Legge
sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali
(Laps)
del 5 giugno 2000 (stato 20 giugno 2025)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 4773 del 1° luglio 1998;
visto il rapporto della Commissione della gestione e delle finanze n. 4773/4773A R del 6 aprile 2000,[1]
decreta:
Scopo e campo d’applicazione
A. Scopo
2Essa sostiene l’integrazione sociale.
Art. 21Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a)le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b)l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt);
c)la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla LASt;
d)l’assegno di formazione terziaria sociosanitaria previsto dalla LASt;
e)l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla LASt;
f)l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc);
g)l’assegno integrativo previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h)l’assegno di prima infanzia previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
i)le prestazioni assistenziali previste dalla legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.[2]
2La legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 definisce in quale misura le disposizioni di cui agli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 vengono applicate alle prestazioni assistenziali.
3Alle prestazioni sociali ai sensi di questa legge non si applica la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.
Prestazioni sociali di complemento coordinate
A. Definizioni[4]
Art. 2a[5]Sono prestazioni sociali di complemento coordinate quelle elencate all’art. 2 cpv. 1 dalla lett. a) alla lett. e).
B. Unità e reddito di riferimento, titolare del diritto e importo
Art. 2b[6]Le prestazioni sono disciplinate dalle relative leggi speciali.
Art. 2c…[7]
Prestazioni sociali armonizzate
Prestazioni sociali di complemento
A. Definizioni
I. Prestazioni sociali di complemento
Art. 3[10]Sono prestazioni sociali di complemento armonizzate quelle elencate all’art. 2 cpv. 1 dalla lett. f) alla lett. i).
1. In generale[11]
Art. 4[12]1L’unità di riferimento è costituita:
a)dal titolare del diritto;
b)dal coniuge o dal partner registrato;[13]
c)dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;[14]
d)dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;
e)dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…[15]
2. Titolare del diritto economicamente dipendente
Art. 4a[16]1Se il titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte:
a)i suoi genitori,
b)i suoi fratelli minorenni o non economicamente indipendenti.
2I figli e i titolari del diritto maggiorenni economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore con il quale condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio essi fanno parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato.
3. Genitori privati dell’autorità parentale
Art. 4b[17]Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre.
Art. 4c[18]1Se i coniugi sono separati di fatto, ciascuno di essi costituisce un’unità di riferimento se, cumulativamente:
a)non vi è un’abitazione coniugale (art. 162 CC);
b)non vi è comunione domestica (art. 175 CC);
c)ogni coniuge ha un domicilio proprio (art. 23 CC);
d)non vi è unione dei mezzi finanziari per l’abitazione ed il mantenimento comprovata da una convenzione alimentare sottoscritta da entrambi i coniugi, oppure la separazione di fatto perdura da almeno un anno.
2Se vi sono figli in comune, la convenzione di cui al cpv. 1 lett. d) deve essere omologata dal giudice oppure deve essere stata avviata una procedura di separazione legale o in vista dell’adozione di misure di protezione dell’unione coniugale (art. 171 CC).
3L’anno di separazione di cui al cpv. 1 decorre dal momento in cui i coniugi hanno costituito domicilio proprio, attestato dal contratto di locazione oppure dalla cancelleria del Comune.
5. Persone domiciliate all’estero
Art. 4d[19]1Non fanno parte dell’unità di riferimento le persone domiciliate all’estero.
2Il Consiglio di Stato definisce a quali condizioni i frontalieri hanno diritto alle prestazioni previste dalla legge.
Art. 4e[20]Se i genitori del figlio maggiorenne ed economicamente indipendente partecipano alle spese di mantenimento, l’importo viene considerato nel calcolo del reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento.
Art. 4f[21]Il regolamento definisce e disciplina ulteriori casi particolari.
III. Reddito disponibile residuale
Art. 5Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento.
Art. 61Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a)i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;[22]
b)...;[23]
c)...;[24]
d)i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e)tutte le rendite riconosciute ai sensi della legge federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1992;
f)1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera 100'000 franchi per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10'000 franchi per una persona sola, 20'000 franchi per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e 2'000 franchi per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.[25]
2Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.[26]
3Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
4Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.
Art. 7La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio.
Art. 81La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a)le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;[27]
b)gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c)le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d)gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e)i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f)i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g)i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);[28]
h)i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;[29]
i)...;[30]
j)…[31]
2Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a)per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 franchi;
b)per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi.[32]
3. Spesa per l’alloggio
Art. 91La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità di riferimento composte da una persona: |
importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola |
b) per le unità di riferimento composte da due persone: |
importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi |
c) per le unità di riferimento composte da più di due persone: |
importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%. |
2Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.
VI. Soglia di intervento
Art. 10[33]1La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:
a)per il titolare del diritto:fr. 17’441.–;
b)per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento:fr. 8’591.–;
c)per la seconda persona supplementare dell’unità di riferimento:fr. 6’402.–;
d)per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento:fr. 4’896.–;
e)per la quarta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento:fr. 4’879.–.
2Il Consiglio di Stato determina se ed in che misura le soglie di cui al cpv. 1 vengono aumentate.[34]
B. Determinazione del reddito disponibile residuale
Art. 10a[35]1Il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta.
2Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari.
Art. 111Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la soglia di intervento non è raggiunta dalla somma fra:
a)il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento;
b)le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento;
c)la copertura dei costi generali e gli importi supplementari per ogni figlio a carico previsti dalla legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt), di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento;
d)le altre prestazioni sociali di complemento armonizzate di cui essa beneficia.[36]
2Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale.
II. Titolare del diritto e importo
Art. 12Il titolare del diritto alla singola prestazione sociale e l’importo massimo della stessa sono definiti dalla relativa legge speciale.
Art. 13[37]Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a)prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;[38]
b)ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c)nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.
…[39]
Art. 14-16…[40]
Art. 17…[41]
Disposizioni comuni
Procedura
A. Informazione e consulenza[44]
Art. 181Il Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata.
2Scopo dell’informazione è di:
a)informare e orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;
b)mettere a disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale;
c)indirizzare ed accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel settore.
3La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente.[45]
Art. 191Le prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta.
2I beneficiari di prestazioni ai sensi di questa legge sono esentati dal presentare l’istanza di riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.[46]
3Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o è trasmessa ad un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta oppure è stata inoltrata a tale servizio.[47]
Art. 20[48]1Il titolare del diritto può rinunciare alle prestazioni previste dalla legge. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta.
2La rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali.
3L’organo amministrativo competente deve confermare per iscritto all’avente diritto la rinuncia e la revoca. Nella conferma occorre stabilire l’oggetto, l’ampiezza e le conseguenze della rinuncia o della revoca.
D. Collaborazione nell’esecuzione
Art. 21[49]1Le persone che compongono l’unità di riferimento ed i loro datori di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione della legge e delle leggi speciali.
2Le persone che compongono l’unità di riferimento devono fornire gratuitamente tutte le informazioni ed i documenti necessari per accertare il diritto e stabilire le prestazioni previste dalla legge e dalle leggi speciali.
3Chi pretende prestazioni deve autorizzare tutte le persone ed i servizi a fornire nel singolo caso tutte le informazioni ed i documenti, sempre che siano necessari per accertare il diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
Art. 22…[50]
E. Decorrenza delle prestazioni
Art. 23[51]Il diritto al pagamento delle prestazioni sociali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e se sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato.
F. Revisione e riconsiderazione
I. Principio
Art. 24[52]1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2L’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:
a)era manifestamente errata,
b)la rettifica ha una notevole importanza.
3L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.
Art. 25[53]1In caso di revisione, l’adeguamento ha effetto dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione.[54]
2In caso di riconsiderazione, l’adeguamento ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di riconsiderazione.
G. Restituzione di prestazioni indebitamente percepite[55]
Art. 261La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita.
2Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.
3La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.
4I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione.[56]
H. Revisione periodica e revisione straordinaria[57]
Art. 27[58]1Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente.
2L’organo amministrativo competente effettua:
a)revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno
e
b)revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite.
3L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria.
4Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate.[59]
5L’adeguamento delle prestazioni interviene:
a)dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione;
b)dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;
c)dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente.[60]
Norme generali
A. Accesso ai dati protetti
Art. 281Gli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali possono accedere a tutte le informazioni loro necessarie.
2Allo scopo di garantire un’elaborazione razionale dei dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e quelli delle cancellerie comunali, necessari all’applicazione della legge e delle leggi speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni.
B. Banca dati per la gestione informatizzata delle prestazioni sociali
Art. 28a[62]1È istituita una banca dati per la gestione informatizzata delle prestazioni sociali, la quale contiene i dati personali necessari:
a)all’Ufficio delle misure attive, per l'erogazione dell’indennità straordinaria ai disoccupati;
b)alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, per l'erogazione dell’assegno integrativo, dell’assegno di prima infanzia e dell’assegno parentale;
c)alla Sezione del sostegno sociale, per l’erogazione delle prestazioni assistenziali e l’assistenza in materia di prestazioni alimentari;
d)alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, per il riconoscimento della riduzione dei premi dell’assicurazione malattia;
e)all'allestimento di statistiche.
2Il Servizio centrale delle prestazioni sociali dell’Istituto delle assicurazioni sociali è l’organo responsabile.
3I dati personali comprendono i dati anagrafici dei membri dell'unità di riferimento, le spese riconosciute, i redditi determinanti e la sostanza. Nella misura i cui essi sono idonei e necessari per l'adempimento dei compiti legali settoriali, possono provenire:
a)dalle banche dati relative al movimento della popolazione, al registro fondiario, al possesso di veicoli e delle autorità fiscali, mediante procedura di richiamo;
b)da altre autorità competenti in materia di prestazioni sociali, mediante procedura di assistenza amministrativa.
4Gli organi di cui al cpv. 1 possono accedere ai dati personali anche mediante procedura di richiamo.
5Ai fini della tassazione e della riscossione delle imposte, alle autorità fiscali è comunicato il versamento ai contribuenti di prestazioni sociali ai sensi della legge ed il loro importo. I dati possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo.
6Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.
C. Gestione degli atti
Art. 28b[63]1Gli atti degli organi partecipanti devono essere conservati accuratamente e in modo che nessuna persona non autorizzata possa prendere conoscenza del contenuto.
2Gli atti possono essere conservati sia in forma elettronica sia in forma cartacea. La copia digitale del documento cartaceo, con le necessarie misure di sicurezza, è presunta equivalente all’originale cartaceo. In seguito l’originale cartaceo può essere distrutto.
3Il Consiglio di Stato disciplina i particolari della conservazione e della distruzione degli atti.
D. Assistenza giudiziaria e amministrativa[64]
Art. 29[65]1Le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione, dei Cantoni, dei Distretti, dei Circoli ed i Comuni comunicano gratuitamente agli organi chiamati all’applicazione della legge e delle leggi speciali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, tutte le informazioni ed i documenti utili a:
a)determinare, modificare o restituire prestazioni,
b)prevenire versamenti indebiti.
2Alle stesse condizioni gli organi amministrativi competenti chiamati ad applicare la legge e le leggi speciali si prestano reciproca assistenza.
E. Notificazione in caso di cambiamento delle condizioni[66]
Art. 30[67]1Le persone che compongono l’unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione.
2Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche.
Art. 31[69]1Le persone che partecipano all’esecuzione e al controllo o alla sorveglianza dell’esecuzione della legge e delle leggi speciali devono mantenere il segreto nei confronti di terzi.
2Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, il Consiglio di Stato può consentire eccezioni all’obbligo del segreto.
G. Versamento diretto di prestazioni arretrate a terzi che hanno effettuato anticipi[70]
Art. 32[71]1L’organismo pubblico che, in vista della concessione di un’altra prestazione sociale ai sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l’assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l’arretrato, fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.
2Alla procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI.
Rimedi di diritto
Rimedi di diritto e procedura[73]
Art. 331Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).[74]
Disposizioni penali
A. Diffida
Art. 34Chi viola le prescrizioni d’ordine o di controllo, in quanto non commetta azione punibile secondo l’art. 36, è preventivamente diffidato dall’organo amministrativo competente al rispetto delle norme legali.
Art. 351Chi persevera nella violazione delle prescrizioni d’ordine o di controllo, può essere punito dall’organo amministrativo competente con una multa fino a 500 franchi.
2La procedura è regolata dalle norme della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.[76]
Art. 361Chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta;
chi contravviene all’obbligo di serbare il segreto;
è punito con la multa fino a 100’000 franchi; è riservata l’azione penale.[77]
2Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento competente; i casi di particolare gravità sono deferiti al Ministero pubblico.
3La procedura è regolata dalle norme della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.[78]
Disposizioni transitorie e finali
A. Disposizione transitoria
Art. 371La legge si applica alle richieste inoltrate dopo la sua entrata in vigore.
2Le prestazioni sociali erogate in virtù del previgente diritto vengono adeguate al nuovo diritto entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato. L’adeguamento può avvenire anche durante il periodo di decorrenza delle decisioni emanate in virtù del previgente diritto; in nessun caso queste decisioni conferiscono diritti acquisiti.
3In deroga all’art. 10, per l’anno 2005 fanno stato i limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per gli anni 2003 e 2004.[80]
4In deroga all’art. 10, per l’anno 2007 fanno stato i limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per gli anni 2003 e 2004.[81]
5In deroga all’art. 10, per gli anni 2013 e 2014 fanno stato i limiti previsti dalla legge per gli anni 2011 e 2012.[82]
Art. 37a[83]Le prestazioni erogate secondo i limiti applicati nell’anno 2007 o calcolate computando l’importo degli assegni familiari di base e per giovani in formazione o invalidi in vigore fino al 31 dicembre 2007, vengono adeguate in caso di revisione periodica o straordinaria (art. 27 Laps).
B. Entrata in vigore
Art. 381Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.[84]
Pubblicata nel BU 2003, 13 e 28.
[1] Ingresso modificato dalla L 15.4.2025; in vigore dal 20.6.2025 - BU 2025, 126.
[2] Cpv. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 182; precedente modifica: BU 2003, 28.
[3] Titolo introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[4] Nota marginale modificata dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194.
[5] Art. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 182; precedenti modifiche: BU 2003, 28; BU 2010, 303; BU 2015, 194.
[6] Art. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 2003, 28.
[7] Art. abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedenti modifiche: BU 2003, 28; BU 2010, 303.
[8] Titolo modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[9] Capitolo introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[10] Art. modificato dalla L 23.2.2022; in vigore dal 1.7.2022 - BU 2022, 182; precedenti modifiche: BU 2003, 28; BU 2015, 194.
[11] Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[12] Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[13] Lett. modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 581.
[14] Lett. modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[15] Cpv. abrogati dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[16] Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[17] Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[18] Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[19] Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[20] Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[21] Art. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[22] Lett. modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 271.
[23] Lett. abrogata dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[24] Lett. abrogata dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[25] Lett. modificata dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 94; precedente modifica: BU 2006, 313.
[26] Cpv. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[27] Lett. modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[28] Lett. modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 271; precedenti modifiche: BU 2003, 28; BU 2010, 303.
[29] Lett. modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[30] Lett. abrogata dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[31] Lett. abrogata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[32] Cpv. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[33] Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2017, 32; precedente modifica: BU 2008, 110.
[34] Cpv. modificato dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 271.
[35] Art. introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[36] Cpv. modificato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedenti modifiche: BU 2003, 28; BU 2010, 303.
[37] Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[38] Lett. modificata dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 2010, 303.
[39] Capitolo abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 2003, 28.
[40] Art. abrogati dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 2003, 28.
[41] Art. abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedenti modifiche: BU 2003, 28; BU 2006, 313.
[42] Capitolo introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[43] Sezione introdotta dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[44] Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[45] Cpv. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[46] Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 303; precedente modifica: BU 2003, 28.
[47] Cpv. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[48] Art. reintrodotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313; precedente modifica: BU 2003, 28.
[49] Art. reintrodotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313; precedente modifica: BU 2003, 28.
[50] Art. abrogato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[51] Art. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 73; precedente modifica: BU 2006, 313.
[52] Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[53] Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[54] Cpv. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 73.
[55] Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[56] Cpv. introdotto dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[57] Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[58] Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[59] Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2010, 303; precedente modifica: BU 2006, 313.
[60] Cpv. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 73; precedente modifica: BU 2006, 313.
[61] Sezione introdotta dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[62] Art. introdotto dalla L 15.4.2025; in vigore dal 20.6.2025 - BU 2025, 126.
[63] Art. introdotto dalla L 15.4.2025; in vigore dal 20.6.2025 - BU 2025, 126.
[64] Nota marginale modificata dalla L 15.4.2025; in vigore dal 20.6.2025 - BU 2025, 126.
[65] Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[66] Nota marginale modificata dalla L 15.4.2025; in vigore dal 20.6.2025 - BU 2025, 126.
[67] Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[68] Nota marginale modificata dalla L 15.4.2025; in vigore dal 20.6.2025 - BU 2025, 126.
[69] Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[70] Nota marginale modificata dalla L 15.4.2025; in vigore dal 20.6.2025 - BU 2025, 126.
[71] Art. modificato dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[72] Sezione introdotta dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[73] Nota marginale modificata dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 313.
[74] Cpv. modificato dalla L 23.6.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 517; precedente modifica: BU 2006, 313.
[75] Sezione introdotta dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[76] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
[77] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19.
[78] Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
[79] Titolo introdotto dalla L 26.6.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 28.
[80] Cpv. introdotto dal DL 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2005, 56.
[81] Cpv. modificato dalla L 13.12.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 49; precedente modifica: BU 2006, 41.
[82] Cpv. introdotto dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 94.
[83] Art. introdotto dal DL 19.12.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 113.
[84] Entrata in vigore, unitamente alla modifica del 26.6.2002: 1° febbraio 2003 - BU 2003, 13 e 28.