Regolamento
per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare
(RTEO)[1]
del 25 giugno 2013 (stato 1° gennaio 2024)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visti l’articolo 22 capoverso 4 della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO) e l’ordinanza sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 30 agosto 1995 (OTEO);
visto l’articolo 323 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT),[2]
decreta:
Autorità cantonale della tassa
Art. 1La Divisione delle contribuzioni è designata quale autorità cantonale della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Autorità di accertamento e tassazione ordinaria
Art. 2[3]L’Ufficio esazione e condoni, per il tramite del Servizio della tassa militare, è l’autorità competente per tutte le decisioni di accertamento e di tassazione ordinaria in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, come pure per le decisioni di rimborso della tassa a seguito di ricupero del servizio obbligatorio.
Autorità di riscossione e garanzia
Art. 31L’Ufficio esazione e condoni è l’autorità competente per la riscossione e la garanzia della tassa d’esenzione dall’obbligo militare e per l’esazione delle relative multe. Esso è inoltre competente per decidere in merito alla restituzione delle tasse pagate per errore.
2…[4]
Autorità di condono
Art. 41L’Ufficio esazione e condoni è l’autorità competente per statuire sulle istanze di condono della tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
2La domanda di condono va presentata per iscritto all’autorità di condono, corredata dai mezzi di prova necessari e convenientemente motivata. Per un medesimo periodo fiscale può essere presentata una sola domanda di condono.
3Contro la decisione di condono è data facoltà di reclamo entro 30 giorni all’autorità di condono. È applicabile per analogia l’articolo 30 LTEO.
4Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello che statuisce come istanza unica (art. 52 cpv. 2 OTEO). L’articolo 31 capoversi 1-2bis LTEO è applicabile per analogia.
Autorità per l’azione e il giudizio penale
Art. 51L’Ufficio delle procedure speciali e il Ministero pubblico cantonale sono le autorità competenti per il perseguimento penale ai sensi della legislazione in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare. L’Ufficio delle procedure speciali è inoltre competente per il giudizio penale amministrativo dei reati, ai sensi della legislazione federale in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare, nei casi in cui non sono adempiute le condizioni per infliggere una pena privativa della libertà.
2Le autorità competenti per statuire sulle azioni del Ministero pubblico cantonale e sulla richiesta di una decisione giudiziaria (art. 44 cpv. 4 LTEO) sono regolate dal Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 e dalla legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.
Autorità per l’esazione complementare della tassa sottratta
Art. 6L’Ufficio delle procedure speciali è l’autorità competente per le decisioni di tassazione relative all’esazione complementare della tassa non riscossa, rimborsata o condonata a torto.
Commissione di ricorso
Art. 7La Camera di diritto tributario del Tribunale di appello è designata quale commissione di ricorso per tutte le decisioni a questa impugnabili delle autorità menzionate agli articoli 2, 3 e 6.
Assistenza fra Autorità fiscali
Art. 81Gli uffici della Divisione delle contribuzioni incaricati dell’esecuzione delle leggi cantonali e federali sulle imposte dirette prestano assistenza alle autorità incaricate dell’esecuzione della legislazione federale in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare comunicando a queste i dati necessari per l’adempimento dei loro compiti.
2Le autorità incaricate dell’esecuzione della legislazione federale in materia di tassa d’esenzione dall’obbligo militare si prestano vicendevolmente assistenza comunicandosi i dati necessari per l’espletamento delle loro funzioni menzionate agli articoli 1-6.
Autorità competente per le certificazioni sulla crescita in giudicato delle decisioni
Art. 9Ogni autorità incaricata dell’esecuzione della LTEO e della OTEO è competente a certificare la crescita in giudicato delle proprie decisioni. Per le decisioni oggetto di una procedura esecutiva la certificazione è rilasciata dall’Ufficio esazione e condoni.
Procedure elettroniche
(art. 30a LTEO)
Art. 9a[5]Alle procedure elettroniche si applica per analogia il diritto cantonale che disciplina le imposte ordinarie.
Disposizioni finali
Art. 101Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al 1° luglio 2013.
2È abrogato il regolamento per l’esecuzione della legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare del 17 giugno 1997.
Pubblicato nel BU 2013, 294.
[1] Titolo modificato dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 328.
[2] Ingresso modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 331.
[3] Art. modificato dal R 24.5.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 189.
[4] Cpv. abrogato dal R 10.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 331.
[5] Art. introdotto dal R 29.11.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2023, 328.