Regolamento
sulle supplenze dei docenti
del 13 febbraio 1996 (stato 17 febbraio 2023)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’art. 82 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,
decreta:
Campo d’applicazione
Art. 11Il presente regolamento si applica alle supplenze dei docenti nelle scuole cantonali e comunali di ogni ordine e grado.
2Le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile.
Supplenza interna
Art. 21Nelle scuole cantonali, per le assenze fino a tre giorni si provvede con supplenze non retribuite ad opera di altri docenti della sede.
2Eccezioni sono autorizzate dalla rispettiva direzione di divisione.
Criteri di scelta
Art. 31Il supplente esterno è scelto tra gli abilitati all’insegnamento nei corrispondenti ordini di scuola e materie, subordinatamente a chi ha conseguito o è prossimo a conseguire titoli di studio o altre abilitazioni che ne fanno presumere l’idoneità.
2A pari indizi di idoneità, è data priorità a cittadini domiciliati nel Cantone, e fra questi a chi è in condizione economica più sfavorita.[1]
3La qualità delle prestazioni precedentemente fornite giustifica deroghe ai criteri di priorità definiti nei capoversi precedenti.
4Ai supplenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue nazionali.[2]
Competenza
Art. 41L’assunzione del supplente compete al direttore dell’Istituto scolastico, riservate le competenze definite dalle norme per le scuole comunali.
2Le sezioni dell’insegnamento e della formazione possono diramare elenchi di supplenti ai quali fare capo; il direttore d’Istituto può discostarsi da tali elenchi per motivi fondati e conformi all’art. 3.[3]
Retribuzione
Art. 51I supplenti sono retribuiti per le ore di lezione effettivamente impartite, sulla base del seguente compenso settimanale corrispondente all’orario completo del docente supplito:
a)1'330 franchi nelle scuole dell’infanzia senza refezione;
b)1'535 franchi nelle scuole dell’infanzia con refezione e nelle scuole elementari. La stessa tariffa si applica agli operatori della differenziazione curricolare (scuola media) e agli educatori (scuola media);
c)1’652 franchi nelle scuole professionali di base senza titolo specifico o con terziario B. La stessa tariffa si applica agli operatori pedagogici per l’integrazione (scuole speciali);[4]
d)1'710 franchi nelle scuole medie, nelle scuole speciali, nelle scuole professionali di base con bachelor o master, nelle scuole specializzate superiori senza titolo specifico o con terziario B. La stessa tariffa si applica ai docenti di sostegno pedagogico (scuole comunali), agli psicopedagogisti, logopedisti, psicomotricisti, ergoterapisti (scuole speciali) e docenti di musica strumentale (scuole medie superiori);[5]
e)1'863 franchi nelle scuole medie superiori e nelle scuole specializzate superiori con bachelor o master.[6]
2La retribuzione come sopra comprende le indennità per vacanze; non è riconosciuta indennità per ore di lezione non effettivamente impartite a motivo di calendario scolastico, di impedimento del supplente o di altro motivo.
Diritto suppletorio e incarico
Art. 6[7]1Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Codice delle obbligazioni.
2Nel caso di supplenze continuate dello stesso docente superiori a 16 settimane, il rapporto d’impiego, a partire dalla 17a settimana, è trasformato dall’autorità di nomina in rapporto di incarico, senza pubblicazione del pubblico concorso. Le prime 16 settimane mantengono forma di supplenza a tutti gli effetti.[8]
3Rimane riservata l’applicazione, per le scuole comunali, dei disposti dell’art. 11 cpv. 2 della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare.
Norme finali
Art. 71Questo regolamento abroga il regolamento sulle supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado del 3 febbraio 1981 e modifiche successive.
2Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore dal 1° agosto 1996.
Pubblicato nel BU 1996, 59.
[1] Cpv. modificato dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162.
[2] Cpv. introdotto dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162.
[3] Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.
[4] Lett. modificata dal R 15.2.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 35.
[5] Lett. modificata dal R 15.2.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 35.
[6] Cpv. modificato dal R 18.1.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 14; precedenti modifiche: BU 2005, 273; BU 2009, 371; BU 2015, 82; BU 2020, 22 e 127.
[7] Art. modificato dal R 29.1.2008; in vigore dal 1.9.2008 - BU 2008, 98.
[8] Cpv. modificato dal R 11.3.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 82.