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 : R conc. l’ esercizio della professione di estetista - 5 luglio 1995

 

Regolamento

concernente l’esercizio della professione di estetista

(del 5 luglio 1995)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visti gli articoli 53, 66 e 79 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario 18 aprile 1989 (Legge sanitaria);

decreta:

Definizione

Art. 1L’esercizio della professione di estetista ai sensi del presente regolamento consiste nell’esecuzione delle seguenti prestazioni:

a)drenaggio linfatico a fini estetici;

b)epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione;

c)estrazione dei grani di miglio;

d)trucco permanente, semi-permanente e simili;[1]

e)microblading;[2]

f)microneedling;[3]

g)utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni).[4]

 

Qualifiche professionali:

a) estetista diplomato/a (maestria)

Art. 2[5]Per ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 sono necessari i seguenti titoli, diplomi e corsi:

a)

drenaggio linfatico a fini estetici;

Estetista con attestato professionale federale

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

 

b)

epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione;

Estetista con attestato professionale federale

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

 

c)

estrazione dei grani di miglio;

Estetista con attestato professionale federale

Estetista AFC

 

d)

trucco permanente, semi-permanente e simili (introduzione a fini estetici di elementi pigmentali a livello dello strato basale del derma);

 

Derma-pigmentologa con attestato professionale federale

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

e)

microblading;

Derma-pigmentologa con attestato professionale federale

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

 

f)

microneedling;

Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica»

Estetista AFC con corso AESI o equivalente

 

g)

utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni);

Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» con corso AESI o equivalente

Estetista AFC con corso AESI o equivalente[6]

 

Autorizzazione

Art. 3L’autorizzazione prevista dall’art. 54 della Legge sanitaria per l’esercizio della professione di estetista è concessa dall’Ufficio di sanità a chi è in possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 2 di questo regolamento.

 

 

 

 

Domanda di autorizzazione

Art. 4[7]La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a)attestato o diploma specifico ai sensi dell’art. 2;

b)estratto del casellario giudiziale;

c)certificato medico di idoneità psico-fisica;

d)per chi ha esercitato in altri Cantoni della Svizzera, le rispettive autorizzazioni.

 

Locali

Art. 51Le attività di estetista possono essere svolte esclusivamente in un istituto con locali adeguati e con attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti.

2L’istituto è diretto da un’estetista ammesso/a al libero esercizio, che deve essere presente negli orari di apertura al pubblico.

 

Istituto di estetista

Art. 6Prima dell’apertura e quando necessario i locali dell’istituto sono esaminati dall’ispettore dell’Ufficio di sanità che rilascia un certificato di idoneità.

 

Denominazione

Art. 7All’esterno di ogni istituto di estetista dovrà figurare in modo chiaro e visibile il nome dell’estetista responsabile.

 

Norma transitoria

Art. 81L’estetista che non dispone dell’attestato di capacità ma che documenta di aver esercitato per almeno nove anni una delle attività di cui all’art. 1 prima dell’entrata in vigore di questo regolamento, è autorizzato/a ad eseguire queste prestazioni anche in proprio.

2L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui al cpv. 1 deve essere presentata all’Ufficio di sanità entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

 

Norma transitoria della modifica del 4 luglio 2018

Art. 8a[8]1Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. a), b), c) e f) è parimenti riconosciuto il titolo di «estetista con diploma federale» o equivalente se lo stesso è stato rilasciato o riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) prima del 1° agosto 2018.

2Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. d), e) e g) è parimenti riconosciuto il titolo ai sensi del cpv. 1, a condizione che l’istante abbia inoltre assolto il relativo corso proposto dall’Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI) o equivalente.[9]

 

Entrata in vigore

Art. 9Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.[10]

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 1995, 328.

 

 


[1]  Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

[2]  Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

[3]  Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419; precedente modifica: BU 2018, 292.

[4]  Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.

[5]  Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

[6]  Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.

[7]  Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

[8]  Art. introdotto dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

[9]  Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.

[10]  Entrata in vigore: 11 luglio 1995 - BU 1995, 328.