824.110

 : R di applicazione della Lc di applicazione della LF sulle derrate alimentari e sugli oggetti d' uso - 4 novembre 1997

 

Regolamento

della legge cantonale di applicazione della legge federale

sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso

(del 28 marzo 2017)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr) del 20 giugno 2014,

vista la legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 30 settembre 1996,

decreta:

Dipartimento competente

Art. 1Il Dipartimento della sanità e della socialità:

a)è l’autorità competente per vigilare sull’esecuzione della legislazione federale e cantonale;

b)nomina i veterinari ufficiali e gli assistenti specializzati ufficiali, i loro supplenti e ne stabilisce le modalità di retribuzione;

c)esercita tutte le competenze cantonali che non sono attribuite ad un’altra autorità.

 

Organi di esecuzione

Art. 2Gli organi di esecuzione sono:

a)il chimico cantonale, gli ispettori delle derrate alimentari, i controllori delle derrate alimentari e i collaboratori diretti del chimico cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari;

b)il veterinario cantonale, i veterinari ufficiali, gli assistenti specializzati ufficiali e i collaboratori diretti del veterinario cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari.

 

Delega di competenze

Art. 31Gli organi di esecuzione possono proporre al Consiglio di Stato di delegare, sulla base di un mandato di prestazione, l’esecuzione di certi compiti d’ispezione a terzi.

2Le persone incaricate del controllo secondo una delega devono adempire a tutte le condizioni imposte dalla legislazione federale e cantonale.

 

Chimico cantonale

Art. 41Il chimico cantonale dirige il Laboratorio cantonale al quale è affidato il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d’uso.

2Il Laboratorio cantonale è composto da:

a)l’ispettorato delle derrate alimentari (di seguito ispettorato); e

b)il laboratorio, specializzato nell’esame dei campioni.

 

Ispettorato

Art. 51L’ispettorato è accreditato secondo la norma ISO17020 ed esegue i seguenti compiti:

a)svolge tutte le attività di ispezione previste dall’Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (OELDerr);

b)effettua i prelievi di campioni secondo l’OELDerr;

c)effettua le analisi e le misurazioni semplici in sede ispettiva.

2La frequenza minima di controllo per le imprese prevista all’art. 8 cpv. 1 dall’ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso del 16 dicembre 2016 (OPCN) è definita nell’allegato.[1]

 

Laboratorio

Art. 6Il laboratorio è accreditato secondo la norma ISO17025 ed esegue i seguenti compiti:

a)effettua le analisi su campioni ufficiali necessarie per il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso giusta l’OELDerr;

b)esegue analisi su campioni affidatigli dal veterinario cantonale nell’ambito delle sue attività di controllo delle derrate alimentari;

c)può eseguire analisi per privati o enti pubblici, previa valutazione dei requisiti legati all’indipendenza espressi nella norma ISO17025; per la fatturazione fa stato il tariffario per il controllo ufficiale delle derrate alimentari;

d)i risultati delle analisi sono trasmessi al committente secondo le esigenze della norma ISO17025.

 

Veterinario cantonale

Art. 71Il Veterinario cantonale dirige l’Ufficio del veterinario cantonale il quale esegue la LDerr nel settore della produzione primaria di derrate alimentari di origine animale e della macellazione.

2Il Veterinario cantonale, con l’aiuto dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali, effettua i controlli dell’igiene nella produzione primaria animale (animali da reddito, apicoltura, piscicoltura, acquacoltura, macellazione).

3Il Veterinario cantonale propone i nominativi dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali.

 

Emolumenti

Art. 8Il Consiglio di Stato fissa l’ammontare degli emolumenti per:

a)il controllo che porta a una contestazione;

b)la ripetuta contestazione della stessa fattispecie;

c)il controllo successivo di un’azienda;

d)l’onere per ripristinare l’ordine legale (esecuzione sostitutiva);

e)il controllo degli animali da macello e delle carni;

f)il controllo di un laboratorio di sezionamento;

g)le prestazioni e i controlli speciali eseguiti su richiesta;

h)le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento;

i)le altre analisi.

 

Autorità di ricorso

Art. 9Il Consiglio di Stato è l’autorità di ricorso contro le decisioni degli organi di esecuzione.

 

Contravvenzioni

Art. 10Le contravvenzioni ai sensi dell’art. 64 LDerr sono perseguite dal Laboratorio cantonale e dall’Ufficio del veterinario cantonale. I casi di particolare gravità (che si configurano in delitti o crimini ai sensi dell’art. 63 LDerr) sono trasmessi al Ministero pubblico.

 

Abrogazione

Art. 11È abrogato il regolamento di applicazione della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 4 novembre 1997.

 

Entrata in vigore

Art. 12Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° maggio 2017.

 

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2017, 69.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato[2]

 

Frequenza minima di controllo per le imprese ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso del 16 dicembre 2016 (OPCN)

 

Codice

Categoria d’impresa

Intervallo tra due controlli (n. max di anni)

A

Imprese industriali

 

A4

Produzione di oggetti d’uso

 

A401

Cosmetici: produzione (materie prime)

8

A402

Cosmetici: lavorazione/trasformazione

4

A403

Tessili: produzione

8

A404

Tessili: lavorazione/trasformazione

8

A405

Oggetti d’uso: produzione

8

A406

Oggetti d’uso: lavorazione (trasformazione)

8

A407

Giocattoli: produzione (materie prime)

8

A408

Giocattoli: lavorazione/trasformazione

8

A409

Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: produzione

4

A410

Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: lavorazione/trasformazione

4

C

Imprese di distribuzione

 

C5

Commercio di oggetti d’uso

 

C502

Cosmetici: importazione

4

C503

Tessili: importazione

8

C504

Oggetti d’uso: importazione

8

C505

Giocattoli: importazione

8

C506

Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: importazione

4

F

Piscine e docce accessibili al pubblico

 

F1

Piscine coperte

4

F2

Piscine all’aperto

4

F4

Docce accessibili al pubblico, inserite in attività che non ricadono nelle categorie D (aziende di ristorazione), F1 e F2

8

 

 


[1]  Cpv. introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180.

[2]  Allegato introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180.