Decreto esecutivo
concernente la definizione dei comprensori di attività dei
servizi di assistenza e cura a domicilio
(SACD)
(del 17 novembre 1999)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
-richiamati gli articoli 7 cpv. 2 lett. a), 9 e 41 della legge sull’assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997;
-richiamato il rapporto di pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio (prima parte) del mese di gennaio 1999;
decreta:
Comprensori
Art. 1I comprensori di attività dei Servizi di assistenza e cura a domicilio sono così composti:
a)Mendrisiotto
1.Comuni del Distretto di Mendrisio;
2.Comuni di Maroggia, Rovio, Brusino Arsizio, Arogno e Melano.
b)Luganese
1.Comune di Lugano;
2.Comuni dei Circoli di Carona, Sonvico e Capriasca;
3.Comuni del Circolo di Vezia, ad eccezione dei Comuni di Cadempino e Lamone;
4.Comuni di Bissone e Muzzano.[1]
c)Malcantone e Vedeggio
1.Comuni dei Circoli della Magliasina, Sessa, Breno e Taverne;
2.Comuni del Circolo di Agno, ad eccezione del Comune di Muzzano;
3.Comuni di Cadempino, Lamone, Medeglia e Isone.[2]
d)Locarnese
1.Comuni del Distretto di Locarno, ad eccezione del Comune di Contone;
2.Comuni del Distretto di Vallemaggia.
e)Bellinzonese
1.Comuni del Distretto di Bellinzona, ad eccezione dei Comuni di Medeglia e Isone;
2.Comune di Contone.
f)Tre Valli
Comuni dei Distretti di Riviera, di Blenio e di Leventina.
Entrata in vigore
Art. 21Il presente decreto esecutivo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore[3].
2Esso è intimato ai Comuni, che hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 78 LPamm).
Pubblicato nel BU 1999, 269.
[1] Lett. modificata dal DE 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 161.
[2] Lett. modificata dal DE 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 161; precedente modifica: BU 2000, 17.
[3] Entrata in vigore: 19 novembre 1999 – BU 1999, 269.