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 Regolamento sulla Scuola di polizia del V Circondario d'esami del 22 febbraio 2017

Regolamento

sulla Scuola di polizia del V Circondario d’esami

del 22 febbraio 2017 (stato 22 dicembre 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’art. 19 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol) e l’art. 34 del regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

 

Scopo

Art. 1[1]Il presente regolamento definisce l’organizzazione, la formazione, la disciplina e le condizioni valide per l’accesso all’esame di professione che porta al conseguimento dell’attestato professionale federale (APF) di agente di polizia presso la Scuola di polizia del V circondario di esami (SCP).

 

Organizzazione e missione

Art. 21La SCP si svolge presso il Centro regionale formazione di polizia (CFP), struttura integrata organicamente nella Sezione formazione della Polizia cantonale.

2La SCP è riconosciuta a livello nazionale quale organo preposto alla formazione di base di polizia in lingua italiana. Come tale serve tutti gli organi pubblici di sicurezza i cui agenti possono portare il titolo di Agente di polizia con APF e le cui caratteristiche personali, formative e professionali soddisfano le condizioni di accesso all’esame federale di professione. Allo scopo di garantire il corretto svolgimento della formazione e a garanzia della confidenzialità di dati sensibili a cui gli aspiranti hanno accesso, la Scuola può fissare requisiti minimi di ammissione, segnatamente nell’ambito dei precedenti penali e di polizia.[2]

3La SCP forma aspiranti agenti di polizia che possono essere ammessi all’esame federale di agente di polizia; essa garantisce, per i corpi che ne fanno richiesta, il coordinamento delle attività formative e di valutazione per gli agenti in formazione.[3]

4[4]

 

Capitolo secondo

Organi

 

Direzione e compiti

Art. 3[5]La direzione della SCP è composta da:

a)il capo della Sezione formazione, che supervisiona e verifica i programmi e le direttive. Può assumere le misure previste dall’art. 33 e segnalare ai comandi delle altre polizie i comportamenti suscettibili di sanzioni di competenza delle rispettive autorità di nomina;

b)il responsabile di settore del CFP, che sostituisce il capo della Sezione formazione e cura in particolare gli aspetti didattici e qualitativi della formazione. Può assumere le misure previste dall’art. 33 e segnalare ai comandi delle altre polizie i comportamenti suscettibili di sanzioni di competenza delle rispettive autorità di nomina;

c)il coordinatore delle scuole, che controlla e assicura la pianificazione e l’organizzazione delle lezioni e degli stage;

d)un sostituto del coordinatore, con ruoli organizzativi e di conduzione pratica della SCP;

e)il coordinatore delle polizie comunali, con compiti di coordinamento e informazione da e verso i comandi delle polizie comunali di appartenenza degli aspiranti e compiti organizzativi della SCP.

 

Consiglio della scuola

a) composizione

Art. 4[6]1Il Consiglio della SCP è composto da:

a)il Comandante della Polizia cantonale, con funzione di presidente;

b)il capo della Sezione formazione;

c)il responsabile di settore del CFP;

d)un comandante di una polizia comunale polo, in rappresentanza delle polizie comunali e degli altri corpi di polizia.

2Ogni membro del Consiglio della SCP ha un voto. In caso di parità il voto del presidente vale doppio.

3Alle riunioni del Consiglio della SCP partecipano senza diritto di voto il coordinatore delle scuole e il coordinatore delle polizie comunali.

 

b) compiti

Art. 51Il Consiglio della SCP assicura il collegamento fra i diversi partner, svolge compiti di consulenza e di verifica del rispetto del piano di formazione di polizia (PFP) valido su scala nazionale, tenendo conto anche dei bisogni formativi specifici.[7]

2Il Consiglio della SCP si riunisce, di regola, almeno due volte all’anno in riunione ordinaria: una volta entro due mesi dall’inizio di una nuova scuola e una volta almeno due mesi prima della sua conclusione. La convocazione avviene con almeno un mese di preavviso.

3Il presidente può, in caso di bisogno o su richiesta di uno dei membri, indire riunioni straordinarie.

4Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

5In caso di votazioni con risultati pari, il voto del presidente conta doppio.

6I membri del Consiglio non possono delegare ad altri la partecipazione alle riunioni.

 

Corpo docenti

Art. 6[8]1Il corpo docenti è composto in particolare da agenti di polizia, professionisti esterni specialisti di materia e da personale delle amministrazioni pubbliche.

2Il corpo docenti è designato dalla direzione in accordo con i corpi e i servizi di appartenenza.

3Le funzioni, la responsabilità e i doveri afferenti alla formazione e al corpo docenti sono sanciti dall’ordine di servizio della Polizia cantonale n. 150.100.[9]

 

Capitolo terzo

Formazione

 

Contenuti e svolgimento

Art. 7[10]1Le basi della formazione rispettano le indicazioni del piano di formazione di polizia (PFP) che descrive l’articolazione, la struttura e gli obiettivi della formazione di agente di polizia.

2La SCP prepara gli aspiranti all’esame preliminare che si svolge alla fine del primo anno di formazione.

 

Contesti formativi

Art. 81La formazione degli aspiranti è caratterizzata da tre contesti formativi, necessari per garantire le sinergie fra la realtà lavorativa e la parte teorica della formazione.

2I contesti formativi sono:

a)la SCP, con contenuti professionalizzanti teorici e pratici;

b)le piazze d’esercizio per acquisire la necessaria padronanza delle tecniche d’intervento, dei mezzi di coercizione in dotazione agli agenti e per garantire un’adeguata condizione fisica;

c)i posti di polizia per garantire il transfer dei contenuti professionali acquisiti.

 

Secondo anno di formazione

Art. 8a[11]1Durante il secondo anno formativo il CFP può richiamare gli agenti in formazione per degli interventi formativi puntuali.

2Il CFP coordina con i diversi corpi di polizia lo svolgimento e il controllo della qualità del secondo anno di formazione.

3Il CFP assicura, in base alle direttive dell’Istituto Svizzero di Polizia, la formazione degli esperti d’esame e delle figure di riferimento per la formazione del secondo anno.

4I gendarmi in formazione e gli ispettori in formazione della Polizia cantonale sono subordinati alla Sezione formazione e sono attribuiti alla gendarmeria o alla polizia giudiziaria per svolgere il secondo anno di formazione.[12]

 

Capitolo quarto

Assolvimento della SCP e accesso all’esame federale di professione[13]

 

Assolvimento della SCP

Art. 9[14]1La SCP è assolta con successo alle condizioni cumulative seguenti:

a)per ogni modulo di formazione è richiesta la sufficienza al termine dell’anno di scuola conformemente all’allegato; eventuali insufficienze di modulo possono essere rimediate con esami di recupero, a cui è possibile presentarsi al massimo due volte, tranne per il modulo sport e salute. Su richiesta scritta e motivata del Comandante del corpo di appartenenza, la direzione della SCP può, in casi eccezionali, autorizzare più di due esami di ripetizione;[15]

abis)il modulo sport e salute è considerato superato se l’aspirante ottiene la sufficienza sia nella prova di agilità che in quella di resistenza in almeno tre dei cinque test che verranno organizzati;[16]

b)è necessario disporre delle abilitazioni al porto e all’uso dei mezzi coercitivi in dotazione agli agenti;

c)le valutazioni nelle singole attività e materie esplicitate devono essere sufficienti;

d)è necessario aver frequentato almeno l’80% di ognuno dei moduli menzionati nell’allegato.

2Se le condizioni per la promozione non sono soddisfatte, il responsabile di settore CFP ne informa per iscritto l’aspirante ed il Comandante del corpo d’appartenenza entro tre giorni dalla conoscenza dei risultati.[17]

3In casi eccezionali, il Comandante del corpo di appartenenza, sulla base delle motivazioni del responsabile di settore del CFP, potrà richiedere all’autorità di nomina la promozione da aspirante a gendarme/ispettore/agente in formazione anche se le singole condizioni non sono state soddisfatte.[18]

 

Procedure di qualificazione

a) In generale

Art. 101I docenti valutano l’apprendimento degli aspiranti con delle prove scritte, orali e/o pratiche.

2La direzione della SCP coordina le valutazioni e definisce le materie in cui vige l’obbligo di valutazioni intermedie e finali di cui all’allegato.

 

b) Scala di valutazione

Art. 11

6

Ottimo

5,5

Molto buono

5

Buono

4,5

Discreto

4

Sufficiente, conforme ai requisiti minimi

3,5

Insufficiente

3

Debole, incompleto

2

Molto debole

1

Inutilizzabile o non eseguito

 

c) Arrotondamenti

Art. 121Le note delle prove intermedie e finali sono arrotondate al mezzo punto.

2Le note di modulo sono arrotondate al decimale.

3Vanno arrotondate per difetto le note inferiori alla metà tra la nota superiore e quella inferiore.

4Vanno arrotondate per eccesso le note uguali o superiori alla metà tra la nota superiore e quella inferiore.

 

d) Certificazione finale SCP

Art. 131Al termine della SCP è rilasciato un libretto delle note su cui figurano i risultati di modulo.[19]

2La nota media totale è la somma di tutte le note di modulo e arrotondata al decimale secondo il principio di cui all’art. 12 cpv. 3 e 4.

3La SCP rilascia il certificato di superamento della scuola per accedere all’esame preliminare a chi adempie le condizioni di cui all’art. 9.[20]

 

e) Accesso all’esame professionale federale

Art. 14[21]1Sono ammessi all’esame preliminare gli aspiranti che possiedono il certificato di superamento della SCP e che soddisfano le condizioni di cui al punto 3.31 del regolamento per l’esame professionale di agente di polizia del 26 novembre 2020.

2Sono ammessi all’esame principale i gendarmi, gli ispettori e gli agenti in formazione che soddisfano le condizioni di cui al punto 3.32 del regolamento per l’esame professionale di agente di polizia del 26 novembre 2020.[22]

 

Capitolo quinto

Organizzazione e funzionamento

 

Orari

Art. 151Gli orari della SCP sono decisi dal responsabile di settore del CFP previo accordo del capo Sezione formazione e si situano, di regola, nelle seguenti fasce orarie:

mattino: dalle 07:00 alle 12:00;

pomeriggio: dalle 13:00 alle 18:00.[23]

2Ogni lezione dura, di norma, 45 minuti.[24]

3Durante la formazione esterna, sulle piazze d’armi o in altri luoghi, è previsto il pernottamento obbligatorio. L’orario di veglia, attività e riposo è determinato dalla direzione, conformemente alle esigenze di formazione.

4Durante gli stage pratici gli aspiranti si attengono ai turni definiti dal posto in cui svolgono il servizio.

 

Grado di occupazione, congedi e vacanze

Art. 161Durante la SCP, il grado di occupazione degli aspiranti è del 100%.

2Il calendario scolastico assicura, di regola, 102 giorni di congedo e 24 giorni di vacanza, compatibilmente con le esigenze di formazione.

3La direzione può decidere in ogni momento di sospendere i congedi, riservato il loro recupero.

 

Indennità per lavoro festivo, notturno e pasti

Art. 171Le indennità vengono corrisposte conformemente alle disposizioni applicate dalle rispettive autorità di nomina.

2La direzione allestisce i conteggi e li inoltra ai rispettivi comandi.

 

Fatturazione spese

Art. 181Il costo dell’anno della SCP è fissato dal CFP in base ai principi della contabilità analitica e può variare in funzione del numero di aspiranti.

2Il servizio finanze della Polizia cantonale provvede alla riscossione degli importi dovuti presso i comandi dei corpi con aspiranti alla SCP.

 

Responsabilità

Art. 191L’autorità di nomina dell’aspirante, rispettivamente dell’istruttore, risponde secondo il proprio diritto nei confronti di terzi per danni causati da questi ultimi durante la SCP.

2Per danni causati dagli aspiranti, rispettivamente dagli istruttori a seguito di comportamenti illegittimi, risponde l’autorità di nomina da cui sono assunti.

3Gli aspiranti e gli istruttori rispondono esclusivamente nei confronti dell’autorità di nomina da cui sono assunti, così come previsto dal diritto vigente.

 

Assicurazione

Art. 20Gli aspiranti devono essere assicurati dal rispettivo datore di lavoro.

 

Capitolo sesto

Diritti e doveri

 

Comportamento e disciplina

a) In generale

Art. 21[25]1In ogni momento della formazione biennale va rispettata una rigorosa disciplina, conformemente alle direttive interne della SCP e agli ordini legittimi dei superiori, degli istruttori e dei formatori.

2Gli aspiranti e i gendarmi, gli ispettori e gli agenti in formazione mantengono un comportamento corretto e dignitoso evitando atteggiamenti sconvenienti e in contrasto con una buona educazione.

 

b) In particolare

Art. 22[26]Gli aspiranti e i gendarmi, gli ispettori e gli agenti in formazione devono dare prova di una spiccata auto-disciplina che si traduce in uno spontaneo e scrupoloso rispetto dei propri doveri a prescindere dal controllo esercitato dalla direzione della SCP. Inoltre devono saper accettare ordini e critiche e saper controllare un’eventuale tendenza alla suscettibilità.

 

c) Reperibilità

Art. 231L’aspirante di polizia è obbligato a tener aggiornati i recapiti privati presso la direzione della SCP. Ogni cambiamento di recapito telefonico e abitativo deve essere immediatamente annunciato alla direzione.

2È richiesta una reperibilità e una disponibilità generale da parte di tutti gli aspiranti, anche fuori dagli orari scolastici, fino al termine della SCP.

 

d) Segreto d’ufficio

Art. 24[27]Gli aspiranti e i gendarmi, gli ispettori e gli agenti in formazione sono tenuti a un rigoroso rispetto del segreto d’ufficio. È vietato diffondere informazioni di servizio di carattere confidenziale o che devono restare segrete in virtù delle circostanze o di istruzioni particolari. Tale obbligo sussiste anche dopo la conclusione della formazione o dopo una sua interruzione.

 

e) Cura del materiale

Art. 25[28]1Gli aspiranti e i gendarmi, gli ispettori e gli agenti in formazione sono responsabili dell’accurata manutenzione e della custodia dell’equipaggiamento personale, di corpo e di ogni altro materiale a loro affidato.

2In caso di incuria o di negligenza, la riparazione o la sostituzione sono a carico dell’aspirante di polizia e del gendarme, ispettore, agente in formazione.

 

f) Saluto e presentazione

Art. 261Le forme di saluto e presentazione devono essere sobrie, dignitose e proporzionate alle circostanze. L’aspirante saluta, di regola, con la mano alla fronte solo il personale in uniforme. Nei confronti dei civili valgono le normali regole di cortesia.

2In linea di principio, all’arrivo di un’autorità o di un superiore in visita, ci si alza in piedi. Sulle piazze d’armi, l’istruttore o l’aspirante che si accorge dell’arrivo di un superiore o di un’autorità deve annunciare.

3L’aspirante si rivolge a un’autorità o a un superiore con il proprio grado e con il cognome.

 

g) Aspetto esteriore

Art. 271Il personale maschile entra in servizio rasato di fresco. La barba è ammessa a condizione che sia sempre curata. Conformemente alle esigenze di formazione e di servizio, la direzione può definire dei limiti.

2Tutti gli aspiranti sono tenuti a portare la tenuta d’istruzione in uso alla SCP per tutta la durata della scuola, compresi i periodi di stage.

3Il taglio dei capelli degli aspiranti maschili deve essere corto, senza eccessi di fantasia e non deve toccare il colletto. Non sono ammesse colorazioni.

4Il taglio dei capelli delle aspiranti donne deve essere adeguato al porto del cappello. I capelli lunghi vanno raccolti in maniera adeguata per non toccare il colletto. Sono ammesse unicamente colorazioni discrete, senza eccessi di fantasia.

5Le unghie vanno tenute corte; sono ammesse solo vernici dai colori tenui e senza decorazioni.

6Durante la frequenza della SCP è ammesso, salvo particolari indicazioni della direzione, unicamente il porto della fede. Sono esclusi altri gioielli o oggetti ornamentali.

7I tatuaggi visibili devono corrispondere al requisito applicato dalla Polizia cantonale nella selezione dei propri aspiranti. Aspiranti di altri corpi, i cui tatuaggi non dovessero corrispondere a tali criteri, possono essere obbligati a portare sempre l’uniforme a maniche lunghe.

 

h) Salute ed efficienza fisica

Art. 28[29]Una regolare pratica sportiva e una buona condizione fisica, verificate regolarmente nell’ambito della formazione, sono un dovere di aspiranti e di gendarmi, ispettori e agenti in formazione.

 

i) Fumo

Art. 29All’interno del CFP e di tutti gli altri spazi formativi, così come nei veicoli di polizia, è vietato fumare.

 

l) Sostanze stupefacenti, psicotrope e alcool

Art. 301L’uso di alcool, di sostanze stupefacenti e l’abuso di medicamenti è proibito. La direzione segnala ai comandi di competenza i casi sospetti e adotta tutte le misure necessarie ai sensi dell’art. 82 LAINF.

2La direzione può chiedere in ogni momento agli aspiranti e ai gendarmi e agli ispettori in formazione della Polizia cantonale di sottoporsi ad esami di controllo. Un eventuale risultato positivo comporterà un’analisi completa.[30]

3In caso di conferma dei risultati positivi, tutti i costi sostenuti per le verifiche possono essere fatturati agli aspiranti e ai gendarmi e agli ispettori in formazione della Polizia cantonale.[31]

 

m) Vita privata

Art. 31Sono vietati:

l’indebitamento non giustificato da seri motivi, e in particolare l’insolvenza;

ripetute omissioni dei propri obblighi famigliari, gravemente in contrasto con i valori comunemente accettati;

il provocare ripetutamente conflitti, in particolare in ambito di vicinato, di politica locale o di associazioni private;

il coinvolgimento in attività famigliari non compatibili con la funzione, in particolare nel caso di ripetuti interventi da parte di colleghi a causa di lamentele di terzi o a seguito di misure penali e/o amministrative;

la frequentazione e il coinvolgimento personale in postriboli e in altri ambiti a rischio di generare imbarazzo o situazioni a rischio per la reputazione e la credibilità dell’aspirante e della SCP;

il mancato rispetto delle raccomandazioni all’uso dei social-media contenute nel documento «Social-media: raccomandazioni per i collaboratori dell’amministrazione cantonale».

 

Assenze per malattia e infortunio

Art. 321Assenze prolungate o periodi di inabilità lavorativa, che possono compromettere il percorso scolastico e il superamento degli esami, possono comportare l’esclusione dalla SCP.

2Nel limite del possibile, la direzione definisce le attività di recupero e i percorsi di reintegrazione per favorire la riuscita dell’aspirante e l’assolvimento con successo della SCP.

3In caso di dubbi sulla possibilità di reintegro, la direzione propone all’autorità di nomina le misure opportune.

4Se l’assenza dai moduli di formazione è pari o maggiore al 20%, e queste non possono essere recuperate, la direzione propone alla competente autorità di nomina:

l’interruzione della frequenza della SCP e l’ammissione a una sua eventuale ripetizione totale o parziale;

il prosieguo della SCP, con rimando all’anno seguente per recuperi puntuali di formazione e un successivo accesso all’esame professionale.

 

Misure

Art. 331Nel caso di inosservanze al regolamento la direzione della SCP può applicare:

a)il richiamo verbale con nota nell’incarto;

b)il richiamo scritto informando poi il Comando interessato;

c)l’allontanamento dalla classe a garanzia del corretto funzionamento della SCP, informando poi il Comando interessato.

2Altre misure sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti delle rispettive autorità di nomina.

3La direzione della SCP è autorizzata a informare le autorità di nomina tramite i rispettivi comandi su tutti gli aspetti che riguardano i loro aspiranti e che sono necessari per la loro gestione.

 

Reclamo e ricorso

Art. 341Contro le decisioni di cui all’art. 33 cpv. 1 lett. a) - c) del presente regolamento, nonché contro la decisione di non ammissione all’esame federale, può essere inoltrato reclamo scritto al Consiglio della SCP entro 30 giorni dalla notifica.

2Contro la decisione del Consiglio della SCP è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.

 

Norma abrogativa

Art. 35Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione vigente concernente la SCP del V Circondario d’esami.

 

Entrata in vigore

Art. 36Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° marzo 2017.

 

 

Pubblicato nel BU 2017, 23.

 

 

Allegato[32]

Valutazioni Scuola cantonale di polizia

 

Moduli e materie di formazione

Valutazioni
finali

Abilitazioni
e certificazioni

1.modulo CULTURA GENERALE

 

 

1.1.Italiano

scritto

 

1.2. Dattilografia

pratico

2.modulo MATERIE GENERALI DI POLIZIA

2.1. Principi di condotta nel lavoro di polizia

scritto

 

3.modulo POLIZIA DI PROSSIMITÀ E SERVIZI SPECIALISTICI 

3.1. Basi di Community policing

scritto

 

3.2. Violenza domestica

scritto

4.modulo PSICOLOGIA DI POLIZIA 

4.1. Teambuilding

 

scritto           

 

4.2. Percezioni e comportamento

4.3. Comunicazione efficace

4.4.Stress, trauma e conseguenze; confrontati alla morte

4.5.Emozioni, disturbi psichici e violenza

5.modulo ETICA E DIRITTI DELL’UOMO

5.1. Etica e polizia

scritto

 

5.2. CEDU

5.3. Interculturalità

6.modulo DIRITTO

6.1. Introduzione al diritto

scritto

 

6.2. Diritto penale

6.3. Codice di procedura penale

6.4. Diritto minorile

6.5. Diritto e misure coercitive –Legge sulla polizia

6.6. Frontiere e circolazione delle persone

6.7. Diritto amministrativo

7.modulo SICUREZZA, COMPORTAMENTO TATTICO E MANTENIMENTO ORDINE

7.1.Controllo persone

scritto
pratico

Abilitazione all’uso dei mezzi coercitivi (combinata con mod. 7)

7.2.Fermo e controllo veicoli

7.3.Interventi negli stabili

7.4.Mantenimento ordine (MO)

 

Abilitazione al Servizio MO / GMO1

o Certificazione cantonale temporanea

8.modulo CIRCOLAZIONE STRADALE

8.1. Legge e ordinanze sulla circolazione

scritto

 

8.2. Misure penali e amministrative

8.3. Incidente della circolazione stradale

scritto

9.modulo MATERIE DI POLIZIA GIUDIZIARIA E CRIMINALISTICA

9.1 Introduzione alle materie di PG e alla criminologia

scritto

 

9.2. Constatazione e indagine furto

scritto

9.3. Legge sugli stupefacenti e procedure

scritto

9.4. Tecniche di interrogatorio di polizia

9.5. La polizia e le vittime di reato

9.6. Elementi base di criminalità informatica

9.7. Materie di polizia scientifica

9.8. Altri Servizi di PG (SGI - CIF)

10.modulo SPORT E SALUTE

10.1. Sport (agilità e resistenza)

test fisici

 

10.2. Medicina d’urgenza

 

AED – BLS2

10.3. Orientamento sul terreno

-

 

10.4. Prevenzione e medicina sportiva

-

11. modulo SICUREZZA PERSONALE E IMPIEGO ARMI

11.1. Tiro con armi (pistola e PM)3

Scritto/
pratico pistola

Scritto/
pratico PM

Abilitazione all’uso dei mezzi coercitivi (combinata con mod. 7)

11.2. Sicurezza personale

Scritto
pratico

11.3. Esplosivi / pacchi sospetti

-

 

12. STAGE e formazioni nei posti di polizia

12.1.Community policing/gestione manuale del traffico nelle Polizie comunali

Valutazione
di stage

 

12.2.Reparto V Gendarmeria Stradale Polizia
cantonale

Valutazione
di stage

12.3.Reparti I - IV Gendarmeria Polizia cantonale (stage breve)

Valutazione
di stage

 

1Groupement latin de sécurité et de maintien de l’Ordre (GMO). Gli asp di Corpi affiliati al GMO che non ottengono tale certificazione sono tenuti a recuperarla entro la fine della II fase di formazione.

2Rianimazione BLS-AED.

3La materia 11.1 richiede il superamento degli esami scritti e pratici per le due armi.


[1]  Art. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[2]  Cpv. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[3]  Cpv. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[4]  Cpv. abrogato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[5]  Art. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[6]  Art. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[7]  Cpv. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[8]  Art. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[9]  Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[10]  Art. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[11]  Art. introdotto dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[12]  Cpv. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[13]  Capitolo modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[14]  Art. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[15]  Lett. modificata dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[16]  Lett. introdotta dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[17]  Cpv. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[18]  Cpv. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[19]  Cpv. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[20]  Cpv. introdotto dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[21]  Art. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[22]  Cpv. introdotto dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[23]  Cpv. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[24]  Cpv. modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.

[25]  Art. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[26]  Art. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[27]  Art. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[28]  Art. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[29]  Art. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405; precedente modifica: BU 2021, 353.

[30]  Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[31]  Cpv. modificato dal R 20.12.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 405.

[32]  Allegato modificato dal R 24.11.2021; in vigore dal 26.11.2021 - BU 2021, 353.