703.100

 : L sui contributi di miglioria - 24 aprile 1990

 

Legge

sui contributi di miglioria

(del 24 aprile 1990)

 

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

visto il messaggio 13 giugno 1984 n. 2826 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo I

Disposizioni generali

 

Obbligo d’imposizione;

eccezioni

Art. 11Il Cantone, i Comuni e i Consorzi di Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari.

2Con il consenso del Consiglio di Stato, si può prescindere dall’imposizione qualora il finanziamento dell’opera è adeguatamente garantito da altri tributi.

 

Delega del diritto d’imposizione

Art. 21Il Consiglio di Stato può delegare il diritto d’imposizione agli altri enti pubblici ed ai Comuni fuori dalla loro giurisdizione. Il diritto può essere delegato anche a persone private abilitate dalla legge ad eseguire opere d’interesse pubblico.

2Contro la decisione di delega è dato ricorso al Gran Consiglio.

3Con il decreto che stabilisce una partecipazione finanziaria all’esecuzione di un’opera cantonale può essere delegata al Comune la competenza d’imposizione dei relativi contributi.

 

Opere che danno luogo a contributo

Art. 31Danno luogo a contributo, in particolare:

a)le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni;

b)le opere di premunizione e di bonifica, come ripari contro le alluvioni, le frane, le valanghe, i rimboschimenti e le piantagioni;

c)le ricomposizioni particellari.

2Per urbanizzazione generale si intende l’allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell’acqua, dell’approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile.

3L’urbanizzazione particolare comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico e alle canalizzazioni pubbliche.

4Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o ampliamento di un’opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione.

 

Vantaggio particolare

Art. 41Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando:

a)l’opera serve all’urbanizzazione dei fondi ai fini dell’utilizzazione prevista, oppure l’urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo;

b)la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto conto della loro destinazione sono migliorate in modo evidente;

c)sono eliminati o ridotti incovenienti e oneri.

2Nella determinazione del vantaggio particolare si devono considerare gli inconvenienti connessi all’opera ed eventuali restrizioni di diritto pubblico gravanti i fondi.

 

Soggetti imponibili

Art. 51Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare.

2Il contributo è dovuto dal titolare del diritto alla data della pubblicazione del prospetto dei contributi.

 

Capitolo II

Calcolo dei contributi

 

Spesa determinante

Art. 61Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d’esecuzione o di acquisto dell’opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione.

2Se un’opera è eseguita in vista di un futuro ampliamento, come il prolungamento di una strada o di una condotta, si conteggia solo la quota parte di spesa; la differenza viene messa in conto al momento dell’ampliamento.

3Eventuali sussidi sono da dedurre.

 

Quota a carico degli interessati

Art. 71Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% nè superiore al 60% e per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa determinante; se la distinzione tra opere di urbanizzazione generale e particolare non è agevole, può essere stabilita una percentuale media.

La natura dell’urbanizzazione è di regola dedotta dai piani regolatori.

2Per le altre opere la quota è fissata in base al vantaggio particolare presumibile.

3La quota è stabilita nel piano di finanziamento.

 

Ripartizione tra gli interessati

Art. 81La quota è ripartita tra gli interessati in funzione del vantaggio particolare.

2La ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi; per terreni edificabili si deve tener conto del diverso indice di sfruttamento.

3Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se speciali circostanze lo giustificano, in particolare se l’esistente edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno.

 

Perimetro

Art. 9I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

 

Contributi posteriori

Art. 101Un contributo posteriore è dovuto quando, nel termine di 10 anni dalla pubblicazione del prospetto dei contributi, la possibilità di utilizzazione di un fondo viene aumentata per una modificazione del diritto applicabile, come l’inclusione di un fondo nel territorio edificabile o l’abbandono di una restrizione di piano regolatore.

2Contributi posteriori non possono essere imposti quando la spesa risulta completamente coperta.

 

Capitolo III

Procedura

 

Prospetto contributi

a) elaborazione e contenuto

Art. 111Il prospetto dei contributi è elaborato sulla base del preventivo o del consuntivo dell’opera.

2Esso comprende:

a)l’elenco dei contribuenti;

b)il piano del perimetro;

c)gli elementi del calcolo dei contributi;

d)i singoli contributi;

e)i termini per il loro pagamento.

3Il prospetto elaborato sulla base del preventivo è ragguagliato al consuntivo, senza far luogo a pubblicazione.

 

b) pubblicazione

Art. 12Il prospetto e i documenti giustificativi della spesa sono pubblicati per il periodo di 30 giorni presso la Cancelleria comunale, previo avviso agli albi comunali e nel Foglio ufficiale; un estratto viene contemporaneamente notificato a ogni contribuente noto con l’indicazione del termine di reclamo.

 

c) reclamo e ricorso

Art. 131Contro il prospetto è dato reclamo all’autorità che lo ha elaborato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione; il reclamo deve essere motivato.[1]

2Contro la decisione su reclamo è dato ricorso al Tribunale di espropriazione entro trenta giorni; il Tribunale esamina liberamente il fatto e il diritto.[2]

3Se il valore litigioso non supera i fr. 5’000.-, la decisione è emanata dal presidente del Tribunale come giudice unico.

3aContro le decisioni del Tribunale di espropriazione e del suo presidente è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di trenta giorni.[3]

4Il reclamo e il ricorso non sospendono l’esigibilità del contributo.

 

Convenzioni

Art. 141In casi speciali la procedura di imposizione può essere sostituita da convenzioni sui contributi.

2Le convenzioni non possono scostarsi dai principi fissati dalla legge; per la loro validità richiedono l’approvazione del presidente del Tribunale di espropriazione.

 

Contributi posteriori

Art. 151I contributi posteriori sono fissati dall’organo competente a elaborare il prospetto.

2La decisione è notificata al contribuente, con l’indicazione del termine di reclamo di 30 giorni senza far luogo a pubblicazione.

3All’interessato è garantito l’accesso agli atti.

 

Perenzione del diritto d’imposizione

Art. 16[4]Il diritto d’imposizione è perento se il prospetto dei contributi non è pubblicato entro due anni dalla messa in esercizio dell’opera.

 

Capitolo IV

Esigibilità e garanzie

 

Esigibilità

Art. 171Il contributo è esigibile a decorrere dalla messa in esercizio dell’opera; acconti possono essere chiesti con l’inizio dei lavori.

2Pagamenti rateali o altre agevolazioni possono essere concessi a seconda della particolarità di ogni singolo caso.

3Il credito per contributi può essere compensato con l’indennità di espropriazione o il prezzo d’acquisizione dei diritti necessari per l’esecuzione dell’opera.

 

Interessi

Art. 181Se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre l’interesse semplice al saggio usuale.

2L’interesse decorre anche nel caso di reclamo e di ricorso.

 

Ipoteca legale

Art. 191A garanzia del contributo spetta all’ente che esegue l’imposizione un’ipoteca legale a carico dei fondi sottoposti a contributo.

2L’ipoteca richiede per la sua validità l’iscrizione nel registro fondiario e si estingue con il decorso di 10 anni dall’esigibilità del contributo.[5]

3L’inizio dei lavori può essere menzionato nel registro fondiario; la menzione deve essere cancellata con il pagamento del contributo e in ogni caso dopo 10 anni.

 

Prescrizione

Art. 201Il credito per contributi si prescrive in 10 anni.

2Sono per il rimanente applicabili le norme del Codice delle obbligazioni.

 

Retrocessione

Art. 211Il contribuente ha diritto alla retrocessione del contributo se il vantaggio particolare è annullato o sostanzialmente ridotto a seguito di provvedimenti duraturi dell’autorità, specialmente di misure di polizia o modificazione del diritto edilizio.

2La retrocessione corrisponde al minor vantaggio; essa è esclusa trascorsi 10 anni dalla pubblicazione del prospetto.

3La domanda dev’essere presentata all’autorità che ha eseguito l’imposizione entro un anno dall’adozione del provvedimento o, se si tratta di lavori, entro un anno dalla messa in esercizio dell’opera, pena la perenzione.

4Contro la decisione è dato ricorso al Tribunale d’espropriazione.

 

Esonero e condono

Art. 221Possono essere esentati dal pagamento del contributo gli enti con fine d’interesse pubblico; l’esenzione dev’essere stabilita nel piano di finanziamento.

2I contribuenti in situazione di grave disagio possono chiedere il condono all’organo esecutivo dell’ente che ha emesso i contributi.

3Le decisioni sulla domanda di condono pronunciate dal Consiglio di Stato sono definitive.

Le decisioni degli altri enti pubblici e delle persone private sono invece impugnabili con ricorso al Consiglio di Stato.

 

Capitolo V

Disposizioni varie e finali

 

Diritto suppletivo

Art. 23[6]In quanto non sia diversamente stabilito da questa legge, è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

 

Rapporti con la legislazione contro

l’inquinamento delle acque

Art. 24I contributi per l’esecuzione degli impianti di depurazione e le canalizzazioni sono imposti in base alle norme della legge di applicazione della legge inquinamento acque; è però applicabile la presente legge quando si tratta di opere non contemplate dal piano generale delle canalizzazioni.

 

Procedure pendenti

Art. 251Le procedure d’imposizione di contributi di cui sia già stato pubblicato il prospetto secondo l’art. 13 della legge sui contributi di miglioria dell’8 marzo 1971 sono continuate secondo il diritto anteriore.

2Per opere già decise all’entrata in vigore della presente legge è applicabile il nuovo diritto.

 

Disposizioni abrogative

Art. 26La presente legge abroga la legge sui contributi di miglioria dell’8 marzo 1971.

 

Entrata in vigore

Art. 271Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.[7]

 

 

Pubblicata nel BU 1990, 305.

 

 


[1]  Cpv. modificato dalla L 3.2.1998; in vigore dal 1.6.1998 - BU 1998, 149.

[2]  Cpv. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282; precedente modifica: BU 1998, 149.

[3]  Cpv. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 18.5.2010 - BU 2010, 185.

[4]  Art. modificato dalla L 3.2.1998; in vigore dal 1.6.1998 - BU 1998, 149.

[5]  Cpv. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 474.

[6]  Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

[7]  Entrata in vigore: 1° novembre 1990 - BU 1990, 305.