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 Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb)

 

Legge

sulle commesse pubbliche

(LCPubb)

(del 20 febbraio 2001)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 28 ottobre 1998 n. 4806 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 19 gennaio 2001 n. 4806 R della Commissione della legislazione,

decreta:

CAPITOLO I

Scopo[1]

 

Scopo

Art. 1[2]1La presente legge disciplina la procedura per l’assegnazione di commesse pubbliche e ha lo scopo di garantire il rispetto dei seguenti principi:

a)la parità di trattamento tra gli offerenti;

b)una concorrenza efficace;

c)la trasparenza;

d)la qualità;

e)l’impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.

2Essa garantisce, con condizione di reciprocità, la non discriminazione di coloro che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera, il rispetto dei vincoli determinati dagli obblighi internazionali della Confederazione e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.

 

CAPITOLO II

Campo d’applicazione[3]

 

Committenti

Art. 2[4]Alla presente legge sono assoggettati:

a)il Cantone, i Comuni e tutti gli enti di diritto pubblico per le attività che non abbiano esclusivamente carattere commerciale o industriale;

b)altri committenti che sono:

preposti a compiti cantonali, comunali o di altri enti di cui alla lettera a) oppure

sussidiati, per oggetti o prestazioni, in misura superiore alla metà della spesa computabile o a un milione di franchi;

c)i committenti, pubblici o privati, che esercitano nei settori dell’erogazione dell’acqua, dell’energia, nonché dei trasporti e delle telecomunicazioni in base a diritti esclusivi o speciali limitatamente alle commesse aggiudicate nel territorio cantonale, nell’ambito di queste attività e che non siano esentati tramite decisione (clausola di esenzione).

 

Art. 2a[5]

 

Commesse

Art. 3[6]1Alla presente legge sottostanno tutte le commesse inferiori ai valori soglia, determinati e adeguati secondo l’allegato 1 a) del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici:

fr. 8’700’000.–per commessa edile;

fr.    350’000.–per fornitura o prestazione di servizio;

fr.    700’000.–per fornitura o prestazione di servizio ai committenti indicati all’art. 2 lett. c.

2Sono definite:

a)commessa edile, un contratto a titolo oneroso per l’esecuzione di opera di edilizia o del genio civile;

b)commessa di fornitura, un contratto oneroso di acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compra-vendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita;

c)commessa di servizio, un contratto oneroso di prestazione di servizi.

3Alle commesse miste, che contengono elementi appartenenti a più di una delle categorie definite nel cpv. 2, è applicabile la disciplina della parte finanziariamente più importante.

 

Eccezioni

Art. 4[7]1La presente legge non si applica:

a)alle commesse con un insieme di committenti che, in base ad una legge federale o al Concordato intercantonale, sono assoggettate ad altre norme;

b)alle commesse aggiudicate a istituzioni per persone disabili, organizzazioni attive nell'inte­grazione professionale, istituti di beneficenza e penitenziari.[8]

2Il committente non è tenuto a seguire le disposizioni della presente legge se:

a)sono minacciati i buoni costumi, l’ordine pubblico e la sicurezza;

b)lo esigono la protezione della salute e della vita dell’uomo, degli animali e dei vegetali;

c)sono lesi diritti di protezione in materia di proprietà intellettuale.

3Il requisito di domicilio o sede in Svizzera non è applicabile se è dimostrabile che nessun offerente nazionale soddisfa i criteri d’idoneità o è in grado di fornire il prodotto o la prestazione richiesta.

4La presente legge si applica anche alle commesse superiori ai valori soglia di cui all’art. 3 cpv. 1, nella misura in cui il diritto a esse applicabile non lo impedisca.

 

CAPITOLO III

Procedure[9]

 

Principi procedurali

Art. 5[10]Nelle procedure si devono garantire:

a)l’adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per categorie di arti e mestieri e/o i contratti nazionali mantello;

b)la parità di trattamento tra uomo e donna;

c)il rispetto delle norme ambientali;

d)il rispetto degli obblighi di ricusa e del divieto di preimplicazione;

e)la tutela dei dati confidenziali comunicati dall’offerente.

 

Procedure

Art. 6[11]1Sono definite:

a)procedura di pubblico concorso, quando il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e tutti gli offerenti possono presentare un’offerta;

b)procedura selettiva, quando il committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e gli offerenti devono presentare una domanda di partecipazione.

Il committente stabilisce, in base ai criteri di idoneità, quali offerenti potranno presentare un’offerta. Nell’avviso di gara il numero degli offerenti che saranno invitati a presentare un’offerta può essere limitato, qualora, diversamente, l’aggiu­dicazione della commessa non potrebbe svolgersi in modo efficiente;

c)procedura su invito, quando il committente stabilisce quali offerenti sono invitati a presentare un’offerta. Il committente deve richiedere, se possibile, almeno tre offerte;

d)incarico diretto, quando il committente aggiudica una commessa direttamente e a un prezzo di mercato, senza bando di concorso.

2Il committente che intenda acquisire una commessa in prestazioni parziali (lotti) può stabilire, nel bando o nell’invito, che un offerente riceva un numero limitato di lotti.

 

Scelta della procedura

Art. 7[12]1Le procedure di pubblico concorso o selettiva sono la regola.

2È ammessa la procedura su invito se il valore della commessa, senza computo dell’imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:

fr. 500’000.- per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale;

fr. 250’000.- per commesse edili di altro genere e artigianali;

fr. 250’000.- per commesse di fornitura;

fr. 250’000.- per prestazioni di servizio.[13]

3La procedura d’incarico diretto è possibile se (requisiti alternativi e non cumulativi):

a)in una procedura di pubblico concorso o selettiva non sono pervenute offerte accettabili oppure se nessun offerente adempie i requisiti di idoneità richiesti;

b)le peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale, determinano che un solo offerente entri in linea di conto e non vi siano adeguate alternative;

c)all’offerente originario devono essere aggiudicate prestazioni di sostituzione, completamento o ampliamento di forniture, prestazioni edili o prestazioni di servizio già fornite, perché il cambiamento di offerente non è possibile per motivi economici o tecnici, comporta notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali;

d)il committente acquista beni (prototipi) o prestazioni nuove che sono fabbricate o sviluppate nell’ambito di una commessa sperimentale, di ricerca, di studio o di sviluppo originale, richieste dal committente stesso;

e)causa eventi imprevedibili la commessa sia urgente e non sia possibile l’esperimento di una procedura;

f)il committente acquista beni ad una borsa merci;

g)il committente aggiudica la progettazione successiva o il coordinamento delle prestazioni per realizzare la progettazione al vincitore, che ha elaborato un compito di progettazione nell’ambito di una procedura precedente. Al riguardo devono essere adempite le seguenti condizioni:

la procedura precedente è stata eseguita in conformità con le disposizioni del concordato;

le proposte di soluzione sono state giudicate da un organo indipendente;

il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare in procedura per incarico diretto la progettazione successiva o il coordinamento;

h)il valore della commessa, senza computo dell’imposta sul valore aggiunto, è inferiore a:

fr. 300’000.- per commesse edili di impresario costruttore o di pavimentazione stradale;

fr. 150’000.- per commesse edili di altro genere e artigianali;

fr. 100’000.- per commesse di fornitura;

fr. 150’000.- per prestazioni di servizio;[14]

i)se - in riferimento all’art. 2 lett. b) - il sussidio è inferiore al 50% della spesa computabile e si situa in una forchetta tra 1 milione di franchi e 3 milioni di franchi.[15]

4Nella procedura a incarico diretto possono essere richieste, in forma scritta, fino ad un massimo di tre offerte.

5Il Cantone e i Comuni pubblicano entro il mese di marzo di ogni anno, in forma elettronica, la lista delle commesse che superano fr. 5'000.-- aggiudicate su invito o incarico diretto l’anno precedente. La lista deve rimanere accessibile sino alla sua sostituzione con quella dell’anno successivo. Su richiesta, la documentazione è messa a disposizione anche in forma cartacea.[16]

6Il Consiglio di Stato può estendere gli obblighi di cui al cpv. 5 ad altri soggetti con un numero rilevante di commesse su invito o incarico diretto.[17]

 

Art. 8-14[18]

 

CAPITOLO IV

Norme comuni di procedura[19]

 

Elementi del bando

Art. 15Gli elementi del bando sono:

a)l’avviso di gara;

b)le prescrizioni generali d’appalto;

c)la descrizione dell’oggetto della gara, il luogo d’esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;

d)il modulo d’offerta.

 

Premi e penalità

Art. 16Nei documenti di gara e nel contratto il committente può prevedere premi o penalità.

 

Pubblicazioni

Art. 171Le pubblicazioni avvengono nel Foglio ufficiale cantonale.

2Per casi particolari può essere prevista la pubblicazione anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e/o negli organi di pubblicazione previsti dagli accordi internazionali.

 

Termini

Art. 18Il committente fissa i termini per le domande di partecipazione o per la presentazione delle offerte, in modo che tutti gli offerenti dispongano di sufficiente tempo per esaminare la documentazione ed elaborare la domanda o l’offerta.

 

CAPITOLO V

Offerente[20]

 

Sede o domicilio

Art. 19[21]L’offerente deve avere il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera.

 

Requisiti degli offerenti

Art. 20[22]1Il committente esige dall’offerente la prova dell’idoneità finanziaria, economica e tecnica.

2Il committente ha diritto, in ogni tempo, di verificare, far verificare e ottenere dall’offerente l’adempimento di tutti i requisiti richiesti dalla legge, dal bando e dal contratto.

3Il Consiglio di Stato può fissare requisiti minimi di idoneità.[23]

 

Portale offerenti

Art. 20a[24]1La piattaforma internet «Portale offerenti» mette a disposizione degli interessati la valutazione dell’idoneità degli offerenti ai sensi della presente legge, in particolare degli art. 5 lett. a-b e 20 cpv. 3. L’uso del portale è facoltativo. Il Consiglio di Stato designa il servizio che lo gestisce.

2L’offerente resta responsabile delle informazioni sul suo conto.

3Sono autorizzati a inserire nel portale:

a)l’Istituto delle assicurazioni sociali, i dati inerenti il pagamento AVS/AI/IPG/AD;

b)l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, i dati inerenti il pagamento dell’imposta alla fonte;

c)l’Ufficio esazione e condoni, i dati inerenti il pagamento delle imposte federali e cantonali.

4La procedura è soggetta a tassa.

 

Capacità economica finanziaria

Art. 21Il committente può chiedere all’offerente, a comprova della capacità economica e finanziaria, le seguenti referenze:

a)idonee garanzie bancarie o di altri istituti che garantiscono l’erogazione dei crediti in caso di assegnazione della commessa;

b)bilanci o loro estratti e, per le persone giuridiche, gli ultimi rapporti dell’organo di revisione;

c)dichiarazione concernente la cifra d’affari globale e la mole dei lavori eseguiti dall’offerente negli ultimi esercizi.

 

Capacità tecniche

Art. 22Il committente può chiedere all’offerente i seguenti documenti a comprova delle capacità tecniche:

a)documenti di studio e attestati di capacità professionale dei dirigenti o dei collaboratori professionali dell’offerente ed in particolare delle persone responsabili dell’esecuzione della commessa;

b)dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello svolgimento della commessa;

c)l’elenco di lavori eseguiti negli anni precedenti l’appalto, corredato dai certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l’importo, il periodo e il luogo d’esecuzione; il bando può prevedere adeguate condizioni di quantità e/o entità di lavori precedenti;[25]

d)attestati sull’esistenza di un sistema riconosciuto di gestione della qualità;

e)estratto del casellario giudiziario dei quadri dirigenziali e delle persone che sono responsabili dell’esecuzione della commessa;

f)l’importanza dei lavori che l’offerente intende subappaltare, come pure la comunicazione della ragione sociale e della sede dei subappaltatori che partecipano all’esecuzione delle commesse.

 

Consorzio d’offerenti

Art. 23[26]1Il consorzio tra offerenti è di principio ammesso.

2Il committente può tuttavia limitare o escludere questa possibilità nel bando.

3Ogni consorziato deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla presente legge e può partecipare, di regola, ad un unico consorzio, ad eccezione del caso in cui riveste ruolo manifestamente subalterno.

4Il consorzio deve essere provato in forma scritta e prevedere la responsabilità solidale e illimitata di ogni suo membro verso il committente per l’esecuzione della prestazione oggetto della commessa e per il rispetto dei requisiti di legge e di contratto.

 

Subappalto

Art. 24[27]1È considerata subappalto ogni forma di esecuzione di parte della prestazione oggetto di una commessa edile, di servizio o di fornitura, ivi compreso l’impiego di lavoratori indipendenti o autonomi.[28]

2Il subappalto è di principio vietato.

3Gli atti di gara possono ammettere il subappalto a un solo livello e alle seguenti condizioni minime:

a)il subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti di legge, in particolare di sede o domicilio;

b)la parte preponderante o determinante delle prestazioni deve essere eseguita direttamente dall’offerente;

c)l’offerente deve assumere la responsabilità solidale e illimitata con il subappaltatore verso il committente per l’esecuzione della prestazione oggetto del subappalto e per il rispetto dei requisiti di legge e di contratto;

d)la sostituzione del subappaltatore è subordinata al preventivo consenso del committente e consentita solo per necessità oggettiva e alle medesime condizioni esatte per il subappaltatore iniziale;

e)l’offerente deve allegare l’offerta del subappaltatore alla propria;

f)l’offerente ha l’obbligo di rivolgersi agli URC nel caso di una necessità ulteriore di manodopera. Solo dopo che gli URC hanno attestato l’impossibilità di reperire manodopera presso i propri uffici, potrà rivolgersi alle agenzie interinali.[29]

 

Esclusione e revoca[30]

Art. 25Il committente esclude dalla procedura o revoca l’aggiudicazione e può sciogliere il contratto con gli offerenti o aggiudicatari che, segnatamente, nella gara o dopo l’aggiudicazione e sino al termine dell’esecuzione della prestazione contrattuale:

a)non adempiono ai criteri di idoneità;

b)hanno dato o danno al committente indicazioni false;[31]

c)non rispettano i principi sanciti all’art. 5 lett. a) e b);[32]

d)hanno comportamenti tali da impedire un’effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;

e)sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;

f)hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell’art. 5 o sono controllati dalle stesse persone;[33]

g)hanno i medesimi titolari o sono controllati dalle stesse persone riferibili a offerenti già esclusi per sanzione.[34]

 

CAPITOLO VI

Offerte[35]

 

Offerta

Art. 26[36]1Gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a disposizione dal committente.

2Il committente esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti.

 

Art. 27[37]

 

Indennità

Art. 281Gli offerenti non hanno diritto di principio ad alcuna indennità per l’elaborazione delle offerte.

2Sono possibili eccezioni, in particolare per prestazioni preliminari di studio, solo se indicate dai documenti di gara.

 

Varianti

Art. 29Offerte deroganti dai moduli e dai progetti, oppure varianti nei metodi e programmi di esecuzione sono ammesse unicamente nei casi contemplati nell’avviso di gara.

 

Validità delle offerte

Art. 30[38]Le offerte sono vincolanti e non possono essere ritirate nei sei mesi a contare dalla data fissata per la presentazione. Il bando può stabilire una durata di validità delle offerte inferiore.

 

Apertura delle offerte

Art. 311Le offerte sono aperte in seduta pubblica o in altre forme equivalenti annunciate nella documentazione di gara.[39]

2Il committente tiene un verbale d’apertura nel quale vengono indicati i nomi degli offerenti, gli importi delle offerte e le eventuali osservazioni concernenti i documenti e le irregolarità già manifestatesi al momento dell’apertura.

3Su richiesta è garantito a tutti gli offerenti e alle associazioni di categoria il diritto di prendere visione del verbale.

 

CAPITOLO VII

Aggiudicazione[40]

 

Aggiudicazione

Art. 32[41]1Il committente aggiudica la commessa a favore dell’offerta complessivamente più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l’economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l’adeguatezza della prestazione, l’estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. La ponderazione di un singolo criterio non può superare il 50%.

2I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza.

3Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, l’aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo.

 

Decisione

Art. 331La decisione di aggiudicazione, come pure quella di esclusione, è comunicata ai concorrenti.

2Essa deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all’esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto, con l’avvertenza che il ricorso non ha, per principio, effetto sospensivo.

 

Annullamento e rinuncia

Art. 341In presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute.

2Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento.

 

Conclusione del contratto

Art. 351Il contratto con l’offerente può essere concluso dopo l’aggiudicazione, scaduto il termine di ricorso, a meno che l’istanza di ricorso abbia concesso l’effetto sospensivo.

2Se al ricorso non è stato accordato effetto sospensivo, il committente comunica tempestivamente all’istanza di ricorso la conclusione del contratto.

 

CAPITOLO VIII

Rimedi giuridici[42]

 

Ricorso

Art. 36[43]1Contro le decisioni dei committenti è dato ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni.

2Non vi sono ferie giudiziarie.[44]

 

Decisioni impugnabili

Art. 37Sono considerate decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso al Tribunale cantonale amministrativo:

a)gli elementi del bando;

b)l’esclusione dell’offerente;

c)la decisione sulla scelta dei partecipanti nell’ambito della procedura selettiva;

d)l’aggiudicazione, la revoca, l’interruzione o l’annullamento della procedura.[45]

 

Motivi di ricorso

Art. 381Il ricorso è proponibile contro:

a)le violazioni di diritto, compreso l’abuso e l’eccesso del potere di apprezzamento;

b)l’accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

2Non può essere addotto il motivo dell’inadeguatezza.

3Contro le decisioni di aggiudicazione non sono proponibili eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando.

 

Garanzie processuali

Art. 39Chiunque adisce l’autorità di ricorso deve fornire su ordine del Presidente, garanzie per le spese processuali presunte.

 

Effetto sospensivo

Art. 401Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il Presidente può accordarlo d’ufficio o su istanza di una parte.

2La concessione dell’effetto sospensivo può essere subordinata alla prestazione di un’adeguata garanzia.

3In materia di misure provvisionali sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[46]

 

Decisione

Art. 411In caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale amministrativo, di regola, rinvia la decisione al committente, con o senza condizioni vincolanti, affinché renda una nuova decisione. Quando dispone degli elementi necessari, può decidere esso stesso nel merito.

2In caso di accoglimento del ricorso, se la decisione di aggiudicazione ha già dato luogo alla stipulazione del contratto, l’autorità di ricorso si limita ad accertarne l’illiceità.

 

Risarcimento dei danni

Art. 42[47]1Il risarcimento danni è limitato alle spese indispensabili assunte dal­l’offerente per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione e di ricorso.

2La decisione è di competenza del Tribunale cantonale amministrativo; l’azione si prescrive in un anno dalla costatazione giudiziaria dell’illecita decisione.

 

CAPITOLO IX

Contratto e sue condizioni[48]

 

Contratto

Art. 431Operata l’aggiudicazione, viene stipulato un contratto scritto.

2Fanno parte del contratto gli atti, i piani e i progetti che sono stati alla base del bando di gara.

 

Divieto di cessione

Art. 441L’assuntore deve assicurare in proprio la commessa aggiudicata.

2Il committente ha il diritto di rescindere il contratto in caso di cessione totale o parziale non autorizzata a terzi e di chiedere il risarcimento dei danni.

3Solo in casi eccezionali e per motivi gravi, con il preventivo consenso scritto del committente, il contratto può essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi, oppure è consentito associarsi con altre ditte, sempre che queste adempiano tutti i requisiti prescritti dalla presente legge.

 

Archiviazione

Art. 44a[49]1Sono da conservare per 3 anni dopo la conclusione legale della procedura:

a)l’avviso di gara;

b)la documentazione di gara;

c)il verbale d’apertura delle offerte;

d)la corrispondenza sulla procedura d’aggiudicazione;

e)la tabella comparativa rettificata delle offerte e le decisioni nell’ambito della procedura d’aggiudicazione;

f)l’offerta considerata.

2I documenti inseriti nel Portale offerenti sono conservati per 5 anni.

 

CAPITOLO X

Sussidi, sanzioni e vigilanza[50]

 

Committenti assoggettati per sussidio

Art. 45[51]1L’art. 14 della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 si applica per i versamenti ai committenti che sono assoggettati alla presente legge quali beneficiari di sussidi. L’esigibilità del saldo del sussidio è subordinata alla prova del rispetto delle condizioni di legge, di gara e di contratto da parte degli aggiudicatari.

2L’art. 16 della legge sui sussidi cantonali si applica quale conseguenza della violazione della presente legge da parte di committenti ad essa assoggettati quali beneficiari di sussidi.

 

Sanzioni amministrative

Art. 45a[52]1In caso di gravi violazioni della presente legge, il Consiglio di Stato punisce il contravventore con una sanzione pecuniaria che può raggiungere al massimo il 20% del valore della commessa e/o lo esclude da ogni commessa soggetta alla presente legge per un periodo massimo di 5 anni.

2Anche il committente e/o i membri dei suoi organi sono punibili con una sanzione pecuniaria di al massimo fr. 20’000.– se hanno commesso intenzionalmente una grave violazione di questa legge.

3Sono considerate gravi violazioni, segnatamente:

a)rifiutare di fornire indicazioni o documentazione oppure fornire false indicazioni o informazioni richieste dalla legge, dal bando o dal committente;

b)disattendere le procedure richieste dalla legge per l’assegnazione di commesse o i relativi ordini delle Autorità o dei servizi preposti alla sua applicazione;

c)disattendere il requisito di sede o domicilio;

d)eseguire la commessa in modo illecito, segnatamente con personale o mezzi abusivi;

e)disattendere la disciplina in materia di preimplicazione e ricusa, di appalto generale e totale, di consorzi;

f)disattendere la disciplina in materia di subappalto, nel senso definito dall’art. 24 cpv. 1 della presente legge;

g)avere commesso reati in relazione alla commessa o alla sua esecuzione;

h)omettere di segnalare fatti che potrebbero determinare l’apertura di una procedura di sanzione amministrativa o penale ai sensi della presente legge.

4Le decisioni di esclusione devono essere rese pubbliche per il tramite del Foglio ufficiale o tramite altri mezzi destinati al medesimo scopo.

5Ogni offerente, subappaltatore, committente, membro dei suoi organi, dipendente, ausiliario, ha l’obbligo di segnalare i fatti che potrebbero determinare l’apertura di una procedura di sanzione ai sensi della presente legge e di collaborare agli accertamenti necessari, segnatamente da parte dell’autorità di vigilanza.[53]

 

Sanzioni penali

Art. 45b[54]1È punito con la multa sino a fr. 50’000.– chiunque intenzionalmente:

a)omette fraudolentemente di fornire indicazioni o documentazione;

b)fornisce false indicazioni o informazioni richieste dalla legge, dal bando o dal committente su fatti determinanti allo scopo di legittimare la sua partecipazione o l’aggiudicazione di commesse pubbliche;

c)procede a un subappalto non autorizzato o esegue una commessa con personale o mezzi non propri e violando il requisito di domicilio e sede in Svizzera allo scopo di conseguire un indebito profitto;

d)viola le norme della presente legge in materia di preimplicazione o ricusa allo scopo di conseguire un indebito profitto.

2Si applica la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 e la sanzione è di competenza del Consiglio di               Stato.

 

Vigilanza

Art. 46Il Consiglio di Stato vigila sulla corretta applicazione della legge.

 

CAPITOLO XI

Disposizioni finali[55]

 

Disposizioni transitorie

Art. 47La presente legge non si applica a procedure di aggiudicazione già pendenti, ad eccezione delle vie di ricorso.

 

Entrata in vigore

Art. 481Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.[56]

 

 

Disposizione transitoria della modifica del 10 aprile 2017[57]

La presente modifica di legge non si applica alle procedure di aggiudicazione già aperte al momento della sua entrata in vigore.

 

 

Pubblicata nel BU 2001, 91.


[1]  Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[2]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[3]  Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[4]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedenti modifiche: BU 2005, 24 e 72; BU 2008, 648.

[5]  Art. abrogato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedenti modifiche: BU 2005, 24 e 72.

[6]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[7]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[8]  Lett. modificata dalla L 14.12.2021; in vigore dal 25.2.2022 - BU 2022, 47.

[9]  Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[10]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[11]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[12]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2015, 89.

[13]  Cpv. modificato dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.

[14]  Lett. modificata dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.

[15]  Lett. introdotta dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.

[16]  Cpv. introdotto dalla L 18.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 397.

[17]  Cpv. introdotto dalla L 18.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 397.

[18]  Art. abrogati dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedenti modifiche: BU 2005, 24 e 72.

[19]  Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[20]  Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[21]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[22]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[23]  Cpv. modificato dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.

[24]  Art. introdotto dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.

[25]  Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[26]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[27]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211 e 377, BU 2021, 142.

[28]  Cpv. modificato dalla sentenza del 17 marzo 2021 del Tribunale federale; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2019, 377 e BU 2021, 142.

[29]  Cpv. la cui entrata in vigore è stata sospesa dal Tribunale federale fino al giudizio di merito; in vigore dal 30.4.2021 - BU 2019, 377 e BU 2021, 142.

[30]  Nota marginale modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[31]  Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[32]  Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[33]  Lett. modificata dalla L 19.10.2011; in vigore dal 13.12.2011 - BU 2011, 582.

[34]  Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2011, 582.

[35]  Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[36]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[37]  Art. abrogato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[38]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[39]  Cpv. modificato dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.

[40]  Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[41]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[42]  Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[43]  Art. modificato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24, 72 e 101.

[44]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476.

[45]  Lett. modificata dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[46]  Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 476.

[47]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[48]  Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[49]  Art. modificato dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29; precedenti modifiche: BU 2005, 24 e 72.

[50]  Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[51]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2011, 582.

[52]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2011, 582.

[53]  Cpv. modificato dalla L 22.11.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 29.

[54]  Art. modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211; precedente modifica: BU 2011, 582.

[55]  Capitolo modificato dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.

[56]  Entrata in vigore: 1° maggio 2001 - BU 2001, 99.

[57]  Disposizione transitoria introdotta dalla L 10.4.2017; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 211.