856.110

 Regolamento sugli assegni di famiglia del 23 giugno 2009 (Reg. Laf)

 

Regolamento

sugli assegni di famiglia

(Reg. Laf)

(del 23 giugno 2009)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-vista la legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf);

-ritenuto che i termini utilizzati sono da intendere sia al maschile che al femminile,

decreta:

TITOLO I

Disposizioni di esecuzione e complemento della LAFam

Capitolo primo

Lavoratori salariati di professioni non agricole

 

A. Prestazioni familiari facoltative (art. 4 Laf)

Art. 1Conformemente alla legislazione federale sull’AVS, le prestazioni familiari facoltative non sono considerate reddito proveniente da attività lucrativa.

 

B. Compiti

I. Casse: fissazione e riscossione dei contributi (art. 10 Laf)[1]

Art. 2La fissazione, la riscossione e l’incasso dei contributi avvengono conformemente alla legislazione federale sull’AVS e sull’esecuzione ed il fallimento.

 

II. Datori di lavoro: versamento degli assegni (art. 6 cpv. 2 Laf)

Art. 2a[2]Il datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo salariato unitamente al salario anche quando il diritto è riconosciuto retroattivamente.

 

C. Compiti supplementari della Cassa cantonale

I. Controllo dell’assoggettamento (art. 12 cpv. 1 Laf)

Art. 31La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari trasmette ogni anno entro il 31 marzo alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari un elenco dei datori di lavoro ad essa affiliati nel corso dell’anno.

2Sull’elenco figurano i seguenti dati:

a)il numero degli affiliati;

b)la ragione sociale degli affiliati;

c)la massa salariale totale sulla quale sono stati riscossi i contributi nell’anno civile;

d)il numero totale dei dipendenti;

e)la data di affiliazione.

 

II. Informazione (art. 12 cpv. 2 Laf)

Art. 41L’informazione avviene tramite pubblicazione sul sito internet del Cantone.

2La pubblicazione avviene, di regola, entro la fine di marzo dell’anno in corso.

 

III. Elenco delle Casse che esercitano nel Cantone (art. 12 cpv. 3 Laf)

Art. 51L’elenco contiene la ragione sociale ed il recapito della cassa; esso indica inoltre se la cassa è o meno amministrata da una cassa di compensazione AVS/AI/IPG ed il relativo numero della stessa.

2L’elenco è pubblicato, di regola entro la fine di luglio dell’anno successivo.

3La pubblicazione avviene sul sito internet dell’Istituto delle assicurazioni, presso il sito del Cantone.

IV. Indennizzo (art. 12 cpv. 4 Laf)

Art. 61Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari sono chiamate a versare due acconti semestrali, sulla scorta dei costi amministrativi sostenuti dalla Cassa cantonale nel corso dell’anno precedente.

2Il pagamento a conguaglio è richiesto entro il 30 giugno, sulla scorta dei costi amministrativi definitivi contabilizzati dalla Cassa cantonale e riferiti all’anno di computo.

3Per il pagamento degli acconti e del conguaglio, si applicano le disposizioni della legislazione federale sull’AVS.

 

D. Affiliazione obbligatoria alla Cassa cantonale (art. 14 Laf)

I. Enti pubblici

Art. 7Nel novero degli enti pubblici rientra ogni entità giuridica a carattere pubblico e, in particolare:

a)il Cantone;

b)i Comuni;

c)i Consorzi;

d)le Aziende municipalizzate.

 

II. Enti parastatali

Art. 81È considerata ente parastatale ogni entità giuridica nella quale lo Stato (Confederazione, Cantone o Comune) ha una partecipazione finanziaria maggioritaria.

2La partecipazione dello Stato è considerata maggioritaria anche se la stessa è soltanto indiretta.

3L’ente è considerato parastatale anche se è costituito quale persona giuridica del diritto privato.

 

E. Revoca del riconoscimento o dell’ammissione all’esercizio (art. 21-23 Laf)

Art. 91Entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di revoca del riconoscimento o dell’ammissione all’esercizio, la cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari comunica alla cassa cantonale:

a)il nominativo dei suoi affiliati;

b)il nominativo dei beneficiari di assegni (per figli e di formazione);

c)la massa salariale sottoposta a contributi per singolo datore di lavoro.

2Per il calcolo dell’importo minimo legale della riserva si considerano anche eventuali pendenze della cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari al momento del cambiamento di affiliazione.

3L’importo della riserva deve essere versato alla cassa cantonale entro 30 giorni dalla richiesta e nelle modalità da essa descritte.

 

F. Scioglimento o cessazione dell’attività nel Cantone (art. 24-26 Laf)

Art. 101Entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di scioglimento o cessazione dell’attività nel Cantone, la cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari comunica alla cassa cantonale:[3]

a)il nominativo dei suoi affiliati;

b)il nominativo dei beneficiari di assegni (per figli e di formazione);

c)la massa salariale sottoposta a contributi per singolo datore di lavoro.

2Per il calcolo dell’importo minimo legale della riserva si considerano anche eventuali pendenze della cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari al momento del cambiamento di affiliazione.

3L’importo della riserva deve essere versato alla cassa cantonale entro 30 giorni dalla richiesta e nelle modalità da essa descritte.

 

G. Controllo dei datori di lavoro (art. 29 Laf)

Art. 111Il controllo si estende agli aspetti contributivi ed al rispetto delle prescrizioni legali nel settore delle prestazioni.

2In particolare le persone incaricate del controllo verificano se i datori di lavoro rispettano le disposizioni legali e le relative disposizioni d’esecuzione.

 

H. Determinazione dell’aliquota contributiva (art. 30-31 Laf)

Art. 121La spesa degli assegni di cui all’art. 30 cpv. 2 lett. a) Laf considera l’importo totale degli assegni per figli e di formazione erogati l’anno precedente. Se non è possibile sciogliere parte della riserva di fluttuazione, la spesa considera pure l’importo degli assegni per figli e di formazione da erogare nel corso dell’anno.

2La copertura delle spese amministrative di cui all’art. 30 cpv. 2 lett. b) Laf considera la spesa dell’anno precedente e l’eventuale onere amministrativo supplementare per l’anno in corso.

3Per determinare l’importo minimo della riserva (art. 13 cpv. 2 OAFami) si considera unicamente la spesa per gli assegni per figli e di formazione.

 

Capitolo secondo

Perequazione degli oneri[4]

 

A. Principio (art. 31a-31b Laf)

Art. 12a[5]La perequazione degli oneri si applica alle Casse di compensazione per gli assegni familiari ammesse all’esercizio nel Cantone.

Essa considera:

a)i salari annuali soggetti a contribuzione AVS delle persone esercitanti nel Cantone un’attività lucrativa dipendente, compresi i salari delle persone il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo;

b)i redditi annuali soggetti a contribuzione AVS delle persone esercitanti nel Cantone un’attività lucrativa indipendente;

c)la spesa per gli assegni per figli e gli assegni di formazione erogati alle persone esercitanti nel Cantone un’attività lucrativa dipendente e indipendente.

 

B. Modalità di calcolo

I. Anno di riferimento

Art. 12b[6]1La perequazione viene calcolata sulla scorta dei dati relativi al secondo anno precedente quello di competenza.

2Per la Cassa di compensazione per gli assegni familiari ammessa all’esercizio nel Cantone a seguito di fusione o assorbimento, sono considerati i dati delle Casse di compensazione per gli assegni familiari interessate.

3La Cassa di compensazione per gli assegni familiari ammessa all’esercizio nel Cantone a seguito di primo annuncio entra nel sistema di perequazione a partire dal terzo anno di attività.

 

II. Aliquote

Art. 12c[7]Determinante per la perequazione degli oneri è la differenza tra:

a)l’aliquota contributiva matematica della Cassa di compensazione per gli assegni familiari, che corrisponde al totale degli assegni per figli e di formazione versati nel secondo anno precedente dalla Cassa medesima rispetto al totale della massa salariale/reddituale registrata in quell’anno dalla Cassa medesima;

b)l’aliquota contributiva media cantonale, che corrisponde al totale degli assegni per figli e di formazione versati da tutte le Casse di compensazione per gli assegni familiari nel secondo anno precedente rispetto al totale della massa salariale/reddituale registrata in quell’anno da tutte le Casse di compensazione per gli assegni familiari.

 

III. Sistema di perequazione

Art. 12d[8]1Se l’aliquota contributiva matematica di una Cassa di compensazione per gli assegni familiari è superiore all’aliquota contributiva media cantonale, la Cassa riceve l’importo che si ottiene moltiplicando la differenza per la massa salariale/reddituale della Cassa medesima.

2Se l’aliquota contributiva matematica di una Cassa di compensazione per gli assegni familiari è inferiore all’aliquota contributiva media cantonale, la Cassa versa l’importo che si ottiene moltiplicando la differenza per la massa salariale/reddituale della Cassa medesima.

 

C. Procedura

I. Organo competente e indennizzo

Art. 12e[9]1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è l’organo competente per l’applicazione della perequazione degli oneri.

2Per l’esecuzione di questo compito, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari riceve un indennizzo tramite le Casse di compensazione per gli assegni familiari proporzionalmente al numero dei figli assicurati per l’assegno per figli e l’assegno di formazione delle categorie di affiliati soggetti alla perequazione, ma almeno di 50 franchi annui. I relativi importi sono fatturati nell’anno successivo all’anno di computo della perequazione.

 

II. Comunicazione dei dati

Art. 12f[10]1Le Casse di compensazione per gli assegni familiari comunicano alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari entro il 30 giugno i seguenti dati relativi all’anno precedente e certificati dall’organo di revisione competente:

a)la massa salariale delle persone esercitanti nel Cantone un’attività lucrativa dipendente e delle persone il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo;

b)la massa reddituale delle persone esercitanti nel Cantone un’attività lucrativa indipendente;

c)il numero e l’importo complessivo degli assegni per figli e di formazione versato per le categorie di affiliati soggetti alla perequazione.

2La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, basandosi sui dati forniti dalle Casse di compensazione per gli assegni familiari, comunica a queste ultime nell’anno precedente quello di computo l’importo che sarà dovuto o versato.

 

III. Conteggio

Art. 12g[11]1Nell’anno di computo la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari allestisce un conteggio e procede alla riscossione degli importi dovuti. Il termine di pagamento è di trenta giorni a contare dalla data di emissione della fattura. Sono dovuti interessi di mora ai sensi degli articoli 26 LPGA e 41bis e segg. OAVS in caso di mancato pagamento entro tale termine. Il mancato pagamento degli oneri costituisce un’irregolarità ai sensi dell’art. 42 Laf.

2In caso di revoca del riconoscimento o dell’ammissione all’esercizio, gli oneri perequativi dell’anno di computo sono dovuti per l’intero anno.

3Nel quarto trimestre dell’anno di computo, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari riversa i contributi perequativi incassati.

 

IV. Responsabilità

Art. 12h[12]La Cassa di compensazione per gli assegni familiari e la sua associazione fondatrice sono tenute solidalmente a ogni pagamento relativo alla perequazione degli oneri.

 

Capitolo terzo

Persone senza attività lucrativa[13]

 

A. Fissazione e riscossione dei contributi (art. 35 Laf)

I. In generale[14]

Art. 131La fissazione, la riscossione e l’incasso dei contributi avvengono conformemente alla legislazione federale sull’AVS e sull’esecuzione ed il fallimento.

2La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può demandare la fissazione, la riscossione e l’incasso dei contributi per il finanziamento degli assegni per figli e di formazione alle Casse di compensazione AVS/AI/IPG alle quali le persone senza attività lucrativa sono affiliate per il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG.

3La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari determina i termini e le modalità del riversamento dei contributi incassati da parte delle Casse di compensazione AVS/AI/IPG.

 

II. In particolare

Art. 13a[15]1Le Casse di compensazione AVS/AI/IPG, alle quali sono affiliate persone senza attività lucrativa con domicilio nel Cantone Ticino, effettuano il prelievo del contributo assegni familiari secondo l’aliquota stabilita dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

2Il riversamento del contributo assegni familiari alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari avviene secondo le modalità previste per l’assegno integrativo.

 

B. Informazione (art. 37 cpv. 2 Laf)

Art. 141L’informazione avviene tramite pubblicazione sul sito internet del Cantone.

2La pubblicazione avviene, di regola, entro la fine di marzo dell’anno in corso.

 

C. Indennizzo (art. 37 cpv. 3 Laf)

Art. 151Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari sono chiamate a versare due acconti semestrali, sulla scorta dei costi amministrativi sostenuti dalla Cassa cantonale nel corso dell’anno precedente.

2Il pagamento a conguaglio è richiesto entro il 30 giugno, sulla scorta dei costi amministrativi definitivi contabilizzati dalla Cassa cantonale e riferiti all’anno di computo.

3Per il pagamento degli acconti e del conguaglio, si applicano le disposizioni della legislazione federale sull’AVS.

 

D. Finanziamento

I. Determinazione dell’aliquota contributiva (art. 39 cpv. 3 Laf)

Art. 161La spesa degli assegni di cui all’art. 39 cpv. 3 lett. a) Laf considera l’importo totale degli assegni per figli e di formazione erogati l’anno precedente. Se non è possibile sciogliere parte della riserva di fluttuazione, la spesa considera pure l’importo degli assegni per figli e di formazione da erogare nel corso dell’anno.

2La copertura delle spese amministrative di cui all’art. 39 cpv. 3 lett. b) Laf considera la spesa dell’anno precedente e l’eventuale onere amministrativo supplementare per l’anno in corso.

3Per determinare l’importo della riserva si considera unicamente la spesa per gli assegni per figli e di formazione.

 

II. Riserva di fluttuazione (art. 41 cpv. 2 Laf)

Art. 171La riserva di fluttuazione massima corrisponde al 50% delle uscite annue medie per gli assegni familiari.

2La spesa annua media è calcolata considerando la spesa per gli assegni degli ultimi tre anni.

 

Capitolo quarto[16]

Lavoratori indipendenti[17]

 

Fissazione e riscossione dei contributi (art. 30 Laf)

A. Cassa di compensazione AVS/AI/IPG che gestisce una Cassa di compensazione per gli assegni familiari

Art. 17a[18]I lavoratori indipendenti, esercitanti un’attività con sede legale nel Cantone Ticino e affiliati a una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG che gestisce una Cassa di compensazione per gli assegni familiari, sono da questa obbligatoriamente affiliati.

 

B. Cassa di compensazione AVS/AI/IPG che non gestisce una Cassa di compensazione per gli assegni familiari

Art. 17b[19]1I lavoratori indipendenti, esercitanti un’attività con sede legale nel Cantone Ticino e affiliati a una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG che non gestisce una Cassa di compensazione per gli assegni familiari, devono affiliarsi a una Cassa di compensazione per gli assegni familiari autorizzata all’esercizio nel Cantone Ticino.

2Restano riservati accordi fra Casse.

 

C. Comunicazioni fra Casse

Art. 17c[20]Le Casse di compensazione per gli assegni familiari e le Casse di compensazione AVS/AI/IPG che gestiscono una Cassa per gli assegni familiari informano la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Cantone di domicilio, secondo le modalità previste dalla legge sull’AVS, affinché quest’ultima possa aggiornare il registro degli affiliati.

 

Capitolo quinto[21]

Aspetti organizzativi comuni al regime sui lavoratori salariati di professioni non agricole

e indipendenti e sulle persone senza attività lucrativa[22]

 

A. Vigilanza (art. 42 Laf)

Art. 181Il Dipartimento della sanità e della socialità esercita la vigilanza sulle Casse di compensazione per gli assegni familiari.

2Allo scopo, esso si avvale dell’Istituto delle assicurazioni sociali.

3La Commissione di vigilanza della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG esercita la vigilanza sulla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

 

B. Revisione (art. 43-44 Laf)

Art. 191La revisione del diritto materiale è effettuata nel corso dell’anno; la revisione contabile è effettuata alla chiusura dell’esercizio.

2Il rapporto che ha per oggetto la verifica del diritto materiale è trasmesso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dal termine della revisione, ma al più tardi entro la fine di gennaio dell’anno civile seguente a quello oggetto della revisione; il rapporto di revisione che ha per oggetto la verifica contabile è trasmesso al Consiglio di Stato entro il 30 giugno dell’anno civile seguente a quello oggetto della revisione.

 

TITOLO II

Prestazioni familiari cantonali

Capitolo primo

Assegno integrativo

 

A. Coabitazione (art. 47 cpv. 1 lett. b) Laf)[23]

Art. 201Il genitore coabita con il figlio anche se lo stesso è affidato temporaneamente alle cure di terzi, in particolare parenti, famiglie diurne, asili nido e istituti.

2L’affidamento può rivestire la forma giornaliera, settimanale, mensile o anche annuale. In caso di affidamento autorizzato dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), il genitore coabita con il figlio se esso rientra almeno con un pernottamento settimanale presso l’abitazione del genitore.[24]

3I motivi dell’affidamento temporaneo sono ininfluenti per la determinazione del diritto all’assegno.

 

B. Reddito aziendale minimo (art. 47 cpv. 3 Laf)

Art. 20a[25]1In caso di famiglia monoparentale, il genitore che non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno dichiara, comprovandola mediante la necessaria documentazione, la percentuale d’attività lucrativa indipendente svolta. Il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado d’attività lucrativa indipendente così accertata.

2In caso di famiglia biparentale:

a)se un altro membro dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa salariata oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo per il membro che non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno è determinato secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d’attività necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;

b)se il lavoratore è contemporaneamente salariato, oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, e indipendente, il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado d’attività lucrativa indipendente necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;

c)in tutti gli altri casi, il reddito aziendale minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

 

Capitolo secondo

Assegno di prima infanzia

 

A. Coabitazione (art. 51 lett. b) e 52 cpv. 1 lett. b) Laf)

Art. 21Il genitore coabita con il figlio se vive costantemente con lo stesso. In particolare il figlio deve rientrare ogni sera presso l’abitazione del suo genitore.

 

B. Reddito aziendale minimo (art. 51 cpv. 2 e 52 cpv. 4 Laf)

Art. 21a[26]1In caso di famiglia monoparentale, il genitore che non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno dichiara, comprovandola mediante la necessaria documentazione, la percentuale d’attività lucrativa indipendente svolta. Il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado d’attività lucrativa indipendente così accertata.

2In caso di famiglia biparentale:

a)se un altro membro dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa salariata oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo per il membro che non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno è determinato secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d’attività necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;

b)se il lavoratore è contemporaneamente salariato, oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, e indipendente, il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado d’attività lucrativa indipendente necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;

c)in tutti gli altri casi, il reddito aziendale minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

 

C. Reddito ipotetico (art. 52 cpv. 2 Laf)

I. Prima formazione[27]

Art. 22[28]Il reddito ipotetico non viene computato se il genitore od altro membro dell’unità di riferimento interessato è in prima formazione ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 del Regolamento sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Reg. Laps) del 17 dicembre 2002.

 

II. Diritto ad indennità sostitutive di reddito[29]

Art. 23[30]Il reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado di disoccupazione o d’incapacità lavorativa per il quale vi è un diritto ad indennità giornaliere in virtù di una delle leggi seguenti:

a)legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) del 25 giugno 1982;

b)legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981;

c)legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994;

d)legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) del 19 giugno 1959;

e)legge federale sull’assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992;

f)legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.

 

III. Incapacità lavorativa senza diritto ad indennità sostitutive di reddito[31]

Art. 24[32]1Il reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado d’incapacità lavorativa, se a cagione di un infortunio o di una malattia il genitore od altro membro dell’unità di riferimento interessato non può esercitare un’attività lucrativa a tempo pieno per almeno trenta giorni consecutivi.

2Per ottenere la riduzione del reddito ipotetico, l’incapacità lavorativa deve essere attestata in modo circostanziato dal medico che cura il danno alla salute fisica, mentale o psichica. Nei casi dubbi, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può commissionare l’esecuzione di una valutazione medica specialistica.

3In caso d’incapacità lavorativa di lunga durata superiore a tre mesi consecutivi o permanente, il reddito ipotetico è computato senza riduzione se:

a)per la persona interessata non viene altresì attestata, secondo quanto disposto al capoverso 2, un’incapacità ad occuparsi personalmente dei membri minorenni; e

b)l’altro genitore o membro dell’unità di riferimento non presenta incapacità lavorativa.

 

D. Attività esigibile e reddito ipotetico computabile (art. 52 cpv. 2 Laf)[33]

Art. 251La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari determina qual è l’attività esigibile, tenendo in considerazione tutti i fattori che possono servire alla determinazione del reddito ipotetico esigibile dal genitore, in particolare:

a)la formazione scolastica e professionale;

b)le precedenti esperienze professionali;

c)le conoscenze e le competenze professionali, generali e specifiche.[34]

2Ai fini della determinazione del reddito ipotetico computabile per i salariati, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari si avvale dei parametri applicati dalla sezione del lavoro.

3Ai fini della determinazione del reddito ipotetico computabile per gli indipendenti, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari considera il reddito aziendale conseguito precedentemente all’abbandono dell’attività lucrativa o, se questo fosse superiore, il reddito che essi potrebbero conseguire quali salariati in una professione analoga.

 

E. Deroghe all'iscrizione (art. 53 Laf)

Art. 25a[35]1Per i figli che compiono entro il 30 settembre il loro quarto anno d’età, in caso di iscrizione ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc), l’assegno è riconosciuto fino alla fine del mese dell’apertura dell’anno scolastico.

2In caso di rinvio ai sensi dell'art. 6 cpv. 4 LSc, l’assegno è riconosciuto fino alla fine del mese dell’apertura dell’anno scolastico successivo.

 

Capitolo terzo

[36]

 

Art. 26-34[37]

 

Capitolo quarto

Disposizioni comuni

 

A. Domicilio (art. 47, 51 e 52 Laf)

Art. 351È considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente.

2[38]

 

B. Genitore titolare del diritto

(art. 60 Laf)

Art. 36[39]1Per futuro genitore adottivo si intende il genitore che accoglie il minorenne in vista di adozione (art. 264 e segg. CC).

2Il genitore straniero soggiorna illegalmente in Ticino ai sensi della legge quando non è o non è più in possesso del permesso necessario; nel secondo caso, quando non già esecutiva, una decisione di mancata proroga o revoca del permesso deve essere passata in giudicato.

 

C. Impiego conforme (art. 62 Laf)

Art. 371Chi si occupa della cura del figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

2La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari accerta se la richiesta di versamento dell’assegno integrativo a terzi è sufficientemente motivata. La richiesta è motivata se il titolare del diritto non utilizza l’assegno integrativo per lo scopo cui esso è destinato. Se il titolare del diritto è d’accordo sul versamento a terzi, la Cassa cantonale può esimersi dall’effettuare accertamenti.

3Il versamento può in ogni caso essere richiesto soltanto per assegni non ancora pagati. Esso avviene al più presto a decorrere dal mese seguente alla richiesta.

 

D. Interruzione del periodo di carenza (art. 63 Laf)

Art. 38I motivi che hanno condotto la persona a lasciare il Cantone sono ininfluenti.

 

E. Esclusione dal diritto (art. 64 Laf)

Art. 39[40]Se l’unità di riferimento comprende anche persone che hanno lo statuto di cui all’art. 64 Laf, nel calcolo della prestazione è computato interamente l’importo ricevuto in base alla legge federale sull’asilo.

 

F. Computo di una pensione alimentare ipotetica (art. 66 Laf)

Art. 401La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari determina, nella singola fattispecie, quali circostanze costituiscono giustificati motivi ai sensi della legge.

2Sono considerati, giustificati motivi, in particolare:

a)qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per l’integrità, fisica o psichica, della madre e/o del figlio;

b)qualsiasi situazione che potrebbe condizionare negativamente l’equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare.

 

G. Solidarietà in caso di decisione di restituzione (art. 67 Laf)

Art. 41La decisione di restituzione è emessa nei confronti di tutte le persone tenute solidalmente alla restituzione giusta l’art. 67 Laf, anche se soltanto una di esse era titolare del diritto alle prestazioni familiari cantonali.

 

H. Pagamento dell’assegno (art. 68 Laf)

Art. 421Il versamento avviene sul conto bancario o postale.

2Il beneficiario fornisce il relativo numero di conto alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

 

I. Revisione della Cassa cantonale (art. 71 Laf)

Art. 42a[41]La revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è effettuata dal medesimo organo di revisione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

 

J. Obblighi di comunicare

(art. 71 Laf)

I. Versamento di assegni familiari

Art. 42b[42]1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari comunica all’Ufficio della migrazione il versamento di assegni per unità di riferimento costituite da cittadini stranieri o costituite anche da cittadini stranieri in possesso di un permesso di dimora (permesso B), ad eccezione delle seguenti situazioni familiari:

a)coniugi stranieri di cittadini svizzeri;

b)coniugi stranieri di cittadini stranieri titolari del permesso di domicilio;

c)genitori stranieri di minorenni cittadini svizzeri.

2Occorre comunicare il cognome, il nome, la data di nascita, la nazionalità, l’indirizzo dello straniero ed il numero di membri dell’unità di riferimento nonché la decorrenza delle prestazioni, l’importo complessivo degli assegni familiari versati per l’unità di riferimento e quello versato mensilmente.

3La comunicazione avviene col primo versamento mensile degli assegni familiari, così come in caso di rinnovo del diritto a seguito di revisione periodica.

 

II. Mancata proroga o revoca del permesso

Art. 43[43]L’Ufficio della migrazione comunica alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari le decisioni di revoca o di diniego di un permesso relative alle persone straniere per le quali vi è stata una segnalazione da parte della medesima. Essa è inoltre informata in merito alla crescita in giudicato delle decisioni come pure al riguardo di eventuali procedure ricorsuali.

 

Capitolo quinto

Assegno parentale[44]

 

A. Autorizzazione di accoglienza (art. 71a cpv. 1 lett. b) Laf)

Art. 43a[45]In caso di adozione internazionale, qualora sia necessaria l’entrata in Svizzera del minore prima del rilascio dell’autorizzazione di accoglienza, l’autorità cantonale deve avere emesso una decisione di approvazione d’entrata.

 

B. Situazione personale e finanziaria (art. 71b cpv. 1 Laf)

Art. 43b[46]1Per la composizione dell'unità di riferimento e le condizioni economiche dei suoi membri, occorre considerare la situazione in essere nel sesto mese successivo a quello del giorno del parto o dell'accoglimento a casa del minore.

2Giusta l'art. 71a cpv. 1 della legge, il genitore o il futuro genitore adottivo non ha diritto all'assegno se nel frattempo lo stesso, il figlio o l'adottando ha lasciato il Cantone Ticino per trasferirsi in un altro Cantone o all'estero.

 

C. Condizioni economiche (art. 71b cpv. 3 lett. a) Laf)

Art. 43c[47]1I redditi lordi da attività lucrativa vanno calcolati su un anno, in analogia con quanto avviene per stabilire il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia.

2Vanno anche calcolate su base annua le rendite e le indennità sostitutive di reddito, in particolare quando v’è un diritto in virtù di una delle leggi seguenti:

a)legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità del 25 settembre 1952 (LIPG);

b)legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 (LAI);

c)legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);

d)legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF);

e)legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA);

f)legge federale sull'assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM);

g)legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982 (LADI);

h)legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015.

 

D. Pagamento dell'assegno (art. 71e cpv. 3 Laf)

Art. 43d[48]L'assegno non viene pagato qualora decada il diritto giusta l'art. 71a cpv. 1 della legge, ovvero se il genitore o il futuro genitore adottivo rispettivamente il figlio o l'adottando, nel frattempo ha lasciato il Cantone Ticino per trasferirsi in un altro Cantone o all'estero.

 

E. Prescrizione (art. 71f Laf)

Art. 43e[49]Il termine di un anno scade nello stesso giorno del mese del parto o dell'accoglimento a casa del minore o, in mancanza del giorno corrispondente, nell'ultimo giorno del mese.

 

Capitolo sesto

Aspetti organizzativi[50]

 

A. Spese amministrative (art. 72 Laf)

Art. 441La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari versa alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG un’indennità globale annua a titolo di spese amministrative.

2Il versamento avviene in tre rate anticipate.

3L’indennità è commisurata ai costi effettivi sostenuti dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per l’amministrazione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

4L’importo dell’indennità è stabilito annualmente dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari d’intesa con la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

 

B. Vigilanza

Art. 45La Commissione di vigilanza della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG esercita la vigilanza sulla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

 

Capitolo settimo

Finanziamento[51]

 

A. Contributi per il finanziamento dell’assegno integrativo e indennizzo (art. 73 cpv. 2 Laf)

I. Fissazione e riscossione[52]

Art. 461La Cassa di compensazione per gli assegni familiari fissa e riscuote i contributi per il finanziamento dell’assegno integrativo presso le persone designate all’art. 73 cpv. 1 Laf ad essa affiliate.

2La Cassa di compensazione per gli assegni familiari può demandare la fissazione e la riscossione dei contributi ad una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG alla quale le persone designate all’art. 73 cpv. 1 Laf sono affiliate per il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG.

 

II. Versamento al fondo di compensazione

Art. 47La Cassa di compensazione per gli assegni familiari versa al fondo di compensazione i contributi riscossi, nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

 

III. Elenco degli affiliati

Art. 481La Cassa professionale ed interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari trasmette ogni anno entro il 31 marzo alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari un elenco che indica, separatamente, le persone designate all’art. 73 cpv. 1 Laf ad essa affiliate nel corso dell’anno.

2Sull’elenco figurano i seguenti dati:

a)il numero degli affiliati;

b)il nominativo, rispettivamente la ragione sociale degli affiliati;

c)il volume dei redditi (indipendenti) o dei salari (datori di lavoro e salariati il cui datore di lavoro non sottosta all’obbligo di pagare i contributi) o la sostanza determinante (persone senza attività lucrativa) sottoposti a contributi;

d)la data di affiliazione.

 

IV. Indennizzo

Art. 48a[53]Per la riscossione dei contributi è corrisposto alle Casse di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo pari all’1% sui contributi prelevati, ma almeno di 300.– franchi annui.

 

B. Contributi del Cantone per le prestazioni familiari cantonali (art. 73 cpv. 1 lett. e), 74 cpv. 1 Laf)[54]

Art. 491Il Cantone versa al fondo di compensazione, su richiesta scritta della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, i fondi necessari per il finanziamento delle prestazioni familiari cantonali.

2L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento collabora con la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ai fini della determinazione del finanziamento annuo del Cantone.

 

C. Spese amministrative (art. 73 cpv. 3, 74 cpv. 2, 76 Laf)[55]

Art. 501La Cassa cantonale di compensazione determina entro il 31 marzo l’ammontare delle spese amministrative da essa sopportate nel corso dell’anno precedente.

2Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari sono chiamate a versare due acconti semestrali, nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Il pagamento a conguaglio è richiesto entro il 30 giugno, sulla scorta dei costi amministrativi definitivi contabilizzati dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e riferiti all’anno di computo.

3Per il pagamento degli acconti e del conguaglio, si applicano le disposizioni della legislazione federale sull’AVS.

 

D. Contributi per il finanziamento dell’assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie, indennizzo e spese amministrative

I. Fissazione e riscossione (art. 75 Laf)

Art. 50a[56]1La Cassa di compensazione per gli assegni familiari fissa e riscuote i contributi per il finanziamento dell’assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie presso i datori di lavoro ad essa affiliati con salariati attivi in Ticino.

2La Cassa di compensazione per gli assegni familiari può demandare la fissazione e la riscossione dei contributi a una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG alla quale i datori di lavoro sono affiliati per il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG.

 

II. Versamento al fondo di compensazione (art. 76a Laf)

Art. 50b[57]La Cassa di compensazione per gli assegni familiari versa al fondo di compensazione i contributi riscossi, nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

 

III. Indennizzo e spese amministrative (art. 76a cpv. 4 Laf)

Art. 50c[58]1Per la riscossione dei contributi è corrisposto alle Casse di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo pari all’1% sui contributi prelevati, ma almeno di 300 franchi annui.

2Per la gestione del fondo e l'erogazione delle prestazioni è corrisposto alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo pari ai costi effettivi sostenuti.

 

Art. 50d - 50g[59]

 

TITOLO III

Disposizione abrogativa e finale

 

A. Disposizione abrogativa

Art. 51Il regolamento della legge sugli assegni di famiglia del 5 febbraio 1997 è abrogato.

 

B. Entrata in vigore

Art. 521Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Esso entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009.

 

 

Pubblicato nel BU 2009, 276.


[1]  Nota marginale modificata dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

[2]  Art. introdotto dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

[3]  Frase modificata dal R 23.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 475.

[4]  Capitolo modificato dal R 13.2.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 49.

[5]  Art. introdotto dal R 13.2.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 49.

[6]  Art. introdotto dal R 13.2.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 49.

[7]  Art. introdotto dal R 13.2.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 49.

[8]  Art. introdotto dal R 13.2.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 49.

[9]  Art. introdotto dal R 13.2.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 49.

[10]  Art. introdotto dal R 13.2.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 49.

[11]  Art. introdotto dal R 13.2.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 49.

[12]  Art. introdotto dal R 13.2.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 49.

[13]  Capitolo modificato dal R 13.2.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 49.

[14]  Nota marginale modificata dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

[15]  Art. introdotto dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

[16]  Capitolo modificato dal R 13.2.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 49.

[17]  Capitolo modificato dal R 13.2.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 49; precedente modifica: BU 2013, 20.

[18]  Art. introdotto dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

[19]  Art. introdotto dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

[20]  Art. introdotto dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

[21]  Capitolo modificato dal R 13.2.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 49; precedente modifica: BU 2013, 20.

[22]  Capitolo modificato dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

[23]  Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

[24]  Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180; precedente modifica: BU 2013, 410.

[25]  Art. introdotto dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

[26]  Art. introdotto dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

[27]  Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

[28]  Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

[29]  Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

[30]  Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

[31]  Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

[32]  Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

[33]  Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

[34]  Cpv. modificato dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

[35]  Art. introdotto dal R 2.9.2020; in vigore dal 1.9.2020 - BU 2020, 277.

[36]  Capitolo abrogato dal R 28.3.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 68.

[37]  Art. abrogati dal R 28.3.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 68; precedenti modifiche: BU 2011, 653; BU 2013, 371.

[38]  Cpv. abrogato dal R 11.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 323; precedente modifica: BU 2016, 180.

[39]  Art. modificato dal R 11.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 323.

[40]  Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

[41]  Art. introdotto dal R 11.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 323.

[42]  Art. introdotto dal R 11.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 323.

[43]  Art. modificato dal R 11.11.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 323.

[44]  Capitolo modificato dal R 16.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 387.

[45]  Art. introdotto dal R 16.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 387.

[46]  Art. introdotto dal R 16.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 387.

[47]  Art. introdotto dal R 16.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 387.

[48]  Art. introdotto dal R 16.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 387.

[49]  Art. introdotto dal R 16.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 387.

[50]  Capitolo modificato dal R 16.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 387.

[51]  Capitolo modificato dal R 16.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 387; precedente modifica: BU 2010, 475.

[52]  Nota marginale modificata dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 497.

[53]  Art. introdotto dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 497.

[54]  Nota marginale modificata dal R 28.3.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 68; precedenti modifiche: BU 2010, 475; BU 2014, 78.

[55]  Nota marginale modificata dal R 28.3.2017; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 68; precedenti modifiche: BU 2010, 475; BU 2014, 78.

[56]  Art. reintrodotto dal R 16.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 387; precedenti modifiche: BU 2010, 475; BU 2014, 78.

[57]  Art. reintrodotto dal R 16.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 387; precedenti modifiche: BU 2010, 475; BU 2014, 78.

[58]  Art. reintrodotto dal R 16.10.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 387; precedenti modifiche: BU 2010, 475; BU 2014, 78.

[59]  Art. abrogati dal R 5.2.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 78; precedente modifica: BU 2010, 475.