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 : DE che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri - 6 giugno 2001

 

Decreto esecutivo

che istituisce la Commissione cantonale dei sentieri

(del 6 giugno 2001)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto l’articolo 4 della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994

decreta:

Commissione cantonale dei sentieri

Art. 1È istituita una Commissione cantonale dei sentieri (in seguito CCS) che coadiuva il Dipartimento nell’adempimento delle sue competenze di cui all’art. 4 cpv. 1 della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici.

 

Scopo

Art. 2La Commissione ha lo scopo di coordinare le attività di manutenzione e di sistemazione della rete dei sentieri sul territorio cantonale svolte dagli Enti turistici locali (ETL) come pure di definire la relativa segnaletica.

 

Compiti

Art. 3La CCS svolge i seguenti compiti:

(1)stabilisce i criteri e le modalità per la manutenzione e la sistemazione della rete;

(2)adotta criteri uniformi per l’applicazione della normativa federale in materia di segnaletica e approva i progetti di segnaletica allestiti dagli ETL;

(3)stabilisce i criteri per la raccolta uniforme e coordinata dei dati per la digitalizzazione della rete e la pianificazione della segnaletica;

(4)coordina i programmi annuali e rassegna il Programma al Dipartimento almeno un mese prima dell’inizio dell’anno di competenza rispettivamente un Resoconto entro 2 mesi dalla fine dello stesso;

(5)raccoglie le informazioni sullo stato della rete e della segnaletica;

(6)favorisce lo scambio di conoscenze ed esperienze nella materia così come di mezzi di cui non tutti gli Enti dispongono (macchine o attrezzi particolari, personale con formazione o specializzazione particolare);

(7)su delega degli ETL può coordinare o eseguire interventi speciali di manutenzione, sistemazione, ripristino o segnaletica attingendo a un fondo di finanziamento centralizzato costituito a tal proposito in accordo con gli ETL.

 

Composizione

Art. 4La CCS è composta:

-da tre rappresentanti degli ETL, da loro designati secondo i seguenti comprensori:

(1)Regione Alto Ticino per gli ETL di Bellinzona, Biasca, Blenio, Gambarogno, Leventina;

(2)Regione Locarnese per gli ETL del Lago Maggiore, Vallemaggia e Verzasca;

(3)Regione Sottoceneri per gli ETL di Lugano, del Malcantone e di Mendrisio;

-da un rappresentante dell’Associazione ticinese sentieri escursionistici (ATSE);

-da un rappresentante del Dipartimento del territorio / Sezione dei trasporti.

 

Presidenza e Segretariato

Art. 5Essa è assunta dal rappresentante della Sezione dei trasporti, che si avvale di un segretariato.

 

Sedute

Art. 6La CCS si riunisce su convocazione del Presidente.

Delibera alla presenza della maggioranza dei membri.

 

Regole di decisione

Art. 7Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti.

 

Entrata in vigore

Art. 8Il presente Decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.[1]

 

 

Pubblicato nel BU 2001, 129.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.