421.110

 Regolamento della legge sulle scuole universitarie del 18 febbraio 2014 (RLSU)

Regolamento

della legge sulle scuole universitarie

(RLSU)[1]

del 18 febbraio 2014 (stato 1° giugno 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sulle scuole universitarie del 3 ottobre 1995,[2]

decreta:

Capitolo primo

Generalità

 

Dipartimento competente

Art. 1[3]Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge sulle scuole universitarie del 3 ottobre 1995 (di seguito legge) e del presente regolamento.

Autorizzazione insegnamenti in altre lingue

Art. 1a[4]L’Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana sono tenute a presentare al Consiglio di Stato la richiesta di autorizzazione per corsi di laurea bachelor e master che prevedono più di 1/3 dei crediti ECTS erogati in lingue diverse dall’italiano. Il Consiglio di Stato risponde entro due mesi dalla richiesta.

 

Capitolo secondo

Università della Svizzera italiana (USI) e Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)

 

Politica universitaria

Art. 21Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento, cura gli interessi del Ticino come Cantone universitario negli organi nazionali ed intercantonali preposti alla politica universitaria e della ricerca scientifica o dinanzi ad essi. Esso sovrintende alla collaborazione transfrontaliera in questi campi.

2Il Consiglio dell’USI e il Consiglio della SUPSI curano, conformemente alla politica universitaria del Cantone, i rapporti diretti con università e scuole universitarie professionali svizzere ed estere, delegandoli agli organi loro subordinati per gli aspetti di loro competenza.

3Rientrano segnatamente nella politica universitaria del Cantone e limitano l’autonomia degli organi dell’USI e della SUPSI:

a)gli aspetti di reciprocità che determinano conseguenze importanti per gli studenti ticinesi in altre università o scuole universitarie professionali;

b)gli aspetti che determinano, anche indirettamente, conseguenze finanziarie rilevanti per il Cantone.

4Il direttore del Dipartimento e il presidente dell’USI rispettivamente della SUPSI rappresentano o concordano la rappresentanza nei diversi organi, secondo le competenze rispettive e le necessità di coordinamento.

 

Commissione permanente di coordinamento universitario

Art. 31La Commissione permanente di coordinamento si riunisce su richiesta di uno dei membri e coordina le linee strategiche della politica universitaria cantonale, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia dei rispettivi organi decisionali.

2La Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU) ne assume i compiti di segretariato.

 

Condizioni particolari per studi sanitari

Art. 3a[5]1Le persone in formazione che frequentano corsi di laurea triennali (bachelor) in cure infermieristiche, ergoterapia e fisioterapia della SUPSI percepiscono dal Cantone le indennità mensili definite dal Consiglio di Stato.

2Il Cantone recupera dagli istituti di formazione pratica il salario riconosciuto alle persone in formazione di cui al cpv. 1 durante i periodi di formazione pratica.

3L’Unità di coordinamento stage sociosanitari della Divisione della formazione professionale coordina la gestione amministrativa delle indennità e della fatturazione agli enti di formazione, in collaborazione con la SUPSI e l'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni.

4La persona in formazione che intende interrompere la formazione è tenuta a rispettare un termine di preavviso di un mese per la fine di un mese. Il versamento dell’indennità viene sospeso immediatamente.

5La persona in formazione è tenuta ad osservare il segreto professionale e d’ufficio anche quando termina o abbandona la formazione pratica e la SUPSI.

 

Capitolo terzo

Affiliazione e associazione di enti terzi[6]

 

Procedura di affiliazione

Art. 3b[7]1L’affiliazione di una facoltà, di un dipartimento o di un istituto a USI o SUPSI è valutata in prima istanza dal Consiglio dell’USI o dal Consiglio della SUPSI. In tale procedura il consiglio tiene conto dei requisiti di cui agli art. 13 e 16 della legge.

2L’accordo di affiliazione per essere valido deve essere approvato preliminarmente dal Consiglio di Stato se non comporta oneri finanziari o dal Gran Consiglio se comporta oneri finanziari per il Cantone.

3Facoltà, dipartimenti o istituti affiliati con l’approvazione del Gran Consiglio sono finanziati di regola attraverso i contratti di prestazioni della scuola affiliante, che devono essere in tal senso modificati. I contributi cantonali sono versati in modo integrale dall’ente affiliante all’ente affiliato secondo quanto specificato nell’accordo di affiliazione.

 

Procedura di associazione

Art. 3c[8]1L’associazione di un istituto pubblico o privato all’USI o alla SUPSI è valutata in prima istanza dal Consiglio dell’USI o dal Consiglio della SUPSI tenendo conto dei requisiti di cui all’art. 16 della legge o di requisiti equivalenti.

2La proposta di associazione viene comunicata dal Consiglio dell’USI o dal Consiglio della SUPSI al Consiglio di Stato, al quale spetta la ratifica definitiva.

3L’ente associato e la scuola associante stipulano un accordo di associazione.

4Eventuali contributi cantonali vengono versati direttamente all’ente associato attraverso un contratto di prestazioni specifico.

 

Capitolo quarto

Protezione della denominazione e dei titoli[9]

 

Denominazioni e titoli tutelati[10]

Art. 41Le denominazioni tutelate che necessitano di autorizzazione, inclusi i casi di declinazioni al plurale o al femminile, di utilizzo dei termini in nomi composti, di uso di termini omologhi o analoghi in altre lingue, sono le seguenti:

a)università, universitario;

b)accademia, accademico;

c)ateneo;

d)politecnico (sostantivo e aggettivo);

e)alta scuola (o altre accezioni corrispondenti ai termini «Hochschule» oppure «haute école»);

f)facoltà;

g)[11]

2I titoli di studio di grado terziario universitario soggetti a protezione, inclusi i casi di declinazione al femminile, di forma abbreviata, di uso di termini omologhi o analoghi anche in altre lingue, sono: bachelor, master, dottore, PhD, licenza, laurea.[12]

 

Effetti della protezione

Art. 5[13]1Senza autorizzazione del Consiglio di Stato di cui all’art. 14 cpv. 5 e 6 della legge, è vietato usare le denominazioni o conferire titoli protetti da parte di enti che operano o hanno sede sul territorio cantonale, offrendo in proprio o per conto di terzi o attraverso terzi, in forma completa o parziale corsi di formazione di livello terziario universitario.

2L’utilizzo delle denominazioni e titoli protetti è precluso ai soggetti di cui al cpv. 1 nelle forme seguenti:

a)nel nome;

b)nel testo che definisce lo scopo nell’iscrizione nel Registro di commercio;

c)negli atti ufficiali e nella comunicazione a terzi (pubblicazioni, internet ecc.);

d)negli attestati o diplomi di studio rilasciati.

 

Autorizzazione provvisoria

Art. 61L’autorizzazione provvisoria è concessa dal Consiglio di Stato quando l’autorità di accreditamento o l’ente da essa delegato stabilisce l’entrata in materia dichiarando superato l’esame preliminare.

2L’autorizzazione provvisoria è valida al massimo per due anni e può venire rinnovata per giustificati motivi. A tal fine il titolare informa il Consiglio di Stato sullo stato della procedura di accreditamento.

3L’autorizzazione provvisoria è revocata se la decisione di accreditamento è negativa.

4L’autorizzazione provvisoria deve essere esplicitamente dichiarata come tale nella comunicazione a terzi secondo la formulazione indicata nella decisione del Consiglio di Stato.

 

Autorizzazione definitiva

Art. 71L’autorizzazione definitiva è concessa dal Consiglio di Stato quando l’autorità di accreditamento ha concesso l’accreditamento istituzionale.

2L’autorizzazione definitiva ha validità fino alla scadenza del periodo di accreditamento e può essere rinnovata solo dopo comprovato rinnovo dell’accreditamento stesso.

 

Titolarietà e procedura

Art. 81Le richieste di autorizzazione provvisoria o definitiva sono presentate da un soggetto giuridico titolare della scuola o dell’istituto.

2Esse non possono essere trasferite ad altro soggetto giuridico senza il consenso del Consiglio di Stato.

3Le richieste devono essere inviate alla DCSU corredate dei seguenti documenti:

a)in caso di richiesta di autorizzazione provvisoria, la lettera di conferma di entrata in materia dell’autorità di accreditamento o dell’ente da essa delegato;

b)in caso di richiesta di autorizzazione definitiva, la decisione di accreditamento dell’autorità di accreditamento;

c)gli statuti e i regolamenti;

d)la lista degli studenti iscritti e delle matricole per provenienza (Svizzera, Italia, altri Paesi) all’inizio dell’ultimo semestre autunnale;

e)il numero di diplomi del precedente anno per tipologia (bachelor, master, dottorato).

 

Obbligo di informare

Art. 9I titolari di un’autorizzazione provvisoria o definitiva sono responsabili della comunicazione tempestiva di tutte le modifiche del loro status alla DCSU.

 

Sospensione e revoca dell’autorizzazione

Art. 10In caso di violazione delle prescrizioni dell’art. 5 nonché di mancate comunicazioni o di comunicazioni ingannevoli il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento, può:

a)ammonire l’ente che incorre nella scorrettezza o nell’abuso;

b)sospendere l’autorizzazione;

c)revocare l’autorizzazione.

 

Elenco delle scuole e degli istituti

Art. 111L’elenco aggiornato delle scuole e degli istituti accreditati o in via di accreditamento è pubblicato sul sito Internet dell’amministrazione cantonale.

2L’elenco menziona:

a)la denominazione e la sede;

b)lo status dell’autorizzazione;

c)lo status di accreditamento istituzionale.

 

Vigilanza

Art. 12Il Dipartimento vigila affinché siano rispettate le prescrizioni in materia di protezione delle denominazioni e dei titoli. In particolare esso:[14]

a)vigila sulla conformità dell’utilizzo delle denominazioni e dei titoli tutelati;[15]

b)verifica la conformità delle informazioni fornite agli studenti sul valore dell’autorizzazione e sullo status di accreditamento;

c)chiede alle scuole o agli istituti l’immediata rettifica delle informazioni non chiare, errate o ingannevoli fornite a terzi;

d)segnala all’autorità penale i casi di cui agli art. 14 cpv. 10 e 14a cpv. 4 della legge.[16]

 

Capitolo quinto

Istituti di ricerca[17]

 

Modalità per i contributi

Art. 131I contributi di cui all’art. 16 cpv. 3 della legge possono essere erogati:

a)come partecipazione al capitale di dotazione o per sostenere particolari fasi di sviluppo;

b)per il tramite di un contratto di prestazioni, di regola per istituzioni consolidate con le quali è possibile definire un contributo di gestione annuo;

c)come capitale di avvio per un progetto di polo di competenza definito dal Consiglio di Stato.

2I contributi di cui al cpv. 1 lett. a) e b) sono riservati agli istituti che adempiono ai requisiti dell’art. 16 cpv. 2 della legge e che non ricevono altri finanziamenti cantonali. La verifica compete alla DCSU.

3[18]

 

Sviluppo della ricerca e di poli scientifici di competenze

Art. 14Per finanziare i contributi previsti all’art. 13 cpv. 1 lett. a) e c) il Cantone può avvalersi di un credito quadro per lo sviluppo della ricerca scientifica.

 

Valorizzazione dei risultati della ricerca

Art. 15La valorizzazione dei risultati della ricerca deve essere prevista espressamente dallo statuto dell’Istituto che richiede i contributi cantonali.

 

Capitolo sesto

[19]

 

Art. 16[20]

 

Capitolo settimo

Contributi cantonali ai cantoni universitari[21]

 

Pagamento dei contributi

Art. 16a[22]I pagamenti ai Cantoni universitari dei contributi del Cantone Ticino previsti dall’accordo intercantonale sulle università e dall’accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali in vigore, nonché quelli agli organi intercantonali previsti dall’accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere e dalla convenzione tra la Confederazione e i cantoni sulla cooperazione nel settore universitario in vigore, avvengono su autorizzazione dell’Ufficio del controlling e degli studi universitari della Divisione della cultura e degli studi universitari del Dipartimento.

 

Capitolo ottavo[23]

Norme finali

 

Abrogazione

Art. 17Il regolamento della legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 13 marzo 2007 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 18Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[24]

 

 

Pubblicato nel BU 2014, 109.


[1]  Titolo modificato dalla L 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

[2]  Ingresso modificato dalla L 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

[3]  Art. modificato dalla L 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

[4]  Art. introdotto dal R 30.9.2021; in vigore dal 1.10.2021 - BU 2021, 278.

[5]  Art. reintrodotto dal R 11.5.2022; in vigore dal 1.9.2022 - BU 2022, 127; precedenti modifiche: BU 2016, 340 e 415; BU 2021, 278.

[6]  Capitolo modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 340.

[7]  Art. modificato dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415; precedente modifica: BU 2016, 340.

[8]  Art. introdotto dal R 4.10.2016; in vigore dal 1.10.2016 - BU 2016, 415.

[9]  Capitolo modificato dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182; precedente modifica: BU 2016, 340.

[10]  Nota marginale modificata dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

[11]  Lett. abrogata dal R 24.2.2016; in vigore dal 26.2.2016 - BU 2016, 95.

[12]  Cpv. introdotto dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

[13]  Art. modificato dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

[14]  Frase modificata dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

[15]  Lett. modificata dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

[16]  Lett. modificata dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 182.

[17]  Capitolo modificato dal R 12.7.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 340.

[18]  Cpv. abrogato dal R 14.10.2020; in vigore dal 16.10.2020 - BU 2020, 304.

[19]  Capitolo abrogato dal R 30.9.2021; in vigore dal 1.10.2021 - BU 2021, 278; precedente modifica: BU 2016, 340.

[20]  Art. abrogato dal R 30.9.2021; in vigore dal 1.10.2021 - BU 2021, 278.

[21]  Capitolo modificato dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 80; precedente modifica: BU 2016, 340.

[22]  Art. modificato dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 281; precedente modifica: BU 2017, 80.

[23]  Capitolo introdotto dal R 5.4.2017; in vigore dal 7.4.2017 - BU 2017, 80.

[24]  Entrata in vigore: 21 febbraio 2014 - BU 2014, 109.