871.100

 : L sull’ assistenza sociale - 8 marzo 1971

 

Legge

sull’assistenza sociale

(dell’8 marzo 1971)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 5 giugno 1970 n. 1651 del Consiglio di Stato;

-richiamata la legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps),[1]

decreta:

Capitolo I

Norme generali

Scopo

Art. 11Lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all’attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all’assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno.

2Esse hanno lo scopo di favorire l’inserimento sociale e professionale dei beneficiari.[2]

 

Sussidiarietà dell’assistenza[3]

Art. 2[4]1Le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali.

2In particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps). [5]

 

Natura delle prestazioni

Art. 3Le prestazioni assistenziali devono essere adeguate ai bisogni e alle attitudini della persona, in modo da prevenirne lo scadimento morale e materiale o da consentirne un conveniente inserimento nella società.

 

Rapporto con l’assistenza di diritto privato

Art. 4Le prestazioni assistenziali sono di regola dovute dallo Stato indipendentemente da qualsiasi obbligo assistenziale di natura civile, in particolare dall’obbligo d’assistenza tra parenti, riservato il diritto di regresso.

 

Titolare del diritto[6]

Art. 5[7]1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.

3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.

 

Eccezioni

Art. 6[8]1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a)richiedenti l’asilo e

b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.

4Nell’assunzione del personale, gli enti assistenziali che hanno un contratto di prestazione con il Cantone, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.[9]

5La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.[10]

 

Art. 7-9...[11]

 

Nozione di domicilio

Art. 10[12]Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977.

 

Capitolo II

Provvedimenti assistenziali[13]

 

Generalità

Art. 11[14]I provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi e in prestazioni assistenziali propriamente dette.

 

A. provvedimenti preventivi[15]

Art. 121L’Autorità cantonale ricerca le cause dell’indigenza e predispone tutte le misure destinate a sopprimerle; essa promuove e coordina le iniziative e gli interventi pubblici e privati intesi a tale scopo.

2L’Autorità cantonale promuove, sostiene finanziariamente e coordina inoltre i provvedimenti di prevenzione all’indebitamento eccessivo, in particolare nei seguenti ambiti:

a) nella formazione

b) nella sensibilizzazione

c) nell’offerta di una consulenza specializzata.[16]

 

Art. 13-16[17]

 

B. Prestazioni assistenziali propriamente dette

I. In generale[18]

Art. 17[19]1La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali.

2Le prestazioni assistenziali sono ordinarie o speciali.

3Le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali.

 

II. In particolare

1) Prestazioni ordinarie

a) Definizione[20]

Art. 18[21]1Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps.

2Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente.

 

b) Soglia d’intervento[22]

Art. 19[23]La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.

 

2) Prestazioni speciali

Definizione[24]

Art. 20[25]1Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a)spese di formazione;

b)franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c)determinate assicurazioni;

d)misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e)spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f)spese di collocamento in istituto;

g)spese di sepoltura.

2Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22.

3Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate.

4A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994.[26]

 

3) Norme comuni

a) Unità di riferimento[27]

Art. 21[28]1In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del diritto è un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera la soglia di intervento delle prestazioni assistenziali, dall’unità di riferimento vengono esclusi i genitori che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 277 CCS.

2In caso di rigore, l’autorità competente può pure escludere dall’unità di riferimento altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi degli art. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS.

 

b) Reddito disponibile residuale[29]

Art. 22[30]Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a)Reddito computabile:

1.vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

2.la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;[31]

3.vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.[32]

5.non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.[33]

b)Spesa vincolata:

1.non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c)Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.[34]

 

c) Assistenza indispensabile[35]

Art. 23[36]1Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

2L’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.

 

d) Forma delle prestazioni[37]

Art. 24[38]Le prestazioni assistenziali sono in danaro o in natura.

 

e) Modo di pagamento[39]

Art. 25[40]I pagamenti delle prestazioni in danaro sono di regola effettuati dall’Autorità competente direttamente all’assistito o al suo rappresentante legale, fatta eccezione per il pagamento del premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, versato direttamente all’assicuratore.

 

f) Revisione[41]

Art. 26[42]1Possono essere modificati in ogni tempo la natura e la forma delle prestazioni o decise misure particolari di vigilanza, quando l’assistito si dimostra incapace di utilizzare le prestazioni assegnategli in modo conforme alla loro finalità.

2Riservate le norme degli art. 23 e 36, le prestazioni assistenziali possono essere ridotte o soppresse se l’assistito fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli o rifiuta delle misure che favorirebbero la sua autonomia.

 

C. Anticipo alimenti[43]

Art. 27[44]1Lo Stato garantisce, nei limiti delle disposizioni stabilite dal regolamento d’applicazione, l’anticipo e l’incasso degli alimenti per figli minorenni, quando l’obbligato non provveda al pagamento.

2L’anticipo non costituisce una prestazione assistenziale propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all’obbligo di rimborso da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario nei confronti dell’obbligato al pagamento.

3L’anticipo è sospeso quando i genitori tornano a convivere.

 

Art. 28-31[45]

 

Capitolo IIa[46]

Inserimento sociale e professionale

 

Contratto di inserimento

Art. 31a[47]1Beneficiari di prestazioni assistenziali hanno diritto alle misure di inserimento sociale e professionale decise dallo Stato.

2Se è fatto uso di tale diritto entro tre mesi dalla concessione della prestazione assistenziale, è sottoscritto con i beneficiari un contratto di inserimento che contiene:

a)gli elementi utili per descrivere la situazione familiare sociale, professionale, finanziaria, sanitaria e abitativa degli interessati;

b)la definizione del progetto di inserimento;

c)le facilitazioni che possono essere offerte per la realizzazione del progetto;

d)lo scadenzario delle modalità e delle attività per la realizzazione del progetto.

3Trascorsi tre mesi dalla concessione delle prestazioni assistenziali l’unità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, se sono date le condizioni, può esigere che venga sottoscritto il contratto di inserimento. In caso di rifiuto fa stato l’art. 31 d cpv. 5.

 

Oggetto del contratto

Art. 31b[48]Il progetto di inserimento, definito con i beneficiari, può concretarsi nei seguenti modi:

a)attività d’utilità pubblica in un’amministrazione o in un ente senza scopo di lucro;

b)attività o stages d’inserimento professionale definiti tramite accordi con aziende e associazioni professionali;

c)periodi formativi finalizzati all’apprendimento o a un miglioramento d’una qualifica professionale;

d)azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa;

e)azioni destinate a favorire il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale.

 

Collaborazione

Art. 31c[49]1Il contratto di inserimento sociale professionale è sottoscritto con l’unità amministrativa designata.

2Per l’esecuzione del contratto essa si avvale della collaborazione dei servizi pubblici e privati interessati.

 

Condizioni

Art. 31d[50]1Unitamente alla domanda di prestazioni assistenziali l’interessato sottoscrive un impegno a partecipare alle attività di inserimento definite con lui conformemente a quanto previsto agli articoli 31a e 31b.

2La prestazione assistenziale iniziale è attribuita per la durata di tre mesi. La durata è prolungata da tre mesi fino ad un anno in funzione del contratto d’inserimento definito dall’art. 31a.

3Se il programma d’inserimento si estende per un periodo più lungo di un anno, la prestazione assistenziale può essere rinnovata per una durata corrispondente.

4Se il contratto non è rispettato, le parti, di comune accordo, possono procedere alla sua revisione.

5Se l’inosservanza è imputabile al beneficiario, l’ammontare della prestazione può essere ridotto o il versamento sospeso, nei limiti dell’art. 23. [51]

6La prestazione può essere ristabilita con la conclusione di un nuovo contratto.

 

Esclusione di prestazioni particolari

Art. 31e[52]Determinati contributi e rimunerazioni derivati da attività professionali o stages formativi, iniziati con il versamento della prestazione assistenziale, possono essere esclusi completamente o in parte dal calcolo della prestazione, secondo modalità definite per regolamento.

 

Prescrizione

Art. 31f[53]L’azione del beneficiario per il pagamento delle prestazioni si prescrive dopo due anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

 

Organizzazione di attività d'inserimento

Art. 31g[54]1Allo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale, lo Stato organizza e promuove programmi di occupazione e di formazione, stages e altre azioni.

2Esso può chiedere la collaborazione degli enti pubblici, in particolare dei Comuni, e di organizzazioni private. Ne assicura il coordinamento.

 

Incentivo all'assunzione

Art. 31h[55]1Lo Stato, tramite un aiuto finanziario, incentiva l'assunzione di beneficiari di prestazioni assistenziali da parte di enti e associazioni che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lucro.

2L'aiuto finanziario corrisponde al 100% degli oneri sociali (AVS/AI/IPG/AD/LPP) a carico del datore di lavoro relativi alle persone assunte conformemente al cpv. 1, per la durata effettiva del rapporto di lavoro ma al massimo per 24 mesi.

3L'aiuto finanziario non è riconosciuto agli enti e alle associazioni che hanno operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici dopo il 31 dicembre 1996. Le eccezioni sono disciplinate dal regolamento.

 

Assunzione di beneficiari problematici

Art. 31i[56]1Lo Stato può pure versare sussidi alle aziende che assumono beneficiari di prestazioni assistenziali e il cui collocamento è problematico.

2Il sussidio ammonta ad un massimo del 30% del salario d’uso per una durata di 12 mesi.

3Il sussidio non è riconosciuto per i periodi in cui l’azienda è al beneficio dell’orario ridotto.

4Il sussidio non è riconosciuto alle aziende che hanno operato licenziamenti per motivi economici dopo il 31 dicembre 1996. Le eccezioni sono stabilite dal regolamento.

 

Coordinamento

Art. 31l[57]1Le modalità d'applicazione degli art. 31g, 31h, e 31i sono coordinate con le disposizioni previste per le analoghe misure della L-rilocc.

2Il Consiglio di Stato informa annualmente, nell'ambito dei consuntivi, sull'applicazione dei nuovi dispositivi di inserimento.

 

Capitolo III[58]

Finanziamento, rimborso e regresso

 

Finanziamento

Art. 32[59]1Le spese derivanti dall’applicazione di questa legge sono a carico dello Stato.

2Il Comune di domicilio del beneficiario delle prestazioni di cui agli art. 18 e 20 partecipa alle relative spese e agli eventuali ricuperi nella misura del 25%.[60]

 

Art. 32a...[61]

 

Obbligo di rimborso

a) In generale

Art. 33[62]Le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:

a)quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L’autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps);

b)in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;

c)in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

 

b) …

Art. 34[63]

 

c) Esclusione

Art. 35[64]1Non vi è obbligo di rimborso:

a)per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell’età di 18 anni compiuti;

b)…;[65]

c)per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell’inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa.

2In caso di esecuzione parziale del contratto di inserimento di cui all’art. 31b, l’unità amministrativa designata può chiedere il rimborso corrispondente della prestazione assistenziale ottenuta.

Il regolamento stabilisce condizioni e modalità.

 

d) Prestazioni ottenute indebitamente[66]

Art. 36[67]Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.

 

Regresso

1. Verso il coniuge o il partner registrato[68]

Art. 37[69]Le prestazioni assistenziali assegnate a uno dei coniugi o a uno dei partner registrati devono essere rimborsate allo Stato dall’altro nella misura o alle condizioni alle quali lo stesso vi era obbligato secondo il Codice civile e la Legge federale sull’unione domestica registrata.

 

2. Verso altri parenti

a) In generale

Art. 38I parenti obbligati all’assistenza secondo l’art. 328 del Codice civile devono rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali nella misura e alle condizioni alle quali possono esservi tenuti a norma dell’art. 329 del Codice medesimo.

 

b) Protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza

Art. 391[70]

2Il diritto di regresso per le spese anticipate al minorenne di età inferiore ai 16 anni può essere fatto valere nei confronti dei parenti obbligati civilmente all’assistenza solo in caso di colpa grave dei genitori.

 

3. Verso l’erede, il legatario o il donatario

Art. 40L’erede, il legatario o il donatario che profittano dell’eredità, rispettivamente del legato o della donazione, sono tenuti a rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali concesse al “de cuius”, rispettivamente al donatore.

 

Disposizioni procedurali per il rimborso e il regresso

a) Procedura[71]

Art. 41[72]1Il diritto di rimborso viene fatto valere mediante decisione nei confronti del beneficiario della prestazione assistenziale.

2Il diritto di regresso viene esercitato mediante azione civile davanti al giudice ordinario secondo la procedura prevista dal Codice civile svizzero.

 

b) Prescrizione

Art. 42[73]Il diritto di rimborso e l’azione di regresso si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità Cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.

 

c) Rinuncia

Art. 43L’Autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano.

 

Ipoteca legale

a) principio

Art. 44A garanzia del rimborso o del regresso compete allo Stato il diritto di ipoteca legale sulla proprietà immobiliare dell’assistito o delle persone obbligate secondo gli art. 33 e seguenti.

 

b) Iscrizione

Art. 45Perché sia valida, l’ipoteca dev’essere iscritta a registro fondiario. Il regolamento di applicazione ne fissa le modalità.

 

Capitolo IV

Organizzazione

 

Consiglio di Stato: Compiti

a) In generale

Art. 46Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza superiore nel campo dell’assistenza sociale.

 

Art. 47[74]

 

Querela per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento

Art. 47a[75]Il Consiglio di Stato designa l’autorità competente a presentare querela per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento previsto dall’art. 217 CP.

 

Dipartimento: Compiti

a) In generale

Art. 48[76]1Il Dipartimento designato dal Consiglio di Stato (qui abbreviato: Dipartimento) è l’Autorità cantonale competente in materia di assistenza sociale.

2Esso svolge i compiti e le attività assistenziali previste da questa legge, e in particolare:

a)stabilisce la soglia d’intervento di cui all’art. 19;

b)decide sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modificazioni;

c)vigila sull’attività degli organi ad esso subordinati in materia d’assistenza;

d)emana le decisioni di rimborso e promuove le azioni di regresso, rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza, ed è l’Autorità competente a stare in giudizio, secondo l’articolo 329 del Codice civile, contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali.

 

b) Coordinamento

Art. 49Il Dipartimento provvede, d’intesa con i Dipartimenti interessati, al coordinamento delle attività assistenziali con quelle:

a)dei servizi delle assicurazioni sociali;

b)dei servizi della previdenza sociale;

c)dei servizi preposti alle tutele e alla protezione dei minorenni;

d)del patronato penale;

e)degli enti privati aventi scopi assistenziali.

 

Conflitti di competenza

Art. 50I conflitti di competenza tra i Dipartimenti sono decisi dal Consiglio di Stato, d’ufficio o a seguito di reclamo della parte interessata.

 

Ruolo del Comune

1. In generale[77]

Art. 51[78]Il Comune partecipa alla politica del sostegno sociale e dell’inserimento assumendo compiti di:

a)informazione e consulenza;

b)aiuti puntuali; ai sensi dell’art. 53, cpv. 2;

c)spese di sepoltura;

d)inserimento.

 

2. In particolare

a) Informazione e consulenza[79]

Art. 52[80]Il Comune:

a)informa il cittadino sulle prestazioni assistenziali e sulle altre prestazioni sociali prioritarie erogate dal Cantone sulla base della Laps, e sulle condizioni per accedervi;

b)mette a disposizione del richiedente la documentazione e i moduli utili per l’inoltro delle domande di prestazioni sociali cantonali tramite gli sportelli predisposti a tal fine dal Cantone e dai Comuni;

c)aiuta il richiedente ad accedere a tali sportelli ed a procurarsi i documenti richiesti per certificare il suo diritto alle prestazioni;

d)viene informato dal Cantone sui cittadini residenti nel Comune che sono a beneficio di prestazioni assistenziali, e coadiuva i servizi cantonali nelle indagini che si rendessero necessarie per verificare le condizioni economiche e personali che legittimano la continuità di tali prestazioni;

e)può assumere, d’intesa con i servizi cantonali preposti, il compito di erogare al beneficiario la prestazione assistenziale assegnata dal Cantone, ricevendone poi il rimborso integrale.

f)formula all’attenzione del Cantone un preavviso, di principio vincolante, relativamente alle prestazioni di cui agli art. 18 e 20.[81]

 

b) Aiuti puntuali[82]

Art. 53[83]1Il Comune informa il cittadino che richiede prestazioni puntuali sulle organizzazioni private che gli possono offrire il sostegno necessario, e lo aiuta ad inoltrare la relativa richiesta.

2Il Comune può assumere in proprio la responsabilità e l’onere finanziario di richieste puntuali di sostegno sociale presentate da suoi cittadini in situazione momentanea di bisogno.

 

c) Spese di sepoltura[84]

Art. 54[85]Il Comune provvede alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. È riservato il regresso su parenti tenuti all’obbligo di assistenza secondo l’art. 328 del CCS.

 

d) Inserimento[86]

Art. 55[87]1Il Comune si adopera per offrire ai suoi cittadini beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali contratti di inserimento sociale e professionale ai sensi del Capitolo IIa della presente legge nella sua amministrazione, nei suoi istituti o nelle sue aziende, o in aziende e istituti consortili.

2Nel caso di contratti di inserimento professionale che si svolgono nell’amministrazione o nelle aziende del Comune, esso assume le corrispondenti spese organizzative e di inquadramento, come pure una quota del costo del lavoro (salario sociale corrisposto al beneficiario e relativi oneri sociali) pari, al minimo, agli oneri sociali a carico del datore di lavoro.

 

Art. 56-57[88]

 

Ripartizione dei compiti

Art. 58Il regolamento d’applicazione della legge precisa l’organizzazione, segnatamente la ripartizione dei compiti tra gli organi del Dipartimento.

 

Capitolo V

Procedura

 

Domanda

Art. 59[89]1La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.

2II Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.

3II richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.

 

Esame e decisione

Art. 60[90]1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.

3La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.

 

Decorrenza[91]

Art. 61[92]1Il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda.[93]

2L’autorità competente può tuttavia, per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano.

3Il diritto al pagamento dell’anticipo alimenti decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda.

 

Art. 62[94]

 

Anticipi

Art. 631In casi urgenti o di particolare bisogno dell’interessato gli organi dell’assistenza sociale, previa sommaria indagine, possono assegnare anticipi o altre prestazioni, impregiudicata la decisione sulla domanda.

2[95]

 

Art. 64[96]

 

Rimedi di diritto[97]

Art. 65[98]1Contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all’art. 33 Laps.

2Contro la decisione concernente l’erogazione e la restituzione dell’anticipo alimenti è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di trenta giorni; la decisione del Consiglio di Stato è impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di trenta giorni.

 

Gratuità della procedura

Art. 66Ogni atto procedurale in materia d’assistenza è gratuito; in particolare non possono essere prelevate spese e tasse di giudizio, tranne quando il ricorso sia manifestamente infondato.

 

Obbligo di informazione

a) In generale

Art. 671Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

 

b) In particolare

Art. 681L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.

 

Trasmissione dei dati fiscali

Art. 69[99]1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi all’organo competente singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.

2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

 

Norme di applicazione

Art. 70Il regolamento d’applicazione della legge stabilisce ogni ulteriore norma procedurale.

 

Capitolo VI

Norme finali, abrogative e transitorie

 

Modificazioni

a) Legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza

Art. 71L’art. 11 della legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza del 15 gennaio 1963 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 11[100]

 

b) Legge sull’assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie

Art. 72L’art. 49 della legge sull’assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie del 7 novembre 1962 è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 49[101]

 

c) Legge sulle collette e sul fondo cantonale di beneficienza

Art. 73[102]Il titolo della legge sulle collette e sul fondo cantonale di beneficienza dell’8 ottobre 1952 è modificato come segue:

Art. 6 terzo capoverso[103]

 

Norme abrogative

Art. 74Sono abrogati:

a)la legge sulla pubblica assistenza del 17 luglio 1944;

b)il secondo capoverso dell’art. 39 della legge di applicazione e complemento del 18 aprile 1911 del Codice civile Svizzero;

c)l’art. 51 della legge sull’assicurazione obbligatoria e facoltativa contro le malattie del 7 novembre 1962;

d)l’art. 11 della legge sulle collette e sul Fondo cantonale di beneficenza dell’8 ottobre 1952;

e)ogni altra norma contraria o incompatibile.

 

Norme transitorie

a) Fondo cantonale per l’assistenza pubblica

Art. 75Il Fondo cantonale per l’assistenza pubblica costituito in conformità dell’art. 35 della legge sulla pubblica assistenza del 17 luglio 1944, in vigore fino al 31 dicembre 1966, è mantenuto come Fondo di riserva. Esso può essere utilizzato, per fini assistenziali, solo per decisione del Gran Consiglio.

 

b) Destinazione del Fondo cantonale di beneficenza

Art. 76La consistenza patrimoniale del Fondo cantonale di beneficenza di cui all’art. 11 della legge sulle collette e sul Fondo cantonale di beneficenza dell’8 ottobre 1952, all’entrata in vigore della presente legge, è riversata integralmente al bilancio ordinario dello Stato.

 

c) Domande e ricorsi

Art. 771Le norme di questa legge si applicano a tutte le domande di assistenza presentate dopo la sua entrata in vigore; le domande presentate in antecedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore salvo che la presente sia più favorevole agli interessati.

2I ricorsi pendenti in materia d’assistenza sono istruiti e decisi conformemente alla legge sin qui in vigore e dall’Autorità finora competente; i ricorsi presentati contro decisioni del Dipartimento, prese prima dell’entrata in vigore di questa legge, sono soggetti alle norme applicabili al momento della decisione.

3Le domande di sussidio al fondo cantonale di beneficenza non ancora decise all’entrata in vigore di questa legge sono trattate come domande d’assistenza.

 

Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 781Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.[104]

 

 

Pubblicata nel BU 1971, 443.

 

 

Norma transitoria (BU 1997, 251)

 

Capitolo III

Le prestazioni assistenziali concesse prima dell’entrata in vigore della modificazione del 7 ottobre 1994 del Codice civile svizzero concernente l’abbassamento della maggiore età a persone di età compresa tra i diciotto e i venti anni non soggiacciono all’obbligo di rimborso e al regresso.


[1]  Ingresso modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[2]  Cpv. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.

[3]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[4]  Art. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 459.

[5]  Cpv. introdotto dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[6]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[7]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifica: BU 1979, 233.

[8]  Art. introdotto dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente abrogazione: BU 1979, 233.

[9]  Cpv. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 202.

[10]  Cpv. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 108.

[11]  Art. abrogati dalla L 20.2.1979; in vigore dal 1.10.1979 - BU 1979, 233.

[12]  Art. modificato dalla L 20.2.1979; in vigore dal 1.10.1979 - BU 1979, 233.

[13]  Capitolo modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[14]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[15]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[16]  Cpv. introdotto dalla L 13.12.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2019, 37.

[17]  Art. abrogati dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[18]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[19]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[20]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[21]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[22]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[23]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifca: BU 1979, 233.

[24]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[25]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifca: BU 1979, 233.

[26]  Cpv. introdotto dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 97.

[27]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[28]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifca: BU 1979, 233.

[29]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[30]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifca: BU 1979, 233.

[31]  Cifra modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 581.

[32]  Cifra introdotta dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 386.

[33]  Cifra modificata dalla L 27.5.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 274; precedente modifica: BU 2016, 65.

[34]  Lett. introdotta dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 386.

[35]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[36]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifca: BU 1979, 233.

[37]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[38]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifca: BU 1979, 233.

[39]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[40]  Art. modificato dal DL 18.9.2007; in vigore dal 9.11.2007 - BU 2007, 662; precedenti modifiche: BU 1995, 165; BU 2003, 39.

[41]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[42]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifca: BU 1979, 233.

[43]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[44]  Art. reintrodotto dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente abrogazione: BU 1985, 7.

[45]  Art. abrogati dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[46]  Capitolo introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.

[47]  Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.

[48]  Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.

[49]  Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.

[50]  Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.

[51]  Cpv. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[52]  Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.

[53]  Art. introdotto dalla L 3.10.1994; in vigore dal 2.5.1995 - BU 1995, 165.

[54]  Art. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 459.

[55]  Art. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 459.

[56]  Art. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 459.
Art. sospeso dal 15.5.2007 al 31.12.2010 - BU 2007, 275.

[57]  Art. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 459.

[58]  Norma transitoria: in vigore dal 1.1.1996 - BU 1997, 251; testo completo nota a fine legge.

[59]  Art. reintrodotto dal DL 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 69; precedente modifica: BU 2003, 39.

[60]  Cpv. modificato dalla L 20.12.2012; in vigore dal 15.2.2013 - BU 2013, 97.

[61]  Art. abrogato dalla L 18.12.2000; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2001, 39; precedenti modifiche: BU 1981, 35; BU 1997, 459.

[62]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifica: BU 1997, 250.

[63]  Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[64]  Art. modificato dalla L 14.4.1997; in vigore dal 1.1.1996 - BU 1997, 250; precedente modifica: BU 1995, 165.

[65]  Lett. abrogata dalla L 15.9.2003; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 457.

[66]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[67]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[68]  Nota marginale modificata dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 581.

[69]  Art. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 581.

[70]  Cpv. abrogato dalla L 15.9.2003; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 457; precedente modifica: BU 1997, 250.

[71]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[72]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[73]  Art. modificato dalla L 18.9.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 407; precedente modifica: BU 2003, 39.

[74]  Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[75]  Art. introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 258.

[76]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[77]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[78]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[79]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[80]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[81]  Lett. introdotta dal DL 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 69.

[82]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[83]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[84]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[85]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[86]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[87]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39; precedente modifica: BU 2000, 385.

[88]  Art. abrogati dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[89]  Art. modificato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[90]  Art. reintrodotto dal DL 18.12.2003; in vigore dal 1.1.2004 - BU 2004, 69; precedente modifica: BU 2003, 39.

[91]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[92]  Art. modificato dalla L 20.6.2006; in vigore dal 1.10.2006 - BU 2006, 386; precedente modifica: BU 2003, 39.

[93]  Cpv. modificato dalla L 27.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 73.

[94]  Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[95]  Cpv. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[96]  Art. abrogato dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[97]  Nota marginale modificata dalla L 3.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 39.

[98]  Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32; precedenti modifiche: BU 1995, 165; BU 2003, 39.

[99]  Art. reintrodotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 157; precedente modifica: BU 2003, 39.

[100]  Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.

[101]  Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.

[102]  Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.

[103]  Le modifiche qui appresse sono inserite nella L menzionata.

[104]  Entrata in vigore: 1° gennaio 1972 - BU 1971, 443.
Approvata dal Dipartimento federale dell’Interno in data 18 febbraio 1972.