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 : L delle biblioteche - 11 marzo 1991

 

Legge

delle biblioteche

(dell’11 marzo 1991)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 25 settembre 1990 n. 3686 del Consiglio di Stato

decreta:

TITOLO I

Generalità

 

Politica bibliotecaria

Art. 1Il Cantone favorisce l’accesso agli strumenti per lo studio e la ricerca e promuove la pubblica lettura attraverso istituti e servizi coordinati nel Sistema bibliotecario ticinese (SBT).

 

Scopi e compiti

Art. 21Scopi della politica bibliotecaria del Cantone sono:

a)contribuire alla formazione culturale dei cittadini a tutti i livelli, anche nell’ottica di educazione permanente;

b)rafforzare l’identità culturale del paese, anche attraverso la salvaguardia della sua memoria storica e la conservazione di documenti e beni culturali;

c)fornire strumenti, agevolazioni e stimoli alla produzione culturale.

2Compiti specifici della politica bibliotecaria del Cantone sono:

a)conservare, valorizzare, accrescere e rendere accessibile al pubblico il patrimonio librario e documentario del paese;

b)promuovere la circolazione di detto patrimonio nel sistema bibliotecario svizzero;

c)favorire, attraverso adeguati mezzi tecnici, la partecipazione e l’accesso a sistemi informativi e a banche di dati, cantonali, nazionali e internazionali;

d)sviluppare programmi di attività culturali;

e)curare la formazione e l’aggiornamento professionale del personale addetto alle biblioteche.

 

Definizione

Art. 2a[1]1La biblioteca è una raccolta di materiali librari e documentari organizzata per fornire i necessari servizi al pubblico al quale è destinata, secondo la tipologia prevista dall’art. 3.

2La biblioteca conserva, accresce e aggiorna il proprio patrimonio librario e documentario attraverso acquisti, trasferimenti e donazioni.

 

TITOLO II

Tipologia delle biblioteche del Cantone

 

Tipologia

Art. 3Le biblioteche istituite e gestite dal Cantone rientrano nella seguente tipologia:

a)Biblioteca pubblica;

b)Biblioteca specializzata;

c)Biblioteca di conservazione;

d)Biblioteca scolastica.

 

Biblioteca pubblica

Art. 41La Biblioteca pubblica è un istituto aperto a tutti, che mette a disposizione fondi librari e documentari, ordinati per rispondere a esigenze di cultura generale, di informazione e di intrattenimento.

2Le Biblioteche pubbliche istituite dal Cantone sono le Biblioteche cantonali di Bellinzona, di Locarno, di Lugano e di Mendrisio.

3Le specializzazioni funzionali dei singoli istituti sono definite nel Regolamento di applicazione della presente legge. La Biblioteca cantonale di Lugano ha la specifica funzione di immettere la cultura italiana nel sistema bibliotecario svizzero e di difendere e promuovere l’italianità.

4Per il coordinamento dell’attività delle biblioteche pubbliche cantonali, è costituito il Collegio dei direttori. Il Regolamento definisce i compiti del Collegio e le modalità del suo funzionamento.[2]

5I servizi generali agli utenti delle biblioteche pubbliche sono gratuiti. Il Regolamento di applicazione e i regolamenti interni dei singoli istituti definiscono le particolari prestazioni per le quali è richiesto un contributo finanziario.[3]

 

Biblioteca specializzata

Art. 51La Biblioteca specializzata è un fondo librario e documentario o un corpo di fondi librari e documentari finalizzati a particolari bisogni della ricerca scientifica in determinati settori.

2La Biblioteca specializzata può essere istituita oppure annessa a un ufficio pubblico.

 

Biblioteca di conservazione

Art. 6La Biblioteca di conservazione è un servizio che raccoglie quella parte del patrimonio librario e documentario che le altre biblioteche del SBT vi destinano per motivi di conservazione o di razionalizzazione dei rispettivi fondi e servizi.

 

Biblioteca scolastica

Art. 71La Biblioteca scolastica è il fondo librario e documentario annesso a una scuola per esigenze precipuamente didattiche.

2Le leggi scolastiche contemplano l’istituzione e l’ordinamento delle biblioteche nelle scuole dei diversi ordini e gradi.

 

TITOLO III

Organizzazione delle biblioteche del Cantone[4]

 

Art. 8[5]

 

Servizi bibliotecari

Art. 9Nell’ambito delle competenze e delle funzioni indicate nella tipologia di cui al titolo secondo, la biblioteca assicura i seguenti servizi:

a)consultazione e prestito dei materiali raccolti nei propri fondi librari e documentari;

b)consulenza nella ricerca bibliografica;

c)accesso a sistemi informativi e a banche di dati;

d)prestito interbibliotecario ai diversi livelli: cantonale, nazionale e internazionale.

 

Attività culturali

Art. 10[6]Tenuto conto delle funzioni indicate nella tipologia, la biblioteca può organizzare e concorrere, in collaborazione con altri enti o associazioni, all’organizzazione di attività di promozione e di animazione culturale.

 

Organizzazione

Art. 111Per la realizzazione dei suoi compiti, ogni biblioteca è dotata di una struttura organizzativa adeguata in personale, normativa e strumenti.

2Il Dipartimento competente può istituire Commissioni esterne di consulenza delle direzioni.[7]

3Il Consiglio di Stato disciplina il funzionamento delle singole biblioteche mediante Regolamento.

 

Direzione

Art. 12[8]La conduzione di una o più biblioteche pubbliche è affidata ad un direttore.

 

 

 

Fondi speciali

Art. 13Il Consiglio di Stato, sentito il parere del Collegio dei direttori, può istituire presso le biblioteche fondi speciali, ossia raccolte di libri e documenti che costituiscono corpi unici e rilevanti per la ricerca scientifica.

 

Donazioni

Art. 14Il Consiglio di Stato decide se accettare una donazione di fondi librari e documentari e ne stabilisce la destinazione.

 

Scarto

Art. 15[9]Il direttore della biblioteca provvede all’adozione di provvedimenti motivati di sfoltimento del fondo librario e documentario.

 

TITOLO IV

Il Sistema bibliotecario ticinese

 

Sistema bibliotecario ticinese

Art. 161Il SBT è costituito:

a)delle biblioteche gestite e coordinate dal Cantone;

b)di altre biblioteche ivi ammesse.

2Le biblioteche che fanno parte del SBT mantengono le loro prerogative istituzionali e di gestione.

 

Ammissione

Art. 17Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di ammissione presentata da biblioteche o centri di documentazione appartenenti ad enti pubblici o privati d’interesse pubblico, che mettono a disposizione il loro patrimonio librario e documentario. La relativa convenzione definisce prestazioni e oneri reciproci.

 

Scopi e funzioni

Art. 18Il SBT ha lo scopo di assicurare:

a)il coordinamento dei programmi di acquisizione e dei servizi tecnici e di gestione degli istituti;

b)le esigenze di razionalizzazione dei servizi bibliotecari, del loro potenziamento e aggiornamento e della loro diffusione sul territorio;

c)la partecipazione degli istituti cantonali ai collegamenti nazionali e internazionali dei sistemi informativi.

 

Automazione e rapporti con altri sistemi bibliotecari

Art. 19L’automazione del SBT è realizzata nell’ambito di una o più reti bibliotecarie informatizzate nazionali, alla cui gestione e sviluppo il SBT partecipa.

 

Direzione

Art. 201La direzione del SBT è affidata al Collegio dei direttori di cui all’art. 4 cpv. 4.

2La direzione adempie i seguenti compiti:

a)gestire il sistema di automazione e la partecipazione ai sistemi informativi delle biblioteche del SBT;

b)curare il catalogo automatizzato della Documentazione regionale ticinese;[10]

c)sovrintendere alla formazione e all’aggiornamento professionali del personale bibliotecario;

d)esprimere un preavviso sulle donazioni, sull’istituzione di fondi speciali e sulle richieste di adesione al SBT.

 

Conferenza dei rappresentanti

Art. 211I rappresentanti delle biblioteche che compongono il SBT costituiscono la Conferenza dei rappresentanti.

2Il regolamento definisce composizione, compiti e modalità di funzionamento.[11]

 

 

 

 

TITOLO V

Disposizioni abrogative e finali

 

Disposizioni abrogative

Art. 22Con l’entrata in vigore della presente legge vengono abrogati i seguenti decreti:

-decreto legislativo concernente l’organizzazione della biblioteca cantonale di Lugano, del 10 luglio 1944;

-decreto legislativo concernente l’istituzione delle biblioteche regionali di Bellinzona e di Locarno, del 10 marzo 1987.

 

Regolamento di applicazione

Art. 23Il Consiglio di Stato emana il Regolamento di applicazione.

 

Entrata in vigore

Art. 241Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.[12]

 

 

 

 

Pubblicata nel BU 1991, 143.

 

 


[1]  Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

[2]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

[3]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

[4]  Titolo modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

[5]  Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

[6]  Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

[7]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

[8]  Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 22.11.2005 - BU 2005, 393.

[9]  Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

[10]  Lett. modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

[11]  Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

[12]  Entrata in vigore: 3 maggio 1991 - BU 1991, 143.