770.110

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Regolamento

di applicazione della legge cantonale sulle funi metalliche

(RLFM)

(del 7 settembre 2010)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la Legge sulle funi metalliche del 17 dicembre 2009 (LFM),

decreta:

Scopo e campo di applicazione

Art. 1Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della Legge sulle funi metalliche del 17 dicembre 2009.

 

Autorità competenti

Art. 21La Sezione forestale:

a)verifica dal punto di vista formale le notifiche federali concernenti gli impianti a fune metallica ai sensi dell’art. 3 della legge e le trasmette all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC);

b)istituisce e tiene aggiornata la banca dati cantonale prevista dall’art. 3 della legge;

c)ordina la rimozione degli impianti in disuso o non più a beneficio di un’autorizzazione;

d)fa rimuovere, previa diffida, gli impianti in disuso e senza proprietario conosciuto che costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea o intralciano la gestione del bosco;

e)persegue e giudica le contravvenzioni previste dalla legge;

f)nell’ambito del campo di applicazione del presente regolamento, adotta i provvedimenti e prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altri servizi.

2Gli Uffici forestali di circondario:

a)ricevono le notifiche federali concernenti gli impianti a fune metallica ai sensi dell’art. 3 della legge e le verificano dal punto di vista formale e tecnico;

b)esaminano le richieste di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio di un impianto a fune metallica e curano la relativa procedura istruttoria;

c)rilasciano l’autorizzazione d’esercizio di un impianto a fune metallica;

d)ricevono la comunicazione dell’avvenuto smantellamento di un impianto a fune metallica;

e)svolgono il compito di vigilanza previsto dalla legge.

 

Banca dati cantonale

Art. 31Nella banca dati cantonale sono inseriti i dati relativi a tutti gli impianti a fune metallica e i dati relativi ai cavi portanti delle condotte aeree ritenuti importanti per la sicurezza della navigazione aerea.

2Sono importanti i cavi portanti che si trovano su terreno particolarmente esposto, come ad esempio quelli che attraversano valli, superano pareti rocciose o che si trovano su luoghi potenzialmente idonei a operazioni con mezzi aerei, anche in prossimità del suolo.

 

Autorizzazione d’esercizio

Art. 41La domanda di autorizzazione d’esercizio di un impianto a fune metallica va inoltrata all’Ufficio forestale di circondario, mediante il formulario ufficiale, unitamente a una copia dei seguenti documenti:

a)autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile per ostacoli alla navigazione aerea (se necessaria);

b)licenza edilizia e avviso cantonale;

c)autocertificazione tecnica dell’impianto (art. 5 cpv. 2 lett. c della legge);

d)certificato assicurativo per la copertura della responsabilità civile per l’impianto (art. 5 cpv. 2 lett. d della legge);

e)garanzia per la copertura dei costi di rimozione (art. 5 cpv. 2 della legge);

f)contratti di servitù con i proprietari dei fondi dove sorgono i manufatti e dei fondi sorvolati (art. 5 cpv. 2 lett. e della legge).

2La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione, unitamente ai documenti indicati alle lettere c), d) ed e) del precedente capoverso, va inoltrata mediante il formulario ufficiale all’Ufficio forestale di circondario almeno tre mesi prima della scadenza dell’autorizzazione.

 

Necessità dell’impianto

Art. 5L’impianto a fune metallica è considerato necessario ai sensi dell’art. 5 lett b della legge se, per il trasporto di materiale, non si può far capo in modo ragionevole e più razionale ad altre infrastrutture di trasporto che servono la stessa destinazione.

 

Copertura assicurativa

Art. 61Il proprietario dell’impianto deve essere a beneficio di un’assicurazione che copre le conseguenze della responsabilità civile per l’utilizzo dell’impianto di fr. 2’000’000.--.

2L’importo dell’assicurazione può essere aumentato fino a fr. 5’000’000.-- se l’impianto sorvola immobili di valore considerevole.

 

Garanzie

Art. 7A garanzia della copertura dei costi di rimozione dell’impianto, in casi motivati, l’Ufficio forestale di circondario può chiedere al proprietario di fornire una garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta o il deposito di una caparra su un conto vincolato per un valore da definire in base ai presumibili costi di rimozione dell’impianto.

 

Tasse

Art. 81Per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione il proprietario dell’impianto è tenuto a pagare una tassa base di fr. 100.-- e, in base ai dati tecnici, i seguenti supplementi:

a)supplemento per impianto soggetto a notifica UFAC: fr. 60.--;

b)supplemento per impianto con altezza massima superiore a 6 metri: fr. 30.--;

c)supplemento per impianto con lunghezza massima orizzontale superiore a 30 metri: fr. 20.--.

2Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) sono intesi per anno di validità dell’autorizzazione.

3Restano riservate le tasse amministrative o di decisione previste dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.[1]

 

Ricorsi

Art. 9[2]Contro le decisioni della Sezione forestale e degli Uffici forestali di circondario rese in applicazione della legge e del regolamento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

 

Norma abrogativa

Art. 10Le Norme per la fissazione delle tasse di autorizzazione per l’impianto di fili a sbalzo e teleferiche del 28 settembre 1982 sono abrogate.

 

Entrata in vigore

Art. 11Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[3]

 

 

Pubblicato nel BU 2010, 390.

 

 


[1]  Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.

[2]  Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.

[3]  Entrata in vigore: 10 settembre 2010 - BU 2010, 390.