781.110

 : R della Lc d’ applicazione alla LF 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982 - 31 marzo 1993

 

Regolamento

della legge cantonale d’applicazione

alla legge federale sulla navigazione interna

(del 31 marzo 1993)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

richiamata la legge cantonale d’applicazione alla legge federale 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 22 novembre 1982,

decreta:

TITOLO I

Navigazione

 

Autorità competente per la vigilanza

sulla navigazione sui porti e pontili

Art. 11Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente per l’esecuzione delle norme legali concernenti la navigazione. Riservate le competenze demandategli dal presente regolamento, procede per il tramite della Sezione della circolazione (in seguito Sezione circolazione).

2La vigilanza sui porti e pontili di approdo adibiti al servizio pubblico è esercitata dalla Sezione della circolazione in unione con il Dipartimento del territorio, Sezione amministrativa immobiliare.[1]

3[2]

 

Laghi e corsi d’acqua

Art. 21Nelle acque svizzere del Ceresio e del Verbano è ammessa la navigazione di tutti i natanti, con le riserve stabilite dal presente regolamento.

2Sugli altri laghi nonché sui laghi artificiali del Cantone la navigazione può essere autorizzata dalla Sezione circolazione.

3Sui fiumi e corsi d’acqua naturali è ammessa unicamente la navigazione di natanti destinati a tale scopo, come canoe, caiachi e riverrafting.

 

Zona rivierasca interna

Art. 31Nelle acque svizzere del Ceresio e del Verbano viene costituita la zona rivierasca interna della larghezza di 150 m, nella quale i natanti a motore non possono navigare, a meno che vogliano approdare, partire, stazionare o attraversare passaggi stretti; queste manovre vanno eseguite seguendo la via più breve, ad una velocità massima di 10 km/h.

2Nella zona rivierasca interna, in deroga al cpv. 1, è autorizzato l’uso di barche a motore per esercitare la pesca alla traina.

 

Segnaletica

Art. 4[3]1La Sezione della circolazione, Servizio navigazione, è competente

a)ad autorizzare, mediante decisione formale, la posa e la rimozione della segnaletica;

b)ad effettuare i lavori di posa e rimozione della segnaletica;

c)ad eseguirne la manutenzione.

2Le spese per l’acquisto, la posa e la manutenzione della segnaletica di utilità pubblica sono a carico della Sezione della circolazione, Servizio navigazione, quelle di prevalente utilità privata sono a carico degli interessati.

3L’effettuazione dei lavori di posa, rimozione e manutenzione può essere delegata a terzi.

 

Punti pericolosi norme particolari di navigazione

Art. 51La navigazione, data la pericolosità dei luoghi, deve svolgersi con particolare cautela nei seguenti punti:

-Lago Ceresio: Ponte di Melide; stretto di Lavena;

-Lago Verbano: Isole di Brissago.

2Sotto il ponte di Melide, il passaggio dei natanti appartenenti a imprese titolari di una concessione federale avviene sotto l’arcata N. 3; quello degli altri natanti deve essere fatto sotto le arcate 1 (Bissone), 2 e 4.

3Al ponte di Melide la precedenza in caso di contemporaneo arrivo di due natanti, provenienti da opposte direzioni, spetta al natante che naviga verso sud (arcata N. 1); nello stretto di Lavena ha la precedenza il natante diretto a Ponte Tresa, riservati tuttavia gli artt. 43 e 44 cpv. 1 lett. a) dell’Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (in seguito O.N.I.).

 

Limitazioni alla navigazione

Art. 6Restano riservate ulteriori limitazioni alla navigazione dovute a esigenze in materia di protezione dell’ambiente.

 

Zone vietate

Art. 7[4]1La pratica dello sci nautico e del kite surfing (tavola ad aquilone) come pure l’impiego di altre attrezzature analoghe è vietato nei luoghi e nelle aree seguenti:

Lago Ceresio: golfo di Lugano tra Paradiso (Capo San Martino E 2.717.665//N 1.093.503) e Castagnola (Villa Favorita E 2.719.301//N 1.095.430): lago di Ponte Tresa;

Lago Maggiore: golfo di Locarno tra la foce del fiume Maggia (E 2.705.485//N 1.111.832) e Minusio (chiesa San Quirico (E 2.706.367//N 1.114.418); golfo di Ascona tra la punta San Michele (E 2.702.254//N 1.112.129) e il lido (E 2.703.582//N 1.111.512).

2Lo sci nautico è autorizzato all’esterno della zona rivierasca interna (150 m) nel golfo di Riva San Vitale fino alla foce del fiume Mara (lido di Maroggia E 2.718.669//N 1.088.045) e nella zona fra Carabietta (E 2.713.120//N 1.091.872) e Pian Roncaa (E 2.713.657//N 1.093.040).

3La pratica del kite surfing è inoltre vietata su tutte le rotte dei natanti di linea e a meno di 150 m dai pontili pubblici, dalle entrate dei porti e dalle arcate del ponte di Melide, come pure nello stretto di Lavena.

 

Pratica dello sport della tavola a vela

(Windsurfing)

Art. 81La pratica dello sport della tavola a vela (Windsurfing) è autorizzata solo di giorno e con buona visibilità.

2È vietata a meno di 50 m dai pontili pubblici ed entrate dei porti; è pure vietata in vicinanza e sotto le arcate del ponte di Melide e nello stretto di Lavena.

 

Manifestazioni, feste nautiche e sportive

Art. 91L’organizzazione di manifestazioni, feste nautiche o gare è subordinata all’autorizzazione preventiva della Sezione circolazione secondo l’art. 72 dell’O.N.I.

2La domanda da presentare almeno 30 giorni prima della data scelta, deve indicare giorno, genere e luogo della manifestazione, festa nautica o gara, e essere corredata da una planimetria.

3Contemporaneamente all’autorizzazione possono essere concesse deroghe alle disposizioni dell’O.N.I. e del presente regolamento, a condizione che la sicurezza della navigazione non ne sia compromessa.

 

Licenza di navigazione e targhe

Art. 101L’ottenimento di una licenza di navigazione e delle relative targhe ufficiali è subordinato al possesso di un luogo di stazionamento autorizzato.

Domanda e allegati

2La domanda da formulare tramite l’apposito formulario alla Sezione circolazione, dev’essere corredata:

a)di un attestato di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, nei limiti fissati dall’art. 155 dell’O.N.I., riservate le eccezioni previste dall’art. 153 cpv. 2 dell’O.N.I.;

b)di un documento con il quale l’istante comprova di possedere un luogo di stazionamento autorizzato;[5]

c)per i natanti o i motori provenienti dall’estero, di un documento doganale o certificato equivalente;

d)per i natanti destinati al trasporto professionale delle persone o delle merci, relativamente al detentore, dell’estratto del casellario giudiziale, del preavviso delle autorità comunali, e di una descrizione delle particolarità del servizio (luogo d’imbarco e sbarco, ecc.).[6]

 

Luogo di applicazione delle targhe

Art. 111Le targhe ufficiali devono essere applicate in modo ben visibile verso prua e sui due lati esterni dello scafo.

2È vietata l’applicazione sul parabrezza.[7]

 

Targhe[8]

Art. 12[9]1Sui natanti possono essere applicate targhe ufficiali autocollanti o di metallo.

2I numeri da applicare vengono stabiliti in funzione della categoria del natante.

 

Riconsegna delle targhe

Art. 13[10]Le targhe ufficiali che non sono più usate devono essere riconsegnate alla Sezione circolazione.

 

Turisti confederati

Art. 14I natanti immatricolati in altri Cantoni e temporaneamente utilizzati in Ticino, devono essere muniti, prima della messa in navigazione, di un contrassegno da richiedersi alla Sezione circolazione.

 

Locazione di natanti

Art. 151La locazione di natanti di qualsiasi genere, deve essere notificata dal locatore alla Sezione circolazione, con l’indicazione dei suoi dati personali, il genere ed il numero di natanti, l’area in cui viene esercitata l’attività; vanno allegati l’attestato di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, nei limiti fissati dall’art. 155 dell’O.N.I., nonché la dichiarazione comunale attestante l’autorizzazione ad occupare l’area pubblica e lo svolgimento dell’attività.[11]

2La Sezione circolazione interviene quando l’ubicazione dell’area di noleggio pregiudica la sicurezza o la fluidità della navigazione.

3La cessazione dell’attività deve essere notificata alla Sezione circolazione.

 

Scuola di vela o a motore, tavola a vela (windsurfing), sci nautico, ecc.[12]

Art. 161L’apertura di una scuola di vela o a motore, tavola a vela, sci nautico o altre, necessita dell’autorizzazione della Sezione della circolazione.[13]

2L’autorizzazione ha una durata di un anno, è sempre rinnovabile e va richiesta alla Sezione circolazione.[14]

 

Lavori di manutenzione, rifornimenti carburante

e acque luride

Art. 171È vietata, ai natanti stazionati sulle acque, l’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione e di riparazione che possono provocare inquinamenti; sono segnatamente proibiti i travasi di carburante al di fuori delle zone appositamente autorizzate (stazioni di rifornimento), nonché l’esecuzione di cambi di olio del motore o di altri aggregati e la pulizia dei natanti con detergenti o sostanze chimiche.

2Lo scarico diretto delle acque oleose di sentina è vietato; queste vanno raccolte in appositi contenitori e successivamente eliminate facendo capo al Servizio organizzato dal Dipartimento del territorio.[15]

3Le acque residuali provenienti da installazioni sanitarie (WC, lavelli), come pure i residui di WC chimici o simili, vanno raccolte in appositi contenitori, ed eliminate in luoghi autorizzati dall’autorità competente.

4I difetti ai natanti che provocano perdite di olio o di carburante sono da eliminare immediatamente.

 

Tasse

Art. 18[16]1La Sezione circolazione riscuote le tasse stabilite dal presente regolamento.

a) principio

2Per la mancata presentazione senza valida giustificazione agli esami di condurre, al collaudo, al controllo e agli esami successivi dei natanti è riscosso l’intero importo della tassa dovuta.

3L’intera tassa dovuta viene riscossa anche nei casi in cui la prestazione non può essere fornita per altre cause da ascrivere all’utente.

 

b) tariffario

Art. 19[17]

1.

Esame di conduttore

 

 

 

a)

Esame teorico:

 

 

 

 

1.

scritto

fr.

30.–

 

 

2.

Proroga validità esame teorico

fr.

20.–

 

b)

Esame pratico:

 

 

 

 

1.

cat. natanti motorizzati, natanti a vela

fr.

100.–

 

 

2.

 

 

 

 

 

3

cat. natanti a vela motorizzati

fr.

80.–

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

cat. battelli per passeggeri, natanti motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e rimorchiatori

fr.

300.–

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

cat. natanti di costruzione particolare

da fr.

100.--

a       300.--

2.

Permesso di condurre

 

 

 

a)

Apertura incarto

fr.

30.--

 

b)

Rilascio:

 

 

 

 

1.

del permesso di condurre, del certificato

internazionale di capacità per conducenti

di imbarcazioni di diporto, dell’autorizzazione

all’esame

fr.

50.–

 

 

2.

del permesso di condurre in sostituzione di un permesso di altri Cantoni o federale

fr.

30.–

 

c)

Sostituzione o emissione di un duplicato del permesso

di condurre, del certificato internazionale di capacità,

dell’autorizzazione all’esame

fr.

30.–

 

d)

Modifica del permesso di condurre, del certificato

internazionale di capacità, dell’autorizzazione

all’esame, ad eccezione del cambiamento d’indirizzo

fr.

15.–

 

e)

Conversione di una licenza estera ed emissione

del permesso di condurre

fr.

90.--

3.

Ispezione dei natanti

 

 

 

a)

Prima immatricolazione di natanti omologati e a beneficio dell’attestazione di conformità

fr.

30.–

 

b)

Ispezione di collaudo:

 

 

 

 

1.

natanti non motorizzati

fr.

50.--

 

 

2.

natanti a vela:

 

 

 

 

con deriva

fr.

80.–

 

 

con chiglia

fr.

120.–

 

 

3.

natanti motorizzati:

 

 

 

 

con potenza propulsiva < o = a 6 kW

fr.

80.–

 

 

con potenza propulsiva > a 6 kW e < a 30 kW

fr.

100.–

 

 

con potenza propulsiva > a 30 kW e < a 150 kW

fr.

130.–

 

 

 

con potenza propulsiva > a 150 kW

fr.

170.--

 

c)

Ispezioni periodiche, speciali o d’ufficio:

 

 

 

 

1.

natanti non motorizzati

fr.

30.--

 

 

2.

natanti a vela:

 

 

 

 

-

con deriva

fr.

60.--

 

 

-

con chiglia

fr.

100.--

 

 

3.

natanti motorizzati:

 

 

 

 

con potenza propulsiva < o = a 6 kW

fr.

60.–

 

 

con potenza propulsiva > a 6 kW e < a 30 kW

fr.

80.–

 

 

con potenza propulsiva > a 30 kW e < a 150 kW

fr.

110.–

 

 

-

con potenza propulsiva > a 150 kW

fr.

150.--

 

d)

Ispezioni di natanti non sdoganati

fr.

30.–

 

e)

Misurazione dei rumori, dei gas di scarico,

altre perizie, controlli diversi o supplementari,

controlli fuori acqua, secondo il genere del

natante, le apparecchiature utilizzate ed il

tempo consacrato

 

 

 

 

da fr.

 

 

 

 

50.--

 

 

 

 

a 1000.--

4)

Targhe

 

 

 

a)

Rilascio:

 

 

 

 

1.

di targhe o relativa ristampa

fr.

30.--

 

 

2.

di targhe turistiche

fr.

10.--

 

 

3.

di targhe depositate

fr.

15.--

 

b)

Esame e decisione concernente il sequestro di targhe

fr.

100.--

5)

Licenze di navigazione

 

 

 

a)

Rilascio:

 

 

 

 

1.

della licenza di navigazione per natanti

motorizzati o a vela, della licenza di navigazione

collettiva o della licenza di navigazione per natanti

non sdoganati

fr.

50.--

 

 

2.

della licenza di navigazione per natanti non motorizzati

fr.

40.--

 

b)

Sostituzione o emissione di un duplicato:

 

 

 

 

1.

della licenza di navigazione per natanti motorizzati o a vela, della licenza di navigazione collettiva o della licenza di navigazione per natanti non sdoganati

fr.

40.--

 

 

2.

della licenza di navigazione per natanti non motorizzati

fr.

20.--

 

c)

Modifica della licenza di navigazione, della licenza collettiva o della licenza di navigazione per natanti non sdoganati

fr.

15.--

6)

Tasse diverse

 

 

 

a)

Esame e decisione concernente una manifestazione sportiva o altro, soggetta ad autorizzazione secondo l’art. 27 LNI

 

 

 

 

 

da

fr.

50.--

 

 

 

a

fr.

1000.--

 

b)

Autorizzazione per la messa in esercizio di natanti esteri ai sensi dell’art. 105 ONI:

 

 

 

 

1.

natanti a motore con potenza propulsiva:

 

 

 

 

 

- fino a 6 kW

fr.

50.--

 

 

 

- sup. a 6 kW fino a 30 kW

fr.

70.--

 

 

 

- sup. a 30 kW

fr.

100.--

 

 

2.

natanti a vela e natanti non motorizzati

fr.

40.--

 

c)

Altre autorizzazioni e loro rinnovi

 

 

 

 

 

da

fr.

20.--

 

 

 

a

fr.

500.--

 

d)

Esame e decisione concernente il rilascio di una licenza di navigazione collettiva

fr.

100.--

 

e)

Dichiarazioni ed attestazioni diverse

fr.

10.--

 

 

 

 

fr.

100.--

 

Delega

Art. 20Il Dipartimento delle istituzioni, previa consultazione, ha la facoltà di delegare ai Comuni o ad altri enti pubblici o privati, competenze conferitegli dalla legislazione federale e cantonale. Esso ne stabilisce le condizioni e la procedura.

 

TITOLO II

Stanziamento dei natanti

 

Principio

Art. 211Lo stazionamento dei natanti sul demanio pubblico è ammesso solo negli impianti autorizzati.

2Sono ammesse la sosta e l’ancoraggio per poche ore dove non è vietato da altre disposizioni e purché ciò non sia in conflitto con le esigenze di sicurezza, della protezione dell’ambiente, della pesca o con altri interessi degni di protezione.

 

Obbligo di contrassegni

Art. 221I natanti stazionati sul demanio pubblico devono essere provvisti di regolari contrassegni.

2Fanno eccezione i natanti appartenenti alle categorie elencate nell’art. 16 cpv. 2 lett. b), c) e d) dell’O.N.I..

 

Messa in acqua

Art. 231I natanti possono essere messi in acqua o a terra solo negli appositi impianti autorizzati o nei luoghi designati a tale scopo dalla Sezione amministrativa immobiliare.[18]

2Fanno eccezione i natanti appartenenti alle categorie elencate nell’art. 16 cpv. 2 lett. b), c) e d) dell’O.N.I.

 

Impianti di stazionamento

Art. 24[19]Sono considerati impianti di stazionamento di natanti: porti, darsene, pontili, binari, boe, anelli, sollevatori o altri manufatti simili.

 

Impianti collettivi

Art. 251Di principio, autorizzazioni vengono rilasciate solo per impianti collettivi che, di regola, comprendono almeno 15 posti d’attracco, sono gestiti e sorvegliati da una persona responsabile e dispongono di un accesso pubblico e di un sufficiente numero di posteggi.

2La loro ubicazione, costruzione, sistemazione e gestione devono essere conformi agli interessi pubblici; in particolare alle esigenze di sicurezza della protezione dell’ambiente, della pesca, della navigazione pubblica e della pianificazione del territorio.

3L’amministrazione e l’uso di un impianto collettivo sono disciplinati da un regolamento d’esercizio.

 

Campi di boe

Art. 261Sono pure considerati impianti collettivi i campi boe delimitati e gestiti dalla Sezione amministrativa immobiliare.[20]

2Essi hanno funzione transitoria e saranno eliminati con la realizzazione di impianti portuali.

3L’assegnazione e l’uso delle boe sono disciplinati dalla Sezione economico-amministrativa.

 

Gestione degli impianti

Art. 271L’affitto o la vendita di impianti per lo stazionamento di natanti o di singoli posti d’attracco situati su area di demanio pubblico sono ammessi solo con il consenso della Sezione amministrativa immobiliare.[21]

2L’attribuzione di posti d’affitto deve essere conforme al principio di parità di trattamento; preferenze possono essere riconosciute per natanti finora stazionati in impianti singoli o in campi di boe da eliminare, altre preferenze devono essere oggettivamente fondate.

3I canoni d’affitto si calcolano in base agli effettivi costi per la costruzione e la gestione dell’impianto, considerando un’adeguata corresponsione d’interessi.

4Il concessionario è obbligato ad informare gli affittuari sul contenuto della concessione e risponde di fronte all’autorità per la sua osservanza.

 

Autorizzazioni

Art. 281La costruzione e la modifica di impianti per lo stazionamento di natanti richiedono un’autorizzazione del Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale e inoltre, se situati su area di demanio pubblico, un permesso rilasciato in virtù della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986.[22]

2La domanda per l’autorizzazione di un impianto collettivo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione tecnica, dal regolamento d’esercizio, dal contratto d’affitto tipo e dal piano di finanziamento comprendente il calcolo dei canoni d’affitto; questi atti fanno parte integrante dell’autorizzazione.

3Su richiesta delle autorità competenti, il beneficiario dell’autorizzazione è obbligato a presentare tutte le pezze giustificative necessarie per il controllo dell’adempimento del presente regolamento e dell’autorizzazione.

 

Revoca

Art. 29Un interesse pubblico per la revoca di una concessione è dato in particolare quando esiste la possibilità di riordinare attracchi singoli o boe in impianti collettivi o quando essi compromettono la realizzazione e l’uso di opere di interesse pubblico.

 

TITOLO III

Salvataggio, ricerca e ricupero

 

Competenza

Art. 30L’organizzazione ed il coordinamento delle operazioni di ricerca e ricupero nelle acque del Cantone compete al Comando della Polizia cantonale.

 

Allarme

Art. 311La Polizia cantonale, quando riceve direttamente l’allarme, decide, previo rapido esame di tutte le circostanze, se è necessario chiamare la Società di salvataggio competente ad intervenire sul luogo ove si è prodotto l’evento.

2La Società di salvataggio che riceve direttamente l’allarme, può immediatamente recarsi sul luogo dell’incidente ma deve nel contempo avvisare il Comando della Polizia cantonale.

 

Organizzazione e direzione delle operazioni

in caso di intervento congiunto

Art. 321La Polizia cantonale, appena giunta sul luogo dell’incidente, assume l’organizzazione e la direzione delle operazioni di ricerca e di ricupero delle persone e delle cose scomparse.

2Essa in particolare decide se le operazioni di ricerca e ricupero necessitano o meno della collaborazione e dell’aiuto delle Società di salvataggio già presenti in loco.

 

Collaborazione

Art. 331Il responsabile dei sommozzatori delle Società di salvataggio chiamate a collaborare con la Polizia cantonale è interpellato sulle ulteriori fasi e modalità d’esecuzione delle ricerche e del ricupero.

2Il responsabile delle Società di salvataggio, ricevute le istruzioni, dirige egli stesso i suoi sommozzatori.

 

Intervento di una o più Società di salvataggio;

procedura

Art. 341Se le operazioni di ricerca sono state affidate esclusivamente ad una o più Società di salvataggio, la Polizia cantonale deve essere avvisata del ritrovamento delle persone o delle cose scomparse.

2Il ricupero di regola può avvenire unicamente previa autorizzazione della Polizia cantonale.

 

Obblighi delle Società di salvataggio

Art. 35Tutte le operazioni di ricerca o di ricupero eseguite dalle Società di salvataggio devono essere notificate alla Polizia cantonale.

 

Interruzione delle operazioni di ricerca e di ricupero

Art. 36Il Comando, in caso di insuccesso delle operazioni di ricerca e ricupero, decide sulla interruzione delle operazioni stesse dopo aver sentito, se del caso, l’avviso degli esperti.

 

Indennità

Art. 371Ritenuto che gli interventi atti a salvare la vita di una o più persone sono forniti dalle Società di salvataggio a titolo gratuito, le indennità applicabili nelle operazioni di ricerca e ricupero vengono così stabilite:

a)indennità oraria per persona al momento dell’allarme o dopo il ricupero della o delle vittime fr. 25.-- all’ora;

b)indennità per pasto (pranzo o cena) fr. 20.--

c)indennità per natante di pronto intervento senza personale fr. 80.-- all’ora;

d)indennità per natante di lavoro senza personale fr. 80.-- all’ora;

e)indennità per materiale per ogni intervento o giorno fr. 70.--;

f)indennità per veicoli di appoggio fr. 2.-- al km.

2Tali indennità vincolano le Società di salvataggio finché è in atto la collaborazione con la Polizia cantonale.

 

Fatture

Art. 38[23]Le fatture, stilate dalle Società di salvataggio al termine di un intervento di ricerca e ricupero, devono essere vistate dal Capo ricerche e ricupero della Polizia cantonale e quindi trasmesse al Comando per la via di servizio.

 

Spese

Art. 39Le spese per le ricerche e i ricuperi sono garantite dallo Stato, riservato il diritto di regresso di quest’ultimo verso chi è obbligato a rispondere.

 

Addetti alle operazioni;

a) assicurazione

Art. 401Le Sezioni ticinesi della Società di salvataggio e le Associazioni analoghe sono obbligate ad assicurare contro gli infortuni i loro membri addetti alle azioni di prevenzione, soccorso, ricerca e ricupero.

2Il contratto d’assicurazione deve prevedere le seguenti prestazioni minime:

fr.

150’000.--

in caso di morte;

fr.

250’000.--

in caso di invalidità;

fr.

80.--

indennità giornaliera;

importo illimitato durante un periodo di 2 anni per spese di cura.

 

b) sussidi

Art. 411Alle Sezioni ticinesi della Società svizzera di salvataggio è concesso un sussidio annuo, da prelevare dal fondo lotteria intercantonale.

2Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, stabilisce di anno in anno, in sede di preventivo, l’importo del sussidio, in considerazione dell’attività di prevenzione e d’istruzione e delle relative spese di organizzazione; l’aiuto finanziario è versato dopo l’esame del consuntivo e del rapporto di attività.[24]

3In caso di comprovata necessità possono pure essere concessi dei sussidi, sino a un massimo del 50% della spesa riconosciuta sussidiabile, per l’acquisto di natanti di soccorso o per l’eventuale sostituzione di pezzi o parti degli stessi, di compressori e di apparecchiature tecniche di comunicazione; sono escluse dal sussidiamento le spese per la manutenzione ordinaria.[25]

 

Delega

Art. 42Alle Sezioni ticinesi della Società di salvataggio e alle altre Associazioni analoghe, la Sezione circolazione può in particolare delegare:

a)la tenuta di corsi e dimostrazioni di salvataggio e soccorso;

b)l’istruzione del pubblico sui provvedimenti prudenziali da prendere dai bagnanti e sul modo di prestare i primi soccorsi;

c)l’organizzazione di servizi temporanei o permanenti di pronto intervento;

d)la posa di cartelli segnaletici.

 

TITOLO IV

Provvedimenti amministrativi e penali

 

Competenze

Art. 43Le infrazioni alle norme delle leggi federale e cantonale, del presente regolamento o a quelle della Convenzione e del regolamento internazionali sono perseguite, secondo l’art. 8 della legge, dalla Sezione circolazione.

 

Denuncia all’autorità federale

Art. 44La Sezione circolazione denuncia all’autorità federale competente le infrazioni commesse dalle imprese titolari di una concessione federale.

 

TITOLO V

Norme finali

 

Concessioni e autorizzazioni vigenti

Art. 45Concessioni e autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza o fino alla revoca.

 

Abrogazione

Art. 46Sono abrogati il Regolamento della legge cantonale d’applicazione alla legge federale 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna del 14 maggio 1985 e il Decreto esecutivo sulla procedura per infrazioni commesse con la pratica della canoa del 2 luglio 1985.

 

Entrata in vigore

Art. 47Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[26]

 

 

 

 

Pubblicato nel BU 1993, 131.

 

 


[1]  Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

[2]  Cpv. abrogato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

[3]  Art. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

[4]  Art. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251; precedenti modifiche: BU 2008, 676; BU 2002, 121.

[5]  Lett. modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

[6]  Lett. modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

[7]  Cpv. introdotto dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

[8]  Nota marginale modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

[9]  Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

[10]  Art. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

[11]  Cpv. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

[12]  Nota marginale modificata dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

[13]  Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

[14]  Cpv. modificato dal R 25.11.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 676.

[15]  Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

[16]  Art. modificato dal R 14.4.2015; in vigore dal 17.4.2015 - BU 2015, 138.

[17]  Art. modificato dal R 3.11.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 489; precedente modifica: BU 2008, 676.

[18]  Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

[19]  Art. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

[20]  Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

[21]  Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

[22]  Cpv. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

[23]  Art. modificato dal R 20.6.2018; in vigore dal 22.6.2018 - BU 2018, 251.

[24]  Cpv. modificato dal DE 9.7.2002; in vigore dal 12.7.2002 - BU 2002, 195.

[25]  Cpv. modificato dal R 28.1.1997; in vigore dal 4.2.1997 - BU 1997, 58.

[26]  Entrata in vigore: 6 aprile 1993 - BU 1993, 131.