Legge
concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie
comunali della cassa cantonale di compensazione AVS
(del 24 aprile 1990)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto l’art. 5 del decreto legislativo per l’applicazione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, del 28 gennaio 1948;
visto il messaggio 23 gennaio 1990 n. 3553 del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 1L’onorario minimo del gerente dell’agenzia comunale della cassa cantonale di compensazione AVS è stabilito in base alla popolazione residente risultante dal censimento federale ed è costituito da:
a)un’indennità base di fr. 500.-;
b)un importo fisso di fr. 2,50 per abitante.
Art. 2L’onorario del gerente è a carico del Comune e la cassa cantonale di compensazione corrisponde ai Comuni, per la gestione dell’agenzia comunale, una indennità pari al 70% dell’onorario minimo.
Art. 3La presente legge abroga il decreto legislativo del 27 giugno 1967.
Art. 4Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum e ottenuta l’approvazione federale,[1] la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1990.
Pubblicato nel BU 1990, 311.
[1] Approvazione federale: 22 agosto 1990 – BU 1990, 311.