Regolamento
concernente l’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito
sanitario e di psicoterapeuta
(del 27 marzo 2013)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
–richiamata la legge federale sulle professioni psicologiche del 18 marzo 2011 (LPPsi) e le relative ordinanze;
–richiamati gli art. 54, 56 e 58 della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria),
decreta:
Disposizioni generali
Campo d’applicazione
Art. 11Il presente regolamento disciplina l’esercizio delle attività diagnostiche, terapeutiche e riabilitative non mediche nel settore delle psicopatologie.
2L’attività in questione è soggetta ad autorizzazione e riservata allo psicologo in ambito sanitario e allo psicoterapeuta, sia che essa venga svolta sotto la propria responsabilità professionale, sia che le prestazioni vengano offerte quale terapista dipendente e sotto la supervisione di un altro operatore sanitario.
3Restano riservate le attività dei terapisti complementari autorizzati nella misura in cui non utilizzano metodi scientificamente riconosciuti riservati allo psicologo e allo psicoterapeuta e non invadono il settore di competenza degli stessi.
Psicologo attivo in ambito sanitario
Campo d’attività
Art. 2Il campo d’attività dello psicologo attivo in ambito sanitario comprende l’esecuzione di interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi, tramite l’uso di tecniche psicologiche di sua competenza (osservazione, intervista, strumentalità testologica, i processi di funzionamento mentale e le loro implicazioni a livello affettivo, intellettuale, attitudinale, comportamentale, relazionale e di gruppo).
Requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione
Art. 3Per ottenere l’autorizzazione quale psicologo attivo in ambito sanitario, l’istante deve soddisfare i seguenti requisiti:
a)disporre di un diploma ai sensi degli articoli 2 e 3 LPPsi;
b)disporre di un titolo di perfezionamento federale in psicologia dell’età evolutiva, psicologia clinica o neuropsicologia, oppure aver svolto nella funzione di psicologo assistente almeno un anno di pratica clinica ai sensi dell’art. 4 dopo il conseguimento del diploma e sotto la supervisione di uno psicologo autorizzato in un’istituzione che opera in ambito sanitario ed è riconosciuta dal Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento);[1]
c)godere di buona reputazione;
d)possedere i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione.
Art. 41La pratica clinica di cui all’art. 3 lett. b) deve soddisfare i seguenti requisiti:
–la pratica deve corrispondere ad almeno 12 mesi di attività a tempo pieno (42 ore settimanali);
–il praticante deve essere impiegato con un grado d’attività di almeno il 50%;
–deve trattarsi di almeno un periodo continuativo di 6 mesi nella medesima struttura;
–per assenze dovute a vacanze, malattia, servizio militare o congedi vengono bonificati al massimo 2/12 del tempo di pratica certificato;
b)Attività clinica (come da descrizione negli obiettivi):
–deve trattarsi di attività clinica indiretta (osservazione) e diretta in presenza del supervisore o di altro psicologo autorizzato presso la struttura;
–l’attività deve comprendere almeno 500 ore di attività clinica autonoma con supervisione;
–devono essere allestiti almeno 5 rapporti completi relativi a casi seguiti, di cui almeno 2 completi di testistica;[2]
c)Attività diagnostica e testistica:
–almeno 80 ore di formazione teorica e pratica in merito ai principali test (cognitivi, neuropsicologici, di personalità e/o proiettivi ecc.) e procedure diagnostiche, utilizzati nel settore di competenza (adulti e/o età evolutiva - adolescenza); la somministrazione della testistica sovradescritta deve permettere allo psicologo assistente di acquisire le sufficienti competenze per somministrare, interpretare e refertare una batteria di test psicodiagnostici;[3]
d)Formazione teorica:
–almeno 120 ore di formazione teorica certificata (formazione seminariale e formazione interna);
–almeno 50 ore di supervisione individuale relative all’attività svolta e ai propri vissuti in merito.
2Qualora l’istituzione non disponesse di possibilità di supervisione e di formazione da parte di psicologi riconosciuti, dette attività devono essere organizzate all’esterno della stessa, presso uno psicologo autorizzato, il quale fornisce le ore di supervisione e certifica con la sua controfirma l’attestato dell’ente dove viene svolta la pratica.
3Il datore di lavoro e/o il responsabile della pratica garantiscono al praticante un’adeguata esperienza nell’esame clinico, nella valutazione e nella diagnosi, nell’esame testologico ed eventualmente peritale.
Art. 5[4]1Il posto di pratica clinica deve essere riconosciuto dal Dipartimento, che ne valuta i contenuti proposti con riferimento ai requisiti di cui all’art. 4, ritenuto che il posto di pratica deve disporre di uno psicologo autorizzato al libero esercizio in ambito sanitario.
2Trattandosi di istituti esteri o situati fuori Cantone viene valutata su dossier l’equivalenza della pratica ai requisiti di cui al cpv. 1 e all’articolo 4.
Art. 6Per l’ottenimento dell’autorizzazione quale psicologo in formazione in ambito sanitario è sufficiente l’adempimento dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d) dell’articolo 3.
Documentazione da presentare per l’ottenimento dell’autorizzazione
a) psicologo in ambito sanitario
Art. 7La domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di psicologo in ambito sanitario deve essere corredata dai seguenti documenti:
a)diploma di master, licenza o diploma in psicologia ai sensi dell’art. 2 LPPsi o diploma estero equivalente riconosciuto dalla Commissione federale delle professioni psicologiche ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 LPPsi;
b)certificato attestante la pratica di cui all’art. 3 lett. b) secondo l’apposito modulo proposto dall’Ufficio di sanità o eventuale titolo di perfezionamento federale;
c)estratto del casellario giudiziale;
d)autocertificazione per operatori sanitari riferita all’attività professionale in Svizzera e all’estero;
e)per chi ha già esercitato in altri Cantoni della Svizzera o all’estero le rispettive autorizzazioni e certificati di good professional standing;
f)certificato medico di idoneità psico-fisica.
Art. 8La domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di psicologo in ambito sanitario in formazione deve essere corredata dalla documentazione di cui all’art. 7 lett. a), c), d) e f).
Art. 91L’autorizzazione è rilasciata o rifiutata dopo aver sentito l’avviso della Commissione consultiva prevista all’art. 17.
2L’autorizzazione deve essere affissa nello studio affinché gli utenti possano prenderne visione.
Psicoterapeuta
Campo d’attività
Art. 10L’attività dello psicoterapeuta consiste nell’applicazione di un trattamento scientificamente riconosciuto a persone che necessitano di aiuto, relativamente ai loro problemi, ai loro conflitti e disturbi psichici, nell’ambito di una relazione metodicamente elaborata, alfine di risolvere o di diminuire questi problemi, conflitti e disturbi psichici.
Requisiti per l’ottenimento dell’autorizzazione - principio
Art. 111L’autorizzazione quale psicoterapeuta attivo nel settore privato sotto la propria responsabilità è retta dagli articoli 22 e seguenti LPPsi.
2L’autorizzazione quale psicoterapeuta attivo nel settore pubblico sotto la propria responsabilità e quale psicoterapeuta dipendente è retta, per analogia e riservato l’art. 13, dagli articoli 22 - 26 LPPsi.
Documentazione da presentare per l’ottenimento dell’autorizzazione
Art. 12La domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta deve essere corredata dai seguenti documenti:
a)titolo federale di perfezionamento oppure titolo considerato equivalente acquisito in un ciclo di perfezionamento accreditato provvisoriamente oppure titolo estero di perfezionamento in psicoterapia riconosciuto dalla Commissione federale delle professioni psicologiche;
b)estratto del casellario giudiziale;
c)autocertificazione per operatori sanitari riferita all’attività professionale in Svizzera e all’estero;
e)per chi ha già esercitato in altri Cantoni della Svizzera o all’estero le rispettive autorizzazioni e certificati di good professional standing;
f)certificato medico di idoneità psico-fisica;
g)documentazione attestante la padronanza dell’italiano.
b) Conoscenze linguistiche
Art. 131Il rilascio dell’autorizzazione quale psicoterapeuta nel settore privato sotto la propria responsabilità presuppone competenze linguistiche di italiano del livello C1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, che vanno documentate.
2Sono riconosciuti i certificati rilasciati dai seguenti istituti:
–Società Dante Alighieri, PLIDA C1
–Università per Stranieri di Perugia, CELI 4
–Università per Stranieri di Siena, CILS, livello tre
–Accademia Italiana di Lingua, DALI C1
3I candidati di lingua madre o che possono attestare una frequenza scolastica nelle scuole dell’obbligo o in una scuola media superiore di più anni e di almeno 600 ore per l’italiano, oppure un’attività di tipo sanitario di almeno due anni in un Cantone o Stato di lingua italiana, sono esonerati dal presentare la documentazione di cui al cpv. 2.
c) psicoterapeuta in formazione
Art. 141Per ottenere l’autorizzazione quale psicoterapeuta in formazione, l’istante deve soddisfare i seguenti requisiti:
a)disporre di un diploma ai sensi degli articoli 2 e 3 LPPsi se ha iniziato la propria formazione dopo il 1° aprile 2013;
b)essere iscritto ad un percorso di perfezionamento in psicoterapia provvisoriamente o definitivamente accreditato. Sono possibili eccezioni per istanti domiciliati in Svizzera che conseguono l’intera formazione all’estero, ma intendono rientrare in Svizzera a formazione ultimata;[5]
c)essere alle dipendenze di uno psicoterapeuta o di un medico psichiatra autorizzati con esperienza professionale di almeno cinque anni oppure di un’istituzione sociosanitaria sotto la diretta responsabilità di uno psicoterapeuta o un medico psichiatra autorizzati con esperienza professionale di almeno cinque anni;
d)godere di buona reputazione;
e)possedere i requisiti psichici e fisici necessari all’esercizio della professione.
2Il datore di lavoro dello psicoterapeuta in formazione si assume la responsabilità professionale e contrattuale dei trattamenti nei confronti del paziente.
Disposizioni comuni
Obblighi professionali
Art. 151Gli obblighi professionali sono quelli elencati all’articolo 27 LPPsi.
2Allo psicologo e allo psicoterapeuta è vietato prescrivere, dispensare o somministrare medicamenti.
3L’impiego dei titoli è disciplinato dalla LPPsi.
4Prima dell’inizio del trattamento e o delle consultazioni, lo psicologo attivo in ambito sanitario e lo psicoterapeuta sono tenuti ad informare gli utenti circa le tariffe e gli onorari.
b) Controllo medico
Art. 161Prima dell’inizio di un trattamento psicoterapeutico, lo psicoterapeuta è tenuto ad invitare il paziente a sottoporsi ad una visita presso un medico con libero esercizio nel Cantone, alfine di:
a)escludere componenti eziologiche di natura organica o ad evoluzione psico-organica;
b)favorire interventi specifici nel caso di sintomatologie di tipo psicosomatico;
c)intervenire con trattamenti di tipo farmacologico.
2Le disposizioni del cpv. 1 di questo articolo non sono applicabili se il paziente è inviato direttamente allo psicoterapeuta da un medico con libero esercizio nel Cantone.
3In caso di sospetto di complicazioni, lo psicoterapeuta e lo psicologo sono tenuti, in ogni momento, ad invitare il paziente a sottoporsi a una visita presso un medico con libero esercizio nel Cantone.
Art. 171La vigilanza sullo psicoterapeuta attivo nel settore privato sotto la propria responsabilità è retta dagli articoli 22 e seguenti LPPsi; competenti sono le autorità di vigilanza previste dalla legge sanitaria.
2Negli altri casi la vigilanza è retta dagli articoli 26 e 59 legge sanitaria.
Art. 181Il Dipartimento istituisce una Commissione consultiva di 10 membri, incaricata di:
a)dare il proprio avviso su tutte le domande di autorizzazione di esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario se il posto di pratica non è riconosciuto e sulle domande di autorizzazione di psicologo in formazione se il posto di pratica non è riconosciuto, in particolare valutando sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo la formazione degli operatori. Per l’autorizzazione di esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario, se il posto di pratica è riconosciuto, l’autorizzazione all’attività dipendente e il nulla osta per i prestatori di servizi per un massimo 90 giorni/anno civile è sufficiente il preavviso di due membri della Commissione, a meno che questi chiedano che l’istanza venga sottoposta al plenum, mentre le altre autorizzazioni vengono rilasciate direttamente dall’Ufficio di sanità;[6]
b)pronunciarsi circa il riconoscimento dei posti di pratica e relativi diplomi, attestati e certificati, presentati da psicologi in conformità all’art. 5 di questo regolamento;
c)proporre delimitazioni e modifiche del campo di attività degli psicologi attivi in ambito sanitario e psicoterapeuti come pure pronunciarsi sui metodi di trattamento psicoterapeutico;
d)dare pareri su tutte le questioni attinenti all’esercizio della professione di psicologo attivo in ambito sanitario e psicoterapeuta;
e)verificare annualmente i dati relativi alle assunzioni di psicologi e psicoterapeuti in formazione, con particolare riferimento alle proporzioni di assegnazione degli stage in base ai percorsi formativi di provenienza.[7]
2Fanno parte della Commissione:
–il Capo Ufficio di sanità
–il Medico cantonale
–due psicologi e tre psicoterapeuti proposti dalle Associazioni professionali
–uno psicoterapeuta
–uno psicologo
–un medico specialista FMH in psichiatria e psicoterapia
La Commissione è presieduta dal Capo Ufficio di sanità.
3La Commissione può far capo a periti ed esperti esterni.
4Il mandato della Commissione è di quattro anni e termina con il mese di dicembre dell’anno delle elezioni del Consiglio di Stato.
Capitolo quinto
Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni transitorie
Art. 191Agli psicoterapeuti si applicano le disposizioni transitorie di cui all’art 49 LPPsi.
2Lo psicologo in formazione il cui periodo di pratica clinica è parzialmente coinciso con l’emergenza COVID-19 (marzo - maggio 2020) gode delle seguenti deroghe ai requisiti previsti dall’art. 4 cpv. 1 lett. b:
–l’attività clinica deve comprendere almeno 400 ore di attività clinica autonoma con supervisione; il responsabile della pratica deve tuttavia attestare che il praticante è ciononostante idoneo a svolgere un’attività autonoma quale psicologo attivo in ambito sanitario;
–devono essere allestiti almeno 4 rapporti completi relativi ai casi seguiti e una riflessione sul tema «esperienza personale e clinica nel periodo COVID-19», controfirmata dal responsabile della pratica.[8]
3Le autorizzazioni all’esercizio della professione di psicologo così come quelle di psicoterapeuta attivo nel settore pubblico o non sotto la propria responsabilità rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità.
4Sino al riconoscimento dei posti di pratica di cui all’art. 5, la valutazione del periodo di pratica prevista per gli psicologi avviene su dossier secondo i requisiti posti dall’art. 4.
Norma abrogativa
Art. 20Il regolamento concernente l’esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta del 4 settembre 1979 è abrogato.
Art. 21Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° aprile 2013.
Pubblicato nel BU 2013, 140.
[1] Lett. modificata dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 309.
[2] Lett. modificata dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 309.
[3] Lett. modificata dal R 27.10.2021; in vigore dal 29.10.2021 - BU 2021, 309.
[4] Art. modificato dal R 21.10.2015; in vigore dal 23.10.2015 - BU 2015, 484.
[5] Lett. modificata dal R 21.10.2015; in vigore dal 23.10.2015 - BU 2015, 484.
[6] Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 294; precedente modifica: BU 2015, 484.
[7] Lett. introdotta dal R 21.10.2015; in vigore dal 23.10.2015 - BU 2015, 484.
[8] Cpv. reintrodotto dal R 24.6.2020; in vigore dal 26.6.2020 - BU 2020, 215; precedente modifica: BU 2018, 294.