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 : L sull’ ordine pubblico - 29 maggio 1941

 

Legge

sull’ordine pubblico

(LOrP)

(del 23 novembre 2015)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7055 del Consiglio di Stato,

visto il rapporto 18 novembre 2015 n. 7055R della Commissione della legislazione,

decreta:

Scopo

Art. 1La presente legge ha per scopo la tutela, sul territorio cantonale, dell’ordine, della tranquillità, della moralità, della salute e della sicurezza pubblici.

 

Infrazioni

a) di competenza del municipio

Art. 21Sono puniti con la multa di competenza municipale coloro che, intenzionalmente:

a)praticano l’accattonaggio;

b)lasciano vagare su suolo pubblico animali potenzialmente pericolosi che sono in loro custodia, omettono di adottare le misure necessarie onde evitarne la fuga oppure di avvertire senza indugio l’autorità quando è avvenuta;

c)omettono, malgrado l’ingiunzione fatta loro dalla competente autorità: di riparare o di demolire gli edifici pericolanti; di effettuare lavori urgenti o ripari onde evitare un pericolo imminente; persistono, malgrado il divieto, a continuare in lavori od opere considerati pericolosi;

d)sporcano, imbrattano o in altro modo insudiciano il suolo o beni pubblici, riservate le eventuali norme comunali in materia;

e)disturbano, a causa del loro stato psico-fisico alterato, la tranquillità pubblica con atti, clamori od altre molestie;

f)effettuano schiamazzi notturni nei luoghi abitati in violazione delle norme locali di quiete;

g)esercitano la prostituzione nei luoghi pubblici o privati, turbando l’ordine, la tranquillità, la moralità, la salute o la sicurezza pubblici, siano essi all’aperto od al chiuso ma visibili al pubblico, riservato l’articolo 199 del Codice penale svizzero (CP);

h)praticano l’adescamento su suolo pubblico o privato visibile al pubblico allo scopo di esercitare la prostituzione;

i)dissimulano o coprono il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico;

l)obbligano, costringono o inducono in altro modo altri a dissimulare o coprire il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico.

2Il divieto di cui al capoverso 1 lettere i) e l) non si applica, in particolare, all’uso di copricapi e di mezzi protettivi o difensivi consoni all’esercizio di una funzione pubblica o prescritti dalla legge o da altre norme particolari, per motivi di salute, di sicurezza, professionali, di pratica sportiva, oppure in occasione di feste e manifestazioni religiose, tradizionali, culturali, artistiche, ricreative o commemorative o per usanze locali, o per motivi di carattere politico o commerciale.[1]

 

b) di competenza del ministero pubblico

Art. 3Sono puniti con la multa di competenza del ministero pubblico coloro che, intenzionalmente:

a)sparano con armi da fuoco o lanciano oggetti pericolosi in zone abitate o in altre circostanze tali da creare pericolo pubblico;

b)spargono su suolo pubblico o privato sostanze velenose od altri preparati allo scopo di far soffrire o perire animali selvatici o domestici.

 

c) di competenza della magistratura dei minorenni

Art. 4Le infrazioni contemplate dalla presente legge commesse da minorenni sono di esclusiva competenza della magistratura dei minorenni.

 

 

Ammontare della multa

Art. 51Le infrazioni alla presente legge, sono punite con la multa da 100.– a 10’000.– franchi.

2La polizia può richiedere al contravventore residente all’estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.

 

Procedura e rimedi giuridici

Art. 61La procedura e i rimedi giuridici sono retti:

a)dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), nelle fattispecie di cui all’articolo 2;

b)dal Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP), nelle fattispecie di cui all’articolo 3;

c)dalla Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), nelle fattispecie commesse da minorenni.

2I municipi trasmettono d’ufficio al ministero pubblico o alla magistratura dei minorenni le denunce che esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di concorso con altri reati non contemplati nell’articolo 2.

 

Direttive di applicazione

Art. 7Il Consiglio di Stato, tramite un regolamento, emana le necessarie direttive all’indirizzo delle autorità comunali.

 

Abrogazione

Art. 8La legge sull’ordine pubblico del 29 maggio 1941 è abrogata.

 

Norma transitoria

Art. 9Le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono disciplinate secondo il diritto anteriore.

 

Entrata in vigore

Art. 101Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.[2]

3Con l’entrata in vigore della legge, entrano in vigore anche i nuovi articoli 9a e 96 della Costituzione cantonale approvati il 22 settembre 2013.

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 2016, 194.

 

 


[1]  Cpv. modificato dalla L 16.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 396.

[2]  Entrata in vigore: 1° luglio 2016 - BU 2016, 194.