440.100



 

Legge

sul sostegno alla cultura

(del 16 dicembre 2013)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 28 maggio 2013 n. 6804 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 13 novembre 2013 n. 6804R della Commissione della legislazione,

decreta:

Capitolo primo

Generalità

 

Definizione

Art. 11La cultura è l’espressione e la condivisione delle peculiarità spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali di una società o di un gruppo sociale.

2La cultura è fattore essenziale della funzione educativa e della coesione sociale, nonché componente dello sviluppo economico.

 

Scopo e campo d’applicazione

Art. 21La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e la progettualità artistica in Ticino, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale.

2Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche, alle arti visive e alle arti applicate, alla musica e all’insegnamento musicale, alle arti sceniche, alle opere multimediali, alla cultura popolare nelle sue svariate manifestazioni, così come alla cultura scientifica e in particolare al rapporto fra scienza e società.

3Non sono contemplati nella presente legge campi di attività già oggetto di leggi specifiche.

 

Libertà e accesso alla cultura

Art. 31Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica e sostiene la diversità culturale sul proprio territorio.

2Esso promuove l’accesso di tutti i cittadini alla cultura e il sostegno alla sua divulgazione.

 

Iniziativa culturale e sussidiarietà

Art. 41L’iniziativa in materia culturale appartiene di principio alle persone e agli organismi pubblici e privati che si occupano di creazione, produzione e promozione culturale.

2Nell’ambito delle sue competenze il Cantone nel proprio intervento a sostegno di enti pubblici e privati e di terzi in generale agisce secondo il principio della sussidiarietà.

 

Ruolo degli enti pubblici

Art. 51Il Cantone e i Comuni collaborano nel sostegno alla vita culturale sul proprio territorio.

2A tale scopo sono rappresentati nella Conferenza cantonale della cultura.

 

Capitolo secondo

Organismi

 

Conferenza cantonale della cultura

Art. 61La Conferenza cantonale della cultura, composta di almeno 11 membri, è un organo consultivo che ha per scopo di sostenere, nello svolgimento del proprio ruolo in ambito culturale, le collettività pubbliche e di creare uno spazio di consultazione fra queste e gli attori culturali.

2La Conferenza cantonale della cultura riunisce almeno due volte all’anno rappresentanti del Cantone, dei Comuni e di enti e istituzioni che promuovono e sostengono attività culturali, per coordinare gli indirizzi e concordare una strategia comune.

3Essa è presieduta dal direttore del Dipartimento competente.

4La Conferenza cantonale della cultura si avvale della consulenza dei vari attori culturali ed effettua periodicamente una valutazione della politica culturale ticinese utilizzando a tale fine gli strumenti definiti dal regolamento di applicazione.

 

Commissione culturale consultiva

Art. 71È istituita dal Consiglio di Stato una commissione culturale consultiva composta di persone scelte per specifiche competenze in ambito culturale.

2Compito principale della commissione culturale consultiva è esprimere un giudizio sulla qualità delle richieste inoltrate da terzi e formulare preavvisi e indicazioni di merito con riferimento a quanto previsto dall’art. 11 cpv. 3 della presente legge.

3Il Dipartimento competente può istituire sottocommissioni e gruppi di lavoro settoriali.

 

Capitolo terzo

Compiti del Cantone

 

Istituti e programmi culturali

Art. 81Il Cantone gestisce in proprio gli istituti e i programmi culturali di sua proprietà o spettanza elencati nel regolamento di applicazione. Nella misura in cui essi non sono retti da leggi speciali il Consiglio di Stato ne definisce missione e modalità di gestione tramite regolamento specifico.

2Il Cantone riconosce, tramite la loro iscrizione nel regolamento di applicazione, anche istituti culturali non di sua proprietà ma particolarmente meritori e complementari rispetto ai propri. Tale riconoscimento è presupposto per il loro sostegno attraverso finanziamenti pubblici o di pubblica utilità.

 

Salvaguardia e promozione della cultura

e della lingua italiane

Art. 91Il Cantone considera prioritaria la promozione e la salvaguardia della cultura e della lingua italiane.

2La realizzazione di tale compito si può concretizzare:

a)con il sostegno a progetti pubblici o privati atti a garantire la tutela del patrimonio materiale e immateriale;

b)con la promozione di misure puntuali, programmi a termine di ricerca o di documentazione che valorizzino la lingua italiana e le sue radici, nonché l’identità linguistica, storica, sociale e culturale del Cantone;

c)con il contributo finanziario ad attività, associazioni o a scambi culturali dedicati allo scopo enunciato e promossi da terzi sul territorio cantonale o extra-cantonale;

d)mediante la compartecipazione a eventi puntuali che si svolgono in altri Cantoni o in altri Stati e nei quali la rappresentanza dell’italianità è particolarmente auspicabile.

 

Forme di sostegno alla cultura

Art. 10Il sostegno alla cultura da parte del Cantone avviene segnatamente:

a)con l’accreditamento di attività e progetti che contribuiscono allo sviluppo e alla reputazione culturale del Cantone;

b)con il sostegno diretto o indiretto alle attività e ai progetti culturali accreditati;

c)con il sostegno alla creazione e alla produzione artistica, attraverso misure di promozione mirate e l’istituzione di riconoscimenti quali premi, concorsi, borse o altro;

d)con l’acquisto o la commissione di opere d’arte destinate a collezioni, edifici o luoghi pubblici e di opere grafiche destinate a illustrare pubblicazioni ufficiali;

e)con il sostegno ad artisti particolarmente meritevoli, ticinesi o residenti in Ticino, che vengano invitati a partecipare a manifestazioni riconosciute e di rilievo al di fuori dei confini cantonali;

f)con il sostegno e l’acquisto di pubblicazioni;

g)con il sostegno di opere o investimenti particolarmente significativi per la politica culturale del Cantone.

 

Procedura di accreditamento

Art. 111L’accreditamento delle attività culturali è necessario per accedere alle diverse fonti di sostegno diretto o indiretto cantonali.

2Esso risulta dal giudizio espresso dalla Commissione culturale consultiva.

3L’accreditamento di un’attività culturale dipende dal suo grado di qualità e da come si inserisce nel panorama culturale cantonale. Sono prese in considerazione ai fini di tale valutazione solo attività di carattere professionale e che si avvalgono di una struttura organizzativa e finanziaria proporzionata e sostenibile.

4Il Consiglio di Stato o il Dipartimento competente hanno facoltà di procedere direttamente al sostegno di attività o iniziative:

a)nelle quali gli aspetti educativi, sociali o territoriali sono particolarmente rilevanti;

b)nelle quali risalta il carattere d’urgenza o di opportunità.

 

Sostegno diretto o indiretto cantonale

Art. 121Il sostegno diretto o indiretto cantonale è segnatamente a carico:

a)del bilancio dello Stato;

b)dell’aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana previsto dalla legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007;

c)del Fondo Swisslos;

d)per la sola cinematografia, del Fondo cantonale per la cinematografia (art. 35 della legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986).

2Sono considerate solo iniziative di principio senza scopo di lucro.

3L’aiuto di cui al cpv. 1 lett. b è destinato a sostenere, per il tramite dello Stato, la promozione della cultura e della lingua italiane tramite misure generali, l’operato di organizzazioni e istituzioni impegnate a questo scopo, nonché l’attività editoriale nella Svizzera italiana.

4Gli interventi compiuti attingendo al Fondo Swisslos avvengono sulla base del regolamento che regge questo fondo.

5In ambito di cinematografia i sostegni sono definiti dalla legge sul cinema del 9 novembre 2005 e dal relativo regolamento d’applicazione.

 

Acquisto e commissione d’opere d’arte

Art. 131Nell’acquistare e commissionare opere d’arte giusta l’art. 10 lett. d, il Cantone si indirizzerà in particolare verso opere di artisti ticinesi o residenti nel Ticino che siano testimonianza di una grande personalità individuale o siano idonee a documentare organicamente le varie correnti artistiche attive.

2Nella costruzione di edifici pubblici il preventivo deve comprendere di regola il finanziamento di un corredo d’opere d’arte da definire con criteri di proporzionalità.

 

Capitolo quarto

Norme diverse e finali

 

Principi procedurali

Art. 141Le decisioni in tema di accreditamento e di sostegno devono essere motivate per iscritto.

2I sostegni a eventi ricorrenti possono essere l’oggetto di decisioni pluriennali, le quali vanno rinnovate dopo nuova valutazione.

3Il regolamento d’applicazione determina in particolare la forma e i tempi delle domande di accreditamento e di sostegno finanziario, le basi per il calcolo dei vari sostegni, le condizioni per l’ottenimento dell’accreditamento, l’obbligo di informare da parte dei richiedenti, le procedure di rendiconto e valutazione nonché gli obblighi e impegni ai fini statistici.

 

Dipartimento competente e

regolamento d’applicazione

Art. 15Il Consiglio di Stato definisce il Dipartimento competente per l’applicazione della presente legge e adotta tutte le norme necessarie a questo scopo tramite regolamento.

 

Entrata in vigore

Art. 161Trascorso il termine di referendum la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[1]

 

 

Pubblicata nel BU 2014, 533.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2015 - BU 2014, 533.