726.160

 Decreti esecutivo che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri del 6 giugno 2001

Decreto esecutivo

che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri

del 6 giugno 2001 (stato 2 febbraio 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’articolo 4 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS),

decreta:

Commissione cantonale dei sentieri

Art. 1[1]È istituita una Commissione cantonale dei sentieri che coadiuva il Dipartimento del territorio nell’adempimento delle sue competenze di cui all’articolo 4 capoverso 1 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS).

 

Scopo

Art. 2[2]La Commissione ha lo scopo di definire le strategie, definire gli assi di sviluppo e coordinare le attività di manutenzione e di sistemazione della rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike sul territorio cantonale svolte dalle Organizzazioni turistiche regionali (OTR) come pure di definirne i criteri e le direttive generali.

 

Compiti

Art. 3[3]La Commissione svolge i seguenti compiti:

a)stabilisce i criteri e le modalità per la costruzione, la manutenzione e la sistemazione della rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike e adotta le relative direttive particolari d’esecuzione;

b)adotta i criteri e le modalità atte a garantire il controlling sull’utilizzo dei contributi cantonali;

c)adotta criteri uniformi per l’applicazione della normativa federale in materia di segnaletica;

d)stabilisce i criteri per la raccolta uniforme e coordinata dei dati per la digitalizzazione della rete e la pianificazione della segnaletica;

e)coordina i programmi annuali e rassegna il programma al Dipartimento almeno un mese prima dell’inizio dell’anno di competenza rispettivamente un resoconto entro due mesi dalla fine dello stesso. L’anno di competenza inizia il primo marzo e si conclude a fine febbraio;

f)valuta lo stato della rete e della segnaletica;

g)favorisce lo scambio di conoscenze ed esperienze nella materia;

h)su delega delle OTR può coordinare o eseguire interventi speciali di manutenzione, sistemazione, ripristino o segnaletica attingendo a un fondo di finanziamento centralizzato costituito a tal proposito in accordo con le OTR.

 

Composizione

Art. 4[4]La Commissione è composta:

a)da un rappresentante di ogni OTR;

b)da un rappresentante di TicinoSentieri;

c)da un rappresentante della Sezione della mobilità del Dipartimento del territorio, che ne assume la presidenza e si avvale di un segretario.

 

Art. 5[5]

 

Sedute

Art. 6[6]1La Commissione si riunisce su convocazione del presidente e delibera alla presenza della maggioranza dei membri.

2Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Il voto del presidente è determinante in caso di parità.

 

Consulenza

Art. 7[7]Se necessario, la Commissione può avvalersi del parere di specialisti esterni o di una commissione tecnica su argomenti per i quali non dispone delle specifiche competenze.

 

Entrata in vigore

Art. 8Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.[8]

 

 

Pubblicato nel BU 2001, 129.


[1]  Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.

[2]  Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.

[3]  Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.

[4]  Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.

[5]  Art. abrogato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.

[6]  Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.

[7]  Art. modificato dal DE 31.1.2024; in vigore dal 2.2.2024 - BU 2024, 27.

[8]  Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.