873.110



 

Regolamento

d’applicazione della legge concernente il promovimento, il coordinamento

e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane

(RLAnz)[1]

(del 22 agosto 2012)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz)

decreta:

Capitolo primo

Competenze

 

Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 11Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) applica la Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 (LAnz); esso si avvale della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (in seguito Divisione) e dell’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (in seguito Ufficio).

2Il Dipartimento è in particolare competente per:

a)emanare e revocare le decisioni di riconoscimento ai sensi della LAnz;

b)coordinare a livello strategico le risorse e le prestazioni previste dalla LAnz;

c)emanare direttive sui contributi (rette) a carico delle persone anziane e stabilire il contributo minimo (retta minima).

 

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie

Art. 2La Divisione è competente per:

a)rilevare i bisogni esistenti e prospettare l’offerta e l’ordine degli interventi come base per l’elaborazione della pianificazione cantonale da parte del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 5 LAnz;

b)definire le prestazioni finanziate tramite i contratti di prestazione;

c)stipulare i contratti di prestazione;

d)stabilire il contributo annuo fisso a favore del Consiglio degli anziani.

 

Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio

Art. 3L’Ufficio è competente per:

a)realizzare gli obiettivi della pianificazione cantonale;

b)collaborare con i Comuni e gli enti di diritto pubblico e di diritto privato e assicurare loro la necessaria consulenza per la realizzazione di attività a favore delle persone anziane ai sensi della LAnz;

c)preparare i contratti di prestazione e vigilare sulla loro applicazione;

d)esercitare il controllo finanziario sulle strutture sociosanitarie;

e)promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture sociosanitarie e garantire il controllo della qualità di tali prestazioni;

f)esaminare la documentazione concernente le domande di finanziamento per l’acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di strutture sociosanitarie, della costruzione, della ristrutturazione e dell’ampliamento delle stesse nonché concedere i relativi contributi  fino a fr. 500’000.–.

 

Capitolo secondo

Finanziamento

 

Strutture sociosanitarie

Art. 4Possono beneficiare di contributi le seguenti strutture sociosanitarie:

a)strutture medicalizzate per persone anziane parzialmente o completamente non autosufficienti che manifestano un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto;

b)appartamenti protetti per persone anziane autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che manifestano un bisogno di cura, assistenza o sostegno in un ambiente protetto.

 

Organizzazione delle strutture sociosanitarie

Art. 51Le strutture sociosanitarie accolgono, nei limiti stabiliti dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 80 della Legge sanitaria del 18 aprile 1989, le persone anziane ai sensi dell’art. 3 LAnz.

2Le strutture possono accogliere persone che non rientrino nella definizione di persone anziane ai sensi dell’art. 3 LAnz, previa autorizzazione dell’Ufficio.

 

Personale

Art. 61Le strutture sociosanitarie riconosciute dispongono di personale adeguato, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista delle conoscenze professionali.

2Il personale deve poter garantire l’erogazione di prestazioni di qualità, nel rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal contratto di prestazione.

 

Direttore

Art. 71Il Direttore di ogni struttura sociosanitaria riconosciuta ai sensi dell’art. 6 LAnz deve possedere la formazione, l’esperienza e le attitudini necessarie al buon funzionamento della struttura in questione.

2Il bando di concorso per l’assunzione del Direttore di una struttura sociosanitaria deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino; il bando deve essere preventivamente sottoposto all’Ufficio per approvazione.

3Tutte le candidature devono essere sottoposte all’Ufficio che ne valuta l’idoneità sulla base di quanto previsto dal bando di concorso.

4L’ente gestore della struttura sociosanitaria procede alla nomina del Direttore unicamente tra i candidati ritenuti idonei dall’Ufficio; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio di Stato.

 

Procedura di riconoscimento

Art. 8L’Ufficio stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento, i termini e la documentazione necessaria.

 

Finanziamento per la costruzione

Art. 9I contributi per la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento (compresi le attrezzature e l’arredamento di base) di strutture sociosanitarie sono concessi se:

a)le attività svolte rientrano nel quadro della pianificazione cantonale e

b)le opere proposte sono conformi alle normative vigenti e alle direttive tecniche del Dipartimento.

 

Finanziamento per l’esercizio

Art. 101Il contributo globale è strutturato in una parte standard e in una parte individualizzata.

Struttura del contributo globale e istanza

di finanziamento

2La parte standard è calcolata sulla base dei costi-obiettivo delle prestazioni definiti dalla Divisione; tali costi possono essere differenziati per tipo di prestazione e in base alla quantità e alla qualità delle prestazioni erogate; la parte individualizzata è calcolata sulla base dei costi non standardizzabili e tiene conto di eventuali situazioni particolari di singole strutture.

3L’Ufficio stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza di finanziamento, i termini e la documentazione necessaria.

 

Determinazione del contributo globale

Art. 111Per stabilire il contributo globale si prendono in considerazione unicamente i costi funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla LAnz e dal presente regolamento.

2Alle strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi dell’art. 6 LAnz possono essere finanziati:

a)gli interessi ipotecari e il rimborso del debito ipotecario versato a terzi, considerato che gli interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado al momento della stipulazione del contratto con l’istituto di credito, mentre il rimborso del debito ipotecario può essere riconosciuto di principio nella misura massima del 3% sul valore iniziale del debito riconosciuto;

b)le quote di rimborso annuale dei prestiti stanziati ai sensi della legge federale sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 21 marzo 1997 (abrogata dalla legge federale sulla politica regionale del 6 ottobre 2006) e della legge di applicazione e di complemento della legge federale sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane del 17 ottobre 1977 (abrogata dalla legge d’applicazione della legge federale sulla politica regionale del 22 giugno 2009).[2]

3Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.

4Le entrate sono stabilite in base agli art. 11, 16 e 17 LAnz.

 

Adeguamento del contributo globale

Art. 121Il contratto di prestazione può prevedere adeguamenti del contributo globale allo scopo di:

a)mantenere un’adeguata correlazione tra contributo, quantità e qualità delle prestazioni e tra entrate stimate ed entrate effettive

b)considerare eventi esogeni rispetto alla gestione della struttura.

2Tali adeguamenti sono regolati finanziariamente nell’esercizio successivo rispetto a quello in cui sono accertati.

 

Garanzie di equilibrio finanziario

Art. 131Le strutture sociosanitarie riconosciute adottano le misure necessarie per sostenere l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo.

2A tale scopo si dotano di strumenti adeguati, in particolare con la costituzione di un fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali.

3Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione di tali garanzie e il loro utilizzo.

 

Contratto di prestazione

Art. 141Il contratto di prestazione deve essere in forma scritta.

2Esso definisce annualmente il contributo globale, precisando condizioni e obiettivi qualitativi e quantitativi che sono alla base del calcolo di tale contributo, così come le modalità di versamento di tale contributo; di regola il contributo globale è versato nell’anno di esercizio in rate definite dal contratto.

3Il contratto indica il numero di posti letto autorizzati ai sensi dell’art. 80 Legge sanitaria.

 

Partecipazione dei Comuni all’onere a carico

dell’ente proprietario della struttura

Art. 151Richiamato l’art. 8 LAnz si stabiliscono i seguenti parametri e modalità di calcolo degli interessi e ammortamenti ipotecari:

a)l’ammortamento ipotecario annuo del 3% del valore iniziale riconosciuto;

b)gli interessi passivi ipotecari applicati dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado, sul valore residuo riconosciuto;

c)la quota giornaliera di rimborso che si ottiene dividendo l’importo complessivo degli interessi e degli ammortamenti ipotecari a carico dell’ente proprietario della struttura per il numero delle giornate di occupazione annuali potenziali.

2Il numero delle giornate di occupazione annuali si ottiene moltiplicando il numero di posti letto della struttura per 365 giorni.

 

Capitolo terzo

Procedura di finanziamento per l’acquisto di terreni, di edifici, la costruzione,

la ristrutturazione e l’ampliamento

A. Contributi superiori ai 500’000.– franchi

 

Domanda preliminare

Art. 161Prima di procedere all’acquisto di terreni o edifici destinati alla realizzazione di strutture sociosanitarie, o all’elaborazione di progetti per la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento delle stesse, una domanda preliminare di finanziamento deve essere presentata al Dipartimento.

2Tale domanda deve includere la documentazione seguente:

a)la descrizione di massima del progetto;

b)il numero di posti letto previsti e la tipologia degli stessi;

c)il costo stimato;

d)il piano di copertura finanziario.

 

Progetto definitivo e documentazione

Art. 171Se la domanda preliminare di finanziamento viene accolta, una domanda definitiva di finanziamento deve essere presentata al Dipartimento.

2Tale domanda deve includere in 4 copie la documentazione seguente:

a)il progetto definitivo;

b)la relazione tecnica;

c)il preventivo dettagliato;

d)il piano di finanziamento.

 

Inizio lavori

Art. 18L’inizio dei lavori è subordinato all’accoglimento della domanda definitiva di finanziamento da parte del Gran Consiglio.

 

B. Contributi fino a fr. 500’000.–

 

Procedura

Art. 19Le richieste di contributi fino a fr. 500’000.– sono da presentare all’Ufficio, secondo la procedura stabilita dallo stesso.

 

Capitolo quarto

Consiglio degli anziani

 

Compiti

Art. 201Nell’ambito della sua attività il Consiglio degli anziani in particolare:

a)contribuisce a sviluppare un’idea positiva dell’età anziana;

b)sollecita le misure che contribuiscono a rafforzare la solidarietà tra generazioni;

c)partecipa direttamente allo sviluppo di programmi specifici;

d)propone le modifiche legislative e ambientali adeguate ad una società aperta a tutte le generazioni;

e)sollecita l’applicazione di misure atte a sostenere la promozione dell’autonomia e la prevenzione degli abusi e dei maltrattamenti.

2Prima di modifiche di norme legislative o esecutive riguardanti il settore delle persone anziane o dell’adozione di importanti provvedimenti di portata generale riguardanti tale settore è richiesto l’avviso del Consiglio degli anziani.

 

Rappresentanza dello Stato

Art. 211Allo Stato deve essere garantita una rappresentanza con voto consultivo nel Consiglio degli anziani.

2Il rappresentante dello Stato viene designato dal Consiglio di Stato e resta in carica per quattro anni.

 

Finanziamento

Art. 221Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio degli anziani presenta alla Divisione un preventivo sulla base delle attività previste per l’anno successivo.

2In base a tale preventivo la Divisione stabilisce il contributo annuo fisso, entro i limiti posti all’art. 24 cpv. 3 della LAnz.

 

Capitolo quinto

Disposizioni finali

 

Norma abrogativa

Art. 23Il Regolamento della legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane del 25 giugno 1973, del 8 gennaio 2008, è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 24Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[3]

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 2012, 407.

 

 


[1]  Titolo modificato dal R 28.8.2019; in vigore dal 30.8.2019 - BU 2019, 309.

[2]  Cpv. modificato dal R 28.8.2019; in vigore dal 30.8.2019 - BU 2019, 309.

[3]  Entrata in vigore: 31 agosto 2012 - BU 2012, 407.