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Regolamento

della legge sullintegrazione sociale e professionale degli invalidi

(del 19 giugno 2012)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

TITOLO I

Competenze

 

Dipartimento della sanità e della socialità

Art. 11Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) applica la legge sullintegrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 (in seguito: legge) e il presente regolamento; esso si avvale della Divisione dellazione sociale e delle famiglie (in seguito: Divisione) e dellUfficio degli invalidi (in seguito: Ufficio).

2Il Dipartimento è in particolare competente per:

a)applicare la legge federale sulle istituzioni che promuovono lintegrazione degli invalidi (in seguito: LIPIn);

b)coordinare a livello strategico le risorse e le prestazioni in materia di integrazione di invalidi previste dalla legislazione vigente;

c)emanare e revocare le decisioni di autorizzazione desercizio agli istituti per invalidi (in seguito: istituti) ai sensi dellart. 3c della legge;

d)emanare e revocare le decisioni di riconoscimento degli istituti e degli enti di integrazione ai sensi dellart. 3d della legge.

3Rimangono riservate le competenze del Consiglio di Stato non espressamente conferite ad altre autorità.

 

Divisione dellazione sociale e delle famiglie

Art. 2La Divisione è competente per:

a)rilevare i bisogni esistenti, prospettare lofferta e lordine di priorità degli interventi ai sensi dellart. 2a della legge;

b)definire le prestazioni negoziate con i contratti di prestazione;

c)emanare le direttive inerenti allesecuzione dei provvedimenti previsti dalla legge;

d)decidere il sussidio per gli investimenti ai sensi dellart. 12 della legge fino ad un massimo di fr. 200000.–;

e)stipulare i contratti di prestazione ai sensi dellart. 13 cpv. 2 della legge;

f)decidere il finanziamento per le spese di esercizio dei servizi di integrazione ai sensi dellart. 14a della legge;

g)elaborare le direttive per la fissazione di tariffe e rette ai sensi dellart. 18 della legge;

h)assicurare la consulenza e curare linformazione sui provvedimenti previsti dalla legge.

 

Ufficio degli invalidi

Art. 3LUfficio degli invalidi è competente per:

a)esercitare la vigilanza sugli istituti autorizzati e sullapplicazione dei provvedimenti previsti dalla legge;

b)promuovere la realizzazione degli obiettivi della pianificazione cantonale, lesecuzione e la qualità dei provvedimenti dintegrazione degli invalidi;

c)decidere il contributo per i provvedimenti particolari ai sensi degli art. 8 e 15a della legge.

 

TITOLO II

Commissione consultiva

 

Composizione e competenze

Art. 41La Commissione per lintegrazione degli invalidi è composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti fra specialisti e persone attive nel settore o con attitudini e competenze adeguate alle tematiche dellintegrazione sociale e professionale degli invalidi e da un rappresentante del Dipartimento.

2Essa può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni previo consenso del Dipartimento.

3Essa è in particolare competente per:

a)esprimere il proprio preavviso sulla pianificazione cantonale ai sensi dellart. 2a della legge;

b)fornire al Dipartimento pareri e proposte inerenti allintegrazione professionale di invalidi da parte di enti pubblici o  privati;

c)proporre orientamenti di politica sociale e mandati di ricerca in favore di invalidi;

d)esprimere il proprio giudizio in merito a modifiche di legge e del presente regolamento.

 

Funzionamento

Art. 51La Commissione è convocata dal Presidente o su istanza di almeno tre membri.

2La durata del mandato della Commissione è stabilita secondo quanto previsto dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

3Essa organizza il proprio funzionamento.

 

TITOLO III

Istituti per invalidi

Capitolo primo

Autorizzazione

 

A. Obbligo

Art. 61Gli istituti ai sensi dellart. 3a della legge che accolgono e assistono regolarmente invalidi necessitano di unautorizzazione desercizio, come previsto allart. 3c della legge.

2Non soggiacciono allobbligo di autorizzazione:

a)le scuole speciali private autorizzate ai sensi della legge sulla pedagogia speciale;

b)le colonie e i campi di vacanza, i centri di tempo libero, riservate le vigenti disposizioni cantonali specifiche;

c)le altre strutture ad uso sociale e collettivo promosse direttamente dagli invalidi che ne fanno uso.

 

B. Requisiti

I. In generale

Art. 71Gli istituti devono operare nel rispetto dei bisogni degli invalidi accolti e dei principi stabiliti allart. 4 della legge.

2Essi devono disporre di una solida base economica.

3Lamministrazione degli istituti deve gestire, aggiornare e archiviare in modo appropriato la documentazione contabile, le informazioni relative agli utenti ed al proprio personale.

 

II. Concetto quadro

Art. 81Gli istituti devono disporre di un concetto contenente le informazioni di base relative allente gestore, allattività dellistituto, allorganizzazione, alle prestazioni erogate, alla regolamentazione dei diritti, dei doveri e delle modalità di interazione e partecipazione delle persone interessate.

2Il concetto quadro deve essere accessibile a tutte le persone interessate alle attività degli istituti.

 

III. Prestazioni

Art. 91Gli istituti devono essere integrati nel contesto sociale, culturale ed economico in cui operano.

2Essi devono in particolare garantire:

a)la gestione e laggiornamento di un piano individuale degli interventi;

b)la corrispondenza tra il piano individuale degli interventi e le prestazioni effettivamente erogate;

c)la possibilità di integrazione sociale e professionale al di fuori dellistituto;

d)la protezione contro gli abusi e i maltrattamenti;

e)la possibilità di ottenere un trasporto conforme ai bisogni dei propri utenti.

3Gli istituti verificano se gli utenti sono adeguatamente assicurati contro i rischi dinfortunio e responsabilità civile e segnalano alle persone interessate eventuali mancanze in tal senso.

 

IV. Infrastruttura

Art. 10Gli istituti devono garantire:

a)il rispetto della sfera privata e un comfort adeguato alle esigenze degli utenti;

b)laccessibilità ai locali per i propri utenti;

c)la conformità alle misure di sicurezza e antincendio vigenti;

d)il rispetto delle norme igienico-ambientali vigenti;

e)il rispetto delle norme in materia di conservazione e manipolazione delle derrate alimentari vigenti.

 

V. Personale

Art. 111Gli istituti devono disporre di personale direttivo, amministrativo, di presa a carico e addetto ai servizi generali in numero sufficiente; essi devono inoltre designare un medico di riferimento per i bisogni dellistituto, degli utenti e del personale.

2Il personale deve disporre dei requisiti professionali, attitudinali e di esperienza idonei al tipo di funzione svolta; almeno la metà del personale addetto alla presa a carico degli invalidi deve disporre di un titolo riconosciuto a livello federale o cantonale in ambito sociale, educativo, pedagogico o sanitario.

3LUfficio può eccezionalmente concedere una deroga a quanto previsto al cpv. 2 nel caso in cui il personale disponga di una formazione inerente al tipo di integrazione professionale offerta dallistituto.

 

VI. Formazione e supervisione

Art. 121Gli istituti devono offrire al personale la possibilità di acquisire, completare e aggiornare la propria formazione.

2Essi devono assicurare al personale una supervisione regolare.

 

C. Istanza di autorizzazione

Art. 131Gli istituti devono inoltrare listanza di autorizzazione per iscritto al Dipartimento, tramite lUfficio.

2La Divisione stabilisce le modalità di presentazione dellistanza, i termini e la documentazione necessaria.

3LUfficio assicura la consulenza agli istanti.

 

D. Procedura

Art. 141LUfficio esamina la documentazione ricevuta per verificare se i requisiti previsti per lottenimento dellautorizzazione sono soddisfatti; a tale scopo esso può procedere a sopralluoghi, colloqui, richiedere informazioni supplementari agli interessati e a terzi e, se necessario, richiedere perizie da parte di esperti.

2Lautorizzazione desercizio può essere rilasciata dal Dipartimento a tempo determinato ed essere gravata da oneri e/o condizioni.

3Gli istituti devono comunicare immediatamente allUfficio ogni cambiamento inerente ai requisiti di autorizzazione.

 

E. Vigilanza

Art. 151LUfficio verifica almeno una volta ogni due anni che le condizioni per il rilascio dellautorizzazione siano ancora adempiute.

2I funzionari dellUfficio hanno in ogni tempo, durante lesercizio, accesso agli spazi dove si esercita unattività sottoposta a vigilanza; essi possono inoltre richiedere laccesso alla documentazione inerente a tale attività.

3Nellambito della vigilanza lUfficio può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti.

 

Capitolo secondo

Riconoscimento e finanziamento

 

A. Riconoscimento

I. Requisiti

Art. 161Ogni istituto ai sensi dellart. 3a della legge può essere riconosciuto se adempie cumulativamente ai requisiti posti allart. 3d cpv. 1 della legge e ai seguenti requisiti:

a.è gestito da un ente pubblico o privato senza scopo di lucro;

b.ha sede in Svizzera;

c.opera secondo i principi di razionalità ed economicità;

d.accoglie invalidi ai sensi dellart. 3 della legge;

e.offre prestazioni che corrispondono a quanto stabilito nel catalogo dei servizi e delle prestazioni emanato dalla Divisione ai sensi dellart. 2 lett. b) del presente regolamento;

f.garantisce una  separazione netta fra la direzione e lente proprietario;

g.dispone di spazi adeguati allo svolgimento delle attività previste e ai bisogni degli utenti, nel rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi stabiliti dalla Divisione;

h.dispone di unorganizzazione che assicura la qualità delle prestazioni erogate, della gestione degli utenti e del personale con un sistema periodicamente certificato in base alle indicazioni della Divisione; gli istituti che ottengono il riconoscimento per la prima volta devono ottenere la certificazione entro tre anni dalla domanda di riconoscimento;

i.nellammissione degli invalidi garantisce il rispetto di quanto previsto all’art. 11 della legge.

2Le case, i centri diurni e i laboratori protetti possono essere riconosciuti se, oltre a soddisfare i requisiti sanciti al cpv. 1 dispongono di un numero minimo di 12 posti.

3Gli appartamenti protetti possono essere riconosciuti se, oltre a soddisfare i requisiti sanciti al cpv. 1, dipendono per quanto concerne la gestione e la responsabilità giuridica da un ente gestore di una casa, di un laboratorio o di un centro diurno.

4Altre strutture ad uso sociale e collettivo possono essere riconosciute se, oltre a soddisfare i requisiti sanciti al cpv. 1 sono organizzate sotto forma di locali decentralizzati e dipendono per quanto concerne la gestione e la responsabilità giuridica da un ente gestore di una casa.

5In presenza di esigenze e situazioni particolari il Dipartimento può eccezionalmente concedere deroghe al soddisfacimento di uno o più requisiti.

 

II. Istanza

Art. 171Gli istituti devono inoltrare listanza di riconoscimento per iscritto al Dipartimento, tramite lUfficio.

2La Divisione stabilisce le modalità di presentazione dellistanza, i termini e la documentazione necessaria.

3LUfficio assicura la consulenza agli istanti.

 

B. Finanziamento

Art. 181Ogni istituto può percepire finanziamenti per prestazioni destinate ad invalidi adulti che soddisfano i seguenti requisiti:

a.beneficiano di una rendita ai sensi della legge federale sullassicurazione per linvalidità (in seguito: LAI) oppure;

b.sono accolti in istituto (pur non beneficiando di una rendita ai sensi della LAI) per progetti individuali dintegrazione sociale e/o professionale o di prevenzione, previa autorizzazione da parte dellUfficio oppure;

c.pur avendo raggiunto letà stabilita per il diritto alla rendita di vecchiaia ai sensi della legge federale sullassicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono continuare a soggiornare in istituto previa autorizzazione da parte dellUfficio.

2LUfficio valuta la conformità fra il bisogno individuale e il provvedimento proposto nei casi di cui al cpv. 1 lett. b) e c).

3Ogni istituto può inoltre percepire finanziamenti per prestazioni destinate a minorenni invalidi che necessitano di provvedimenti educativi e/o sanitari in esternato e/o in internato.

 

C. Organizzazione istituti riconosciuti

I. Assunzione personale

Art. 191Ogni istituto riconosciuto deve garantire il rispetto delle condizioni minime stabilite dalla Divisione per quanto concerne le qualifiche, leffettivo e la retribuzione del personale.

2Di regola lassunzione del personale deve avvenire tramite la pubblicazione di un bando di concorso pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino.

3Ogni istituto riconosciuto deve assumere un unico Direttore che disponga della formazione, dellesperienza e delle attitudini necessarie; la nomina del Direttore avviene tramite la pubblicazione di un bando di concorso sul Foglio ufficiale del Canton Ticino, che deve essere preventivamente sottoposto alla Divisione per una verifica dei requisiti.

 

II. Ammissione utenti

Art. 201Ogni istituto riconosciuto valuta le richieste di ammissione  tenendo conto delladeguatezza fra la propria offerta e i bisogni individuali dellutente in questione.

2Ogni nuova ammissione deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti allart. 11 della legge ed essere segnalata allUfficio che può valutarne la conformità in base a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

3Per urgenze o situazioni particolari ogni istituto può essere tenuto ad accogliere, nel limite delle possibilità logistiche e dadeguatezza della propria offerta, gli invalidi proposti dallUfficio.

4I minorenni con bisogni di misure di pedagogia speciale possono essere accolti previa autorizzazione dellUfficio della pedagogia speciale; per i bisogni sanitari e per linternato lautorizzazione è rilasciata dallUfficio.

5Ogni ammissione è possibile unicamente con il consenso dellutente o del suo rappresentante legale.

 

III. Dimissione utenti

Art. 211Un utente può essere dimesso se:

a)lofferta dellistituto non è più adeguata ai suoi bisogni individuali oppure;

b)tale misura è adottata allo scopo di garantire il rispetto di quanto previsto allart. 11 cpv. 2 della legge oppure;

c)lui stesso o il suo rappresentante legale lo richiedono.

2Ogni dimissione deve essere corredata di un rapporto duscita con le principali informazioni inerenti al periodo trascorso nellistituto e, se necessario, da una o più proposte alternative, compatibili con le esigenze dellutente.

3Ogni dimissione è segnalata allUfficio che, in caso di controversia, decide sul provvedimento proposto dallistituto.

 

D. Costruzione, ricostruzione,

ampliamento, ammodernamento,

acquisto di immobili e attrezzature di base

I. Determinazione del sussidio

Art. 221Nella determinazione del sussidio sono riconosciute le seguenti spese:

a.costi per la costruzione, la ricostruzione, lampliamento e lammodernamento di istituti;

b.costi per lacquisto di immobili e di attrezzature di base ad esclusione dei terreni.

2Le spese  sono riconosciute in base alle direttive settoriali emanate dalla Divisione.

 

II. Domanda preliminare

Art. 23Prima di avviare la procedura di acquisto di immobili o di attrezzature di base, prima di procedere allelaborazione di progetti di costruzione, di ricostruzione, di ampliamento e di ammodernamento di istituti, deve essere trasmessa una domanda preliminare di sussidio:

a.per importi fino ad un massimo di fr. 200000.– alla Divisione;

b.per importi superiori a fr. 200000.– al Dipartimento.

 

III. Progetto di massima

Art. 24Ottenuta l’approvazione della domanda preliminare, l’istituto deve presentare un progetto di massima:

a.per importi fino ad un massimo di fr. 200000.– alla Divisione;

b.per importi superiori a fr. 200000.– al Dipartimento.

 

IV. Progetto definitivo

Art. 25Ottenuta l’approvazione del progetto di massima, l’istituto deve presentare il progetto definitivo:

a.per importi fino ad un massimo di fr. 200000.– alla Divisione;

b.per importi superiori a fr. 200000.– al Dipartimento.

 

V. Inizio lavori, acquisto di immobili e

attrezzature di base

Art. 26L’inizio dei lavori, l’acquisto di immobili e di attrezzature di base sono subordinati all’autorizzazione da parte dell’istanza competente ad emanare la decisione di concessione del sussidio, secondo quanto previsto all’art. 16 della legge.

 

VI. Istanza

Art. 271Le istanze previste agli artt. 23, 24 e 25 del presente regolamento devono essere trasmesse per iscritto in duplice copia al Dipartimento, tramite l’Ufficio.

2La Divisione stabilisce la documentazione necessaria.

3LUfficio può procedere a sopralluoghi, colloqui, richiedere informazioni supplementari agli interessati e a terzi e, se necessario, richiedere perizie da parte di esperti; esso assicura inoltre la consulenza agli istanti.

 

E. Esercizio, acquisto di altre attrezzature

e arredamento

I. Determinazione del contributo globale

1. In generale

Art. 281Il finanziamento degli istituti riconosciuti avviene attraverso la concessione di un contributo globale, stabilito annualmente in un contratto di prestazione.

2Per stabilire il contributo globale si prendono in considerazione unicamente le entrate e le uscite funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3Il contributo globale è strutturato in una parte standard e in una individualizzata.

4La parte standard è calcolata sulla base dei ricavi e dei costi-obiettivo delle prestazioni definiti dalla Divisione per il settore. Essa può essere differenziata per gruppi di istituti paragonabili per dimensioni e per livelli qualitativi delle prestazioni erogate.

5La parte individualizzata è calcolata sulla base dei costi non standardizzabili e tiene conto di eventuali situazioni particolari di singoli istituti.

 

2. Costi

Art. 291Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.

2Gli interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado.

3Il rimborso di prestiti cantonali, federali o di un debito ipotecario può essere riconosciuto nella percentuale massima stabilita dalla Divisione.

 

II. Adeguamento del contributo globale

Art. 301Al fine di mantenere un’adeguata correlazione tra sussidio, quantità e qualità delle prestazioni, evitare effetti indesiderati connessi con la gestione di ricavi e consentire la presa in considerazione di eventi esogeni rispetto alla gestione dell’istituto, il contratto di prestazione può prevedere adeguamenti del contributo globale.

2Tali adeguamenti sono regolati finanziariamente nellesercizio successivo rispetto a quello in cui sono accertati.

 

III. Garanzie di equilibrio finanziario

Art. 311Gli istituti riconosciuti adottano le misure necessarie per sostenere l’equilibrio finanziario di medio e lungo periodo.

2A tale scopo si dotano di strumenti adeguati, in particolare con la costituzione di un fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali.

3Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione di tali garanzie e il loro utilizzo.

 

IV. Contratto di prestazione

Art. 321Il contratto di prestazione deve essere in forma scritta.

2Esso definisce annualmente il contributo globale, precisando condizioni e obiettivi quantitativi e qualitativi che sono alla base del calcolo di tale contributo, così come le modalità di versamento di tale contributo; di regola il contributo globale è versato nellanno di esercizio in rate definite dal contratto.

 

TITOLO IV

Servizi di integrazione

 

A. Riconoscimento

I. Requisiti

Art. 331Ogni servizio d’integrazione ai sensi dell’art. 3b della legge può essere riconosciuto se adempie cumulativamente ai requisiti posti all’art. 3d cpv. 2 della legge e ai requisiti seguenti:

a.beneficia del sussidio ai sensi dell’art. 74 LAI;

b.garantisce in modo adeguato la qualità;

c.dispone di un concetto quadro in cui figurano il funzionamento e gli obiettivi dintegrazione del servizio offerto;

d.offre servizi dintegrazione nel rispetto dei principi stabiliti allart. 4 della legge, delle norme vigenti in materia igienico-ambientali, di sicurezza, di misure antincendio e di accessibilità;

e.impiega personale che dispone dei requisiti professionali, attitudinali e di esperienza, idonei al tipo di funzione svolta;

f.garantisce al personale momenti di formazione e perfezionamento.

2In presenza di esigenze e situazioni particolari il Dipartimento può eccezionalmente concedere deroghe al soddisfacimento di uno o più requisiti.

 

II. Istanza

Art. 341Gli enti d’integrazione devono inoltrare l’istanza di riconoscimento per iscritto al Dipartimento, tramite l’Ufficio.

2La Divisione stabilisce le modalità di presentazione dellistanza, i termini e la documentazione necessaria.

3LUfficio assicura la consulenza agli istanti.

 

B. Contributo fisso

I. Determinazione

Art. 351Il finanziamento degli enti d’integrazione riconosciuti avviene attraverso la concessione di un contributo fisso.

2Per stabilire il contributo fisso si prendono in considerazione unicamente le uscite funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla legge e dal presente regolamento; nella determinazione del contributo fisso si considerano inoltre tutte le entrate desercizio e di eventuali altri contributi e sussidi relativi allattività svolta.

3Il contributo fisso è basato su unità di prestazioni moltiplicate per un importo fisso unitario, preventivamente definiti dalla Divisione in funzione del tipo di attività svolta.

4Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.

 

II. Decisione

Art. 361Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione della Divisione; esso può essere versato a rate.

2La decisione stabilisce le condizioni, gli obiettivi quantitativi e qualitativi inerenti al contributo fisso.

3Il contributo fisso può essere ridotto a consuntivo se le condizioni e gli obiettivi specificati nella decisione non sono stati rispettati o raggiunti.

 

TITOLO V

Provvedimenti particolari

 

A. Assunzione dei costi supplementari

per provvedimenti particolari

(art. 8 lett. a) e b) legge)

I. Determinazione del contributo fisso

Art. 371Per stabilire il contributo fisso si prendono in considerazione unicamente le uscite funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2Il contributo è stabilito a preventivo in base ad una valutazione del rapporto fra i costi effettivi del provvedimento particolare e i benefici in termini dintegrazione sociale o professionale; lUfficio può ricorrere a pareri o valutazioni esterni.

3Il contributo tiene inoltre conto di eventuali altri contributi e sussidi relativi al provvedimento dintegrazione.

 

II. Istanza

Art. 381L’istanza deve essere trasmessa per iscritto all’Ufficio prima dell’attivazione delle misure per le quali si intende richiedere il contributo.

2LUfficio assicura la consulenza agli istanti, stabilisce le modalità di presentazione dellistanza, i termini e la documentazione necessaria.

 

III. Decisione

Art. 391Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione dell’Ufficio, esso può essere versato a rate.

2La decisione stabilisce le condizioni, gli obiettivi quantitativi e qualitativi inerenti al contributo fisso.

3Il contributo può essere ridotto a consuntivo se le condizioni e gli obiettivi specificati nella decisione non sono stati rispettati o raggiunti.

 

B. Partecipazione finanziaria per i collocamenti

in istituti riconosciuti in altri cantoni

(art. 8 lett. c) legge)

Art. 401Prima di effettuare un collocamento di un invalido in un istituto riconosciuto da un altro Cantone, l’Ufficio valuta l’idoneità della richiesta compatibilmente con l’offerta esistente sul territorio, e decide se autorizzare o meno il collocamento.

2Le spese di tale collocamento sono assunte soltanto se lUfficio lha preventivamente autorizzato.

3La partecipazione finanziaria tiene conto unicamente dei costi derivanti da collocamenti in istituti riconosciuti ai sensi della LIPIn.

4Le modalità e la procedura sono stabilite dalla Convenzione intercantonale per gli istituti sociali del 13 dicembre 2002.

 

TITOLO VI

Rimedi di diritto e disposizioni finali

 

A. Rimedi di diritto

Art. 411Contro le decisioni dell’Ufficio o della Divisione è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato; la procedura di reclamo è gratuita.

2Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[1]

 

B. Norma finale

Art. 42Il Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 5 marzo 2008 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 43Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[2]

 

 

Pubblicato nel BU 2012, 239.

 

 


[1]  Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

[2]  Entrata in vigore: 22 giugno 2012 - BU 2012, 239.