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 Regolamento della legge sul turismo del 17 dicembre 2014 (RLTur)

Regolamento

della legge sul turismo

(RLTur)

del 17 dicembre 2014 (stato 23 agosto 2024)

 

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

 

vista la legge sul turismo del 25 giugno 2014 (LTur),

decreta:

Capitolo primo

Competenze

 

Competenze USE

(art. 13 lett. d, f LTur)

Art. 1[1]I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio per lo sviluppo economico (USE):

a)stanziare annualmente il contributo all’Agenzia turistica ticinese SA (ATT) in base al piano strategico e finanziario quadriennale, aggiornato annualmente;

b)valutare le richieste di sussidio;

c)concedere le misure fino a un importo massimo di 500’000 franchi per singola misura e stabilire l’importo, la forma, le condizioni, gli oneri, l’ammortamento e le eventuali garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario;[2]

d)decidere la restituzione degli aiuti finanziari di cui alla lett. c);

e)emanare la direttiva sui contenuti minimi del rapporto dell’organo di controllo esterno delle Organizzazioni turistiche regionali (OTR).

 

Competenze UAC[3]

(art. 13 lett. d, f e 36 LTur)

Art. 2[4]I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling (UAC):

a)versare il contributo all’ATT, di regola in sei rate annue;

b)eseguire le operazioni di gestione relative al versamento e, in caso di mutui, al rimborso delle misure ai sensi della legge;[5]

c)sottoscrivere i contratti di mutuo;

d)monitorare e, se necessario, istruire le pratiche per la restituzione dei sussidi concessi ai sensi dell’art. 34 LTur;

e)comminare ai sensi dell’art. 36 LTur le sanzioni previste per infrazioni agli art. 20, 21, 21a e 23 LTur, dopo l’istruzione delle procedure da parte delle OTR.[6]

 

Competenze Dipartimento delle istituzioni

(art. 13 lett. i LTur)

Art. 3[7]Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, è l’autorità competente per il prelevamento e il riversamento alle OTR della tassa di promozione negli esercizi di cui all’art. 6 cpv. 1 lett. b e c della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010.

 

Competenze SF

(art. 13 lett. j LTur)

Art. 4[8]1La Sezione delle finanze (SF) è l’autorità competente per il riversamento all’ATT dell’importo derivante dagli introiti della tassa cantonale sulle case da gioco.

2Il versamento è effettuato in quattro quote annuali.

 

Competenze OTR

(art. 36 LTur)

Art. 5[9]Le OTR sono le autorità competenti per l’istruzione delle procedure contravvenzionali previste per infrazioni agli art. 20, 21, 21a e 23 LTur.

 

Capitolo secondo

Organizzazione

 

Azionisti ATT

(art. 7 cpv. 3 LTur)

Art. 6Le tre associazioni di categoria che possono detenere azioni dell’ATT sono Hotelleriesuisse Ticino, GastroTicino (Federazione Esercenti Albergatori Ticino) e Associazione Campeggi Ticinesi.

 

Consiglio d’amministrazione ATT

(art. 10 cpv. 5 LTur)

Art. 7Il Consiglio di Stato ha diritto di delegare quali suoi rappresentanti due persone nel consiglio d'amministrazione della società conformemente all'art. 762 CO.

 

Fondo di funzionamento

(art. 18 cpv. 3 LTur)

Art. 8L’ATT si dota di uno specifico regolamento e di una speciale commissione consultiva per la gestione e l’utilizzo del fondo di funzionamento.

 

Capitolo terzo

Notifica dei pernottamenti

 

Obblighi per i datori di lavoro

(art. 20 segg. LTur)

Art. 9[10]1I gestori professionali di stabilimenti di alloggio sono tenuti a trasmettere alle OTR il conteggio elettronico di tutti i pernottamenti segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno, entro il 5 di ogni mese.

2I datori di alloggio che affittano privatamente camere, appartamenti o case date in locazione ad uso turistico o alloggi turistici simili e i gestori di capanne, alloggi collettivi e simili sono tenuti a trasmettere alle OTR il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti non assoggettati alla tassa di soggiorno, almeno una volta l’anno, al più tardi entro il 5 gennaio.

3Le OTR possono richiedere il rendiconto annuale dei pernottamenti elaborato dalle piattaforme di riservazione.

4I datori di alloggio possono, in via eccezionale, trasmettere il conteggio in formato cartaceo, nel caso in cui dimostrino di non avere un allacciamento internet o altri motivi rilevanti che lo giustifichino.

 

Obblighi per le OTR

(art. 20 LTur)

Art. 10Le OTR sono tenute a:

a)trasmettere in formato elettronico all’USE e all’ATT, ogni anno, il conteggio annuo dei pernottamenti e il numero di proprietari di appartamenti o case di vacanza assoggettati all’importo annuale fisso;

b)conservare i conteggi dei pernottamenti trasmessi dai datori d’alloggio per la durata di 5 anni;

c)fornire ai datori d’alloggio che lo necessitano il materiale necessario alla notifica dei pernottamenti e al versamento delle tasse turistiche.

 

Piattaforma online

a) catalogo dei dati

Art. 10a[11]1La piattaforma online dell’ATT di cui all’art. 15 cpv. 2 lett. m LTur contiene i seguenti dati e documenti:

a)numero identificativo della struttura;

b)nome della struttura/insegna;

c)informazioni di contatto;

d)indirizzo completo della struttura;

e)dati relativi alla capienza della struttura;

f)tipologia di alloggio;

g)autorizzazione.

2L’organo responsabile autorizza la condivisione nella banca dati SEPU dei seguenti dati:

a)numero identificativo generato da ATT;

b)dati necessari al rilascio del numero identificativo della struttura/attività.

 

b) diritto di accesso

Art. 10b[12]L’ATT garantisce il diritto di accesso conformemente alla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e può trasmettere, su richiesta scritta, previa presentazione di un documento d’identità, le informazioni contenute nella piattaforma online relative al richiedente.

 

c) durata di conservazione

Art. 10c[13]I dati di cui all’art. 10a cpv. 1 sono conservati per 10 anni a decorrere dalla scadenza dell’autorizzazione; possono essere conservati dall’organo responsabile in forma anonima per scopi statistici.

 

d) misure di sicurezza

Art. 10d[14]Per la sicurezza della piattaforma online dell’ATT vengono adottate le opportune misure tecniche.

 

Capitolo quarto

Tasse per il turismo

 

Categorie di alloggio

(art. 21 e 23 LTur)

Art. 11Le categorie di alloggio per la definizione delle aliquote delle tasse turistiche sono:

a)gli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati con quattro o cinque stelle o con una qualità dell’offerta equivalente;

b)gli esercizi alberghieri o alloggi turistici simili, classificati da una a tre stelle o non classificati;

c)le camere, gli appartamenti, le case date in locazione ad uso turistico o alloggi turistici simili;[15]

d)i campeggi, i «motorhomes» o alloggi turistici simili;

e)gli ostelli della gioventù o alloggi turistici simili;

f)le capanne, gli alloggi collettivi o alloggi turistici simili;

g)gli stabilimenti d’alloggio che vengono offerti mediante portali online a incasso diretto.[16]

 

Tassa di soggiorno[17]

(art. 21 cpv. 5 LTur)

Art. 12I datori d’alloggio sono tenuti a:

a)addebitare la tassa di soggiorno all’ospite separatamente da ogni prestazione fornita;

b)incassare la tassa di soggiorno presso l’ospite e riversarne l’importo alle OTR secondo le modalità definite dalle OTR.

 

Importo annuale fisso obbligatorio

(art. 21 cpv. 6 LTur)[18]

Art. 131Nella fissazione dell’importo annuale fisso della tassa di soggiorno, le OTR applicano criteri uniformi d’imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso, tenuto conto delle condizioni di cui all’art. 21 cpv. 5 LTur.

2Il proprietario e l’ospite di appartamenti e di case di vacanze sottoposti all’importo annuale fisso sono tenuti a versare la tassa all’OTR entro il 30 aprile dell’anno di tassazione.

3[19]

 

Tassa di promozione

(art. 14 cpv. 2 lett. l LTur)

Art. 14Le OTR sono tenute a riversare almeno trimestralmente all’ATT il 20% della tassa di promozione incassata.

 

Contributo comunale

(art. 24 LTur)

Art. 151I Comuni sono tenuti a versare il loro contributo entro il 30 aprile dell’anno di tassazione, sulla base dei conteggi elaborati dall’OTR.

2Le OTR applicano le aliquote sugli importi annuali fissi con criteri uniformi nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso.

 

Capitolo quinto

Assegnazione degli aiuti finanziari pubblici

 

Eccezioni ai criteri

(art. 30 LTur)

Art. 16La valutazione di progetti a carattere pubblico senza scopo di lucro può prescindere dall’esame della sostenibilità economica se una parte terza garantisce la copertura di eventuali disavanzi d’esercizio.

 

Richiesta di sussidio

(art. 30 LTur)

Art. 171Chi intende beneficiare dei sussidi è tenuto a presentare all’USE una richiesta motivata e corredata dalla seguente documentazione di base:

a)formulario per la domanda di sussidio debitamente compilato;

b)descrizione dettagliata del progetto;

c)preventivo dettagliato dei costi;

d)piano di finanziamento;

e)preavviso dell’OTR;

f)forma della proprietà, modalità di gestione del progetto, piano economico e finanziario con previsioni sulla gestione, solo per investimenti strutturali di cui all’art. 27 lett. a LTur.

2Per i progetti alberghieri, l’USE può inoltre richiedere una valutazione del piano economico e finanziario da parte della Società svizzera di credito alberghiero.

 

Decisione

(art. 32 LTur)

Art. 181La percentuale e la forma del sussidio varia a dipendenza dell’importanza per il turismo e per l’economia regionale del progetto, del valore aggiunto prodotto e della sostenibilità economica.

2L’USE può autorizzare l’inizio anticipato della realizzazione del progetto, impregiudicata la decisione di concessione dei sussidi pubblici. Restano impregiudicate le decisioni di altre istanze chiamate a decidere in questioni di loro competenza.

 

Versamento

(art. 32 LTur)

Art. 191Il sussidio viene versato dopo l’approvazione dei consuntivi di spesa da parte dell’UAC e dell’istanza preposta al collaudo.

2L’UAC può autorizzare il versamento di acconti in funzione dello stato di avanzamento dei lavori, sino a un ammontare massimo pari all’80% dell’importo del sussidio concesso; in casi particolari, segnatamente in mancanza di mezzi propri da parte del destinatario, l’acconto può raggiungere il 90% del sussidio concesso.[20]

3Il diritto al versamento del sussidio si prescrive in 5 anni dalla data della decisione dell’USE.

 

Obbligo d’informazione

(art. 32 LTur)

Art. 20I beneficiari dei sussidi sono tenuti ad informare immediatamente l’USE di ogni eventuale cambiamento del progetto e a trasmettergli tutte le informazioni richieste.

 

Garanzia di restituzione

(art. 32 LTur)

Art. 211I beneficiari di mutui agevolati sono tenuti a trasmettere all’UAC un titolo al portatore, a garanzia esclusiva del rimborso del mutuo concesso.

2Di regola, questo titolo, che potrà essere iscritto a registro fondiario, deve essere coperto dal valore di reddito del progetto sussidiato.

 

Capitolo sesto

Disposizioni finali

 

Abrogazione

Art. 22Il regolamento d’applicazione della legge sul turismo del 4 luglio 2000 è abrogato.

 

Entrata in vigore

Art. 23Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

 

 

Pubblicato nel BU 2014, 558.


[1]  Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 212.

[2]  Lett. modificata dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.

[3]  Nota marginale modificata dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 120.

[4]  Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 212.

[5]  Lett. modificata dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.

[6]  Lett. modificata dal R 15.6.2022; in vigore dal 17.6.2022 - BU 2022, 161.

[7]  Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.

[8]  Art. modificato dal R 21.8.2024; in vigore dal 23.8.2024 - BU 2024, 196; precedenti modifiche: BU 2016, 90; BU 2024, 180.

[9]  Art. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 120.

[10]  Art. modificato dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.

[11]  Art. introdotto dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.

[12]  Art. introdotto dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.

[13]  Art. introdotto dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.

[14]  Art. introdotto dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.

[15]  Lett. modificata dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.

[16]  Lett. introdotta dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.

[17]  Nota marginale modificata dal R 15.12.2021; in vigore dal 1.2.2022 - BU 2021, 383.

[18]  Nota marginale modificata dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 120.

[19]  Cpv. abrogato dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 120.

[20]  Cpv. modificato dal R 4.5.2022; in vigore dal 6.5.2022 - BU 2022, 120.