402.185



 

Direttiva

concernente l’esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole

(dell’11 giugno 2007)

 

IL MEDICO CANTONALE

 

Richiamati gli art. 26 e 44 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e l’art. 4 cpv. 4 del Regolamento sulla medicina scolastica del 23 settembre 1998;

tenuto conto della necessità di regolare l’impiego dei certificati medici inerenti agli allievi nelle istituzioni scolastiche;

in accordo con la Divisione della scuola e la Divisione della formazione professionale;

sentito l’avviso del Collegio dei medici scolastici,

emana la seguente Direttiva:

 

Art. 1I certificati medici iscritti nella tabella sottostante devono essere presentati all’autorità scolastica al verificarsi dei casi elencati.

 

Ordine di scuola

Caso

Medico

● Scuola dell’infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali.

Assenza per malattia/infortunio superiore ai 14 giorni.

N.B. Assenze inferiori o uguali ai 14 giorni sono giustificate dai genitori.

Certificato rilasciato dal medico curante.

● Scuola dell’infanzia, elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali.

Rientro a scuola dopo una malattia infettiva, indipendentemente dalla durata dell’assenza:

secondo le Direttive del Medico cantonale concernenti l’ammissione e l’esclusione degli allievi dalla scuola in caso di malattie infettive.

Certificato rilasciato dal medico curante.

● Scuola elementare, media, speciale, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali.

Incapacità prolungata a frequentare le lezioni di educazione fisica per ragioni di salute.

N.B. In caso di manifesta impossibilità alla frequenza (es. traumi fissati con gesso), la presentazione del certificato non è necessaria.

Certificato del medico curante, secondo l’apposito modulo del Medico cantonale.

Certificato (e visita) del medico scolastico se l’incapacità a seguire le lezioni si protrae oltre la durata di 1 mese.

● Scuola elementare e media, scuole post-obbligatorie a tempo pieno e scuole professionali.

Incapacità a frequentare periodi di scuola fuori sede per ragioni di salute.

Certificato del medico curante.

● Scuola dell’infanzia.

Ammissione quale nuovo allievo alla scuola.

Certificato del medico curante secondo l’apposito modulo del Medico cantonale.

 

Art. 2In caso di dubbio nell’interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il medico scolastico assicura la necessaria consulenza al direttore o al docente responsabile della sede scolastica.

 

Art. 3Certificati diversi da quelli elencati non sono necessari.

 

Art. 4La presente Direttiva abroga quella del 20 aprile 2000. Essa è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° settembre 2007.

 

 

Pubblicata nel BU 2007, 484.