550.200

 1.7.3.1.1: R per la gestione di atti legislativi cantonali e della Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino - 20 gennaio 1993

 

Legge

sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici

(LDiss)[1]

(del 23 novembre 2015)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 11 marzo 2015 n. 7055 del Consiglio di Stato,

-visto il rapporto 18 novembre 2015 n. 7055R della Commissione della legislazione,

decreta:

Scopo

Art. 1La presente legge ha lo scopo di preservare le condizioni fondamentali del vivere assieme, nel senso della garanzia della libera interazione sociale, quale elemento della protezione dei diritti di ciascuno e delle libertà altrui.

 

Divieto di dissimulazione del volto

negli spazi pubblici

Art. 21Nessuno può dissimulare il proprio volto negli spazi pubblici.

2Nessuno può obbligare una persona a dissimulare il proprio volto negli spazi pubblici.

 

Definizione di spazi pubblici

Art. 3Gli spazi pubblici sono costituiti dalle pubbliche vie e da tutti i luoghi, pubblici o privati, aperti al pubblico o che offrono servizi al pubblico.

 

Eccezioni

Art. 4[2]Il divieto di cui all’articolo 2 non si applica, in particolare, all’uso di copricapi e di mezzi protettivi o difensivi consoni all’esercizio di una funzione pubblica o prescritti dalla legge o da altre norme particolari, per motivi di salute, di sicurezza, professionali o di pratica sportiva, oppure in occasione di feste e manifestazioni religiose, tradizionali, culturali, artistiche, ricreative o commemorative o per usanze locali, o per motivi di carattere politico o commerciale.

 

Competenza e ammontare della multa

Art. 51Le infrazioni intenzionali alla presente legge sono punite con la multa di competenza municipale da 100.– a 10’000.– franchi.

2La polizia può richiedere al contravventore residente all’estero un’anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera.

3Il tentativo, la complicità e l’istigazione sono punibili.

 

Infrazioni commesse da minorenni

Art. 6Le infrazioni contemplate dalla presente legge commesse da minorenni sono di esclusiva competenza della Magistratura dei minorenni.

 

Procedura e rimedi giuridici

Art. 71La procedura e i rimedi giuridici sono retti:

a)dalla Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC); e

b)dalla Procedura penale minorile del 20 marzo 2009 (PPMin), nelle fattispecie commesse da minorenni.

2I municipi trasmettono d’ufficio al Ministero pubblico o alla Magistratura dei minorenni le denunce che esulano dalla loro competenza o che presentano caratteristiche di particolare gravità, di recidività o di concorso con altri reati non contemplati nell’art. 2.

 

Direttive di applicazione

Art. 8Il Consiglio di Stato, tramite un regolamento, emana le necessarie direttive all’indirizzo delle autorità comunali per assicurare un’applicazione omogenea della presente legge e la sua conoscenza.

 

 

 

 

Entrata in vigore

Art. 91Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.[3]

3Con l’entrata in vigore della legge, entrano in vigore anche i nuovi articoli 9a e 96 della Costituzione cantonale approvati il 22 settembre 2013.

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 2016, 196.

 

 


[1]  Titolo modificato dalla L 16.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 396.

[2]  Art. modificato dalla L 16.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 396.

[3]  Entrata in vigore: 1° luglio 2016 - BU 2016, 196.