Legge
concernente l’eliminazione degli autoveicoli inservibili
(LEVI)[1]
dell’11 novembre 1968 (stato 2 giugno 2023)
IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
visto il messaggio 13 dicembre 1966 n. 1425 del Consiglio di Stato,
decreta:
Art. 11È vietato abbandonare autoveicoli inservibili sulle aree di dominio pubblico o sulla proprietà privata.
2Sono considerati inservibili tutti gli autoveicoli che per il loro stato non sono più atti alla locomozione o non più conformi alle norme in materia di circolazione.[2]
Art. 21Il proprietario di un autoveicolo inservibile deve:
a)conservarlo in luogo adatto dal profilo del diritto della pianificazione territoriale, della protezione dell’ambiente e del paesaggio, oltre che in modo da garantire il decoro del fondo, oppure
b)consegnarlo a proprie spese a imprese di smaltimento idonee entro il termine di un anno dal ritiro delle targhe o dal sopravvenire dell’inservibilità, purché non rappresenti un pericolo immediato di inquinamento.[3]
2Le parti ancora utilizzabili estratte dall’autoveicolo devono essere conservate alle condizioni di cui al cpv. 1 lett. a.[4]
3Con la consegna dell’autoveicolo inservibile al centro di raccolta, il proprietario rinuncia, senza indennizzo, a ogni diritto sullo stesso.
Art. 3…[5]
Art. 4[6]1Se un veicolo inservibile è lasciato per oltre due mesi su un fondo privato o su un’area di dominio pubblico, si presume che il proprietario abbia rinunciato ai suoi diritti.
2Il Municipio ordina al proprietario del fondo di rimuovere a sue spese autoveicoli inservibili ubicati su fondi di sua proprietà.
3Cumulativamente l’ordine può essere dato al proprietario o all’ultimo detentore del veicolo.
4Per le spese derivanti dalla rimozione del veicolo inservibile, al proprietario del fondo che ha proceduto alla consegna spetta un diritto di regresso nei confronti del proprietario o dell’ultimo detentore del veicolo.[7]
5Il Municipio diffida il proprietario o l’ultimo detentore del veicolo inservibile lasciato su area di dominio pubblico a volerlo consegnare entro trenta giorni ad un’impresa di smaltimento idonea, sotto comminatoria della rimozione d’ufficio a spese del diffidato.[8]
Art. 5…[9]
Art. 6[10]1Le contravvenzioni alla presente legge sono punite dal Municipio con la multa sino a fr. 20.000.--.
2La procedura è regolata dagli art. 147 e 148 legge organica comunale.
3L’azione contravvenzionale si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell’atto illecito.
Art. 7...[11]
Art. 8Decorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.[12]
Pubblicata nel BU 1969, 57.
[1] Titolo modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
[2] Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
[3] Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190; precedente modifica: BU 1996, 69.
[4] Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
[5] Art. abrogato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190; precedente modifica: BU 1996, 69.
[6] Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
[7] Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
[8] Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
[9] Art. abrogato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.6.2023 - BU 2023, 190.
[10] Art. modificato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
[11] Art. abrogato dalla L 5.2.1996; in vigore dal 22.3.1996 - BU 1996, 69.
[12] Entrata in vigore: 1° aprile 1969 - BU 1969, 57.