725.100

 : L sulle strade - 23 marzo 1983

 

Legge

sulle strade[1]

(del 23 marzo 1983)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 4 maggio 1982 n. 2601 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

 

Campo di applicazione

Art. 11La presente legge è applicabile alle strade pubbliche o aperte al pubblico.

2I Comuni sono autorizzati a emanare norme complementari sugli oggetti di loro competenza.

3Sono riservate le disposizioni delle leggi speciali.[2]

 

Definizione

Art. 21Le strade sono aree utilizzate per la circolazione dei veicoli a motore, dei veicoli senza motore o dei pedoni.

2Sono strade pubbliche quelle di proprietà del Cantone, dei Comuni, dei Consorzi e dei Patriziati.

3Sono strade aperte al pubblico tutte quelle che, indipendentemente dai rapporti di proprietà, possono essere usate da una cerchia indeterminata di persone.

4[3]

 

Delimitazione delle strade

Art. 3[4]1Fanno parte delle strade pubbliche, oltre al corpo stradale, tutti gli impianti necessari a un’adeguata sistemazione tecnica delle medesime, come i manufatti, i raccordi, le fermate dei mezzi di trasporto pubblico, le aree di sosta e di servizio, gli impianti di sicurezza, i centri e le attrezzature per l’esercizio e la manutenzione, le opere di protezione esterna e quelle di raccolta e evacuazione delle acque, le piantagioni, come anche le scarpate quando non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le utilizzi.

2Sono inoltre considerate strade pubbliche le attrezzature d’importanza cantonale o regionale destinate al traffico veicolare, quali i posteggi d’interscambio, i terminali bus, i centri di manutenzione e di polizia, i posti doganali e i centri per il traffico pesante.

 

Attribuzioni generali

a) strade cantonali[5]

Art. 4[6]1Il Cantone provvede alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade d’importanza generale, come le strade che collegano i grandi poli di traffico, quelle che assicurano i più importanti collegamenti interregionali e regionali e quelle che garantiscono il collegamento dell’abitato principale di un Comune col resto della rete viaria cantonale.

2Il Cantone può delegare ai comuni o ad altri enti pubblici, con il loro accordo, determinati compiti cantonali.

 

b) strade locali[7]

Art. 5[8]1I comuni e gli altri enti locali provvedono alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle altre strade, come le strade di raccolta e distribuzione del traffico, quelle che garantiscono i collegamenti locali e quelle che servono l’insieme dei fondi.

2Il Cantone può sostituirsi ai comuni o agli altri enti locali nelladempimento dei loro compiti.

 

Catasto delle strade

Art. 5a[9]1Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornato un catasto delle strade cantonali.

2Nel catasto sono definiti il tracciato e le principali caratteristiche tecniche di ogni tratto di strada cantonale.

3Esso è pubblico e ha soltanto un valore informativo.

 

Concezione delle strade

Art. 6[10]1Le strade devono essere concepite secondo metodi tecnici progrediti e con criteri economici.

2Devono in particolare essere prese le misure necessarie alla sicurezza dell’opera, delle persone e dei beni, curati gli elementi tecnico-architettonici e limitate al massimo le cause di disturbo del traffico e le cause di molestia per l’ambiente.

3Le strade devono inoltre essere correttamente inserite nel paesaggio e integrate negli spazi pubblici adiacenti.

4Dev’essere verificata la compatibilità con le esigenze della protezione dell’ambiente, contemperate con interessi contrastanti come l’impiego economico della proprietà privata.

5Il Consiglio di Stato può dichiarare vincolanti le norme tecniche emanate da enti intercantonali o da associazioni professionali.

6Nell’esecuzione di lavori importanti di sistemazione della rete di strade cantonali, di regola devono essere favoriti i provvedimenti atti a migliorare la mobilità lenta.

 

Distanza dalle strade

Art. 6a[11]1Le distanze dalle strade, da mantenere per la realizzazione di edifici o impianti, sono indicate nei piani regolatori mediante delle linee di arretramento. Di regola, riservate le norme speciali applicabili all’interno dei nuclei, per le strade cantonali tali linee sono fissate a quattro metri dal ciglio.

2Qualora le distanze non risultino stabilite secondo il precedente capoverso, i nuovi edifici o impianti devono essere realizzati ad almeno quattro metri dal ciglio.

3Il Cantone, i comuni e gli altri enti pubblici possono autorizzare a titolo precario la realizzazione di nuovi edifici o impianti oppure la loro trasformazione a distanze inferiori qualora non vi si oppongano interessi pubblici e segnatamente nel caso in cui la sicurezza stradale non ne risulti pregiudicata.

4L’autorizzazione a titolo precario è di regola rilasciata in modo coordinato con la licenza edilizia e può essere menzionata nel registro fondiario a cura dell’ente pubblico.

 

Capitolo II

Pianificazione delle strade

 

Strade cantonali[12]

Art. 7[13]1Il piano cantonale dei trasporti previsto dalla legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997 è lo strumento per promuovere ed organizzare la politica cantonale anche in materia stradale.

2Il progetto stradale previsto all’art. 10 deve essere allestito ed attuato secondo la pianificazione di cui al cpv. 1.

 

Strade locali[14]

Art. 8[15]I comuni provvedono alla pianificazione delle strade locali nellambito del Piano regolatore, vegliando in particolare al coordinamento con la pianificazione di ordine superiore e dei comuni vicini.

 

Informazione e partecipazione

Art. 8a[16]1Nell’ambito della pianificazione delle strade il Cantone e i comuni assicurano un’adeguata informazione e partecipazione della popolazione ai sensi dell’art. 4 della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979.

2Essi possono prescindere da questa fase in particolare quando non siano previsti cambiamenti della funzione di una strada già pianificata.

 

Capitolo III

Costruzioni delle strade

A. Strade cantonali

 

Competenze

Art. 9[17]1La costruzione delle strade cantonali è di competenza del Consiglio di Stato.

2Ai comuni e ad altri enti pubblici può essere delegato, con il loro accordo, la progettazione, la pubblicazione e la realizzazione di opere stradali cantonali. Per queste opere è applicabile la procedura di progetto stradale comunale di cui agli art. 30 e seguenti.

 

Progetto stradale

Art. 10[18]1Il progetto stradale costituisce lo strumento per pianificare e realizzare le strade cantonali.

2Il progetto stradale indica:

a)il tracciato delle strade, l’assetto, lo sviluppo planimetrico e altimetrico, le opere previste, principali e accessorie, comprese quelle di protezione esterna, gli allacciamenti delle infrastrutture e, se del caso, gli accessi ai fondi;

b)le linee di arretramento o di allineamento delle costruzioni;

c)le altre attrezzature e gli altri impianti previsti dall’art. 3.

3Il progetto stradale è allestito dal Dipartimento con la collaborazione dei comuni interessati. Esso è coordinato con il progetto della relativa segnaletica.

 

Salvaguardia della disponibilità dell’area stradale

Art. 11[19]La disponibilità dell’area stradale può essere salvaguardata mediante le misure di salvaguardia della pianificazione previste dalla Lst.

 

Zona di riserva stradale

Art. 11a[20]1Il Consiglio di Stato può destinare a strada le superfici necessarie per la futura realizzazione di opere stradali tramite lo strumento del piano di utilizzazione cantonale ai sensi degli art. 44 e seguenti LST.

2La zona di riserva stradale ha l’effetto di riservare definitivamente le superfici necessarie senza conferire all’opera pubblica utilità.

 

Finanziamento

a) principio

Art. 12[21]Il Cantone provvede al finanziamento della costruzione e della sistemazione delle strade cantonali con mezzi propri, contributi singoli e globali della Confederazione, contributi dei Comuni e contributi di miglioria.

 

b) contributo dei Comuni

Art. 131I Comuni possono essere tenuti a contribuire alle spese quando dalle opere deriva loro un vantaggio, come il miglioramento della viabilità, la soppressione o la riduzione delle immissioni, la sicurezza della circolazione locale e la possibilità di una migliore utilizzazione dei fondi.

2Nello stabilire il contributo si deve tenere conto del vantaggio e della capacità economica del Comune.[22]

3L’ammontare del contributo comunale non può superare il 50% della spesa, dedotti eventuali sussidi federali.

4Il contributo è dovuto di regola a opera ultimata, sulla scorta della liquidazione finale approvata dal Consiglio di Stato.

5Quando l’ammontare è di una certa importanza possono essere chiesti acconti, calcolati sulla scorta del preventivo o di liquidazioni provvisorie.

 

c) contributi di miglioria

Art. 13a[23]1Nel caso in cui una nuova opera procuri dei vantaggi particolari il Cantone è tenuto a prelevare contributi di miglioria conformemente alla legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1996.

2Costituiscono segnatamente dei vantaggi particolari:

a)la realizzazione di accessi a fondi privati;

b)la costruzione di rotonde e altre sistemazioni stradali che favoriscono laccesso ai fondi di terzi o che sono necessarie per rendere compatibile il traffico generato dalle opere di terzi con quello delle strade cantonali.

3La procedura di approvazione della convenzione prevista dall’art. 14 cpv. 2 della legge sui contributi di miglioria non è applicabile.

 

c) ricorsi

Art. 141Il Dipartimento notifica ai Comuni interessati il piano di riparto delle spese unitamente al progetto stradale e agli altri atti.

2Contro il piano di riparto delle spese i Comuni possono ricorrere entro 30 giorni dalla notificazione all’autorità competente secondo l’art. 15.

 

d) stanziamento dei crediti ed evasione dei ricorsi

Art. 151Il Gran Consiglio decide sui ricorsi e vota i crediti necessari nonché i relativi piani di finanziamento. La richiesta di credito deve essere accompagnata dal progetto stradale.

2Se i crediti sono stanziati dal Consiglio di Stato, lo stesso è competente per decidere sui relativi ricorsi dei comuni.[24]

 

Procedura d’approvazione del

progetto stradale: avvio e diritto applicabile

Art. 161Approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, il Dipartimento dà avvio alla procedura d’approvazione del progetto stradale.

2La procedura d’approvazione del progetto stradale è retta dalle disposizioni della presente legge e, in subordine, da quelle della legge di espropriazione (Lespr).

3Nel caso di progetti per cui è necessario esperire l’esame dell’impatto sull’ambiente, per le modalità ed i termini di pubblicazione, opposizione e ricorso valgono le disposizione della relativa legislazione federale e cantonale.

 

1. Procedura ordinaria

a) esame preliminare

Art. 171Il Dipartimento presenta al Consiglio di Stato il progetto stradale, accompagnato da:

a)una relazione sull’opera;

b)un piano dal quale risultino la situazione dei fondi toccati dall’espropriazione e l’eventuale rettifica dei confini;

c)una tabella d’espropriazione nella quale siano indicati i singoli fondi interessati e per ciascuno di essi i titolari dei diritti espropriandi, la natura di tali diritti, la qualità degli immobili e la superficie oggetto dell’espropriazione;

d)le offerte d’indennità;

e)il programma di realizzazione.

2Il Consiglio di Stato esamina se la documentazione è completa e se è allestita secondo le prescrizioni.

 

b) pubblicazione

Art. 181Ottenuta l’autorizzazione dal Consiglio di Stato, il Dipartimento pubblica il progetto stradale presso le cancellerie dei comuni, dove è previsto d’eseguire l’opera, per 30 giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza.[25]

2Le mutazioni dello stato dei luoghi conseguenti all’opera devono essere adeguatamente indicate sul terreno con picchetti e modine.

3Preliminarmente è pubblicato un avviso sul Foglio ufficiale ed agli albi dei Comuni interessati, nel quale si rendono noti:

a)la pubblicazione del progetto stradale, l’elenco degli atti esposti e il periodo d’esposizione;

b)la diffida agli interessati a notificare per iscritto al Consiglio di Stato, entro il termine d’esposizione:

aa)le opposizioni all’espropriazione;

bb)le domande intese ad ottenere modificazioni dei piani;

cc)le domande d’ampliamento dell’espropriazione;

dd)le pretese d’indennità.

L’avviso deve richiamare l’attenzione sulle norme degli art. 26 e 33 cpv. 1 Lespr, citandone il testo.

4La pubblicazione del progetto stradale ha gli effetti del bando d’espropriazione giusta gli art. 33 s. Lespr.

 

c) avviso personale

Art. 191Ai titolari di diritti espropriandi figuranti nei pubblici registri o altrimenti noti deve essere intimata la diffida di cui all’art. 18 cpv. 3 lett. b, unitamente ad un estratto della tabella d’espropriazione concernente i fondi e i diritti del destinatario.

2Per gli interessati che ricevono l’avviso personale dopo la pubblicazione, il termine per le notificazioni decorre dall’intimazione dell’avviso.

 

d) opposizioni

Art. 201Nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione al progetto stradale presso il Consiglio di Stato; sono pure legittimati a formulare opposizione i Comuni interessati dall’opera e le associazioni aventi un’importanza nazionale che esistano da più di 10 anni e che si occupino per statuto della protezione dell’ambiente, del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.

2Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

3L’opposizione è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile.

4Il diritto d’opposizione giusta il capoverso 1 è esercitato per il Comune dal Municipio.

 

e) domande di natura espropriativa

Art. 211Entro il termine di pubblicazione vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d’espropriazione e presentate tutte le domande di modificazione dei piani, d’ampliamento dell’espropriazione e d’indennità.

2È riservata la facoltà di inoltrare al Consiglio di Stato domande tardive giusta gli art. 31 e 32 Lespr.

 

f) esperimento di conciliazione

Art. 22Il Consiglio di Stato può sempre convocare gli interessati per un esperimento di conciliazione.

 

g) approvazione del progetto stradale

Art. 231Il Consiglio di Stato approva il progetto stradale e decide simultaneamente sulle opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modificazione dei piani.

2Può approvare progetti a tappe, se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto.

 

2. Procedura semplificata

Art. 24[26]1La procedura semplificata di approvazione del progetto stradale è applicata a:

a)progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

b)costruzioni e impianti la cui modifica non altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non lede interessi degni di protezione di terzi e ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente e sul paesaggio;

c)costruzioni e impianti che saranno rimossi entro tre anni al più tardi;

d)casi di parziale modifica dei piani dopo la pubblicazione del progetto stradale che concernono pochi interessati chiaramente individuabili.

2In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

3Il progetto stradale non è pubblicato né depositato pubblicamente. Il Dipartimento può ordinare il picchettamento e la modinatura.

4Il Dipartimento notifica il progetto stradale ai Comuni e ai proprietari interessati, sempre che non abbiano dato precedentemente il loro consenso scritto. Nel contempo esso pubblica sul Foglio ufficiale e all’albo comunale un avviso contenente una descrizione dell’opera, l’intenzione di realizzarla tramite procedura semplificata e la possibilità per ogni interessato di formulare opposizione.

5In assenza di opposizioni nei trenta giorni dalla notifica e dalla pubblicazione dell’avviso, il Dipartimento approva il progetto stradale mediante una decisione immediatamente esecutiva.

6Negli altri casi esso trasmette l’incarto al Consiglio di Stato che decide sulle opposizioni e approva il progetto stradale.

7Per il resto si applicano le disposizioni della procedura ordinaria.

 

3. Ricorso

Art. 25[27]La decisione di approvazione del progetto stradale e le altre decisioni del Consiglio di Stato possono essere impugnate dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30 giorni. Il Tribunale decide con piena cognizione. Per il resto valgono le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

4. Acquisto del terreno

Art. 261Quando l’acquisto dei terreni e degli altri diritti necessari per la realizzazione del progetto stradale non possa aver luogo bonalmente, dopo la conclusione della procedura d’approvazione del progetto stradale si esegue la procedura d’espropriazione ai sensi della Lespr. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate, riservato l’art. 32 Lespr.

2Il Dipartimento trasmette al Tribunale d’espropriazione il progetto approvato, il piano dei fondi toccati dall’espropriazione, la tabella d’espropriazione e le pretese annunciate.

3Il Tribunale d’espropriazione può autorizzare l’anticipata immissione in possesso sulla base della decisione d’approvazione del progetto stradale esecutiva. Si presume che, senza l’anticipata immissione in possesso, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il resto si applicano gli art. 51, 52 e 53 Lespr.[28]

4Se è in corso un raggruppamento, lo Stato può chiedere l’attribuzione dei terreni necessari per l’esecuzione di tutte le opere previste dal piano direttore nel quadro della procedura prevista dall’art. 22 della Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni.

 

Altri oneri comunali

a) Immissione acque nelle canalizzazioni

Art. 27[29]I comuni e gli altri enti pubblici devono tollerare nelle loro canalizzazioni lo scolo delle acque delle strade cantonali nella misura in cui le canalizzazioni esistenti lo permettono; l’immissione è esente da tasse.

 

b) impianti di illuminazione

Art. 281All’interno delle zone edificabili l’illuminazione delle strade è di regola compito dei Comuni.

2Il Cantone esegue gli impianti nell’interesse della sicurezza della circolazione al di fuori delle zone edificabili; casi particolari possono essere regolati mediante apposite convenzioni.

 

Sussidi ai Comuni ed altri Enti pubblici

Art. 29[30]1Il Cantone può sussidiare, nei limiti di credito stanziati, la costruzione di opere di moderazione del traffico, di sopra e sottopassi e l’impianto di segnali luminosi eseguiti dai Comuni sulle strade cantonali, fino ad un massimo del 50%, quando queste opere giovano in maniera rilevante alla sicurezza e alla fluidità della circolazione.

2La percentuale sussidiabile è determinata in funzione del vantaggio, dell’importanza dell’opera, della spesa, della capacità finanziaria e di ogni altra possibilità di finanziamento.

3L’ammontare del credito disponibile per tali sussidi è stabilito dal Gran Consiglio in sede di preventivo.

 

B. Strade comunali

 

Progetto stradale comunale

Art. 301Approvati i crediti necessari ed i relativi piani di finanziamento, il Municipio dà avvio alla procedura d’approvazione del progetto stradale comunale.

2Il progetto stradale comunale indica quanto previsto all’art. 10 cpv. 2 lett. a e b.

3Esso deve essere corredato dagli atti elencati all’art. 17 cpv. 1.

 

Procedura

a) principio

Art. 311Oltre a quanto stabilito dagli art. da 32 a 35, si applicano per analogia gli art. 16 cpv. 2 e 3 e da 18 a 26.

2Il Municipio sostituisce il Consiglio di Stato e rispettivamente il Dipartimento nelle competenze loro attribuite dagli art. 18 cpv. 1 e cpv. 3 lett. b, 20 cpv. 1, 21 cpv. 2, 22, 23, 24 cpv. 2 prima frase e cpv. 3 prima frase, 26 cpv. 2.

 

b) pubblicazione

Art. 321Il Municipio pubblica il progetto stradale comunale presso la cancelleria comunale per 30 giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può prenderne conoscenza. Gli atti sono pure inviati al Dipartimento.[31]

2Le richieste di cui all’art. 18 cpv. 3 lett. b devono essere notificate al Municipio.

 

c) opposizioni

Art. 33[32]1Non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione dei piani regolatori, ed in particolare sulla pubblica utilità.

2Al Dipartimento è riconosciuta la facoltà di formulare opposizione. Si applica per analogia l’art. 7 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.

3Per l’esame del progetto stradale comunale il Dipartimento può prelevare una tassa amministrativa da un minimo di fr. 100.– ad un massimo di fr. 1000.– qualora necessitino delle verifiche o degli approfondimenti particolari.

 

d) approvazione del progetto

stradale comunale

Art. 34[33]Il Municipio approva il progetto stradale comunale e decide simultaneamente sulle opposizioni alla pubblica utilità e sulle domande di modificazione dei piani.

 

e) ricorso

Art. 35[34]1Contro la decisione di approvazione del progetto stradale comunale e le altre decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di trenta giorni.

2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.

3Il Dipartimento ha facoltà di ricorso.

 

Migliorie

Art. 361Le migliorie non necessitano di base pianificatoria e possono essere attuate direttamente tramite un progetto stradale comunale.

2Sono migliorie gli interventi di adeguamento alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e protezione dell’ambiente che non comportano una modifica sostanziale dell’uso e della funzione della strada.

 

C. Altre strade[35]

 

Art. 36a[36]Nella misura in cui il contenuto e l’approvazione dei progetti di altre strade pubbliche o aperte al pubblico non sono regolati da leggi speciali è applicabile per analogia la procedura stabilita dagli articoli 30 e seguenti.

 

Capitolo IV

Manutenzione delle strade

 

Manutenzione

a) Criteri

Art. 371Le strade devono essere mantenute secondo criteri tecnici ed economici progrediti, tenuto conto della loro destinazione.

2La manutenzione comprende in particolare la pulizia, il servizio invernale e la riparazione dei danni cagionati alle opere dall’usura, da eventi naturali o dall’uomo.

 

b) Oneri

Art. 381La manutenzione delle strade pubbliche o aperte al pubblico incombe al proprietario, salvo disposizione o patto contrario.

2Se un trasporto provoca un’usura anormale della strada, il proprietario può chiedere a chi l’organizza o lo esegue la copertura delle spese di riparazione. Egli può pure chiedere, se del caso, la copertura delle spese di pulizia.

3I Comuni possono, in via eccezionale, obbligare i privati a contribuire alla manutenzione di strade e sentieri comunali che non adempiono a scopi d’interesse generale; questi oneri possono in particolare essere stabiliti dai piani regolatori.

 

c) Oneri speciali dei Comuni

Art. 39[37]1Delle strade cantonali situate all’interno delle zone edificabili i Comuni devono provvedere:

alla manutenzione dei marciapiedi, dei sopra e sottopassi nonché degli eventuali percorsi pedonali, compreso il servizio invernale;

all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di illuminazione e, in accordo con il Cantone, di segnaletica luminosa;

alla pulizia del campo viabile, degli impianti di evacuazione delle acque e delle aree verdi;

alla manutenzione delle aree di parcheggio e delle aree di attesa e di servizio dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il servizio invernale;

alla manutenzione delle opere di arredo urbano e di moderazione del traffico.

2I comuni devono altresì provvedere alla manutenzione di tutte le opere o impianti da loro realizzati sulle strade cantonali.

3Il Cantone e i comuni possono regolare mediante delle apposite convenzioni i casi particolari e segnatamente la manutenzione delle opere o degli impianti situati in prossimità delle zone edificabili e/o nelle zone urbane.

 

Rapporti con il

trasporto pubblico[38]

Art. 40[39]I comuni e gli altri enti pubblici informano preventivamente e concordano con il Dipartimento e l’impresa di trasporto interessata gli eventuali interventi suscettibili di ostacolare o rendere disagevole il passaggio di veicoli addetti al servizio di trasporto pubblico.

 

Capitolo V

Trasferimento e abbandono di strade

 

Trasferimento

a) Coattivo

Art. 411Il Gran Consiglio può decretare il trasferimento al Cantone di strade pubbliche necessarie per l’adempimento di compiti di portata generale, come pure il trasferimento ai Comuni di strade pubbliche che hanno prevalentemente interesse per il traffico locale.

2Le condizioni sono stabilite dal decreto legislativo.

 

b) Volontario

Art. 421Il proprietario può chiedere al Cantone il trasferimento di una strada che sia divenuta d’importanza cantonale.[40]

2La decisione, che può essere subordinata a condizioni e oneri, spetta al Gran Consiglio.

3Se i presupposti per il trasferimento non sono dati per intero, il Gran Consiglio può concedere adeguati sussidi, sia per lavori di miglioria che di manutenzione.

 

Abbandono

Art. 431Il proprietario di una strada pubblica può deciderne l’abbandono.

2La decisione dev’essere annunciata nel Foglio ufficiale e pubblicata negli albi comunali.

3Le persone che dimostrano un interesse legittimo possono chiedere, entro sei mesi dalla pubblicazione, che la strada sia loro ceduta in proprietà. Di preferenza la cessione viene fatta a favore delle persone che assicurano l’uso pubblico della strada. In questo caso la cessione avviene di regola a titolo gratuito.[41]

4Se non è ceduta in proprietà a terzi conformemente al precedente capoverso, la strada entra a far parte dei beni patrimoniali del Cantone. In tale evenienza, salvo disposizione contraria del Dipartimento, essa è chiusa al pubblico.[42]

 

Capitolo Va

Percorsi ciclabili[43]

 

Pianificazione

Art. 43a[44]1Il Cantone pianifica i percorsi ciclabili di interesse nazionale, cantonale o regionale tramite il Piano cantonale dei trasporti previsto dall’art. 7.

2I percorsi ciclabili locali sono definiti dai piani regolatori comunali.

 

Attuazione

Art. 43b[45]1Di principio i percorsi ciclabili sono attuati sulle strade già esistenti e ritenute idonee. Qualora queste strade appartengano a terzi, l’ente pubblico competente è tenuto a raccogliere preventivamente l’accordo dei proprietari e, nella misura in cui le stesse non fossero aperte al pubblico, acquisire i diritti d’uso necessari.

2L’attuazione dei percorsi ciclabili ha luogo tramite la posa della segnaletica definita dal diritto federale oppure dalle norme tecniche emanate da associazioni professionali e dichiarate vincolanti dal Consiglio di Stato. La posa della segnaletica di direzione è in ogni caso approvata dal Consiglio di Stato.

3Ove non fosse possibile o opportuno far capo alle strade già esistenti, l’ente pubblico competente provvede alla realizzazione delle necessarie opere stradali (piste ciclabili, corsie ciclabili e simili) e ai necessari cambiamenti di funzione secondo la procedura stabilita da questa legge.

4I percorsi ciclabili inseriti nel Piano cantonale dei trasporti sono attuati dal Cantone. L’autorità cantonale può, previo accordo, delegare questo compito ai comuni oppure ad altri enti di diritto pubblico o privato. Per il finanziamento di questi percorsi fanno stato gli art. 12, 13, 14 e 15.

5I comuni attuano a loro spese i percorsi locali.

 

Manutenzione

Art. 43c[46]1La manutenzione dei percorsi ciclabili deve garantire la sicurezza dell’uso ed il valore delle opere secondo criteri tecnici ed economici progrediti, assicurare la piena capacità di transito nonché la massima sicurezza per il ciclista nel rispetto anche dell’ambiente circostante.

2Essa comprende, oltre agli interventi elencati allart. 37 capoverso 2, pure la manutenzione della segnaletica e dellilluminazione.

3I comuni provvedono alla manutenzione di tutti i percorsi ciclabili fatta eccezione di quelli ubicati sulle strade cantonali allesterno delle zone edificabili, la cui manutenzione è di competenza del Cantone.

4Per la manutenzione relativa ai percorsi previsti nel Piano cantonale dei trasporti situati allesterno delle zone edificabili e che non fanno capo alle strade cantonali, il Cantone versa ai comuni interessati dei contributi determinati in funzione della tipologia degli interventi necessari per assicurare gli standard di cui al capoverso 1.

 

Catasto dei percorsi ciclabili

Art. 43d[47]1Il Consiglio di Stato allestisce e tiene aggiornato un catasto dei percorsi ciclabili. I comuni forniscono le informazioni relative ai percorsi da loro attuati.

2Nel catasto sono definiti il tracciato e le principali caratteristiche tecniche di ogni tratto nonché la segnaletica.

 

Capitolo VI

Norme di polizia

 

Uso delle strade

a) A scopo di circolazione

Art. 441L’uso delle strade pubbliche o aperte al pubblico a scopo di circolazione è regolato dalla legislazione federale sulla circolazione stradale.

2Il Consiglio di Stato può vietare, limitare o disciplinare la circolazione su determinate strade cantonali, riservato il diritto federale.[48]

3I Comuni sono competenti a disciplinare la circolazione sulle strade comunali o consortili secondo quanto previsto dalla legge organica comunale o da altre leggi cantonali.

 

b) Per altri bisogni

Art. 45[49]1L’uso delle strade pubbliche per bisogni diversi da quelli della circolazione è consentito, previo ottenimento di un’autorizzazione o di una concessione a titolo precario, se è compatibile alla destinazione della strada e non vi ostano motivi di polizia.

2Sono in particolare soggetti ad autorizzazione o concessione:

a)la realizzazione, l’ampliamento o il cambiamento di destinazione dell’accesso a fondi privati;

b)il deposito, anche temporaneo, di materiale;

c)l’immissione di acque nelle canalizzazioni della strada;

d)la posa di condotte aeree o sotterranee;

e)l’occupazione con aree di cantiere;

f)la posa di pannelli o insegne pubblicitarie;

g)la realizzazione di opere o impianti, quali posteggi, pozzetti, camere e cabine.

3Il permesso è subordinato all’obbligo dell’avente diritto di provvedere alle necessarie misure di sicurezza, di riparare i danni causati alla strada, di rifondere le spese fatte nel suo interesse e di fornire in ogni momento le informazioni sull’ubicazione e lo stato delle proprie opere o impianti nella forma e secondo le modalità definite nel regolamento.

4Mutando le circostanze, il proprietario della strada può modificare l’autorizzazione o la concessione, o anche revocarle, senza che l’avente diritto possa pretendere un’indennità qualsiasi.

5Le tasse per l’uso speciale delle strade sono stabilite da una legge particolare e dai regolamenti comunali.

6Per quanto non è espressamente disciplinato da questa legge, in relazione alle strade cantonali fanno stato le norme della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986.

 

Chiusure di strade

a) Nel periodo invernale

Art. 461Il Consiglio di Stato stabilisce annualmente le strade cantonali che rimangono chiuse nel periodo invernale, dandone comunicazione pubblica; la decisione è definitiva.[50]

2La decisione sulla chiusura delle altre strade spetta al rispettivo proprietario, che ne darà notizia negli albi comunali.

3La chiusura dev’essere motivata da ragioni economiche e di sicurezza del traffico.

4Le strade chiuse al traffico devono essere tempestivamente segnalate col segnale di «Divieto generale di circolazione».

 

b) Per lavori

Art. 47Le strade pubbliche possono essere chiuse anche totalmente al traffico quando ciò è indispensabile per l’esecuzione di lavori.

 

c) Per altri motivi

Art. 47a[51]1La chiusura di strade cantonali per altri motivi, quali gare, manifestazioni e feste, è subordinata all’autorizzazione del Consiglio di Stato.

2Per la chiusura delle strade locali l’autorizzazione è rilasciata dal Municipio dietro preavviso dei competenti servizi cantonali.

3In ogni caso la chiusura deve essere attuata conformemente alle norme sulla circolazione stradale.

 

Accessi

Art. 481La formazione di accessi ai fondi è autorizzata se è compatibile con la destinazione della strada e con la sicurezza del traffico.

2Se la formazione è possibile su diverse strade, l’accesso deve di regola essere fatto su quella gerarchicamente inferiore.

3Due o più proprietari possono essere obbligati a formare un accesso comune nell’interesse della sicurezza e della fluidità del traffico.

4Qualora un accesso esistente comprometta la sicurezza della strada, l’ente pubblico titolare della stessa può esigere dal proprietario la sua modifica o, qualora esistano altre possibilità di accesso, la sua chiusura.[52]

 

Scavi, edifici e impianti[53]

Art. 49[54]1Chiunque intraprenda scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare la strada o mettere in pericolo la circolazione provocando franamenti di terreno o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano o mettendola altrimenti in pericolo, segnatamente tramite l’immissione o lo scolo di acque.

2Il Dipartimento o il Municipio possono prescrivere appropriate misure di protezione.

3Le costruzioni lungo le strade devono essere realizzate e conservate in modo da non compromettere la sicurezza e la qualità dello spazio pubblico; quelle che minacciassero rovina devono essere restaurate o demolite per ordine del Municipio. Il Dipartimento può intervenire direttamente quando si tratta di opere adiacenti alla strada cantonale e il Municipio non agisca con la necessaria sollecitudine.

 

Ostacoli alla

circolazione[55]

Art. 50[56]1Sui fondi adiacenti alle strade, in particolare all’interno delle linee di arretramento, è vietato realizzare opere o impianti (quali ad esempio opere di cinta o muri) come pure mettere a dimora o lasciar crescere vegetali che impediscono la visuale oppure nuocciono in altro modo alla sicurezza della circolazione.

2Il proprietario della strada può esigere in ogni momento la rimozione degli ostacoli alla circolazione. Le eventuali contestazioni sono risolte conformemente alla Lespr.

3Si possono tagliare i rami sporgenti e le radici penetranti quando danneggiano la strada o il fondo privato se il proprietario, dopo reclamo, non vi provvede entro un termine conveniente.

 

Art. 51-52[57]

 

Centri commerciali

Art. 531La costruzione o l’ampliamento di centri commerciali aventi una superficie di vendita di almeno mq 1000 può essere autorizzata se, per quanto concerne il traffico, sono adempiute le seguenti condizioni:

a)la rete stradale di accesso è adeguata e dispone di una riserva di capacità sufficiente, tenuto segnatamente conto dell’incremento del traffico in generale e di quello procurato dalla nuova costruzione in particolare;

b)la regolazione della circolazione è garantita dal profilo tecnico;

c)il numero dei posteggi è sufficiente al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione;

d)il proprietario assume le spese per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture necessarie per l’allacciamento del centro, in particolare per l’adattamento della rete stradale interessata; gli oneri sono stabiliti nel permesso di costruzione o in una decisione preliminare separata, oppure in una speciale convenzione.

2Quando il loro uso ha conseguenze analoghe sul traffico, le restrizioni del primo capoverso sono applicabili anche ad altri tipi di costruzioni e di utilizzazione dei fondi.

 

Capitolo VII

Norme finali e transitorie

 

Capitolo VII

Vigilanza, disposizioni penali e rimedi giuridici[58]

 

Vigilanza[59]

Art. 54[60]1Il Consiglio di Stato vigila sull’applicazione di questa legge.

2In capo di omissioni da parte dell’autorità comunale, esso può, previa diffida, sostituirsi alle competenze del Comune.

3Sono riservate le disposizioni della legge organica comunale e l’azione penale.

 

Contravvenzioni

Art. 54a[61]1Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con la multa fino a 20’000 franchi.

2Le infrazioni concernenti le strade cantonali sono perseguite dal Dipartimento. È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

3Le altre infrazioni sono perseguite dal Municipio in base alla legge organica comunale.

 

Ricorsi

Art. 551Contro le decisioni del Dipartimento e degli organi comunali, consortili e patriziali è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2-3[62]

 

Capitolo VIII[63]

Disposizioni transitorie e finali

 

Progetto stradale[64]

Art. 56La procedura del progetto stradale è applicabile anche in presenza di piani generali approvati. Nell’ambito del progetto stradale non sono ammesse opposizioni al principio dell’espropriazione o su oggetti già decisi con l’approvazione di piani generali pubblicati dopo la modifica legislativa in vigore dal 15 marzo 1995.

 

Art. 57[65]

 

Entrata in vigore

Art. 581Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[66]

 

 

Pubblicato nel BU 1983, 133.

 

 


[1]  Legge modificata e riordinata dalla L 12.4.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 436. Vedi inoltre il messaggio 11 febbraio 2003 n. 5361 e il rapporto 25 agosto 2005 n. 5361. Precedenti modifiche: vedi note in calce alla legge.

[2]  Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[3]  Cpv. abrogato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[4]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[5]  Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[6]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[7]  Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[8]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[9]  Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[10]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[11]  Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[12]  Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[13]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[14]  Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[15]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[16]  Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[17]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[18]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[19]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554; precedente modifica: BU 2011, 542.

[20]  Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[21]  Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 715.

[22]  Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[23]  Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[24]  Cpv. modificato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 15.

[25]  Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[26]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[27]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[28]  Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[29]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[30]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[31]  Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[32]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554; precedente modifica: BU 2009, 79.

[33]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[34]  Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 34.

[35]  Lett. introdotta dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[36]  Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[37]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[38]  Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[39]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[40]  Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[41]  Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[42]  Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[43]  Titolo introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[44]  Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[45]  Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[46]  Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[47]  Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[48]  Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[49]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[50]  Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[51]  Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[52]  Cpv. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[53]  Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[54]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[55]  Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[56]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[57]  Art. abrogati dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[58]  Titolo modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[59]  Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[60]  Art. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[61]  Art. introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[62]  Cpv. abrogati dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[63]  Capitolo introdotto dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[64]  Nota marginale modificata dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554.

[65]  Art. abrogato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 554; precedente modifica: BU 2006, 575.

[66]  Entrata in vigore: 1° luglio 1983 - BU 1983, 133. Entrata in vigore e riordino del 12 aprile 2006: 1° gennaio 2007 - BU 2006, 446. Precedenti modifiche: BU 1989, 41; 1990, 365; 1994, 95; 1994, 317; 1995, 159; 1997, 185; 2003, 156.