Convenzione
intercantonale concernente gli infermieri e le infermiere
(dell’8 settembre 1947)
Approvata dal Consiglio federale il 7 giugno 1948.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1949.
I Cantoni che hanno aderito alla presente convenzione s’impegnano a disciplinare l’esercizio della professione d’infermiere e d’infermiera conformemente alle disposizioni seguenti.
Definizione della cura degli ammalati
Art. 1La cura degli ammalati nel senso della presente convenzione comprende le cure professionali agli ammalati fisici, alle persone colpite da affezioni nervose o mentali, alle puerpere e ai neonati negli ospedali, nelle case di cura come pure nelle famiglie.
Non sono considerate come cure professionali agli ammalati le cure prestate occasionalmente a una persona, come pure le cure reciproche dei membri di una famiglia.
Non sono parimenti considerate come cure professionali agli ammalati le cure prestate occasionalmente da persone assunte per il disimpegno delle faccende domestiche, eccetto che dette persone abbiano il titolo e portino la divisa previsti nell’articolo 6.
Sono riservate le disposizioni cantonali concernenti le levatrici e le altre professioni sanitarie.
Diploma intercantonale;
libero esercizio
Art. 2La conferenza dei direttori cantonali dell’igiene designa i diplomi considerati valevoli dai Cantoni che hanno aderito alla convenzione.
I Cantoni che subordinano l’esercizio della professione d’infermiere e d’infermiera al rilascio di un’autorizzazione possono rifiutare il riconoscimento di siffatti diplomi soltanto se il rifiuto è giustificato da difetti concernenti la persona stessa che domanda l’autorizzazione.
Autorizzazione cantonale
Art. 3I Cantoni che hanno aderito alla presente convenzione si riservano il diritto di autorizzare a continuare la loro attività alle persone che, senza essere titolari di un diploma intercantonale, hanno finora esercitato la professione d’infermiere o d’infermiera.
I Cantoni possono inoltre riconoscere altri titoli per l’esercizio della professione d’infermiere e d’infermiera. In questo caso, le autorizzazioni sono valevoli soltanto nel Cantone che le ha rilasciate.
Regolamento concernente la formazione
professionale e gli esami
Art. 4Le diverse categorie di cure agli ammalati come pure le norme fondamentali per la formazione professionale e per gli esami d’infermiere e d’infermiera formeranno oggetto di un regolamento elaborato dalla conferenza dei direttori cantonali dell’igiene.
Ritiro dell’autorizzazione
Art. 5L’autorità cantonale competente può, entro i limiti delle disposizioni cantonali vigenti, ritirare l’autorizzazione d’esercitare agli infermieri e alle infermiere incapaci o che hanno gravemente contravvenuto ai loro doveri professionali o morali.
Titolo
Art. 6Il titolo d’infermiere o d’infermiera, di infermiera visitatrice, d’infermiera per bambini o d’infermiera per malattie nervose o mentali, d’infermiera per infanzia e per maternità, d’infermiera-aiuto di casa e altri titoli che si riferiscono ad attività affini alla cura degli ammalati, l’annuncio di siffatte attività, e il porto di una divisa o di un distintivo, come sono usati nella professione d’infermiere e d’infermiera, possono essere autorizzati soltanto alle persone titolari di uno dei diplomi riconosciuti dalla conferenza dei direttori cantonali dell’igiene.
I Cantoni si riservano il diritto di designare il titolo e la divisa che può portare il personale d’infermieri e d’infermiere riconosciuto solo da questi Cantoni. In ogni modo, solamente le persone titolari di un diploma riconosciuto dalla conferenza dei direttori cantonali dell’igiene possono chiamarsi “diplomate”.
La presente convenzione non tocca il diritto dei membri di ordini e di congregazioni religiose di portare il titolo di “suora”.
Tirocinio d’infermiere e d’infermiera
Art. 7Le disposizioni della presente convenzione non si applicano alle persone che seguono un tirocinio d’infermiere o di infermiera.
Organizzazione
Art. 8La conferenza dei direttori cantonali dell’igiene è incaricata di vigilare sull’esecuzione della presente convenzione.
Essa decide circa l’interpretazione che deve essere data alle disposizioni della convenzione e prepara i regolamenti d’esecuzione necessari.
Hanno diritto di voto solo i Cantoni e i mezzi Cantoni che hanno aderito alla presente convenzione.
Accessione e disdetta
Art. 9Tutti i Cantoni possono accedere alla presente convenzione. Essa può essere disdetta per la fine di un anno mediante preavviso di un anno.
Entrata in vigore
Art. 10La presente convenzione entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio federale e l’accessione di almeno tre Cantoni.
Disposizioni cantonali
Art. 11I Cantoni emanano, al momento della loro accessione, le disposizioni necessarie.
Approvato dalla conferenza dei direttori cantonali dell’giene, dell’8 settembre 1947, a Baden.
Adesione del Cantone Ticino: DL di approvazione del 26.6.1950 - BU 1950, 123.
Fanno sinora parte del concordato i seguenti Cantoni (stato al 31.XII.1965): Berna, Zugo, Basilea Città, Argovia, Lucerna, Untervaldo Soprasselva, Untervaldo Sottoselva, Ticino, Neuchâtel e San Gallo.