una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell’autorità parentale per i pasti, per gli interventi nelle strutture diurne o con internato e per le attività educative esterne organizzate dall’istituto scolastico.

 

Capitolo secondo

Provvedimenti

A. Generali

 

Misure di pedagogia speciale

Art. 7Le misure di pedagogia speciale sono:

a)l’educazione precoce speciale, comprendente la consulenza, il sostegno e l’accompagnamento delle famiglie;

b)la logopedia e la psicomotricità;

c)gli accompagnamenti e i mezzi necessari per sostenere l’integrazione nella scuola;

d)la scolarizzazione speciale;

e)gli interventi educativi in strutture diurne o con internato svolti in istituti di pedagogia speciale.

 

Definizione dell’offerta

Art. 81I provvedimenti di pedagogia speciale sono suddivisi in misure di base e in misure supplementari a dipendenza della loro durata, intensità, specializzazione dell’operatore e incidenza sulla vita del bambino o del giovane.

2Il regolamento definisce i criteri per la suddivisione e l’applicazione delle misure di base e supplementari.

 

Attribuzione delle misure

Art. 91Il Consiglio di Stato definisce i servizi incaricati della valutazione, della decisione e dell’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

2I servizi preposti all’attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatari.

3Per l’attribuzione delle misure supplementari i servizi incaricati di valutare i bisogni sono distinti dai prestatari.

 

B. Particolari

 

Altre forme di scolarizzazione

Art. 101Qualora le condizioni di salute dell’allievo che necessita di misure di pedagogia speciale rendano impossibile la frequenza scolastica, queste possono essere impartite presso il domicilio dell’allievo in conformità dei disposti della legge della scuola.

2Analogamente le stesse misure possono essere impartite in caso di degenza presso ospedali nel Cantone.

 

Prestazioni fuori Cantone

Art. 11Il Dipartimento, per esigenze particolari o in situazioni specifiche, può autorizzare l’adozione di misure di pedagogia speciale svolte presso istituti riconosciuti di altri cantoni o, in casi eccezionali, presso istituti all’estero.

 

Procedura

Art. 12Il regolamento definisce le modalità e le procedure per il riconoscimento di queste forme di scolarizzazione.

 

Capitolo terzo

Prestatari

 

Pianificazione

Art. 13Il Consiglio di Stato, sentiti gli enti e le associazioni interessate, rileva i bisogni esistenti, definisce l’ordine di priorità degli interventi da sostenere e assicura il finanziamento al fine di garantire un’appropriata risposta ai bisogni educativi particolari e un’adeguata distribuzione dei prestatari sul territorio.

 

Categorie di prestatari di diritto pubblico o privato

Art. 14I prestatari di diritto pubblico o privato possono essere:

a)i centri di competenza;

b)le scuole speciali in esternato o internato;

c)i professionisti qualificati nell’ambito della pedagogia speciale.

 

Autorizzazione per le scuole speciali private

Art. 151L’apertura e l’esercizio di scuole speciali private sono subordinati all’autorizzazione del Dipartimento, previo accertamento dei requisiti; gli art. 80 e seguenti della legge della scuola sono applicabili.

2Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare l’autorizzazione quando i requisiti non sono più adempiuti.

 

Riconoscimento dei prestatari privati

Art. 161Il Dipartimento riconosce i prestatari privati che soddisfano i seguenti requisiti:

a)rispondono a un bisogno ai sensi dell’art. 13;

b)assicurano prestazioni secondo il principio di economicità;

c)rispettano gli standard di qualità definiti nel regolamento.

2Le scuole speciali private devono essere in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 15.

3Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare il riconoscimento quando i requisiti non sono più adempiuti.

 

Finanziamento dei prestatari privati riconosciuti

Art. 171Il finanziamento delle spese d’esercizio, l’acquisto di arredamento, attrezzature e simili delle scuole speciali private riconosciute è assicurato attraverso la stipulazione di un contratto di prestazione.

2Il finanziamento degli investimenti delle scuole speciali private riconosciute è assicurato da un contributo fino ad un massimo del 70% del valore riconosciuto come sussidiabile.

3Il finanziamento delle misure fornite dai prestatari privati definiti all’art. 14 lett. a) e c) è regolato con la sottoscrizione di specifiche convenzioni.

4Il regolamento stabilisce forma e modalità dei modelli di finanziamento.

 

Collaborazioni con i comuni

Art. 18I comuni sono tenuti a collaborare con l’autorità cantonale nell’attuazione dei provvedimenti di pedagogia speciale.

 

Capitolo quarto

Rimedi giuridici

 

Rimedi giuridici

Art. 19[1]1Le decisioni del Dipartimento e dei servizi competenti sono impugnabili al Consiglio di Stato.

2Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

3I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

 

Capitolo quinto

Norme finali

 

Entrata in vigore

Art. 201Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[2]

 

 

Pubblicata nel BU 2012, 260.

 

 


[1]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 474.

[2]  Entrata in vigore: agosto 2012 - BU 2012, 264.