Decreto legislativo
sulla costituzione della Fondazione per l’Orchestra
della Svizzera italiana
(del 5 novembre 1990)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 5 luglio 1990 n. 3649 del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” con sede a Lugano.
Art. 2[1]È stanziato un credito di fr. 75'000.-- da iscrivere nel conto degli investimenti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per la partecipazione del Cantone al capitale in dotazione della Fondazione.
Art. 3[2]1Il Cantone versa alla Fondazione un sussidio forfetario annuo, quale contributo agli oneri dell’orchestra.
2Il sussidio forfetario è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato.
Art. 4[3]Il Cantone può inoltre garantire un ulteriore sussidio in caso di sviluppo dell’attività o di eventuali deficit.
Art. 5Il Cantone garantisce inoltre un ulteriore margine di fr. 400’000.- nel caso di sviluppo dell’attività o di eventuali deficit.
Art. 6[4]La spesa è da iscrivere nella gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
Art. 7La “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” è esente da qualsiasi imposta cantonale e comunale.
Art. 8Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[5]
Pubblicato nel BU 1990, 395
[1] Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386.
[2] Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133.
[3] Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133; precedente modifica: BU 2005, 57.
[4] Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386.
[5] Entrata in vigore: 14 dicembre 1990 – BU 1990, 395.