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 Decreto esecutivo concernente l'aliquota per il finanziamento dell'indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 30 novembre 2016

Decreto esecutivo

concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

del 30 novembre 2016 (stato 1° gennaio 2023)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamati gli articoli 19 e 20 della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 (in seguito Lipga),

decreta:

Aliquote contributive (art. 20 Lipga)

Art. 11I contributi percentuali applicabili per il finanziamento dell’indennità di adozione ammontano allo 0.003%.

2Il prelievo del contributo è sospeso.[1]

 

Entrata in vigore

Art. 21Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

2Esso entra in vigore il 1° gennaio 2017.

 

 

Pubblicato nel BU 2016, 490.


[1]  Cpv. introdotto dal DE 23.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 291.