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Regolamento

d’esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari

(del 24 settembre 2008)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamato l’art. 5 cpv. 2 della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007

decreta:

Campo d’applicazione

Art. 11Sono impianti pubblicitari, ai sensi dell’art. 2 della Legge, tutti i mezzi di comunicazione con scopi pubblicitari o di promozione, percettibili dall’area pubblica, sotto forma di scritti, marchi, immagini, manifesti, colori, luci, suoni o altre forme, e segnatamente:

a)i mezzi pubblicitari che riproducono la ragione sociale, la qualifica, l’eventuale logo, o altre indicazioni, e le tavole indicanti il percorso da seguire per raggiungere il luogo ove ha sede l’attività;

b)le tavole, le colonne, i pannelli e gli striscioni;

c)le figurazioni, le scritte e le immagini mobili;

d)i fasci luminosi e le immagini proiettate.

2Non sono impianti pubblicitari ai sensi dell’art. 2 della Legge:

a)le targhe professionali, commerciali, industriali, non luminose e con una superficie pari o inferiore a 0,5 mq, collocate sul fondo o sull’edificio dove ha sede l’attività e che riproducono unicamente il nome o la ragione sociale, la qualifica e l’eventuale logo;

b)le scritte incollate o dipinte sulle vetrine, purché riferite all’attività commerciale esercitata.

 

Autorità competenti

Art. 21L’Area del supporto e del coordinamento della Divisione delle costruzioni (in seguito: ASCo)

a)emana le autorizzazioni per gli impianti pubblicitari situati fuori dalle zone edificabili;

b)adotta le misure amministrative di cui all’art. 7 della Legge;

c)persegue le contravvenzioni alla Legge ed al presente Regolamento e relative ad impianti all’esterno delle zone edificabili;

d)presta consulenze e emana direttive al fine di garantire l’applicazione uniforme della Legge;

e)esegue i compiti e adotta le decisioni non specificamente attribuiti ad altre unità amministrative;

f)esercita la vigilanza;

g)cura i rapporti con l’autorità federale.

2Il Municipio

a)emana le autorizzazioni per gli impianti pubblicitari situati all’interno delle zone edificabili;

b)rilascia il preavviso comunale per gli impianti di competenza cantonale;

c)esercita la sorveglianza sul proprio territorio e segnala all’ASCo gli abusi relativi agli impianti situati fuori dalle zone edificabili;

d)adotta le misure amministrative e persegue le contravvenzioni alla Legge ed al presente Regolamento in relazione agli impianti situati nelle zone edificabili.

 

Domanda di autorizzazione

Art. 31La domanda di autorizzazione alla posa di un impianto pubblicitario va inoltrata in doppia copia al Municipio, tramite il formulario ufficiale, corredata da:

a)indicazione del luogo (estratto planimetrico);

b)riproduzione in scala dell’impianto (dimensioni, immagini, colori, testo);

c)almeno tre fotografie dell’ubicazione precisa dell’impianto;

d)consenso del proprietario del fondo sul quale verrà posato l’impianto.

2La domanda di autorizzazione alla posa di un impianto luminoso deve inoltre essere accompagnata da una relazione tecnica relativa all’intensità della luminosità dell’impianto e agli orari di funzionamento.

3Per gli impianti che soggiacciono alla procedura di rilascio della licenza edilizia, la domanda deve essere inoltrata unitamente alla domanda di costruzione.

 

Preavviso

Art. 41Entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il Municipio trasmette all’ASCo le domande di competenza cantonale accompagnate dal proprio preavviso.

2Prima di rilasciare l’autorizzazione per la posa di un impianto, il Municipio può avvalersi della consulenza tecnica dell’ASCo.

 

Decisione

Art. 51Il Municipio trasmette un esemplare della propria decisione all’ASCo.

2Copia dell’autorizzazione cantonale viene trasmessa al Municipio.

 

Condizioni di autorizzazione

Art. 61Gli impianti pubblicitari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 devono essere collocati ad una distanza di almeno 50 metri dalle intersezioni principali.

2Le scritte o espressioni in lingua straniera sono ammesse soltanto se risultano d’uso corrente.

3In ogni caso non sono ammessi gli irraggiamenti di luce artificiale che si disperdono al di fuori delle aree e dei soggetti a cui l’impianto pubblicitario è funzionalmente dedicato (radiazioni orientate e disperse verso l’ambiente circostante e verso l’alta atmosfera).

4L’autorità può subordinare il rilascio dell’autorizzazione ad ulteriori condizioni od oneri.

 

Vigilanza

Art. 71L’ASCo può intervenire d’ufficio per imporre al Municipio l’applicazione della Legge e del presente Regolamento.

2In caso di omissione essa può, previa diffida, sostituirsi nelle competenze del Municipio.

3Sono riservate le misure previste dalla Legge organica comunale, dalla Legge edilizia e l’azione penale.

 

Norma abrogativa

Art. 8Il Regolamento d’esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 giugno 2001 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 9Il presente Regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore[1].

 

 

Pubblicato nel BU 2008, 565.

 

 


[1]  Entrata in vigore: 26 settembre 2008 - BU 2008, 565.