Legge
sul sostegno alla cultura
(LCult)[1]
del 16 dicembre 2013 (stato 1° gennaio 2026)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 28 maggio 2013 n. 6804 del Consiglio di Stato;
visto il rapporto 13 novembre 2013 n. 6804R della Commissione della legislazione,
decreta:
Capitolo primo
Generalità
Definizione
Art. 1[2]1La cultura è l’espressione e la condivisione delle peculiarità spirituali, materiali, intellettuali ed emotive che contraddistinguono l’identità di una società, di una comunità o di un gruppo sociale.
2La cultura è espressione essenziale della funzione educativa e della coesione sociale, nonché componente dello sviluppo economico. Essa presenta un legame con il territorio di appartenenza ed è espressione del patrimonio collettivo della comunità di riferimento.
Scopo e campo d’applicazione
Art. 21La presente legge ha lo scopo di promuovere e sostenere la vita culturale e in particolare la produzione culturale, la creazione artistica e la sua diffusione, la partecipazione e l’accessibilità culturale, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio collettivo, materiale e immateriale.[3]
2Essa si riferisce segnatamente alle scienze umane, alle arti plastiche, alle arti visive e alle arti applicate, alla musica e alla formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale, alle arti sceniche, alle opere multimediali, al cinema, a progetti multidisciplinari, alla mediazione culturale e alla cultura popolare.[4]
3Non sono contemplati nella presente legge campi di attività già oggetto di leggi specifiche.
Libertà di espressione culturale e accesso alla cultura
Art. 3[5]1Il Cantone garantisce la libertà di espressione artistica, sostiene la diversità culturale sul proprio territorio e incoraggia la sostenibilità delle attività culturali.
2Esso promuove la partecipazione culturale, stimolando l’accesso e il coinvolgimento attivo dei cittadini alla vita culturale.
3All’inizio di ogni legislatura il Dipartimento aggiorna e pubblica gli obiettivi strategici in ambito culturale all’interno di un documento programmatico.
Iniziativa culturale e sussidiarietà
Art. 41L’iniziativa in materia culturale appartiene di principio alle persone e agli organismi pubblici e privati che si occupano di creazione, produzione e promozione culturale.
2Nell’ambito delle sue competenze il Cantone nel proprio intervento a sostegno di enti pubblici e privati e di terzi in generale agisce secondo il principio della sussidiarietà.
Ruolo degli enti pubblici
Art. 51Il Cantone e i Comuni collaborano nel sostegno alla vita culturale sul proprio territorio.
2A tale scopo sono rappresentati nella Conferenza cantonale della cultura.
Capitolo secondo
Organismi
Conferenza cantonale della cultura
Art. 61La Conferenza cantonale della cultura, composta di almeno 11 membri, è un organo consultivo che ha per scopo di sostenere, nello svolgimento del proprio ruolo in ambito culturale, le collettività pubbliche e di creare uno spazio di consultazione fra queste e gli attori culturali.
2La Conferenza cantonale della cultura riunisce almeno due volte all’anno rappresentanti del Cantone, dei Comuni, della cultura indipendente e di enti e istituzioni che promuovono e sostengono attività culturali, per coordinare gli indirizzi e concordare una strategia comune.[6]
3Essa è presieduta dal direttore del Dipartimento competente.
4La Conferenza cantonale della cultura si avvale della consulenza dei vari attori culturali ed effettua periodicamente una valutazione della politica culturale ticinese utilizzando a tale fine gli strumenti definiti dal regolamento di applicazione.
Commissione culturale consultiva
Art. 71È istituita dal Consiglio di Stato una commissione culturale consultiva composta di persone scelte per specifiche competenze in ambito culturale.
2Compito principale della commissione culturale consultiva è esprimere un giudizio sulla qualità delle richieste inoltrate da terzi e formulare preavvisi e indicazioni di merito con riferimento a quanto previsto dall’art. 11 cpv. 3 della presente legge.
3Il Dipartimento competente può istituire sottocommissioni e gruppi di lavoro settoriali.
Commissione per la formazione musicale extrascolastica
Art. 7a[7]1È istituita dal Dipartimento una commissione per la formazione musicale extrascolastica composta di persone scelte per specifiche competenze nell’ambito della formazione musicale, inclusa almeno una persona competente in ambito di promozione dei talenti musicali.
2I compiti principali della commissione sono:
a)assistere il Dipartimento nella definizione di criteri qualitativi per l’accesso al sostegno in materia di formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale e verificarne l’applicazione;
b)esprimere valutazioni sulla qualità delle richieste e dare indicazioni di merito sulle forme di sostegno previste dall’articolo 10 lettera h;
c)fornire preavvisi riguardanti le richieste previste dall’articolo 10 lettera h.
Capitolo terzo
Compiti del Cantone
Istituti e programmi culturali
Art. 81Il Cantone gestisce in proprio gli istituti e i programmi culturali di sua proprietà o spettanza elencati nel regolamento di applicazione. Nella misura in cui essi non sono retti da leggi speciali il Consiglio di Stato ne definisce missione e modalità di gestione tramite regolamento specifico.
2Il Cantone riconosce, tramite la loro iscrizione nel regolamento di applicazione, anche istituti culturali non di sua proprietà ma particolarmente meritori e complementari rispetto ai propri. Tale riconoscimento è presupposto per il loro sostegno attraverso finanziamenti pubblici o di pubblica utilità.
3Il Cantone riconosce, tramite iscrizione nel regolamento di applicazione, le federazioni che raggruppano enti attivi nell’ambito della formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale che ottemperano i requisiti dell’articolo 12a della legge federale sulla promozione della cultura dell’11 dicembre 2009 (LPCu) e garantiscono condizioni di lavoro adeguate.[8]
Salvaguardia e promozione della cultura e della lingua italiane
Art. 91Il Cantone considera prioritaria la promozione e la salvaguardia della cultura e della lingua italiane.
2La realizzazione di tale compito si può concretizzare:
a)con il sostegno a progetti pubblici o privati atti a garantire la tutela del patrimonio materiale e immateriale;
b)con la promozione di misure puntuali, programmi a termine di ricerca o di documentazione che valorizzino la lingua italiana e le sue radici, nonché l’identità linguistica, storica, sociale e culturale del Cantone;
c)con il contributo finanziario ad attività, associazioni o a scambi culturali dedicati allo scopo enunciato e promossi da terzi sul territorio cantonale o extra-cantonale;
d)mediante la compartecipazione a eventi puntuali che si svolgono in altri Cantoni o in altri Stati e nei quali la rappresentanza dell’italianità è particolarmente auspicabile.
Forme di sostegno alla cultura
Art. 10Il sostegno alla cultura da parte del Cantone avviene segnatamente:
a)con l’accreditamento di attività e progetti che contribuiscono allo sviluppo e alla reputazione culturale del Cantone;
b)con il sostegno diretto o indiretto alle attività e ai progetti culturali accreditati di valenza locale, regionale, nazionale o internazionale;[9]
c)con il sostegno alla creazione e alla produzione artistica, attraverso misure di promozione mirate e l’istituzione di riconoscimenti quali premi, concorsi, borse o altro;
d)con l’acquisto o la commissione di opere d’arte destinate a collezioni, edifici o luoghi pubblici e di opere grafiche destinate a illustrare pubblicazioni ufficiali;
e)con il sostegno ad artisti particolarmente meritevoli, ticinesi o residenti in Ticino, che vengano invitati a partecipare a manifestazioni riconosciute e di rilievo al di fuori dei confini cantonali;
f)con il sostegno e l’acquisto di pubblicazioni;
g)con il sostegno di opere o investimenti particolarmente significativi per la politica culturale del Cantone e a progetti culturali di valenza intercantonale, nazionale o internazionale;[10]
h)con il sostegno diretto o indiretto agli enti formatori attivi nell’ambito della formazione musicale extrascolastica a indirizzo non professionale che ottemperano i requisiti dell’articolo 12a LPCu e garantiscono condizioni di lavoro adeguate. In caso di sostegno indiretto possono essere previsti dei contributi per le attività delle federazioni di cui all’articolo 8 capoverso 3.[11]
Promozione della cultura cinematografica
Art. 10a[12]1Il Cantone promuove la cultura cinematografica. In particolare può:
a)contribuire finanziariamente alla produzione e alla diffusione di prodotti audiovisivi ad opera di ticinesi o interessanti il Ticino;
b)sussidiare l’attività di enti pubblici e privati aventi per scopo la conoscenza e la divulgazione dell’arte cinematografica;
c)favorire l’educazione cinematografica nei programmi scolastici e nei corsi post-diploma;
d)sussidiare manifestazioni durante le quali si proiettano prodotti audiovisivi di particolare interesse o valore.
2Il Cantone istituisce un premio biennale a sostegno del cinema ticinese.
3Il Cantone sostiene e favorisce le proiezioni, assegnando contributi alle imprese di proiezione. In particolare può:
a)sussidiare le imprese di proiezione che si trovano in difficoltà economiche tali da comprometterne la continuazione dell’attività;
b)sussidiare gli interventi di miglioria e di ristrutturazione;
c)sussidiare nuove imprese di proiezione limitatamente agli impianti tecnologici per la produzione e la diffusione delle immagini e del suono;
d) sussidiare attività riguardanti la promozione dell’esercizio cinematografico nel suo insieme.
4I contributi di cui al capoverso 3 sono assegnati:
a)per la lettera a, a copertura dell’eventuale disavanzo;
b)per le lettere b, c, d, nella misura massima del 30% della spesa sostenuta.
5Conformemente agli articoli 34 e 35 della legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986, sul prodotto lordo degli spettacoli cinematografici viene prelevata un’imposta che alimenta il Fondo cantonale per la cinematografia.
Procedura di accreditamento
Art. 111L’accreditamento delle attività culturali è necessario per accedere alle diverse fonti di sostegno diretto o indiretto cantonali.
2Esso risulta dal giudizio espresso dalla Commissione culturale consultiva.
3L’accreditamento di un’attività culturale dipende dal suo grado di qualità e da come si inserisce nel panorama culturale cantonale. Sono favorite ai fini di tale valutazione le attività di carattere professionale che si avvalgono di una struttura organizzativa e finanziaria proporzionata e sostenibile.[13]
4Il Consiglio di Stato o il Dipartimento competente hanno facoltà di procedere direttamente al sostegno di attività o iniziative:
a)nelle quali gli aspetti educativi, sociali o territoriali sono particolarmente rilevanti;
b)nelle quali risalta il carattere d’urgenza o di opportunità.
Sostegno diretto o indiretto cantonale
Art. 121Il sostegno diretto o indiretto cantonale è segnatamente a carico:
a)del bilancio dello Stato;
b)dell’aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura italiana previsto dalla legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007;
c)del Fondo Swisslos;
d)per la sola cinematografia, del Fondo cantonale per la cinematografia (art. 35 della legge sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986).
2Sono considerate solo iniziative di principio senza scopo di lucro.
3L’aiuto di cui al cpv. 1 lett. b è destinato a sostenere, per il tramite dello Stato, la promozione della cultura e della lingua italiane tramite misure generali, l’operato di organizzazioni e istituzioni impegnate a questo scopo, nonché l’attività editoriale nella Svizzera italiana.
4Gli interventi compiuti attingendo al Fondo Swisslos avvengono sulla base del regolamento che regge questo fondo.
5…[14]
Acquisto e commissione d’opere d’arte
Art. 131Nell’acquistare e commissionare opere d’arte giusta l’art. 10 lett. d, il Cantone si indirizzerà in particolare verso opere di artisti ticinesi o residenti nel Ticino che siano testimonianza di una grande personalità individuale o siano idonee a documentare organicamente le varie correnti artistiche attive.
2Nella costruzione di edifici pubblici il preventivo deve comprendere di regola il finanziamento di un corredo d’opere d’arte da definire con criteri di proporzionalità.
Capitolo quarto
Norme diverse e finali
Principi procedurali
Art. 141Le decisioni in tema di accreditamento e di sostegno devono essere motivate per iscritto.
2I sostegni a eventi ricorrenti possono essere l’oggetto di decisioni pluriennali, le quali vanno rinnovate dopo nuova valutazione.
3Il regolamento d’applicazione determina in particolare la forma e i tempi delle domande di accreditamento e di sostegno finanziario, le basi per il calcolo dei vari sostegni, le condizioni per l’ottenimento dell’accreditamento, l’obbligo di informare da parte dei richiedenti, le procedure di rendiconto e valutazione nonché gli obblighi e impegni ai fini statistici.
Dipartimento competente e regolamento d’applicazione
Art. 15Il Consiglio di Stato definisce il Dipartimento competente per l’applicazione della presente legge e adotta tutte le norme necessarie a questo scopo tramite regolamento.
Entrata in vigore
Art. 161Trascorso il termine di referendum la presente legge, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[15]
Pubblicata nel BU 2014, 533.
[1] Titolo modificato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 346.
[2] Art. modificato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 346.
[3] Cpv. modificato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 346.
[4] Cpv. modificato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 346 e 348.
[5] Art. modificato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 346.
[6] Cpv. modificato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 346.
[7] Art. introdotto dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 348.
[8] Cpv. introdotto dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 348.
[9] Lett. modificata dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 346.
[10] Lett. modificata dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 346.
[11] Lett. introdotta dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 348.
[12] Art. introdotto dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 346.
[13] Cpv. modificato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 346.
[14] Cpv. abrogato dalla L 16.9.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 346.
[15] Entrata in vigore: 1° gennaio 2015 - BU 2014, 533.