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Accordo

intercantonale sulla collaborazione

nel settore della pedagogia speciale

(del 25 ottobre 2007)

 

I. Scopo e principi dell’accordo

 

Scopo

Art. 1I cantoni concordatari collaborano nel settore della pedagogia speciale nell’intento di rispettare gli obblighi derivanti dalla Costituzione federale della Confederazione Svizzera[1], dall’accordo intercantonale sull’armonizzazione della scolarità obbligatoria[2] e dalla legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili[3]. Essi, in particolare,

a.definiscono l’offerta di base che assicura la formazione e la presa a carico dei bambini e dei giovani con bisogni educativi particolari;

b.promuovono l’integrazione di questi bambini e di questi giovani nella scuola regolare;

c.si impegnano a utilizzare degli strumenti comuni.

 

Principi di base

Art. 2La formazione nel settore della pedagogia speciale si basa sui seguenti principi:

a.la pedagogia speciale è parte integrante del mandato pubblico di formazione;

b.le soluzioni integrative sono da preferire a quelle di separazione nel rispetto del benessere e delle possibilità di sviluppo del bambino o del giovane e tenendo conto dell’ambiente e dell’organizzazione scolastica;

c.il principio di gratuità prevale nell’ambito della pedagogia speciale; una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell’autorità parentale per i pasti e per la presa a carico;

d.i detentori dell’autorità parentale sono associati alla procedura decisionale relativa all’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

 

II. Diritto alla pedagogia speciale

 

Beneficiari

Art. 3Dalla nascita all’età di venti anni compiuti, i bambini e i giovani che risiedono in Svizzera hanno diritto a misure appropriate di pedagogia speciale a condizione che:

a.prima della scolarizzazione: se è accertato uno sviluppo limitato o compromesso o se, verosimilmente, non potranno seguire una scolarizzazione regolare senza un sostegno specifico;

b.durante la scuola obbligatoria: se è accertato che sono ostacolati nelle loro possibilità di sviluppo e di formazione al punto da non potere o non più poter seguire l’insegnamento nella scuola regolare senza un sostegno specifico, oppure quando un altro bisogno educativo particolare è stato accertato.

 

III. Definizione dell’offerta di base della pedagogia speciale

 

Offerta di base

Art. 41L’offerta di base della pedagogia speciale comprende:

a.la consulenza e il sostegno, l’educazione precoce speciale, la logopedia e la psicomotricità;

b.le misure di pedagogia speciale nella scuola regolare o nella scuola speciale, così come

c.la presa a carico in strutture diurne o a carattere residenziale in un istituto di pedagogia speciale.

2I cantoni assumono l’organizzazione dei trasporti necessari e i relativi costi per i bambini e i giovani in situazione  di handicap che non possono spostarsi con i  propri mezzi  dal domicilio alla scuola e/o all’ambulatorio.

 

Misure supplementari

Art. 51Qualora i provvedimenti applicati prima dell’inizio della scolarità o nell’ambito della scuola regolare risultino insufficienti, una decisione riguardante l’attribuzione di misure supplementari deve essere presa in seguito all’accertamento dei bisogni individuali.

2Le misure supplementari si caratterizzano per alcuni o per l’insieme dei seguenti criteri:

a.una lunga durata;

b.una forte intensità;

c.un’alta specializzazione dell’operatore che le applica, così come

d.delle conseguenze sensibili sulla quotidianità, sull’ambiente sociale e sul percorso di vita del bambino o del giovane.

 

Attribuzione delle misure

Art. 61I cantoni concordatari designano le autorità competenti incaricate dell’attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

2Le autorità competenti per l’attribuzione delle misure di pedagogia speciale designano i prestatari delle prestazioni.

3La determinazione dei bisogni individuali prevista dall’art. 5 cpv. 1 avviene nell’ambito di una procedura di valutazione standard, affidata dalle autorità competenti a dei servizi incaricati della valutazione distinti dai prestatari.

4La pertinenza delle misure attribuite è riesaminata periodicamente.

 

IV. Strumenti d’armonizzazione e di coordinazione

 

Strumenti comuni

Art. 71I cantoni concordatari utilizzano nelle loro legislazioni, nei loro concetti e nelle loro pratiche del settore della pedagogia speciale e nelle direttive corrispondenti

a.una terminologia comune;

b.degli standard uniformi di qualità in materia di prestazioni, e

c.una procedura standard di valutazione per determinare i bisogni individuali, secondo l’art. 6 cpv. 3.

2La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) è responsabile dello sviluppo e della validazione scientifica degli strumenti comuni definiti al cpv. 1. A questo scopo essa consulta le organizzazioni nazionali mantello dei docenti, dei genitori e degli istituti per bambini e giovani in situazione di handicap.

3Gli strumenti comuni sono approvati dall’Assemblea plenaria della CDPE con una maggioranza di due terzi dei suoi membri. La loro revisione è svolta dai cantoni concordatari secondo una procedura analoga.

4L’offerta di base in pedagogia speciale è inclusa nel monitoraggio nazionale del sistema educativo.

 

Obiettivi d’apprendimento

Art. 8I livelli d’esigenza nel settore della pedagogia speciale sono adattati a partire dagli obiettivi d’apprendimento previsti nei piani di studio e negli standard di formazione della scuola regolare e considerano i bisogni e le capacità individuali del bambino e del giovane.

 

Formazione dei docenti e del personale

della pedagogia speciale

Art. 91La formazione iniziale dei docenti e del personale della pedagogia speciale operanti con i bambini e i giovani si basa sui regolamenti di riconoscimento della CDPE o sul diritto federale.

2I cantoni concordatari lavorano assieme allo sviluppo di un’offerta adeguata di formazione continua.

 

Ufficio cantonale di collegamento

Art. 10Ogni cantone concordatario designa all’intenzione della CDPE un ufficio cantonale di collegamento per tutti gli aspetti relativi alla pedagogia speciale.

 

 

 

 

 

Prestazioni fuori cantone

Art. 11Il finanziamento delle prestazioni, a carattere residenziale o in esternato, fornite dagli istituti di pedagogia speciale ubicati fuori cantone si basa sulla Convenzione intercantonale relativa alle istituzioni sociali (CIIS)[4].

 

V. Disposizioni finali

 

Adesione

Art. 12L’adesione a questo accordo si dichiara davanti al Comitato della CDPE.

 

Revoca

Art. 13La revoca di questo accordo deve essere dichiarata davanti al Comitato della CDPE. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.

 

Termini d’esecuzione

Art. 14I cantoni che aderiscono al presente accordo dopo il 1º gennaio 2011 sono tenuti ad applicarlo entro sei mesi dall’adesione.

 

Entrata in vigore

Art. 151Il Comitato della CDPE mette in vigore il presente accordo a partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione, ma al più presto il 1º gennaio 2011.

2L’entrata in vigore dell’accordo è comunicata alla Confederazione.

 

Principato del Liechtenstein

Art. 16Il principato del Liechtenstein può aderire all’accordo. In questo caso usufruisce degli stessi diritti e doveri dei cantoni firmatari.

 

Entrata in vigore

Conformemente alla decisione del Comitato della CDPE del 9 settembre 2010, l’Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale entra in vigore il 1° gennaio  2011.

Il Segretariato generale della CDPE pubblica sul sito Web della CDPE la lista dei Cantoni che hanno aderito all’accordo.

 

 

Pubblicato nel BU 2011, 32. DL di approvazione del 16.12.2009 - BU 2010, 52.

 

 


[1]  RS 101

[2]  Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cap. 1.2.

[3]  RS 151.3

[4]  Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cap. 3.2.