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 : L sulla protezione delle rive dei laghi - 20 novembre 1961

 

Legge

sulla protezione delle rive dei laghi[1]

(del 20 novembre 1961)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 23 marzo 1961 n. 949 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1-5...[2]

 

Campo di applicazione

Art. 5bis[3] I disposti di carattere edilizio della presente legge non sono applicabili nei Comuni con un piano regolatore, un piano particolareggiato comunale o un piano di utilizzazione approvati.

 

Art. 6...[4]

 

A. Zona protetta

Art. 7Le restrizioni della presente legge sono applicabili non oltre il limite di 60 metri dal livello medio del lago.

Ove esista, all’entrata in vigore della presente legge, una strada cantonale, comunale o consortile entro tale limite, le restrizioni sono applicabili solo all’area compresa fra strada e lago.

 

B. Distanze verso strada

Art. 8[5]Per le distanze verso le strade pubbliche sono applicabili le norme dell’art. 29 della legge edilizia.

 

C. Distanze verso lago

Art. 9Sono vietate le costruzioni oltre la linea di arretramento, determinata sui piani in funzione della distanza tra livello medio e ciglio stradale, secondo le seguenti regole:

a)per distanze inferiori od uguali a 30 metri, a 5 metri dal livello medio;

b)per distanze da 30 a 60 metri, a 5 metri + 50 cm per ogni metro di maggior distanza;

c)per distanze superiori a 60 metri, a 20 metri dal livello medio.

Oltre la linea di arretramento è pure vietata ogni nuova sistemazione del terreno che modifichi sostanzialmente la struttura naturale della riva.

 

D. Distanze verso il fondo vicino

Art. 10Le costruzioni nella zona protetta devono avere una distanza minima di m 5 dal confine con il fondo vicino.

All’interno del medesimo fondo le costruzioni dovranno avere una distanza minima di 10 m l’una dall’altra.

 

E. Indice di occupazione e altezze

Art. 11Ove non esiste strada le costruzioni avranno un’altezza massima di 10 metri e non potranno occupare più del 20% della superficie del fondo.

Ove la strada è situata a un’altezza di 8 metri o più dal livello medio le costruzioni non devono sorpassare il livello stradale con nessun corpo; possono avere un’altezza massima di 10 m, con indice di occupazione del 20%.

Ove la strada è situata a un’altezza inferiore agli 8 metri dal livello medio le costruzioni avranno un’altezza massima di 8 metri con i seguenti indici di occupazione:

a)12% se la costruzione oltrepassa per 1 metro o più il livello stradale;

b)16% se la costruzione oltrepassa il livello stradale per meno di 1 metro;

c)20% se la costruzione non oltrepassa il livello stradale.

L’altezza viene misurata sulla facciata a lago in corrispondenza dell’asse della costruzione.

Nel computo dell’indice di occupazione si deve tener conto delle costruzioni esistenti.

La superficie residua, anche in caso di frazionamento, in quanto soggetta all’indice di cui sopra, non è più computabile per altre costruzioni.

 

F. Menzione a R.F. dell’assoggettamento

Art. 12Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni deve provvedere a far iscrivere a registro fondiario la menzione che l’intero fondo è stato assoggettato a un indice di occupazione in seguito all’avvenuta edificazione.

Per i Comuni nei quali non è ancora introdotto il registro fondiario definitivo questa menzione dovrà, per cura degli uffici registri, essere immediatamente notificata alla cancelleria comunale interessata, rispettivamente al geometra incaricato del raggruppamento, perché sia iscritta negli estratti censuari.

 

Darsene

Art. 13Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni può autorizzare su area privata, rispettivamente concedere sul dominio pubblico, la costruzione di darsene ad una distanza inferiore di m 4 dalla strada e non oltre il livello medio. Non è permessa più di una darsena per ogni casa d’abitazione. Sui fondi a lago non edificati non può essere permessa più di una darsena per ogni 15 metri di fronte del fondo stesso, misurato in linea retta tra i due termini estremi verso lago.

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni provvede ad assicurare il libero transito lungo la riva del lago.

 

Casi particolari

Art. 14Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni per assicurare la vista del lago può rifiutare l’approvazione dei progetti che, pure rispettando le restrizioni degli articoli precedenti, prevedessero costruzioni costituenti un eccessivo schermo vero il lago oppure sporgenti oltre la strada in punti di particolare pregio panoramico.

Resta espressamente riservato l’art. 23 della presente legge.

 

Piantagioni

Art. 15Sono vietate le piantagioni che tolgono la vista tra la strada e il lago.

 

Opera di cinta

Art. 16Cinte e siepi verso lago, verso strada o tra fondi contigui non possono superare l’altezza di m 1,20 dal suolo e devono avere una distanza di m 4 dal ciglio delle strade cantonali, comunali e consortili e di m 5 dal livello medio del lago.

Il proprietario potrà, a titolo precario e previa autorizzazione del dipartimento, erigere cinte o siepi di altezza non superiore a m 1,20 dal livello stradale entro la striscia di 4 metri dal ciglio delle strade cantonali e anche a confine del ciglio stesso.

Le autorizzazioni di cui sopra sono revocabili senza compenso in caso di realizzazione di opere pubbliche.

 

Restrizioni per ragioni estetiche

Art. 17Restano in ogni caso riservate le disposizioni inerenti la protezione delle bellezze naturali del paesaggio giusta il decreto legislativo del 16 gennaio 1940.

 

Deroghe

Art. 18Il Consiglio di Stato può permettere deroghe:

a)per opere di interesse pubblico e turistico generale;

b)per costruzioni nell’agglomerato;

c)per costruzioni che non occupano più del 15% di un sedime di almeno 5000 mq.

Nel caso della lettera a) sarà stipulata e iscritta a favore dello Stato una servitù di limitazione della facoltà di destinazione.

Per le opere di interesse pubblico e turistico generale può essere concessa anche l’occupazione di area di dominio pubblico.

 

Art. 19...[6]

 

Autorizzazioni di nuove opere e di modificazioni

Art. 20Le nuove opere, le riattazioni o le modificazioni di un’opera esistente che si trovano in fondi soggetti all’applicazione della presente legge devono essere autorizzate dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Le approvazioni cantonali anteriori all’entrata in vigore della presente legge sono parificate alle nuove autorizzazioni, sempreché i lavori vengono iniziati entro un anno dall’avvenuta emanazione della corrispondente licenza comunale e in ogni caso entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e sempreché non vengano sospesi per un periodo superiore a tre mesi.

 

Art. 21-30...[7]

 

Disposizioni finali

Art. 31La presente legge abroga quella del 9 ottobre 1952 e il relativo decreto esecutivo del 3 marzo 1954.

Il Consiglio di Stato determina mediante decreto esecutivo le norme particolari per l’esecuzione della presente legge, che è pubblicata, trascorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore[8].

 

 

Pubblicata nel BU 1962, 5.

 

 


[1]  Titolo modificato dalla L 18.3.1986, in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 221.

[2]  Art. abrogati dalla L 18.3.1986, in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 221.

[3]  Art. introdotto dalla L 23.5.1990, in vigore dal 13.11.1990 - BU 1990, 365.

[4]  Art. abrogato dalla L 18.3.1986, in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 221.

[5]  Art. modificato dalla L 19.2.1973, in vigore dal 1.3.1974 - BU 1974, 49.

[6]  Art. abrogato dalla L 21.2.1989; in vigore dal 1.6.1991 - BU 1991, 189.

[7]  Art. abrogati dalla L 18.3.1986, in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 221.

[8]  Entrata in vigore: 15 gennaio 1962 - BU 1962, 5.