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Regolamento

per l’impiego di apparecchi audio e video a supporto delle operazioni e degli

interventi della polizia cantonale

(dell’8 febbraio 2012)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’articolo 9c della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989

decreta:

Oggetto e campo di applicazione

Art. 1Il presente regolamento disciplina l’impiego, da parte della polizia cantonale, di videocamere e apparecchi fotografici fissi e mobili, così come la produzione, l’utilizzo e la conservazione delle registrazioni di immagini e suoni riprese segnatamente:

a)durante le manifestazioni di massa in luoghi pubblici, stadi e altri impianti aperti al pubblico;

b)in altri luoghi pubblici dove l’ordine e la sicurezza pubblica possono essere compromessi;

c)nell’ambito di interventi durante i quali esiste un rischio oggettivo di una reazione violenta da parte degli interessati, in particolare per violenza domestica e altre liti, risse e ricoveri coatti;

d)per il controllo di veicoli e persone in luoghi e circostanze che fanno presagire un rischio di aggressione alle persone;

e)in generale, quando sono da prevedersi situazioni di rischio per gli agenti di polizia.

 

Apparecchi tecnici autorizzati

Art. 21La polizia cantonale può impiegare apparecchi tecnici che:

a)captano e registrano segnali visivi (segnatamente macchine fotografiche, videoapparecchi, apparecchi ad immagine termica, apparecchi a raggi infrarossi o sensori di movimento);

b)captano e registrano segnali acustici (segnatamente apparecchi audiovisivi o sensori sonori).

2Gli apparecchi tecnici possono essere installati in particolare sui veicoli o integrati nell’equipaggiamento personale degli agenti o posati in modo fisso.

 

Condizioni

Art. 31La polizia cantonale può riprendere e registrare persone o gruppi di persone e le loro azioni con apparecchi tecnici fissi e mobili se vi sono ragioni oggettive per presumere che potrebbero venir commessi reati contro persone o beni.

2Queste condizioni sono date in particolare quando:

a)vengono riscontrate incitazioni alla violenza prima di una manifestazione di massa o, in passato e in circostanze analoghe, sono stati commessi atti di violenza o di vandalismo, in particolare in occasione di eventi sportivi;

b)nell’ambito di una manifestazione di massa esiste un rischio accresciuto di atti violenti avuto riguardo agli organizzatori, ai partecipanti, ai temi e alla natura della manifestazione o dell’evento;

c)durante un intervento di polizia, in particolare per ricoveri coatti oppure per sedare risse o liti, segnatamente in ambito domestico o in base alla situazione particolare, se esiste un rischio accresciuto di aggressione o di altri atti violenti con messa in pericolo dell’incolumità delle persone coinvolte, di terzi o degli agenti di polizia.

 

Proporzionalità

Art. 4Il ricorso alla registrazione di immagini e suoni presuppone un’analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione e di assunzione di prove risultano inadeguati o non sufficientemente efficaci.

 

Ordine e impiego

Art. 51L’ufficiale responsabile ordina l’impiego degli apparecchi di ripresa e le relative modalità nei casi di servizi pianificati.

2Durante un intervento d’urgenza la decisione incombe al responsabile dell’impiego o, in via subordinata, all’agente stesso coinvolto nell’azione.

 

 

Obbligo di informazione

Art. 61Gli apparecchi di ripresa devono per principio essere riconoscibili come mezzi di supporto della polizia cantonale.

2In occasione di interventi nell’ambito di manifestazioni di massa è sufficiente un’informazione generale sulla possibile registrazione di immagini e suoni.

3Negli altri casi, se possibile preventivamente, l’agente di polizia informa le persone interessate.

 

Analisi e utilizzazione delle registrazioni

Art. 71Le registrazioni possono essere analizzate e utilizzate unicamente per:

a)identificare gli autori di un reato in caso di denuncia, querela penale o in caso di indizi concreti di un atto punibile, se le registrazioni possono rivelarsi utili come mezzi di prova;

b)documentare gli interventi di polizia in caso di procedure penali, civili, amministrative e disciplinari oppure di pretese risarcitorie e di riparazione del torto morale formulate contro la polizia;

c)la formazione interna degli agenti di polizia e la formazione di addetti privati alla sicurezza;

d)le verifiche tecniche di funzionalità degli apparecchi di registrazione, in modo puntuale e a intervalli regolari con inserimento in un rapporto dei nomi delle persone incaricate, della data, dell’estensione e del risultato dei controlli.

2Le registrazioni utilizzate per la formazione interna della polizia possono essere conservate a tempo indeterminato; le immagini che raffigurano persone univocamente identificabili devono essere rese anonime con l’adozione di misure tecniche adeguate non appena lo permette lo scopo dell’elaborazione.

3Le registrazioni per la formazione di addetti privati alla sicurezza possono essere utilizzate e conservate a tempo indeterminato unicamente se sono rese preventivamente anonime con l’adozione di misure tecniche adeguate.

 

Identificazione

Art. 8L’identificazione delle persone è ammessa solo nel caso in cui essa sia indispensabile per la realizzazione degli scopi di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a e b.

 

Modalità di conservazione e distruzione

delle registrazioni

Art. 91La polizia cantonale adotta tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere le registrazioni contro la perdita, il furto, l’elaborazione e la consultazione illecite. Essa designa il servizio incaricato di conservare le registrazioni audio e video garantendo la sicurezza dei dati.

2La polizia definisce le misure adeguate sulla base di un’analisi dei rischi fatta conformemente alle conoscenze tecniche attuali e agli standard approvati. Essa emana le direttive e le istruzioni necessarie all’attuazione delle misure e le rende note in forma appropriata.

3Sull’avvenuta distruzione la polizia allestisce un rapporto di esecuzione, che dev’essere conservato per due anni negli archivi di polizia.

 

Diritti degli interessati

Art. 10Alle persone interessate identificabili sono garantiti i diritti di controllo sanciti dalla legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 e dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

 

Entrata in vigore

Art. 11Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° marzo 2012.

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2012, 80.