701.300



 

Legge

sul coordinamento delle procedure

(Lcoord)

(del 10 ottobre 2005)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

-visto il messaggio 11 febbraio 2003 n. 5361 del Consiglio di Stato,

-visto il rapporto 25 agosto 2005 n. 5361 R parz.1 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

 

Campo d’applicazione

Art. 11La presente legge disciplina il coordinamento delle procedure nei casi in cui la costruzione o la trasformazione di un edificio o di un impianto necessiti decisioni di più autorità (autorizzazioni, concessioni, accordi, approvazioni o decisioni di risanamento).

2Il coordinamento non è necessario nel caso in cui risulti manifesto che un’autorizzazione indispensabile non può essere rilasciata.

 

Scopo

Art. 2Il coordinamento ha lo scopo di armonizzare cronologicamente e materialmente le decisioni e di accelerare le procedure.

 

Definizioni

Art. 31. Decisione globale: è la decisione che riunisce tutte le decisioni accentrate necessarie alla costruzione o alla trasformazione di un edificio o di un impianto ai sensi dell’art. 1 cpv. 1;

2.decisioni accentrate: sono le decisioni, riunite nella decisione globale, che - senza l’accentramento delle procedure - sarebbero state rilasciate sulla base di specifiche procedure decisionali;

3.procedura direttrice: è la procedura da applicare per giungere alla decisione globale; essa sostituisce le procedure relative alle altre decisioni accentrate;

4.autorità direttrice: è l’autorità competente per la procedura direttrice;

5.autorità specializzate: sono le autorità ed i servizi specializzati cantonali che - senza l’accentramento delle procedure - avrebbero reso o allestito le altre decisioni accentrate;

6.piani d’utilizzazione: sono quelli che disciplinano l’uso ammissibile del suolo, denominati nella legge cantonale d’applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio con i termini piano d’utilizzazione cantonale, piano regolatore, piano particolareggiato;

7.autorizzazione a costruire: indica, in modo generico ed indipendente dalle denominazioni nelle specifiche leggi, la decisione con cui l’autorità autorizza la costruzione o la trasformazione di un edificio o impianto.

 

Termini

Art. 41Le autorità specializzate rendono le loro decisioni o i loro pareri entro il termine di 30 giorni.

2Il termine inizia a decorrere dal momento in cui le autorità specializzate dispongono di tutti i documenti richiesti.

3L’autorità direttrice può fissare altri termini o eccezionalmente prolungare il termine su richiesta motivata.

 

Assistenza ai Comuni

Art. 5Nei casi in cui sono chiamati a fungere da autorità direttrice, i Municipi possono farsi consigliare, in materia di coordinamento delle procedure, dall’istanza cantonale giusta l’art. 9.

 

Capitolo II

Coordinamento

 

Principio

Art. 61L’autorità direttrice svolge il coordinamento delle procedure in vista della decisione globale.

2Qualora il Gran Consiglio o il Consiglio di Stato siano autorità direttrice, il Dipartimento competente per materia agisce a loro nome sino alla decisione globale.

3Nei casi in cui il diritto federale dovesse impedire l’emanazione di una decisione globale, le procedure sono comunque coordinate nella misura del possibile.

 

Individuazione della procedura direttrice

Art. 71Quando è necessario esperire l’esame dell’impatto sull’ambiente la procedura direttrice è quella determinante giusta la legislazione sulla protezione dell’ambiente. Il Consiglio di Stato regola lo svolgimento di tale esame.

2Nel caso in cui non si effettui alcun esame d’impatto ambientale, la procedura direttrice è:

a)la procedura di concessione, ad eccezione di quella d’uso del suolo, quando la concessione è necessaria per l’oggetto principale del progetto;[1]

b)la procedura relativa al piano d’utilizzazione, se quest’ultimo regola il progetto in maniera sufficientemente chiara e non è richiesta alcuna concessione.

3Se i capoversi 1 e 2 non sono applicabili, è procedura direttrice quella dell’autorizzazione a costruire.

4Negli altri casi, la procedura direttrice è quella che, per prima, permette un esame globale.

5In caso di dubbio, la procedura direttrice è designata dal Dipartimento o, nel caso in cui fossero coinvolti più Dipartimenti, dal Consiglio di Stato.

 

Compiti dell’autorità direttrice

a) in generale

Art. 81L’autorità direttrice:

a)decide se il coordinamento non è necessario giusta l’art. 1 cpv. 2;

b)richiede i pareri delle autorità specializzate, completi delle proposte e delle informazioni necessarie;

c)prescrive, nel limite del possibile, una pubblicazione globale;

d)vigila sullo scambio d’informazioni fra le diverse autorità specializzate e con l’istante.

2All’inizio della procedura, l’autorità direttrice stabilisce almeno:

a)il servizio o la persona responsabile di dirigere la procedura;

b)le procedure da accentrare nella decisione globale;

c)le altre procedure da coordinare che, a causa del diritto federale, non possono essere accentrate nella decisione globale;

d)le scadenze.

3L’autorità direttrice ordina le altre misure da prendere relative all’esame e al coordinamento non appena l’avanzamento della procedura lo permette.

4L’autorità direttrice può richiedere agli istanti i documenti supplementari necessari all’esame.

5Nel caso in cui il coordinamento non fosse necessario dal profilo materiale, l’autorità direttrice può, d’intesa con l’istante, determinare le decisioni che dovranno essere richieste solo successivamente.

 

b) Municipio

Art. 91Nei casi in cui l’autorizzazione a costruire sia rilasciata dal Municipio, l’autorità direttrice è costituita per l’applicazione del diritto federale e cantonale da un’istanza cantonale designata dal Consiglio di Stato (in seguito istanza cantonale), e dal Municipio per l’applicazione del diritto comunale.

2L’istanza cantonale si occupa del coordinamento a livello cantonale, e segnatamente:

a)svolge i compiti indicati all’art. 8, con l’esclusione del compito di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c;

b)provvede ad eventuali pubblicazioni;

c)trasmette al Municipio un avviso cantonale in modo da permettere l’emanazione della decisione globale ai sensi dell’art. 12.

3Il Municipio:

a)esegue, nel limite del possibile, una pubblicazione globale;

b)decide negli ambiti di propria competenza;

c)rende la decisione globale di cui all’art. 12.

4Nell’adempimento dei loro compiti l’istanza cantonale e il Municipio si consultano vicendevolmente.

5L’avviso cantonale vincola il Municipio nella misura in cui è negativo. Resta riservato il caso in cui l’autorizzazione a costruire è chiesta dal Municipio per il Comune.

 

Coordinamento nell’ambito della procedura

relativa ai piani d’utilizzazione

Art. 10L’autorità direttrice è quella incaricata dell’approvazione dei piani d’utilizzazione. Essa svolge i compiti di cui all’art. 8 e rende la decisione globale di cui all’art. 12.

 

Appianamento delle divergenze

Art. 111L’autorità direttrice organizza sollecitamente delle riunioni di appianamento delle divergenze con le autorità specializzate se, in considerazione della ponderazione degli interessi in gioco o per altri motivi giuridici, non ne condivide i pareri o se fra questi vi sono contraddizioni.

2Esito dell’appianamento delle divergenze:

a)se l’appianamento delle divergenze riesce, il suo risultato è vincolante per l’autorità direttrice;

b)se l’appianamento delle divergenze fallisce, decide l’autorità direttrice; in caso di divergenze sostanziali tra autorità specializzate di uno stesso Dipartimento, questo dà istruzioni all’autorità direttrice sulla decisione da prendere. Se sono interessati più Dipartimenti, questi si accordano tra di loro; in caso di disaccordo, il Consiglio di Stato istruisce l’autorità direttrice sulla decisione da prendere.

I pareri divergenti vanno riportati nella motivazione della decisione.

3In caso di applicazione dell’art. 9, la procedura di appianamento delle divergenze è condotta, solo a livello cantonale, dall’istanza cantonale.

 

Decisione globale

Art. 121L’autorità direttrice emana la decisione globale.

2Il dispositivo indica le singole decisioni comprese nella decisione globale.

3L’autorità direttrice invia per conoscenza la decisione globale alle autorità specializzate. In caso di applicazione dell’art. 9, la decisione globale è intimata all’istanza cantonale, che ne trasmette copia alle autorità specializzate.

 

Capitolo III

Rimedi giuridici e tasse

 

Legittimazione

Art. 13La legittimazione per interporre reclamo o ricorso è retta dalla legislazione speciale anche nella procedura coordinata.

 

Ricorso

Art. 14La decisione globale e le successive decisioni delle autorità cantonali possono essere impugnate, indipendentemente dai motivi invocati, unicamente per mezzo dei rimedi di diritto ammessi nella procedura direttrice.

 

Tasse e spese

Art. 151Le autorità specializzate notificano le tasse e le spese di loro competenza all’autorità direttrice.

2L’autorità direttrice fissa i costi complessivi della procedura nella decisione globale.

 

Capitolo IV

Disposizioni transitorie e finali

 

Disposizione transitoria

Art. 161Le procedure in corso sono portate a termine dalle stesse autorità giusta il diritto previgente.

2[2]

 

Entrata in vigore

Art. 171Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.[3]

 

 

Pubblicata nel BU 2006, 431.

 

 


[1]  Lett. modificata dalla L 6.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 575.

[2]  Cpv. abrogato dalla L 12.4.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 446.

[3]  Entrata in vigore: 1° gennaio 2007 - BU 2006, 436.