Decreto esecutivo
concernente il servizio sanitario coordinato
(del 20 giugno 1990)
IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
richiamati:
-l’Ordinanza del Consiglio federale concernente la preparazione del servizio sanitario coordinato del 1° settembre 1976 e la concezione del servizio sanitario coordinato dello SM della difesa del 1° dicembre 1980;
-la legge federale sull’edilizia di protezione civile, del 4 ottobre 1963, art. 3, 5 cpv. 1 e 6 cpv. 1, e l’Ordinanza federale sull’edilizia di protezione civile del 27 novembre 1978, Art. 8;
-la legge cantonale sullo stato straordinario e d’urgenza del 4 ottobre 1982, art. 9, 13 e 14;
-la legge cantonale della protezione civile del 7 novembre 1988, art. 2 e 3, e la legge cantonale sull’edilizia di protezione civile del 7 novembre 1988, art. 8 e 10 cpv. 1;
-la risoluzione del Consiglio di Stato n. 5875 del 30 giugno 1978, che accoglie il concetto di base del servizio sanitario coordinato, e la risoluzione n. 8250 del 4 ottobre 1979 che approva il concetto per la costruzione degli impianti protetti per il servizio sanitario coordinato;
su proposta del Dipartimento militare;
decreta:
Art. 1Il Dipartimento militare, per mezzo del responsabile dei preparativi della difesa integrata, è l’autorità competente a far applicare la concezione del servizio sanitario coordinato (SSC) nell’ambito del Cantone.
Esso si avvale, per i preparativi, di una Commissione SSC, nominata dal Consiglio di Stato. La condotta in caso di necessità è regolata nell’ambito dello Stato maggiore di condotta cantonale (SMC).
Art. 21La Commissione SSC in particolare è responsabile per:
-la direzione e il coordinamento delle attività preparatorie;
-l’elaborazione di disposizioni e direttive ai responsabili della sanità pubblica e della protezione civile cantonale;
-l’elaborazione di direttive terapeutiche, tenendo conto del personale e dei mezzi tecnici a disposizione:
-la pianificazione del trasporto dei pazienti e dell’ospedalizzazione;
-l’informazione agli addetti, alle autorità e alla popolazione.
2Il Dipartimento militare, tramite la protezione civile, è responsabile per:
-la pianificazione e il promuovimento della realizzazione Posti sanitari (PO san) dei posti sanitari di soccorso (PSS) e degli ospedali di soccorso (OS) della protezione civile;
-l’istruzione del personale attribuito ai Po san, ai PSS e agli OS della protezione civile;
-l’istruzione dei medici nell’ambito della medicina di catastrofe;
-la consulenza tecnica per la realizzazione dei Centri operatori protetti (COP);
-la definizione della chiave di riparto fra i Comuni per il finanziamento degli impianti.
3Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’autorità competente per:
-la designazione delle categorie degli istituti di cura;
-la designazione degli istituti di cura che gestiscono gli OS;
-l’attribuzione del personale ai COP e agli OS secondo le direttive federali;
-la sorveglianza dell’istruzione del personale sanitario addetto ai COP e agli OS e dello svolgimento degli esercizi pratici nelle infrastrutture ospedaliere protette;
-l’approvvigionamento, tramite gli istituti di cura interessati, del materiale sanitario e dei medicinali; la relativa costituzione di scorte e la loro gestione.[1]
Art. 31Per la condotta del Servizio sanitario coordinato il territorio del Cantone Ticino è suddiviso nei seguenti settori sanitari:
- Leventina
- Blenio e Riviera
- Bellinzonese
- Locarnese
- Vedeggio / Capriasca / Malcantone
- Lugano e dintorni
- Mendrisiotto (dalle sponde sud del Ceresio).
2Il Dipartimento militare designa i capi e i sostituti dei settori del SSC.
3Per la ripartizione dei costi di realizzazione dei COP e OS, i settori sanitari Vedeggio/Capriasca/Malcantone e Lugano e dintorni vengono riuniti.
Art. 41Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria I gli ospedali, le cliniche e gli istituti sanitari in genere, designati quali ospedali di base. Questi istituti di cura sono tenuti:
- a realizzare e a gestire i COP previsti nella concezione;
- a gestire gli OS attribuiti, realizzati dalla protezione civile.
2Il personale può essere dispensato e esonerato da obblighi militari o di protezione civile.
3I responsabili degli istituti di cura devono istruire, secondo il concetto SSC, il personale addetto ai COP e agli OS e organizzare annualmente degli esercizi pratici.
4I Comuni che si basano sui COP partecipano al finanziamento della loro realizzazione con una chiave di riparto determinata dal numero degli abitanti e dalla forza finanziaria.
Art. 5Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria II gli istituti che devono sospendere la loro attività e i cui mezzi in personale e materiale devono essere messi a disposizione del SSC.
Art. 6Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria III gli istituti che continuano la loro attività in misura ridotta in superficie e nei rifugi.
Art. 71Gli OS, i PSS ed i Po san previsti dalla concezione vengono realizzati dai Comuni (o dagli organismi locali di protezione civile); essi sono gestiti dagli organismi locali di protezione civile ad eccezione degli OS, la cui gestione è affidata a istituti di cura.
2I Comuni che si basano sugli OS, sui PSS e sui Po san, partecipano al finanziamento con una chiave di riparto che tiene conto del numero degli abitanti e della forza finanziaria.
3Laddove esiste un raggruppamento di Comuni, la chiave di riparto viene stabilita conformemente alle disposizioni sottoscritte dai Comuni.
Art. 8Il Dipartimento militare trasmette ad ogni Comune e agli organismi locali di protezione civile la pianificazione settoriale del SSC, approvata dal Consiglio di Stato, comprendente l’elenco degli impianti e le relative attribuzioni.
Art. 9L’esecutore dell’impianto del SSC incassa le quote-parti dei singoli Comuni, eventualmente tramite l’organizzazione locale di protezione civile.
Art. 10Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[2]
Pubblicata nel BU 1990, 181.
[1] Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
[2] Entrata in vigore: 26 giugno 1990 - BU 1990, 181.