Regolamento
sulla protezione civile
(RPCi)
(del 3 giugno 2008)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
vista la legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 (LPCi),[1]
decreta:
Capitolo primo
Disposizioni generali
Dipartimento competente
(art. 2 cpv. 1 LPCi)
Art. 1Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente per l’applicazione della legge sulla protezione civile e emana le necessarie direttive.
Competenza cantonale
Art. 2[2]1Il Dipartimento è competente per:
a)l’organizzazione e il coordinamento di tutti gli enti che si occupano dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione civile;
b)il programma quadriennale per l’istruzione cantonale e regionale per quanto di competenza del Cantone;
c)il numero minimo dei militi da istruire;
d)le esigenze minime per ogni formazione;
e)le necessità per le attrezzature, l’equipaggiamento e i veicoli di valenza cantonale e ne coordina gli acquisti;
f)la pianificazione per la realizzazione, il rinnovo e l’equipaggiamento di rifugi e impianti;
g)la consulenza ai Comuni per la realizzazione dei rifugi pubblici;
h)la gestione dei sistemi d’allarme e dei rifugi pubblici, riservate eventuali convenzioni speciali con il singolo Comune. Il Dipartimento può delegare tale compito alle Regioni;[3]
i)la gestione del controllo dei dati delle persone tenute a prestare il servizio di protezione civile;
j)la procedura di chiamata in servizio dei militi e le modalità riguardanti le sanzioni disciplinari nei loro confronti;
k)le necessità e i requisiti tecnici supplementari per i rifugi e gli impianti da realizzare, rinnovare ed equipaggiare;
l)le modalità riguardanti le sanzioni in materia di edilizia di protezione civile.
2Il Dipartimento esercita le proprie competenze considerando in particolare le necessità delle Regioni.
Capitolo secondo
Organizzazione della protezione civile
Regioni di protezione civile
a. Comprensorio
Art. 31Il Cantone è suddiviso in un distaccamento cantonale e sei comprensori di protezione civile regionali (Regioni di protezione civile) nelle forme previste dalla legge.[4]
2I comprensori delle Regioni di protezione civile sono i seguenti:
a)Regione TreValli: Distretti di Riviera, Leventina e Blenio;
b)Regione Bellinzonese: Distretto di Bellinzona, escluso il Comune di Isone;[5]
c)Regione Locarno e Vallemaggia: Distretti di Locarno e Vallemaggia;
d)Regione Lugano-Campagna: Circoli della Magliasina, Sessa, Breno, Capriasca, Taverne e Agno, escluso il Comune di Muzzano, Comuni di Cadempino, Cureglia, Lamone e Isone;[6]
e)Regione Lugano-Città: Comuni di Lugano e Muzzano, Circoli di Paradiso e Vezia, esclusi i Comuni di Cadempino, Cureglia e Lamone;[7]
f)Regione Mendrisiotto: Distretto di Mendrisio e Circolo del Ceresio.
3Le Regioni suddividono il loro territorio tenendo conto delle direttive federali e cantonali.
b. Compiti
Art. 4[8]La Regione esercita tutte le attribuzioni che la legge assegna ai Comuni, riservato quanto previsto dall’art. 7, e in particolare:
a)promuove la realizzazione e il rinnovo degli impianti secondo la pianificazione cantonale, in collaborazione con il Dipartimento;
b)gestisce gli impianti e, su accordi regolati in apposite convenzioni con il singolo Comune, i rifugi pubblici e i sistemi d’allarme, giusta l’art. 2 cpv. 1 lett. h, seconda frase;[9]
c)segue dal profilo tecnico la realizzazione e il rinnovo delle costruzioni di protezione civile, secondo le direttive federali e cantonali;
d)designa e promuove i quadri e gli specialisti secondo le direttive federali e cantonali di protezione civile;
e)mette a disposizione il personale necessario per l’istruzione, la cui organizzazione è definita da un’apposita convenzione con il Cantone;
f)allestisce e pubblica gli avvisi di chiamata per i servizi di istruzione (rapporti, corsi, esercizi);
g)istituisce, sulla base delle direttive del Dipartimento, le formazioni di intervento;
h)segnala tempestivamente al Dipartimento ogni infrazione alle prescrizioni federali e cantonali in materia;
i)effettua il collaudo dei rifugi obbligatori;
j)fornisce al Dipartimento i dati della pianificazione e attribuzione per la gestione dei rifugi (PIAT);
k)controlla periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi e degli impianti secondo le direttive federali e cantonali;
l)organizza le formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa, rispettivamente il servizio di picchetto;
m)preventiva nel contesto di un intervento d’urgenza pianificato, il tempo di servizio del personale professionista dell’Organizzazione di PCi e ne dà comunicazione al Dipartimento unitamente alla richiesta di autorizzazione. Ad intervento concluso, la Regione fornisce al Dipartimento un rendiconto del tempo di servizio effettivamente prestato.
c. Collaborazione con gli altri partner della protezione della popolazione
Art. 5A favore degli altri enti, in particolare per i partner della protezione della popolazione, essa esegue i preparativi e svolge anche le seguenti attività:
-condotta: allestimento posti comando e sale di condotta, messa a disposizione di aiuti alla condotta e addetti stampa;
-assistenza: collaborazione nella gestione dell’evacuazione, allestimento e gestione di centri d’accoglienza, supporto a strutture socio-sanitarie;
-protezione beni culturali: collaborazione e supporto tecnico;
-salvataggio: messa a disposizione di formazioni in base alle richieste dei partner e alla tipologia dell’evento;
-logistica: messa a disposizione e gestione di materiale, costruzioni protette e infrastrutture di condotta, sussistenza e trasporti in generale;
-altri compiti: messa a disposizione di militi o formazioni specialistiche per compiti specifici.
d. Rapporto annuale
Art. 61La Regione presenta al Dipartimento un rapporto annuale sull’attività svolta.
2Il Dipartimento ne fissa le modalità e i contenuti.
Comuni: compiti
Art. 71Il Comune è competente per:
a)concordare con il Dipartimento il piano delle realizzazioni dei rifugi e curarne l’aggiornamento;[10]
b)realizzare e gestire i rifugi pubblici;
c)collaborare con la Regione per la realizzazione degli impianti sulla base delle pianificazioni cantonale e regionale;
d)collaborare con la Regione e il Cantone nell’allestimento della pianificazione della gestione dei rifugi fornendo i necessari dati e documenti.
2Le attribuzioni di cui al capoverso 1 lettera b possono essere affidate alle Regioni con un accordo tra le parti.
3Al Comune sono inoltre assegnati i compiti seguenti:
a)allarmare la popolazione in tempo di pace;
b)segnalare al Dipartimento ogni modifica o variante effettuata dal proprietario nella realizzazione del progetto di costruzione per il quale è stata rilasciata la licenza edilizia;[11]
c)segnalare al Dipartimento tutte le notifiche concernenti gli interventi edili che i proprietari di edifici intendono effettuare;[12]
d)segnalare al Dipartimento ogni abuso in materia di edilizia di protezione civile;[13]
e)ordinare la sospensione dei lavori in caso di mancato tempestivo versamento dei contributi sostitutivi;[14]
f)segnalare al Dipartimento ogni abuso in materia di edilizia di protezione civile.
Conferenza dei Presidenti e dei Comandanti delle Regioni di protezione civile
Art. 8[15]1Il Dipartimento e le Regioni costituiscono la Conferenza dei Presidenti e dei Comandanti delle Regioni di protezione civile.
2La Conferenza è presieduta dal Direttore del Dipartimento e si riunisce almeno una volta all’anno per discutere temi di portata generale.
Commissione cantonale di protezione civile (CCPCi)
Art. 9[16]1Il Dipartimento nomina una Commissione cantonale di protezione civile per l’esame di problemi generali e ne definisce compiti e competenze.
2La Commissione cantonale è composta dal Capo sezione del militare e della protezione della popolazione e dai Comandanti delle Regioni di protezione civile.
Capitolo terzo
Militi e istruzione
Volontari e naturalizzati
Art. 101Il Dipartimento, sentito il parere della Regione interessata, decide in merito all’incorporazione quale volontario nella protezione civile. L’incorporazione è concessa quando necessaria per completare gli effettivi o per garantire esigenze particolari.[17]
2I naturalizzati a partire dal 24° anno di età sottostanno agli obblighi di protezione civile.[18]
3La decisione d’incorporazione è subordinata all’apprezzamento medico, obbligatorio per tutti i candidati, che si svolge al Centro di reclutamento.
Proscioglimento anticipato
(art. 11 LPCi)
Art. 11Il Dipartimento decide il proscioglimento anticipato dei militi conformemente ai requisiti previsti dalla legislazione federale.
Disposizioni dipartimentali
Art. 12[19]Il Dipartimento emana le necessarie disposizioni per l’istruzione, l’equipaggiamento e le attrezzature speciali, conformemente alle prescrizioni delle norme federali.
Istruzione
(art. 15 LPCi)
Art. 13[20]1L’istruzione dei militi incorporati nella protezione civile si compone dei seguenti moduli:
–istruzione di base;
–istruzione complementare;
–istruzione quadri;
–perfezionamento.[21]
2Non esiste il diritto ad accedere automaticamente all’istruzione specialistica.
3Il Dipartimento stabilisce i contenuti dell’istruzione e ne sorveglia l’esecuzione.
Cambiamenti di funzione e di incorporazione
Art. 141Il Dipartimento, sentita la Regione interessata, modifica la funzione iniziale del milite fino al termine di un’eventuale seconda istruzione di base.[22]
2Il cambiamento di Regione avviene per decisione delle Regioni interessate, con comunicazione al Dipartimento.
Capitolo quarto
Formazioni specialistiche e di intervento
Art. 15…[23]
Costi
Art. 16[24]1I costi per il finanziamento di quanto previsto dall’art. 48 cpv. 1 LPCi sono ripartiti tra Regioni e Cantone dando priorità alle formazioni di primo intervento.
2I costi per l’impiego ordinato dalla Regione di protezione civile sono a carico di quest’ultima, quelli ordinati dal Cantone o da altre Regioni, al di fuori del comprensorio regionale sono, per principio, a carico di chi ha ordinato l’intervento; in casi eccezionali, il Cantone può assumersi tali oneri.
Partecipazioni agli Stati maggiori (SM)
Art. 17[25]I militi della protezione civile possono essere chiamati, previo accordo tra le istanze cantonali e regionali interessate, per il tramite dell’organo responsabile della convocazione in seno all’appartenenza del milite, a far parte dello Stato maggiore cantonale di condotta, dello Stato maggiore regionale di condotta o dello Stato maggiore degli Enti di Primo Intervento.
Stato maggiore della protezione civile
Art. 18[26]Se le circostanze operative lo giustificano, il Cantone può fare capo alle Organizzazioni regionali di protezione civile per la gestione dell’evento o per l’organizzazione di esercitazioni; questo Stato maggiore può essere completato con elementi dei partner.
Capitolo quinto
Costruzioni protette
Zone di valutazione
Art. 191La raccolta dei dati e la determinazione delle zone di valutazione sono aggiornate di regola ogni cinque anni.[27]
2Le zone di valutazione possono essere in casi eccezionali estese oltre i confini comunali se attraverso questa operazione si ottiene una compensazione ottimale dei posti protetti.
3Il fabbisogno di posti protetti nelle zone di valutazione è coperto quando esiste un posto protetto completo a disposizione di ogni abitante con dimora fissa secondo le normative federali.
Sistemazione, equipaggiamento e infrastrutture dei rifugi
Art. 20[28]1I proprietari di immobili e locatari devono sistemare i rifugi ed equipaggiarli con il materiale indicato nelle prescrizioni tecniche ed organizzative dell’Ufficio federale della protezione della popolazione.
2I proprietari di immobili e locatari devono tollerare infrastrutture ed attrezzature, in particolare gli impianti tecnici d’allarme.
Sopralluoghi
Art. 211I proprietari e i possessori di immobili sono tenuti a consentire sopralluoghi effettuati da funzionari cantonali e regionali così come da militi della protezione civile per il controllo dei rifugi e dei sistemi d’allarme.[29]
2Le persone che effettuano il controllo devono essere in possesso di un documento di legittimazione.
3Il proprietario dell’immobile deve essere preventivamente avvisato e può presenziare al sopralluogo; lo stesso informa l’eventuale possessore.[30]
Raggruppamento di rifugi
Art. 22Per assicurare entro un congruo termine la realizzazione di rifugi collettivi, il proprietario è tenuto a fornire una garanzia finanziaria per l’importo pari al costo di realizzazione del rifugio, ritenuto comunque che la garanzia deve ammontare almeno alla somma dei contributi sostitutivi corrispondenti ai posti protetti da realizzare.
Collaudo
Art. 231Per l’esecuzione del collaudo il Dipartimento fissa una tassa da versare alla Regione che effettua il collaudo.[31]
2Se il collaudo deve essere ripetuto poiché la costruzione non ottempera le condizioni tecniche stabilite dalla legislazione e dalle prescrizioni in materia, la tassa è nuovamente dovuta.
3Se il collaudo non può essere eseguito per impedimenti causati dal proprietario, l’ente incaricato fattura le spese.
Controlli periodici
Art. 24Le Regioni controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi e degli impianti e la loro conformità con le esigenze tecniche minime stabilite dalla legislazione federale.
Rifugi pubblici o impianti di protezione in edifici privati
Art. 251Con il consenso del Dipartimento, i Comuni e le Regioni possono realizzare costruzioni protette, in particolare rifugi pubblici, in edifici privati.
2In tale caso l’ente pubblico sottoscrive con il privato una convenzione che ne regola la proprietà, l’uso in tempo di pace e la manutenzione; la convenzione deve essere approvata dal Dipartimento.
Rifugi pubblici per più Comuni
Art. 261In zone particolarmente carenti in posti protetti il Dipartimento promuove la collaborazione tra Comuni per la realizzazione congiunta di uno o più rifugi pubblici.
2In tal caso viene sottoscritta una convenzione che ne regola la proprietà, l’uso in tempo di pace e la manutenzione; la convenzione deve essere approvata dal Dipartimento.
Soppressione di rifugi
Art. 27[32]1Gli eventuali sussidi cantonali e comunali devono essere restituiti se il rifugio non adempie i requisiti minimi richiesti dalle normative federali.
2I proprietari sono tenuti al versamento di un contributo sostitutivo pari ai posti soppressi se il rifugio non adempie i requisiti minimi richiesti.
Tasse
Art. 281La tassa della decisione di esonero e di riesame è dovuta dal titolare del permesso di costruzione e è incassata dal Cantone.
2Il Cantone, per le decisioni riguardanti proprie iniziative edili, è esonerato dal pagamento della tassa di decisione.
3La tassa per ogni collaudo è dovuta dal proprietario dell’immobile alla Regione che ne esegue il collaudo.
Capitolo quinto bis
...[33]
Art. 28a…[34]
Capitolo sesto
Contributi sostitutivi
Ammontare e Incasso
(art. 35 cpv. 1 LPCi)
Art. 29[35]1Il Dipartimento fissa l’ammontare dei contributi sostitutivi.
2Il Dipartimento fissa all’inizio di ogni anno i contributi sostitutivi a dipendenza del numero dei posti protetti obbligatori dei rifugi e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.
3La fatturazione e l’incasso dei contributi sono compito del Cantone.[36]
4…[37]
Impiego
(art. 36 LPCi)[38]
Art. 301L’impiego dei contributi sostitutivi deve essere approvato e autorizzato dal Dipartimento, il quale tiene il controllo dei contributi sostitutivi incassati, conservati e spesi.
2La domanda di impiego dei contributi sostitutivi deve essere inoltrata dalla Regione al Dipartimento corredata di tutta la documentazione necessaria, in particolare delle offerte per le opere edili o di acquisto. La Regione deve comprovare il rispetto delle norme sulle commesse pubbliche.[39]
3Il Dipartimento effettua gli accertamenti necessari e formula il suo preavviso per l’utilizzo dei contributi sostitutivi. Se mancano i presupposti per un preavviso favorevole, il Dipartimento informa il richiedente.[40]
4Il versamento dei contributi sostitutivi è condizionato dal rilascio di un preavviso favorevole ai sensi dei cpv. 2 e 3.[41]
Altri impieghi
Art. 31[42]Il Dipartimento definisce le priorità sull’impiego dei contributi sostitutivi per i compiti definiti dall’art. 62 cpv. 3 LPPC.
Utilizzo dei fondi
Art. 31a[43]1Per i rifugi pubblici e il rinnovo dei rifugi obbligatori, i fondi sono prelevati sussidiariamente:
a)dal conto contributi sostitutivi della Regione di PCi versati nel Comune dove è ubicato il rifugio;
b)dal Fondo contributi sostitutivi del Cantone dall’importo disponibile del Comune dove è ubicato il rifugio;
c)dal conto contributi sostitutivi della Regione di PCi dall’importo disponibile in percentuale di quei Comuni con un grado di copertura superiore al 100%;
d)dal Fondo contributi sostitutivi del Cantone dall’importo disponibile;
e)dai mezzi propri del Comune interessato.
2Per i compiti definiti dall’art. 62 cpv. 3 LPPC a favore di una Regione, i fondi sono prelevati sussidiariamente:[44]
a)dal conto contributi sostitutivi della Regione dall’importo disponibile in percentuale di quei Comuni con un grado di copertura superiore al 100%;
b)eventualmente dal fondo del Cantone dall’importo disponibile;
c)dai mezzi propri della Regione interessata.
3Per i compiti definiti dall’art. 62 cpv. 3 LPPC a favore del Cantone, i fondi sono prelevati sussidiariamente:[45]
a)dal Fondo contributi sostitutivi del Cantone dall’importo disponibile;
b)dai mezzi propri del Cantone.
Modalità di impiego dei contributi sostitutivi
Art. 32[46]I contributi sostitutivi sono versati al beneficiario al termine delle prestazioni riconosciute, dietro fattura e liquidazione finale controllata e approvata.
Sussidio per interventi
Art. 32a[47]1Chi effettua degli interventi in un rifugio pubblico o impianto per l’utilizzo in tempo di pace inoltra una domanda scritta al Dipartimento per l’ottenimento di un sussidio cantonale per la costruzione, il rimodernamento o la trasformazione di detta struttura.
2La domanda, corredata dalla dovuta documentazione deve essere inoltrata prima dell’approvazione del progetto esecutivo da parte del Dipartimento.
3Il sussidio è concesso al massimo nella misura del 30% e viene finanziato tramite il fondo cantonale dei contributi sostitutivi.
Sussidio per acquisti
Art. 32b[48]1La Regione può inoltrare una domanda scritta al Dipartimento per l’ottenimento di un sussidio cantonale per l’acquisto dell’equipaggiamento o di materiale di valenza cantonale.
2La domanda, corredata dalla dovuta documentazione deve essere inoltrata prima che la spesa venga sottoposta per autorizzazione al Consorzio di PCi.
3Il sussidio è concesso al massimo nella misura del 30% e viene finanziato tramite il fondo cantonale dei contributi sostitutivi.
4Il sussidio non viene concesso per i costi di manutenzione, aggiornamento, collaudi, certificazioni o stoccaggio.
5La vendita o la messa fuori uso del materiale acquistato tramite sussidio cantonale deve essere autorizzato dal Dipartimento.
Rimedi di diritto
Art. 33[49]Contro le decisioni in materia di contributi sostitutivi è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
Capitolo settimo
Surrogazione
Inadempienza del Comune e della Regione
Art. 341In caso di inadempienza del Comune o della Regione nell’esecuzione delle misure ordinate o nella preparazione dei mezzi, il Dipartimento ne ordina la realizzazione entro un congruo termine.
2Se tale termine scade infruttuosamente, il Dipartimento adotta le misure necessarie.
3Gli oneri sono a carico dell’ente inadempiente.
Inadempienza dei privati
Art. 351In caso di inadempienza di un privato nell’esecuzione delle misure ordinate in materia di costruzioni di rifugi, del loro equipaggiamento ed arredamento e della loro manutenzione, il Dipartimento fissa un congruo termine per la realizzazione delle misure correttive.
2Se il termine assegnato scade infruttuosamente, il Dipartimento adotta le misure necessarie.
3Le spese sono a carico del proprietario.
4Se la realizzazione del rifugio non è più possibile, il proprietario è tenuto a versare al Cantone il contributo sostitutivo e l’eventuale multa.[50]
5Rimane riservato il procedimento penale.
Capitolo ottavo
Disposizioni finali
Abrogazione
Art. 36Sono abrogati:
-il regolamento del 1° febbraio 1994 sulla protezione civile;
-il decreto esecutivo del 23 marzo 2004 sulla protezione civile.
Entrata in vigore
Art. 37Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2008.
Pubblicato nel BU 2008, 320.
[1] Ingresso modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[2] Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[3] Lett. modificata dal R 6.7.2022; in vigore dal 8.7.2022 - BU 2022, 185.
[4] Cpv. modificato R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[5] Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
[6] Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
[7] Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
[8] Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[9] Lett. modificata dal R 6.7.2022; in vigore dal 8.7.2022 - BU 2022, 185.
[10] Lett. modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[11] Lett. modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[12] Lett. modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[13] Lett. modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[14] Lett. modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[15] Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
[16] Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
[17] Cpv. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[18] Cpv. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[19] Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[20] Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
[21] Cpv. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[22] Cpv. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87; precedente modifica: BU 2013, 561.
[23] Art. abrogato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[24] Art. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
[25] Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[26] Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[27] Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
[28] Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[29] Cpv. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[30] Cpv. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[31] Cpv. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[32] Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[33] Capitolo abrogato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87; precedente modifica: BU 2013, 561.
[34] Art. abrogato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[35] Norma transitoria introdotta dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
Norma transitoria dell’articolo 29
Riversamento dei contributi sostitutivi decisi fino al 31 dicembre 2013
1I Comuni riversano alle Regioni, al più tardi entro il 30 giugno 2017, i contributi sostitutivi in giacenza decisi fino al 31 dicembre 2011; il riversamento può avvenire in rate annuali di almeno un quarto dell’importo, con scadenza alla fine di giugno.
2I Comuni riversano alle Regioni i contributi sostitutivi in giacenza decisi tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013; il riversamento ha luogo entro il 30 giugno 2014. Per gli anni seguenti fino al conguaglio del 2018, il riversamento avrà luogo ogni anno entro il 30 giugno.
3Le Regioni riversano al Cantone i contributi sostitutivi decisi tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013; il riversamento, di cui al cpv. 2, ha luogo entro ogni 30 luglio.
[36] Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
[37] Cpv. abrogato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
[38] Nota marginale modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
[39] Cpv. introdotto dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[40] Cpv. introdotto dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[41] Cpv. introdotto dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[42] Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87; precedente modifica: BU 2013, 561.
[43] Art. introdotto dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.
[44] Frase modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[45] Frase modificata dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[46] Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[47] Art. introdotto dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[48] Art. introdotto dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87.
[49] Art. modificato dal R 6.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 87; precedente modifica: BU 2014, 115.
[50] Cpv. modificato dal R 17.12.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 561.