413.110

 Regolamento della pedagogia speciale del 14 giugno 2017

Regolamento

della pedagogia speciale

del 14 giugno 2017 (stato 10 marzo 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011,

decreta:

Capitolo primo

Autorità competente

 

Dipartimento

Art. 11Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento), è l’autorità competente incaricata di applicare la legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011 (di seguito legge) e il presente regolamento.

2Il Dipartimento in particolare è competente per:

a)coordinare a livello strategico le risorse per un’adeguata copertura dei bisogni in collaborazione con i comuni, i prestatari riconosciuti e i servizi cantonali competenti;

b)definire la composizione della Commissione consultiva per l’attribuzione delle misure supplementari di pedagogia speciale;[1]

c)concedere, limitare o revocare le autorizzazioni all’apertura e all’esercizio delle scuole speciali private e i riconoscimenti dei prestatari privati;[2]

d)stipulare le convenzioni con i prestatari privati;

e)definire i compiti e la composizione della Commissione di vigilanza sulle convenzioni;

f)decidere le misure da applicare nel caso in cui non si sia raggiunto un accordo con l’autorità parentale al termine della procedura di monitoraggio;

g)emanare direttive in materia di pedagogia speciale.

 

Divisione della scuola

Art. 21La Divisione della scuola è competente per rilevare i bisogni relativi alla pedagogia speciale, per proporre l’ordine di priorità delle misure da sostenere e per allestire ogni quattro anni la pianificazione cantonale.

2La Divisione della scuola è inoltre competente per fornire, in collaborazione con i servizi del Dipartimento della sanità e della socialità, le indicazioni inerenti alla stipulazione dei contratti di prestazione.

 

Sezione della pedagogia speciale

Art. 3[3]1La Sezione della pedagogia speciale (SPS) è preposta all’applicazione delle direttive emanate dal Dipartimento o delle decisioni della Divisione della scuola concernenti la pedagogia speciale.

2Essa vigila e sovrintende all’insegnamento e all’organizzazione scolastica sia nel settore pubblico che in quello privato e all’esecuzione dei provvedimenti di pedagogia speciale; la SPS può avvalersi della collaborazione dei direttori di scuola speciale, dei capiservizio dell’educazione precoce speciale e degli operatori scolastici di ogni ordine e grado.

3Per i beneficiari delle misure di pedagogia speciale che frequentano una scuola postobbligatoria fino al raggiungimento del ventesimo anno di età la SPS opera anche in collaborazione con l’Ufficio cantonale dell’assicurazione invalidità e, per coloro che frequentano le scuole professionali, con la Divisione della formazione professionale.

4In particolare la SPS:

a)coordina e pianifica le risorse per un’adeguata copertura dei bisogni in collaborazione con i servizi cantonali competenti;

b)studia ed esamina l’evoluzione della pedagogia speciale e promuove iniziative e innovazioni nel rispetto delle disposizioni della legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c)decide le misure di pedagogia speciale e preavvisa quelle svolte presso istituti riconosciuti di altri cantoni o presso istituti all’estero;

d)definisce i compiti dei prestatari qualificati della pedagogia speciale se non già precisati altrove;

e)verifica periodicamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per le scuole speciali private e vigila sull’attività dei docenti.

 

Capitolo secondo

Procedure di applicazione dei provvedimenti

Sezione 1

Misure di pedagogia speciale

 

Misure di base

Art. 41Sono considerate misure di base prima della scolarizzazione obbligatoria:

a)gli interventi logopedici e psicomotori di una durata massima complessiva di 2 unità d’intervento alla settimana;

b)gli interventi combinati di educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità per una durata massima di 4 unità d’intervento alla settimana per i primi sei mesi, in seguito di 2 unità;

c)la frequenza di gruppi terapeutici con intervento di pedagogia speciale per la preparazione e il sostegno alla frequenza della scuola dell’infanzia;

d)gli accompagnamenti ad opera degli operatori pedagogici per l’integrazione fino a un massimo di 4 unità d’intervento alla settimana per gli allievi con bisogni educativi particolari inseriti nelle sezioni regolari di scuola dell’infanzia;

e)la frequenza di gruppi di socializzazione in strutture diurne fino a un massimo di 8 ore settimanali, di 10 ore se combinate con interventi di educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità.

2Sono considerate misure di base durante i primi quattro anni di scolarizzazione obbligatoria:

a)gli interventi logopedici e psicomotori per un massimo complessivo di 2 unità d’intervento alla settimana e per una durata massima di quattro anni;

b)gli interventi combinati di educazione precoce speciale, logopedia e psicomotricità, per un massimo di 2 unità d’intervento alla settimana;

c)la frequenza di gruppi terapeutici con intervento di pedagogia speciale per la preparazione e il sostegno alla frequenza della scuola dell’infanzia;

d)gli accompagnamenti ad opera degli operatori pedagogici per l’integrazione fino a un massimo di 4 unità d’intervento alla settimana per gli allievi con bisogni educativi particolari inseriti nelle sezioni regolari;

e)la scolarizzazione speciale e gli interventi educativi in strutture diurne o in internato, per quei bambini che sin dai primi anni di vita presentano comprovate disabilità psicofisiche.

3Sono considerati misure di base dal quinto all’undicesimo anno di scolarizzazione obbligatoria gli interventi logopedici e psicomotori per un massimo complessivo di 2 unità d’intervento alla settimana e per una durata massima di quattro anni.

4Sono considerate misure di base durante la scolarizzazione postobbligatoria la continuazione della scolarizzazione speciale e la valutazione logopedica.

 

Misure supplementari

Art. 5Sono considerate misure supplementari le misure definite dall’art. 7 della legge che eccedono quelle indicate dall’art. 4 del presente regolamento.

 

Durata delle unità di intervento

Art. 6La durata delle unità d’intervento è stabilita dal Dipartimento.

 

Sezione 2

Procedura per l’attribuzione delle misure

 

Misure di base

Art. 7[4]1Le misure di base sono decise dalla SPS in seguito alla valutazione dei bisogni.

2La valutazione dei bisogni deve essere in precedenza autorizzata dalla SPS per il settore privato e per quello pubblico postobbligatorio, dal Servizio dell’educazione precoce speciale per il settore pubblico prescolastico e dal Servizio di sostegno pedagogico per il settore pubblico della scuola dell’obbligo.

3La SPS assicura la consulenza ai richiedenti, determina le modalità di presentazione della richiesta, la tempistica e la documentazione necessaria.

 

Misure supplementari

Art. 8[5]1Per la valutazione delle misure supplementari è istituita la Commissione consultiva.

2La Commissione consultiva dà il suo preavviso in base alla valutazione dei bisogni segnalati per il tramite della procedura di valutazione standard (di seguito PVS), prevista dall’accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale del 25 ottobre 2007 (di seguito accordo).

3Prima di attuare la PVS è necessaria l’autorizzazione della SPS o, per delega, dei servizi di cui all’art. 7 cpv. 2; la SPS ne determina le modalità di utilizzo.

4Le misure supplementari sono decise dalla SPS, sentito il preavviso della Commissione consultiva.

5Le decisioni non possono avere carattere retroattivo.

6Le misure supplementari sono rivalutate periodicamente; i tempi di verifica sono indicati nella decisione della SPS.

 

Compiti della Commissione consultiva

Art. 9La Commissione consultiva, nel rispetto dei principi definiti dall’accordo e dalla pianificazione cantonale, nonché avuto riguardo all’economicità delle misure, assume i seguenti compiti:

a)preavvisa la validità pedagogica delle misure richieste;

b)propone, se del caso, i prestatari riconosciuti per l’attribuzione delle misure.

 

Composizione della Commissione consultiva

Art. 101La Commissione consultiva è composta di un pedopsichiatra, di uno psicologo e di un pedagogista specializzato, esterni al Dipartimento e formati all’uso della PVS. La SPS assicura il coordinamento.[6]

2La Commissione consultiva può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni, previo consenso della Divisione della scuola.

3Il funzionamento e le modalità operative sono definiti dal Dipartimento.

 

Provvedimenti particolari

Art. 111Prima di attuare i provvedimenti particolari previsti agli art. 10 e 11 della legge, è necessario inoltrare la richiesta di autorizzazione alla SPS.[7]

2In assenza di autorizzazione i costi non sono riconosciuti.

3La partecipazione finanziaria, le modalità e le procedure inerenti all’art. 11 della legge sono regolate dalla convenzione intercantonale degli istituti sociali del 13 dicembre 2002.

 

Procedura di monitoraggio

Art. 121In caso di scelta non condivisa e in applicazione dell’art. 5 cpv. 4 della legge, l’autorità scolastica procede durante l’anno scolastico al monitoraggio e alla valutazione della situazione dell’allievo nella scuola regolare, associando l’autorità parentale nelle diverse fasi di attuazione.

2Il docente titolare o di classe, in collaborazione con il Servizio di sostegno pedagogico, redige un rapporto di valutazione intermedio e uno finale riguardanti la situazione dell’allievo e la sua evoluzione.

3Nel caso in cui i problemi segnalati in precedenza persistessero e fossero confermati, il Servizio di sostegno pedagogico avvia nuovamente la PVS e la sottopone per decisione alla Commissione consultiva di cui all’art. 8.

4L’autorità parentale può richiedere che un prestatario riconosciuto di sua scelta sia associato, a spese dello Stato, alla PVS.

5In caso di nuovo disaccordo, il Dipartimento decide in merito.

 

Capitolo terzo

Organizzazione dell’offerta[8]

 

Pianificazione

Art. 13Nell’ambito della pianificazione dei bisogni rilevati, il Consiglio di Stato può richiedere ai prestatari riconosciuti di assicurare specifiche risposte a bisogni educativi particolari.

 

Centri di competenza

Art. 141Possono essere considerati centri di competenza i servizi e le strutture che:

a)sono luoghi di riferimento negli ambiti d’intervento della pedagogia speciale;

b)forniscono interventi specialistici nell’educazione precoce speciale, nei disturbi sensoriali, nelle forme di presa a carico educative per bambini e giovani non scolarizzabili e nei disturbi generalizzati dello sviluppo.

2I Centri di competenza devono:

a)disporre di conoscenza ed esperienza negli ambiti specifici di intervento;

b)far capo a prestatari qualificati nell’ambito della pedagogia speciale, ai quali è assicurata una supervisione regolare;

c)svolgere attività di approfondimento nel proprio ambito di intervento e offrire una formazione continua al personale.

 

Scolarizzazione speciale

Art. 151La scolarizzazione speciale, che può essere organizzata in esternato o in internato, avviene per sezioni, secondo le seguenti modalità:

a)gruppi educativi per bambini e giovani non scolarizzabili;

b)gruppi di scuola speciale inclusi in sezioni regolari;

c)sezioni di scuola speciale;

d)sezioni di scuola speciale per la preparazione all’inserimento professionale.

2Le sezioni di scuola speciale possono essere organizzate in modo autonomo oppure a tempo parziale in collaborazione con sezioni di scuola regolare.

 

Professionisti qualificati

Art. 161Gli operatori dell’educazione precoce speciale, della logopedia, della psicomotricità e della scolarizzazione speciale devono disporre delle qualifiche professionali previste dai regolamenti di riconoscimento della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione.

2Per le misure previste all’art. 7 lett. c), d) ed e) della legge, la SPS può richiedere l’assunzione di operatori con profili formativi definiti di volta in volta dal Dipartimento.[9]

3Agli operatori di cui al cpv. 2, a dipendenza dell’onere di lavoro e del genere di attività svolta, si applica lo statuto lavorativo previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, rispettivamente dal regolamento dei corsi di lingua italiana e delle attività d’integrazione del 2 dicembre 2020.[10]

 

Capitolo quarto

Scuole speciali

Sezione 1

Disposizioni comuni per le scuole speciali pubbliche e private

 

Frequenza

Art. 171La frequenza della scuola speciale in età d’obbligo scolastico è, di regola, a tempo pieno.

2Per decisione della SPS la frequenza può avvenire a tempo parziale, tenuto conto dei limiti posti dalla disabilità dell’allievo e dalle finalità dell’insegnamento speciale.[11]

 

Scolarizzazione a domicilio

Art. 18La scolarizzazione individuale a domicilio può essere concessa da una a dieci ore alla settimana.

 

Organizzazione delle sezioni di scuola speciale

Art. 19Nell’ambito dell’organizzazione circondariale delle sezioni di scuola speciale possono essere attuate modalità collaborative fra le scuole speciali pubbliche e private.

 

Docente di classe

Art. 201Ogni sezione di scuola speciale ha almeno un docente di classe, che definisce gli obiettivi annuali per gli allievi e per la sezione. In particolare egli:

a)progetta, realizza e valuta le attività di pedagogia speciale per la sezione e quelle individualizzate;

b)redige il diario giornaliero delle attività;

c)attua progetti d’integrazione con la sezione o individualmente con singoli allievi;

d)informa regolarmente l’autorità parentale sull’attività svolta con l’allievo;

e)redige per l’autorità parentale la valutazione pedagogica due volte all’anno.

2In situazioni particolari il docente di classe può essere sostituito da un educatore.

 

Corsi e attività complementari

Art. 21L’insegnamento e l’attività della sezione di scuola speciale possono essere completati da periodi di scuola fuori sede, da attività didattiche particolari e da corsi preprofessionali.

 

Sezione 2

Scuole speciali pubbliche

 

Istituti scolastici

Art. 221Giusta gli art. 24 e segg. della legge della scuola del 1° febbraio 1990, sono istituiti:

a)l’Istituto di scuola speciale del Sottoceneri, il cui circondario comprende i distretti di Mendrisio e Lugano;

b)l’Istituto di scuola speciale del Sopraceneri, il cui circondario comprende gli altri distretti.

2Le sezioni, dislocate logisticamente in altri istituti scolastici, sono attribuite ad uno dei due circondari.

3I compiti principali degli istituti sono:

a)la promozione dell’integrazione, finalizzando e migliorando il funzionamento e l’organizzazione regionale delle loro sezioni;

b)la differenziazione delle risposte alle esigenze specifiche degli allievi mediante attività particolari;

c)il rafforzamento della collaborazione tra le loro sezioni e gli istituti scolastici nei quali esse sono inserite logisticamente;

d)il sostegno alla partecipazione dei detentori dell’autorità parentale, alla loro collaborazione e al loro coinvolgimento.

 

Scuola fuori sede

Art. 22a[12]1Gli istituti possono organizzare periodi di scuola fuori sede.

2La partecipazione finanziaria delle famiglie è analoga a quella prevista per le famiglie degli allievi delle scuole comunali e delle scuole medie.

 

Direzione degli istituti

Art. 231Alla direzione di istituto sono applicabili gli art. 27 e segg. della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

2La direzione di istituto, in particolare:

a)verifica il progetto individualizzato per ogni allievo, assicurandone l’adeguata applicazione;

b)richiede, se necessario, ulteriori misure di pedagogia speciale;

c)tiene i rapporti con gli istituti scolastici ospitanti e organizza i trasporti e le refezioni;

d)promuove e pianifica le attività in favore dei detentori dell’autorità parentale.

 

Collegio dei docenti

Art. 241I docenti di un istituto formano il collegio dei docenti.

2I compiti e le norme di funzionamento sono quelli previsti dall’art. 37 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento di applicazione.

3I docenti delle scuole speciali hanno il diritto di partecipare all’attività del collegio docenti dell’istituto ospitante, senza diritto di voto.

 

Inserimento nelle sedi di altri istituti scolastici

Art. 251Le sezioni di scuola speciale sono inserite di regola negli istituti scolastici ordinari, in modo da favorire la collaborazione tra i docenti nonché il contatto e la socializzazione tra gli allievi.

2Le sezioni di scuola speciale inserite negli istituti scolastici cantonali usufruiscono gratuitamente delle loro strutture logistiche e organizzative.

3Le autorità scolastiche comunali e le direzioni di istituto cantonali collaborano con la SPS per la sistemazione logistica delle sezioni di scuola speciale; in caso di divergenze per gli istituti cantonali decide il Dipartimento.[13]

 

Sezione 3

Scuole speciali private

 

Ammissione e dimissione degli allievi

Art. 26[14]Le ammissioni e le dimissioni degli allievi devono essere preavvisate dalla SPS.

 

Direttore e docenti

Art. 271Il direttore della scuola speciale privata deve disporre degli stessi requisiti e assumere gli stessi compiti previsti per il direttore dell’istituto della scuola speciale pubblica.

2I docenti e i prestatari qualificati sono assunti dalla scuola speciale previo esame degli atti di concorso da parte della SPS.[15]

3Ai docenti e ai prestatari qualificati si applicano i requisiti e i compiti previsti per i corrispondenti operatori del settore pubblico.

 

Capitolo quinto

Servizio dell’educazione precoce speciale

 

Istituzione e scopi

Art. 281È istituito il Servizio dell’educazione precoce speciale (di seguito Servizio); esso è organizzato in sedi regionali, in forma itinerante e con un approccio multidisciplinare.

2Esso attua le misure necessarie ai bambini con bisogni educativi particolari che presentano problematiche evolutive, quali uno sviluppo a rischio, limitato o compromesso.

3Lo scopo del Servizio è di favorire, collaborando con l’autorità parentale, lo sviluppo del bambino e l’inserimento sociale e scolastico.

 

Definizione delle misure

Art. 291Le misure assicurate dal Servizio sono:

a)l’educazione precoce speciale;

b)la logopedia;

c)la psicomotricità;

d)l’ergoterapia.

2Le misure di cui al cpv. 1 comprendono:

a)la consulenza, il sostegno e l’accompagnamento delle famiglie;

b)gli accompagnamenti e i mezzi necessari per favorire l’integrazione scolastica.

 

Ammissione e presa a carico

Art. 301L’inizio della presa a carico dei bambini da parte del Servizio può avvenire dalla nascita fino all’inizio dell’obbligo scolastico.

2L’intervento può essere prolungato fino al termine della scuola dell’infanzia. In situazioni eccezionali e nei casi in cui un accompagnamento all’integrazione scolastica fosse necessario, esso può estendersi oltre la fine della scuola dell’infanzia.

3Il Servizio garantisce la consulenza terapeutica necessaria agli allievi di scuola speciale e le valutazioni specialistiche su richiesta della SPS.[16]

 

Organizzazione del Servizio

Art. 311Il Servizio è costituito da un caposervizio e da operatori scolastici specializzati, qualificati nella presa a carico pedagogica e terapeutica.

2Nella gestione dell’attività, il caposervizio può essere coadiuvato a tempo parziale dal personale in dotazione al Servizio designato dalla SPS. L’onere di lavoro e i compiti sono stabiliti dalla SPS.[17]

 

Compiti del caposervizio

Art. 32Il caposervizio assicura il coordinamento e la gestione dell’attività del Servizio e in particolare:

a)l’ammissione e la dimissione dei bambini (osservazione e valutazione);

b)l’assegnazione dei bambini ai singoli operatori e la verifica dei piani pedagogici;

c)la consulenza, la supervisione e le riunioni di sintesi diagnostiche con gli operatori;

d)i contatti con altri servizi cantonali, medici specialisti e cliniche universitarie;

e)il sostegno alle famiglie confrontate con la nascita di un figlio disabile.

 

Compiti degli operatori scolastici specializzati del Servizio

Art. 33Gli operatori scolastici specializzati del Servizio:

a)collaborano con il caposervizio nella valutazione dei bambini;

b)preparano un programma di intervento e applicano i necessari provvedimenti ai bambini loro assegnati;

c)mantengono una documentazione aggiornata relativa al dossier di ogni bambino, agli interventi eseguiti e al programma di attività;

d)collaborano con l’autorità parentale quali partner attivi nella definizione del progetto individualizzato, degli obiettivi di intervento, delle risorse e dei bisogni necessari;

e)redigono un rapporto annuale con gli obiettivi del progetto pedagogico individualizzato, il lavoro messo in atto, l’evoluzione raggiunta nelle varie fasi di sviluppo e ne discutono regolarmente con l’autorità parentale;

f)collaborano tra loro all’interno del Servizio e partecipano agli incontri di rete;

g)propongono al caposervizio momenti di formazione continua e formazioni specifiche.

 

Onere di lavoro degli operatori scolastici specializzati del Servizio

Art. 34Agli operatori scolastici specializzati del Servizio si applica lo statuto lavorativo previsto dall’art. 79b della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

 

Forme di intervento e collaborazione

Art. 351Il Servizio esegue i suoi interventi nelle seguenti forme e modalità:

a)interventi individuali al domicilio del bambino, nelle sedi del Servizio, nelle scuole, negli istituti o in forme miste;

b)attività in piccoli gruppi;

c)inserimento dei bambini con bisogni educativi particolari nelle scuole comunali, in collaborazione con l’autorità scolastica e il Servizio di sostegno pedagogico;

d)collaborazione attiva con l’autorità parentale.

2Il Servizio collabora con gli altri servizi specialistici e con le scuole e garantisce la consulenza agli operatori e ai docenti che si occupano di bambini con bisogni educativi particolari.

 

Capitolo sesto

Prestatari qualificati nell’ambito della pedagogia speciale

 

Riconoscimento

Art. 361I prestatari che intendono esercitare in privato nel settore della pedagogia speciale devono disporre delle qualifiche professionali e degli standard di qualità previsti dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione.

2Il riconoscimento avviene mediante la stipulazione di una convenzione individuale o di categoria con il Dipartimento nella quale sono indicate le tariffe e la durata delle unità d’intervento.[18]

3L’elenco dei prestatari privati riconosciuti è reso pubblico dalla SPS.[19]

 

Commissioni e vigilanza sulle convenzioni

Art. 371È istituita la Commissione di vigilanza sulle convenzioni (di seguito Commissione).

2La Commissione si compone di rappresentanti del Dipartimento e dei prestatari.

3I compiti della Commissione, la designazione dei membri e la durata del mandato sono definiti dal Dipartimento.

 

Disdetta della convenzione

Art. 381Se un singolo membro o un’associazione di categoria non rispettano le disposizioni della convenzione sottoscritta, il Dipartimento può imporre un periodo di tempo per il necessario adeguamento.

2In casi gravi di mancato adempimento e in tutti i casi in cui, malgrado diffida, il mancato adempimento persista, il Dipartimento può disdire la convenzione.

 

Finanziamento delle misure

Art. 39[20]Il finanziamento delle misure di base o supplementari è a carico del Cantone ed è regolamentato tramite la concessione di una garanzia rilasciata preventivamente dalla SPS.

 

Finanziamento delle spese d’esercizio, l’acquisto di arredamento, attrezzature e simili delle scuole speciali private

Art. 401Il finanziamento delle spese d’esercizio nonché l’acquisto di arredamento, attrezzature e simili delle scuole speciali private avviene in collaborazione con i servizi del Dipartimento della sanità e della socialità che si occupano della stipulazione formale dei contratti di prestazione.

2Per analogia le modalità e le procedure per la determinazione del contributo globale sono stabilite dagli art. 13 e 13a della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 e dal relativo regolamento di applicazione.

 

Finanziamento degli investimenti delle scuole speciali private

Art. 411La modalità e le procedure per il finanziamento degli investimenti sono stabilite dagli articoli 22-27 del regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 19 giugno 2012. Resta riservato l’art. 27a della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986.[21]

2I due dipartimenti si accordano sull’attribuzione dei compiti previsti al cpv. 1 come pure sulla ripartizione dei costi di propria competenza.

 

Capitolo settimo

Disposizioni finali

 

Abrogazione

Art. 42Il regolamento della pedagogia speciale del 26 giugno 2012 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 43Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° agosto 2017.

 

 

Pubblicato nel BU 2017, 166.


[1]  Lett. modificata dal R 8.4.2020; in vigore dal 10.4.2020 - BU 2020, 126.

[2]  Lett. modificata dal R 8.4.2020; in vigore dal 10.4.2020 - BU 2020, 126.

[3]  Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[4]  Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[5]  Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[6]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[7]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[8]  Capitolo modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 10.4.2020 - BU 2020, 126.

[9]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[10]  Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 66.

[11]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[12]  Art. introdotto dal R 25.4.2018; in vigore dal 1.8.2018 - BU 2018, 172.

[13]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[14]  Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[15]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[16]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[17]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[18]  Cpv. modificato dal R 8.4.2020; in vigore dal 10.4.2020 - BU 2020, 126.

[19]  Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[20]  Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

[21]  Cpv. modificato dal R 8.3.2023; in vigore dal 10.3.2023 - BU 2023, 66.