Decreto esecutivo
che designa l’istanza deputata a verificare se sono adempiuti
i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui
all’art. 41 cpv. 3 LAMal
(del 10 dicembre 2002)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati:
-la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994, art. 41 cpv. 3, secondo il quale «se, per motivi d’ordine medico, l’assicurato ricorre ai servizi di un ospedale pubblico o sussidiato dall’ente pubblico, situato fuori dal suo Cantone di domicilio, il Cantone di domicilio assume la differenza tra i costi fatturati e quelli corrispondenti alle tariffe applicabili agli abitanti del Cantone ove si trova il suddetto ospedale»,
-l’art. 72 della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, ove si prescrive che «il Consiglio di Stato designa l’istanza deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone»,
ricordato che a seguito degli accordi intervenuti su richiesta dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC), a partire dal 2003 la gestione delle ospedalizzazioni fuori Cantone non sarà più assicurata dall’EOC (cfr. Messaggio governativo n. 5177 del 27 novembre 2001);
considerato che per motivi di semplificazione della procedura e di razionalità amministrativa è indicato affidare la competenza di verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone e quella di rilasciare la garanzia finanziaria per tutte le ospedalizzazioni fuori Cantone alla medesima istanza;
sentito il Medico cantonale, su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità
decreta:
Competenza
Art. 11L’Ufficio del medico cantonale è designato quale istanza deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone per tutte le ospedalizzazioni e a rilasciare la relativa garanzia finanziaria.
2L’Ufficio è pure competente a decidere sull’assunzione da parte del Cantone dei costi delle prestazioni di cura ambulatoriale fornite in ospedali fuori Cantone.
Addebitamento
Art. 2Le spese di partecipazione cantonale conseguenti all’applicazione dell’art. 41 cpv. 3 LAMal sono addebitate alla voce di spesa n. 295.364.003 «Contributi cantonali per le ospedalizzazioni fuori Cantone».
Abrogazione e diritto transitorio
Art. 31Il presente decreto abroga il Decreto esecutivo che designa l’istanza deputata a verificare se sono adempiuti i requisiti per l’assunzione da parte del Cantone dei costi di cui all’art. 41 cpv. 3 LAMal in caso di ricovero ospedaliero fuori Cantone del 9 febbraio 1999.
2Alle richieste di assunzione dei costi e di garanzia finanziaria inoltrate prima del 1° gennaio 2003 si applicano il diritto e la procedura previgenti.
3I ricoveri ospedalieri autorizzati dall’Ente Ospedaliero Cantonale e la cui degenza è iniziata prima del 31 dicembre 2002 vengono addebitati all’EOC in base al diritto previgente. Nel caso dovesse emergere una differenza tra il contributo assegnato all’EOC nel 2002 e la spesa effettiva, detta differenza verrà compensata tra il Cantone e l’EOC.
Entrata in vigore
Art. 4Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Pubblicato nel BU 2002, 455.