Regolamento
sull’orientamento scolastico e professionale
(del 1° luglio 2014)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamata la legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform);
decreta:
Capitolo primo
Organizzazione
Dipartimento competente
Art. 11Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’organizzazione dell’orientamento scolastico e professionale.
2Esso vi provvede tramite l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (di seguito ufficio) della Divisione della scuola.
Direzione dell’ufficio
Art. 2Il direttore dell’ufficio:
a)dirige e coordina l’attività delle sedi regionali, del servizio di orientamento alle scuole universitarie e del servizio di documentazione;
b)designa il responsabile del servizio di documentazione;
c)assicura le relazioni con enti e servizi che svolgono attività o ricerche utili per l’orientamento;
d)rappresenta l’ufficio nei rapporti con i diversi settori scolastici e con il mondo dell’economia;
e)cura i rapporti con i servizi di orientamento scolastico e professionale degli altri cantoni;
f)presiede il collegio degli orientatori.
Sedi regionali
Art. 31Le sedi regionali sono istituite secondo necessità dal Consiglio di Stato, il quale ne definisce il luogo, il comprensorio e ne designa i capisede.
2Le sedi regionali assicurano nel loro comprensorio d’attività:
a)l’orientamento degli allievi nella scuola media;
b)la consulenza agli allievi delle scuole professionali interessati all’orientamento e allo sviluppo di carriera (perfezionamento, frequenza di scuole specializzate superiori o di scuole universitarie, formazione continua);
c)la consulenza ai giovani e agli adulti che intendono cambiare professione, specializzarsi o avviarsi verso una nuova formazione.
3Il caposede assicura il buon funzionamento della sede regionale, collabora con la direzione dell’ufficio e la rappresenta nei confronti delle autorità, delle istituzioni regionali e comunali e delle associazioni.
Servizio di orientamento alle scuole universitarie
Art. 4Il servizio di orientamento alle scuole universitarie è organizzato all’interno dell’ufficio ed ha lo scopo di informare e prestare consulenze:
a)agli allievi delle scuole medie superiori e, in collaborazione con le sedi regionali, agli allievi delle scuole professionali interessati a frequentare una scuola universitaria;
b)agli studenti delle scuole universitarie e alle persone interessate a studi accademici o di livello equivalente.
Servizio di documentazione
Art. 51Il servizio di documentazione è organizzato all’interno dell’ufficio ed assicura l’informazione su professioni, formazioni e mondo del lavoro.
2In particolare, il servizio:
a)redige testi e documenti informativi destinati alle scuole e alle persone interessate;
b)gestisce i siti internet e le banche dati relative all’informazione documentaria dell’orientamento;
c)svolge attività di informazione verso il pubblico.
3Il responsabile del servizio dirige i progetti e coordina le relative procedure di realizzazione.
Collegio degli orientatori
Art. 6Il collegio degli orientatori si riunisce almeno due volte all’anno per esaminare problemi di ordine generale relativi all’orientamento scolastico e professionale e per elaborare proposte all’intenzione dell’ufficio.
Capitolo secondo
Compiti
Consulenza
Art. 71La consulenza individuale ha lo scopo di fornire, a giovani e adulti, elementi di conoscenza su attitudini, interessi, capacità personali o sulle esigenze delle diverse vie di formazione, in modo da favorire scelte consapevoli e responsabili e aiutare nella definizione di progetti di carriera e di formazione continua.
2Essa consiste in uno o più colloqui, che possono venir completati, previo consenso della persona interessata, da specifici esami psicodiagnostici e da eventuali stage di orientamento.
3La consulenza può essere prestata anche collettivamente, in forma di bilancio di competenze o di orientamento, segnatamente nel caso di adulti, e in corsi di preparazione a procedure di qualificazione.
4Le prestazioni di cui all’art. 29 cpv. 3 lett. c) della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 e quelle a favore di giovani e adulti domiciliati in Svizzera ma non in Ticino sono a pagamento. La tariffa oraria è di fr. 80.–; le modalità di prelievo sono definite dal Dipartimento. Sono esclusi dal pagamento i giovani che stanno frequentando una scuola ticinese nella quale è presente la figura dell’orientatore.[1]
Informazione scolastica e professionale
Art. 81L’informazione collettiva ha lo scopo di presentare ai giovani l’insieme delle possibilità formative e professionali che si offrono alla loro scelta.
2Essa avviene mediante incontri, visite aziendali e a centri professionali, serate o dibattiti sulle scuole e sul mondo del lavoro, pubblicazioni e utilizzazione di supporti multimediali.
3A livello individuale le sedi regionali assicurano l’informazione sulle possibilità di formazione e di perfezionamento nelle singole professioni e sull’evoluzione del mercato del lavoro.
Collocamento a tirocinio
Art. 91L’ufficio e le sedi regionali possono stabilire accordi di collaborazione con le associazioni professionali, con le scuole e con le aziende per l’opera di informazione e per l’aiuto al collocamento a tirocinio dei giovani.
2Essi collaborano con la Divisione della formazione professionale nell’indagine annuale sul collocamento a tirocinio.
Capitolo terzo
Collaborazioni
Collaborazioni:
a) con la scuola media
Art. 101Nel secondo biennio di scuola media l’informazione collettiva nelle scuole si svolge di regola con la collaborazione del docente di classe o di un’altra persona designata dalla direzione di istituto e con il coordinamento dell’ufficio e delle sedi regionali.
2L’ufficio e le sedi regionali:
a)elaborano e forniscono il materiale informativo necessario;
b)assicurano l’informazione e la formazione alle persone incaricate della sensibilizzazione dei giovani, della preparazione alla scelta e dell’informazione collettiva.
b) con altri enti
Art. 111L’ufficio offre la collaborazione a enti pubblici e privati preposti alla formazione professionale e continua e al reinserimento professionale.
2Le modalità della collaborazione e le persone designate sono stabilite dalla direzione dell’ufficio.
Capitolo quarto
Disposizioni finali
Entrata in vigore
Art. 12Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° agosto 2014.
Pubblicato nel BU 2014, 338.
[1] Cpv. modificato dal R 29.4.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 211.